L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
                     SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO
  Vista  la legge  12 agosto  1982,  n. 576,  recante "Riforma  della
vigilanza   sulle  assicurazioni",   e  le   successive  disposizioni
modificative ed integrative;
  Visto il testo  unico delle leggi in materia  bancaria e creditizia
approvato con decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
  Vista la  legge 13 gennaio  1994, n. 43, recante  "Disciplina delle
cambiali finanziarie" ed in particolare l'art. 5 il quale prevede che
l'ISVAP emana  disposizioni che  fissano limiti  e condizioni  per il
rilascio, da parte di imprese di assicurazione, di eventuali garanzie
a fronte dell'emissione di cambiali finanziarie;
  Vista la delibera del CICR del  3 marzo 1994 ed, in particolare, il
punto  3 che,  prevedendo  la  prestazione di  garanzie  da parte  di
soggetti  sottoposti a  forme di  vigilanza prudenziale,  menziona le
societa' e gli enti di assicurazione autorizzati ai sensi della legge
10 giugno 1978, n. 295 e 22 ottobre 1986, n. 742;
  Visto il decreto 7 ottobre 1994 con il quale il Ministro del tesoro
ha  stabilito le  caratteristiche  delle cambiali  finanziarie e  dei
certificati  di investimento  e  l'assoggettamento  alle norme  sulla
trasparenza delle condizioni contrattuali;
  Viste le  istruzioni della Banca  d'Italia del 12 dicembre  1994 in
materia di raccolta del risparmio  da parte di soggetti diversi dalle
banche;
  Visto  il decreto  legislativo 17  marzo 1995,  n. 174  "Attuazione
della direttiva  92/96/CEE in materia di  assicurazione diretta sulla
vita";
  Visto  il decreto  legislativo 17  marzo 1995,  n. 175  "Attuazione
della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa
dall'assicurazione sulla vita";
                              Dispone:
                               Art. 1.
                         Limiti e condizioni
  Le  imprese  di  assicurazione  autorizzate ai  sensi  del  decreto
legislativo n.  174/1995 e del  decreto legislativo n.  175/1995, nel
rilascio di garanzie a fronte dell'emissione di cambiali finanziarie,
dovranno osservare contemporaneamente i seguenti limiti e condizioni:
  disporre di  un'eccedenza del patrimonio netto  rispetto al margine
minimo  da costituire,  che non  assolva  gia' ad  altre funzioni  di
garanzia,  in  misura  almeno pari  all'ammontare  complessivo  delle
garanzie a fronte delle cambiali finanziarie;
  adottare adeguate  procedure di  affidamento ispirate a  criteri di
sana  e  prudente gestione,  attivando  di  volta in  volta  apposite
istruttorie corredate da prove documentali;
  diversificare l'esposizione complessiva per  le garanzie emesse nei
confronti  di  ogni singolo  soggetto  garantito  e con  riguardo  ai
soggetti  che  risultino  legati  da   rapporti  di  controllo  o  di
partecipazione qualificata, riassicurativi, finanziari, organizzativi
e  convenzionali.  I  criteri  di  diversificazione  dovranno  essere
deliberati   dall'organo  amministrativo   competente  e   comunicati
preventivamente all'ISVAP;
  rilasciare garanzie a fronte dell'emissione di cambiali finanziarie
in   misura  non   prevalente  rispetto   all'attivita'  assicurativa
effettivamente svolta.