IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto l'art. 3,  commi 188 e 189, della legge  23 dicembre 1996, n.
662, recante delega al Governo per l'emanazione di uno o piu' decreti
legislativi, al fine  di disciplinare sotto il  profilo tributario le
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale;
  Visto il decreto legislativo 4  dicembre 1997, n. 460, concernente:
"Riordino della  disciplina tributaria  degli enti non  commerciali e
delle organizzazioni non lucrative di  utilita' sociale", che ha dato
attuazione alla suddetta delega;
  Visto,  in particolare,  l'art.  11, comma  1,  del citato  decreto
legislativo n. 460 del 1997, il  quale stabilisce che "i soggetti che
intraprendono l'esercizio  delle attivita'  previste dall'art.  10 ne
danno  comunicazione entro  trenta  giorni  alla direzione  regionale
delle entrate del Ministero delle finanze nel cui ambito territoriale
si  trova  il loro  domicilio  fiscale,  in conformita'  ad  apposito
modello approvato  con decreto del  Ministro delle finanze" e  che la
predetta comunicazione  e' effettuata entro trenta  giorni dalla data
di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo n. 460 del 1997
da  parte dei  soggetti che,  alla  predetta data,  gia' svolgono  le
attivita' previste dal citato art. 10;
  Visto l'ultimo periodo del comma  1 dell'art. 11 del citato decreto
legislativo n. 460 del 1997 secondo il quale "alla medesima direzione
deve essere altresi' comunicata ogni successiva modifica che comporti
la perdita della qualifica di ONLUS";
  Visto,  altresi', il  comma  2 dell'art.  11  dello stesso  decreto
legislativo n. 460 del 1997,  secondo il quale "l'effettuazione delle
comunicazioni  di  cui  al  comma  1  e'  condizione  necessaria  per
beneficiare delle agevolazioni previste dal presente decreto";
  Visto, infine, l'art. 28 del  richiamato decreto legislativo n. 460
del  1997  che  stabilisce  le  sanzioni  e  le  responsabilita'  dei
rappresentanti  legali  e  degli   amministratori  per  l'ipotesi  di
omissione dell'invio delle comunicazioni previste dall'art. 11, comma
1, del medesimo decreto legislativo;
  Considerato che occorre provvedere al riguardo;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. E' approvato,  con le relative istruzioni,  l'annesso modello di
comunicazione ai sensi dell'art. 11, comma 1, del decreto legislativo
4 dicembre 1997, n. 460.