L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante "Riforma della vigilanza sulle assicurazioni", e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia approvato con decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; Vista la legge 13 gennaio 1994, n. 43, recante "Disciplina delle cambiali finanziarie" ed in particolare l'art. 5 il quale prevede che l'ISVAP emana disposizioni che fissano limiti e condizioni per il rilascio, da parte di imprese di assicurazione, di eventuali garanzie a fronte dell'emissione di cambiali finanziarie; Vista la delibera del CICR del 3 marzo 1994 ed, in particolare, il punto 3 che, prevedendo la prestazione di garanzie da parte di soggetti sottoposti a forme di vigilanza prudenziale, menziona le societa' e gli enti di assicurazione autorizzati ai sensi della legge 10 giugno 1978, n. 295 e 22 ottobre 1986, n. 742; Visto il decreto 7 ottobre 1994 con il quale il Ministro del tesoro ha stabilito le caratteristiche delle cambiali finanziarie e dei certificati di investimento e l'assoggettamento alle norme sulla trasparenza delle condizioni contrattuali; Viste le istruzioni della Banca d'Italia del 12 dicembre 1994 in materia di raccolta del risparmio da parte di soggetti diversi dalle banche; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174 "Attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita"; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175 "Attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita"; Dispone: Art. 1. Limiti e condizioni Le imprese di assicurazione autorizzate ai sensi del decreto legislativo n. 174/1995 e del decreto legislativo n. 175/1995, nel rilascio di garanzie a fronte dell'emissione di cambiali finanziarie, dovranno osservare contemporaneamente i seguenti limiti e condizioni: disporre di un'eccedenza del patrimonio netto rispetto al margine minimo da costituire, che non assolva gia' ad altre funzioni di garanzia, in misura almeno pari all'ammontare complessivo delle garanzie a fronte delle cambiali finanziarie; adottare adeguate procedure di affidamento ispirate a criteri di sana e prudente gestione, attivando di volta in volta apposite istruttorie corredate da prove documentali; diversificare l'esposizione complessiva per le garanzie emesse nei confronti di ogni singolo soggetto garantito e con riguardo ai soggetti che risultino legati da rapporti di controllo o di partecipazione qualificata, riassicurativi, finanziari, organizzativi e convenzionali. I criteri di diversificazione dovranno essere deliberati dall'organo amministrativo competente e comunicati preventivamente all'ISVAP; rilasciare garanzie a fronte dell'emissione di cambiali finanziarie in misura non prevalente rispetto all'attivita' assicurativa effettivamente svolta.