IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'articolo 14 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, come sostituito dall'articolo 1 della legge 26 novembre 1992, n. 479, che attribuisce al Ministro delle finanze la competenza ad adottare regolamenti per stabilire, al fine dell'adeguamento alle disposizioni adottate dai competenti organi comunitari, condizioni, modalita' e formalita' per l'ammissione alle franchigie dai diritti doganali previste dall'articolo 12 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 723 del 1965 e dal regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983; Visto il regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 355/94 del Consiglio, del 14 febbraio 1994; Vista la direttiva 78/1035/CEE del Consiglio, del 9 dicembre 1978, relativa alle franchigie fiscali applicabili all'importazione di merci oggetto di piccole spedizioni a carattere non commerciale provenienti da Paesi terzi, modificata dalla direttiva n. 85/576/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985; Vista la direttiva n. 83/181/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che determina il campo di applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), della direttiva n. 77/388/CEE del 17 maggio 1977 per quanto concerne l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni, modificata da ultimo dalla direttiva n. 91/680/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991; Visto il decreto del Ministro delle finanze 16 ottobre 1990, n. 441, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 26 gennaio 1991, recante esenzione dai diritti doganali per merci oggetto di piccole spedizioni all'interno della Comunita' ed in provenienza da Paesi terzi; Visto l'articolo 12 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, come sostituito dall'articolo 1 della legge 26 novembre 1992, n. 479, che dispone l'esenzione dal pagamento dei diritti di confine, diversi da quelli contemplati dal citato regolamento (CEE) n. 918/83 delle merci per le quali risultano soddisfatte le medesime condizioni prescritte, per la franchigia daziaria, dal regolamento stesso, e il non assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto delle importazioni di merci oggetto delle direttive del Consiglio delle Comunita' europee adottate in materia di determinazione del campo di applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), della direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977; Ritenuta la necessita' di adeguare la normativa nazionale alle summenzionate disposizioni comunitarie; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 6 ottobre 1997; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 3-7592 del 31 ottobre 1997; Adotta il presente regolamento: Art. 1 1. Ai sensi del presente regolamento si intendono per: a) "diritti doganali", i diritti doganali previsti dall'articolo 12 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, come sostituito dall'articolo 1 della legge 26 novembre 1992, n. 479; b) "diritti di confine", i diritti previsti all'articolo 34, secondo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43; c) "regolamento comunitario", il regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio del 28 marzo 1983; d) "direttiva comunitaria", la direttiva numero 78/1035/CEE del Consiglio del 19 dicembre 1978 e la direttiva n. 83/181/CEE del Consiglio del 28 marzo 1983; e) "valore globale" o "valore intrinseco", il valore delle merci presentate all'importazione, escluse le spese di trasporto e quelle di assicurazione.
Avvertenza: Il testo della note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana; approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni normative alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 14 delle disposizioni preliminari alle tariffe dei dazi doganali d'importazione, approvate con D.P.R. 26 giugno 1965, n. 723, come sostituito dall'art. 1 della legge 26 novembre 1992, n. 479, e' cosi' formulato: "Art. 14. - 1. Con regolamenti approvati con decreti del Ministro delle finanze, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite, in conformita' alle disposizioni comunitarie, condizioni, modalita' e formalita' per l'ammissione alla franchigia dai diritti doganali prevista dall'art. 12 e dal regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983. 2. Con successivi regolamenti, approvati con decreto del Ministro delle finanze, sono disposti gli ulteriori adeguamenti alle disposizioni comunitarie". - Il regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 105 del 23 aprile 1983. - Il regolamento (CEE) n. 355/94 del 14 febbraio 1994, che modifica il regolamento (CEE) n. 918/83 relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 46 del 18 febbraio 1994. - La direttiva n. 78/1035/CEE del 19 dicembre 1978, relativa alle franchigie fiscali applicabili all'importazione di merci oggetto di piccole spedizioni a carattere non commerciale provenienti dai Paesi terzi, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 366 del 28 dicembre 1978. - La direttiva n. 83/181/CEE del 28 marzo 1983, che determina il campo di applicazione dell'art. 14, paragrafo 1, lettera d) della direttiva n. 77/388/CEE per quanto concerne l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 105 del 23 aprile 1983. - La direttiva CEE del Consiglio n. 77/388, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 145 del 13 giugno 1977. - La direttiva n. 85/576/CEE del 20 dicembre 1985, che modifica la direttiva n. 78/1035 relativa alle franchigie fiscali applicabili all'importazione di merci oggetto di piccole spedizioni a carattere non commerciale provenienti da Paesi terzi, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 372 del 31 dicembre l 985. - La direttiva n. 91/680/CEE del Consiglio del 16 dicembre 1991, che completa il sistema comune di imposta sul valore aggiunto e modifica, in vista della soppressione delle frontiere fiscali, la direttiva n. 77/388/CEE, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 376 del 31 dicembre 1991. - L'art. 12 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con D.P.R. 26 giugno 1965, n. 723, come sostituito dall'art. 1 della legge 26 novembre 1992, n. 479, e' cosi formulato: "Art. 12. - 1. Salvo quanto previsto dal regolamento (CEE) 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983, e senza pregiudizio delle maggiori facilitazioni stabilite dagli accordi internazionali, e' concessa l'importazione definitiva in esenzione dai diritti di confine, diversi da quelli contemplati dal suddetto regolamento, delle merci per le quali risultano soddisfatte le medesime condizioni prescritte, per la franchigia daziaria, dal regolamento stesso. 2. Non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto le importazioni di merci per le quali l'esenzione dal suddetto tributo e' disposta, con carattere di obbligatorieta', dalle direttive del Consiglio delle Comunita' europee adottate in materia di armonizzazione delle disposizioni riguardanti la franchigia dalle imposte sulla cifra d'affari riscossa all'importazione nel traffico internazionale dei viaggiatori, ovvero le franchigie applicabili all'importazione delle merci oggetto di piccole spedizioni di carattere non commerciale, o quelle applicabili alle importazioni definitive di beni personali di privati provenienti da uno Stato membro, nonche' dalle direttive del Consiglio delle Comunita' europee adottate in materia di determinazione del campo di applicazione dell'art. 14, paragrafo 1, lettera d), della direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisce tale potere. Tali regolamenti, per materia di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreto interministeriale, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali e interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti, siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto e alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Note all'art. 1: - Per il testo dell'art. 12 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali di importazione, si veda in nota alle premesse. - L'art. 34, secondo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, e' cosi' formulato: "Art. 34. - Fra i diritti doganali costituiscono diritti di confine: i dazi di importazione e quelli di esportazione, i prelievi e le altre imposizioni all'importazione o all'esportazione previsti dai regolamenti comunitari e dalle relative norme di applicazione ed inoltre, per quanto concerne le merci in importazione, i diritti di monopolio, le sovrimposte di confine e ogni altra imposta o sovrimposta di consumo a favore dello Stato". - Per il regolamento (CEE) n. 918/83, si veda in nota alle premesse. - Per la direttiva n. 83/181/CEE, si veda in nota alle premesse. - Per la direttiva n. 78/1035/CEE, si veda in nota alle premesse.