IL MINISTRO DELLE FINANZE

  Visto l'articolo 14 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei
dazi  doganali  d'importazione,  approvata con decreto del Presidente
della   Repubblica   26   giugno   1965,   n.  723,  come  sostituito
dall'articolo 1 della legge 26 novembre 1992, n. 479, che attribuisce
al  Ministro  delle finanze la competenza ad adottare regolamenti per
stabilire,  al  fine  dell'adeguamento alle disposizioni adottate dai
competenti  organi comunitari, condizioni, modalita' e formalita' per
l'ammissione   alle   franchigie   dai   diritti   doganali  previste
dall'articolo 12 del predetto decreto del Presidente della Repubblica
n.  723 del 1965 e dal regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, del
28 marzo 1983;
  Visto  il  regolamento  (CEE) n. 918/83 del Consiglio, del 28 marzo
1983,   relativo   alla   fissazione  del  regime  comunitario  delle
franchigie  doganali,  modificato  da ultimo dal regolamento (CEE) n.
355/94 del Consiglio, del 14 febbraio 1994;
  Vista  la direttiva 78/1035/CEE del Consiglio, del 9 dicembre 1978,
relativa  alle  franchigie  fiscali  applicabili  all'importazione di
merci  oggetto  di  piccole  spedizioni  a  carattere non commerciale
provenienti  da Paesi terzi, modificata dalla direttiva n. 85/576/CEE
del Consiglio, del 20 dicembre 1985;
  Vista  la direttiva n. 83/181/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983,
che determina il campo di applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1,
lettera  d),  della  direttiva  n.  77/388/CEE del 17 maggio 1977 per
quanto  concerne  l'esenzione  dall'imposta  sul  valore  aggiunto di
talune  importazioni  definitive  di beni, modificata da ultimo dalla
direttiva n. 91/680/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991;
  Visto  il  decreto  del  Ministro delle finanze 16 ottobre 1990, n.
441,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 26 gennaio 1991,
recante  esenzione  dai diritti doganali per merci oggetto di piccole
spedizioni  all'interno  della  Comunita'  ed in provenienza da Paesi
terzi;
  Visto l'articolo 12 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei
dazi  doganali  d'importazione,  approvata con decreto del Presidente
della   Repubblica   26   giugno   1965,   n.  723,  come  sostituito
dall'articolo  1  della  legge  26 novembre 1992, n. 479, che dispone
l'esenzione  dal  pagamento dei diritti di confine, diversi da quelli
contemplati dal citato regolamento (CEE) n. 918/83 delle merci per le
quali risultano soddisfatte le medesime condizioni prescritte, per la
franchigia daziaria, dal regolamento stesso, e il non assoggettamento
all'imposta  sul  valore aggiunto delle importazioni di merci oggetto
delle  direttive  del  Consiglio  delle Comunita' europee adottate in
materia di determinazione del campo di applicazione dell'articolo 14,
paragrafo 1, lettera d), della direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio,
del 17 maggio 1977;
  Ritenuta  la  necessita'  di  adeguare  la normativa nazionale alle
summenzionate disposizioni comunitarie;
  Visto  l'articolo  17,  commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Udito il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza della
Sezione consultiva per gli atti normativi del 6 ottobre 1997;
  Vista  la  comunicazione  al  Presidente del Consiglio dei Ministri
effettuata  ai  sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400, con nota n. 3-7592 del 31 ottobre 1997;
                               Adotta
                      il presente regolamento:

                               Art. 1

  1. Ai sensi del presente regolamento si intendono per:
    a)  "diritti doganali", i diritti doganali previsti dall'articolo
12  delle  disposizioni  preliminari  alla  tariffa dei dazi doganali
d'importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica
26  giugno  1965, n. 723, come sostituito dall'articolo 1 della legge
26 novembre 1992, n. 479;
    b)  "diritti  di  confine",  i  diritti previsti all'articolo 34,
secondo  comma,  del  testo  unico  delle disposizioni legislative in
materia   doganale,   approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;
    c)  "regolamento comunitario", il regolamento (CEE) n. 918/83 del
Consiglio del 28 marzo 1983;
    d)  "direttiva  comunitaria", la direttiva numero 78/1035/CEE del
Consiglio  del  19  dicembre  1978  e  la direttiva n. 83/181/CEE del
Consiglio del 28 marzo 1983;
    e)  "valore globale" o "valore intrinseco", il valore delle merci
presentate  all'importazione,  escluse le spese di trasporto e quelle
di assicurazione.
 
          Avvertenza:
          Il  testo  della  note  qui  pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana;  approvato  con  D.P.R.  28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni normative alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.

           Note alle premesse:
            - L'art.  14 delle disposizioni  preliminari alle tariffe
          dei dazi doganali d'importazione, approvate con  D.P.R.  26
          giugno  1965,  n.  723,  come  sostituito dall'art. 1 della
          legge  26 novembre 1992, n. 479, e' cosi' formulato:
            "Art. 14. -  1. Con regolamenti approvati  con    decreti
          del  Ministro  delle finanze, ai sensi dell'art. 17,  comma
          3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  sono   stabilite,
          in      conformita'     alle     disposizioni  comunitarie,
          condizioni, modalita' e formalita'  per  l'ammissione  alla
          franchigia    dai    diritti  doganali  prevista  dall'art.
          12  e  dal regolamento (CEE) n. 918/83 del  Consiglio,  del
          28 marzo 1983.
            2.  Con    successivi regolamenti, approvati con  decreto
          del Ministro delle   finanze,     sono    disposti      gli
          ulteriori   adeguamenti  alle disposizioni comunitarie".
            -    Il regolamento   (CEE)   n. 918/83   del  Consiglio,
          relativo  alla fissazione  del  regime   comunitario  delle
          franchigie     doganali,    e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale delle  Comunita' europee n. L 105 del  23  aprile
          1983.
            -  Il  regolamento  (CEE) n. 355/94 del 14 febbraio 1994,
          che modifica il regolamento  (CEE) n. 918/83  relativo alla
          fissazione    del  regime  comunitario  delle    franchigie
          doganali,  e'  pubblicato    nella Gazzetta Ufficiale delle
          Comunita' europee n. L 46 del 18 febbraio 1994.
            - La direttiva   n. 78/1035/CEE del 19  dicembre    1978,
          relativa    alle    franchigie    fiscali       applicabili
          all'importazione di merci  oggetto di piccole spedizioni  a
          carattere   non commerciale provenienti dai Paesi terzi, e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee
          n. L 366 del 28 dicembre 1978.
            - La  direttiva n. 83/181/CEE del   28  marzo  1983,  che
          determina   il  campo  di    applicazione  dell'art.    14,
          paragrafo  1, lettera  d) della direttiva n. 77/388/CEE per
          quanto  concerne  l'esenzione   dall'imposta   sul   valore
          aggiunto  di   talune importazioni  definitive di  beni, e'
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle     Comunita'
          europee n. L 105 del 23 aprile 1983.
            -  La  direttiva  CEE  del  Consiglio   n. 77/388, del 17
          maggio  1977,  in  materia    di    armonizzazione    delle
          legislazioni   degli  Stati  membri relative  alle  imposte
          sulla  cifra  d'affari  - Sistema  comune   di imposta  sul
          valore  aggiunto:   base imponibile uniforme, e' pubblicata
          nella  Gazzetta Ufficiale  delle Comunita'  europee n.    L
          145  del 13 giugno 1977.
            -  La  direttiva n. 85/576/CEE del  20 dicembre 1985, che
          modifica  la  direttiva     n.  78/1035     relativa   alle
          franchigie  fiscali  applicabili all'importazione di  merci
          oggetto di piccole  spedizioni a carattere non  commerciale
          provenienti da   Paesi    terzi,    e'  pubblicata    nella
          Gazzetta  Ufficiale delle Comunita' europee n. L 372 del 31
          dicembre l 985.
            - La   direttiva n. 91/680/CEE    del  Consiglio  del  16
          dicembre  1991,  che    completa  il    sistema comune   di
          imposta sul  valore aggiunto  e modifica,  in vista   della
          soppressione    delle  frontiere   fiscali, la direttiva n.
          77/388/CEE, e' pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  delle
          Comunita' europee n. L 376 del 31 dicembre 1991.
            - L'art.  12 delle disposizioni  preliminari alla tariffa
          dei  dazi  doganali d'importazione, approvata con D.P.R. 26
          giugno 1965, n. 723,  come  sostituito  dall'art.  1  della
          legge  26 novembre 1992, n. 479, e' cosi formulato:
            "Art.  12.  -   1. Salvo quanto previsto dal  regolamento
          (CEE) 918/83 del Consiglio, del 28 marzo    1983,  e  senza
          pregiudizio  delle  maggiori facilitazioni  stabilite dagli
          accordi    internazionali,  e'    concessa   l'importazione
          definitiva   in   esenzione   dai   diritti   di   confine,
          diversi da  quelli contemplati dal suddetto    regolamento,
          delle  merci per le quali risultano soddisfatte le medesime
          condizioni prescritte,  per  la  franchigia  daziaria,  dal
          regolamento stesso.
            2.     Non   sono    soggette  all'imposta    sul  valore
          aggiunto    le  importazioni  di  merci     per  le   quali
          l'esenzione    dal  suddetto  tributo  e'  disposta,    con
          carattere    di  obbligatorieta',  dalle    direttive   del
          Consiglio     delle    Comunita'    europee  adottate    in
          materia        di  armonizzazione      delle   disposizioni
          riguardanti    la  franchigia   dalle imposte sulla   cifra
          d'affari   riscossa   all'importazione      nel    traffico
          internazionale   dei   viaggiatori,   ovvero le  franchigie
          applicabili all'importazione  delle  merci   oggetto     di
          piccole    spedizioni   di carattere   non commerciale,   o
          quelle  applicabili alle  importazioni definitive  di  beni
          personali  di   privati provenienti   da uno  Stato membro,
          nonche'  dalle  direttive  del  Consiglio  delle  Comunita'
          europee  adottate    in   materia di   determinazione   del
          campo di  applicazione dell'art. 14, paragrafo  1,  lettera
          d),  della  direttiva  n.  77/388/CEE del Consiglio, del 17
          maggio 1977".
            -  Il comma  3 dell'art.  17   della legge   n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'   di    Governo  e  ordinamento
          della    Presidenza   del Consiglio dei  Ministri)  prevede
          che   con  decreto  ministeriale  possano  essere  adottati
          regolamenti nelle   materie di competenza  del  Ministro  o
          di   autorita'    sottordinate   al  Ministro,   quando  la
          legge  espressamente  conferisce      tale   potere.   Tali
          regolamenti,   per materia di competenza di  piu' Ministri,
          possono essere   adottati  con  decreto  interministeriale,
          ferma    restando      la      necessita'   di     apposita
          autorizzazione   da parte   della  legge.    I  regolamenti
          ministeriali  e  interministeriali  non    possono  dettare
          norme contrarie a   quelle dei  regolamenti  emanati    dal
          Governo.  Essi debbono essere  comunicati al Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri  prima  della  loro emanazione. Il
          comma  4   dello  stesso   articolo  stabilisce  che    gli
          anzidetti  regolamenti,  siano adottati  previo parere  del
          Consiglio    di  Stato,  sottoposti    al  visto    e  alla
          registrazione  della   Corte dei   conti e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.
           Note all'art. 1:
            - Per   il  testo    dell'art.  12    delle  disposizioni
          preliminari   alla   tariffa     dei  dazi     doganali  di
          importazione,  si veda  in nota  alle premesse.
            -  L'art. 34,  secondo comma,   del testo    unico  delle
          disposizioni  legislative  in materia  doganale,  approvato
          con  D.P.R. 23  gennaio 1973, n. 43, e' cosi' formulato:
            "Art.  34.  -  Fra  i diritti   doganali    costituiscono
          diritti    di  confine: i dazi di importazione  e quelli di
          esportazione,  i  prelievi  e   le      altre   imposizioni
          all'importazione   o      all'esportazione   previsti   dai
          regolamenti  comunitari  e  dalle     relative   norme   di
          applicazione  ed  inoltre, per quanto  concerne le merci in
          importazione,  i diritti di monopolio,  le  sovrimposte  di
          confine   e  ogni  altra  imposta  o sovrimposta di consumo
          a favore dello Stato".
            -   Per   il regolamento  (CEE)  n.  918/83,  si  veda in
          nota  alle premesse.
            - Per la direttiva n. 83/181/CEE, si veda  in  nota  alle
          premesse.
            -  Per  la direttiva n. 78/1035/CEE, si veda in nota alle
          premesse.