IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
                  RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
  Visto  il testo  unico delle  leggi sull'istruzione  universitaria,
approvato con  regio decreto  31 agosto 1933,  n. 1592,  e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, e successive modificazioni ed integrazioni;
  Vista  la legge  7 agosto  1990, n.  245, recante  norme sul  piano
triennale di sviluppo dell'universita';
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 30 dicembre 1995,
con il quale e' stato approvato il piano di sviluppo dell'universita'
per  il triennio  1994-96, ed  in particolare  l'art. 9,  concernente
interventi per l'istituzione di nuove universita';
  Visto il piano operativo di attuazione, presentato dall'Universita'
degli studi  di Reggio  Calabria, per  l'istituzione dell'Universita'
degli studi di Catanzaro;
  Visto  il  rapporto  presentato,   in  ordine  a  tale  iniziativa,
dall'osservatorio  per  la   valutazione  del  sistema  universitario
previsto dall'art. 5, comma 23, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
  Visto  l'accordo  per  la   regolamentazione  delle  iniziative  di
istituzione della nuova Universita' degli  studi di Catanzaro, tra il
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
l'Universita' degli studi di Reggio Calabria, la regione Calabria, la
provincia di Catanzaro, il comune di Catanzaro ed il consorzio per la
promozione della cultura e degli studi universitari di Catanzaro;
  Udito   il  parere   del   comitato   universitario  regionale   di
coordinamento per la Calabria, reso il 10 dicembre 1997;
  Uditi i pareri delle competenti commissioni parlamentari del Senato
e della Camera resi entrambi nelle sedute del 17 dicembre 1997;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  A decorrere  dal 1  gennaio 1998  e' istituita  l'Universita' degli
studi di Catanzaro, mediante lo scorporo delle facolta', dei corsi di
laurea e  di diploma nonche'  delle scuole di specializzazione  e dei
corsi  di  perfezionamento  dell'Universita' degli  studi  di  Reggio
Calabria  istituiti presso  la sede  di Catanzaro,  con le  modalita'
indicate nell'accordo  di cui alle  premesse ed allegato  al presente
decreto (di cui costituisce  parte integrante), salvo quanto previsto
dai successivi articoli.
  L'Universita'  degli  studi di  Catanzaro  e'  compresa tra  quelle
previste   dall'art.  1,   n.  1,   del  testo   unico  delle   leggi
sull'istruzione  superiore, approvato  con  regio  decreto 31  agosto
1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni.