IL MINISTRO
                  PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

  Vista  la legge 1 giugno 1939, n. 1089, concernente la tutela delle
cose di interesse artistico e storico;
  Visto  il  decreto-legge  14 dicembre 1974, n. 657, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  29  gennaio  1975,  n.  5,  concernente
l'istituzione del Ministero per i beni culturali e ambientali;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista  la  legge  23 luglio 1980, n. 502, concernente l'istituzione
del  comitato  per  il  coordinamento  e la disciplina della tassa di
ingresso  ai  monumenti,  musei, gallerie e scavi di antichita' dello
Stato;
  Vista  la  legge  25 marzo 1997, n. 78, concernente la soppressione
della tassa di ingresso ai musei statali;
  Visti  i  pareri delle competenti commissioni permanenti del Senato
della    Repubblica   e   della   Camera   dei   deputati   espressi,
rispettivamente,  nelle  sedute  del  24  settembre  1997  e  del  25
settembre 1997;
  Visto  il parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli
atti normativi, espresso nella adunanza del 3 novembre 1997;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma  dell'articolo  17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988,
n. 400, effettuata con nota n. 5142 del 29 novembre 1997;

                               Adotta
                      il seguente regolamento:

  Norme  per  l'istituzione  del  biglietto  d'ingresso ai monumenti,
musei,  gallerie,  scavi di antichita', parchi e giardini monumentali
dello Stato.

                               Art. 1
                        Biglietti di ingresso

  1.  L'ingresso  ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichita',
parchi  e  giardini  monumentali  dello Stato e' consentito di regola
dietro  pagamento  di un biglietto, la cui validita' puo' prescindere
dalla data di emissione.
  2. La tipologia del biglietto di ingresso e' la seguente:
a) biglietto  unico  che consente l'accesso ad uno solo dei luoghi di
   cui al comma 1;
b) biglietto  cumulativo  che  consente  l'accesso  a piu' luoghi tra
   quelli indicati al comma 1;
c) biglietto  integrato  che  consente  l'accesso  ad  uno o piu' dei
   luoghi  indicati  al  comma  1,  insieme  ad uno o piu' monumenti,
   musei,  gallerie,  scavi  di  antichita',  parchi  e  giardini non
   statali nonche' mostre o altre manifestazioni culturali, statali e
   non statali.
  3.  La tipologia dei biglietti di ingresso di cui alle lettere b) e
c)  del  comma  2  non  esclude l'accesso ai luoghi di cui al comma 1
mediante biglietto unico.
  4.  In  relazione  a  particolari  esigenze possono essere previsti
altri tipi di biglietti.
  5. I biglietti di ingresso possono consistere in una carta, tessera
magnetica  o  elettronica,  leggibili da idonee apparecchiature poste
all'ingresso degli istituti.
 
          Avvertenza:
          Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

           Note alle premesse:
            - L'art. 17,  comma 3, della legge 23 agosto    1988,  n.
          400,  recante  "Disciplina  dell'attivita'  di  Governo   e
          ordinamento della Presidenza del  Consiglio dei  Ministri",
          pubblicato    nel  supplemento    ordinario  alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988, dispone:
            "Art.    17  (Regolamenti).    -   1. Con   decreto   del
          Presidente   della  Repubblica,  previa  deliberazione  del
          Consiglio  dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di
          Stato che deve pronunziarsi entro  novanta  giorni    dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
            b)  l'attuazione  e  l'integrazione    delle   leggi    e
          dei    decreti  legislativi   recanti norme   di principio,
          esclusi  quelli     relativi  a  materie   riservate   alla
          competenza regionale;
            c)  le materie   in cui manchi la  disciplina da parte di
          leggi o di atti  aventi forza  di legge,  sempre che    non
          si  tratti di  materie comunque riservate alla legge;
            d)    l'organizzazione    ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge;
            e)   (l'organizzazione   del   lavoro  ed i  rapporti  di
          lavoro   dei  pubblici  dipendenti  in  base  agli  accordi
          sindacali).
            2.      Con      decreto      del    Presidente     della
          Repubblica,    previa deliberazione   del  Consiglio    dei
          Ministri,   sentito il  Consiglio di Stato, sono  emanati i
          regolamenti  per la disciplina  delle materie, non  coperte
          da  riserva  assoluta di legge prevista dalla Costituzione,
          per  le quali  le   leggi della   Repubblica,  autorizzando
          l'esercizio  della   potesta'  regolamentare  del  Governo,
          determinano  le  norme generali regolatrici  della  materia
          e  dispongono    l'abrogazione delle norme   vigenti,   con
          effetto    dall'entrata    in    vigore     delle     norme
          regolamentari.
            3.    Con decreto   ministeriale possono  essere adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del  Ministro o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,    quando la   legge
          espressamente conferisca  tale potere.   Tali  regolamenti,
          per  materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
          adottati con  decreti  interministeriali,   ferma  restando
          la  necessita'   di   apposita   autorizzazione   da  parte
          della     legge.     I   regolamenti      ministeriali   ed
          interministeriali   non possono  dettare norme contrarie  a
          quelle dei  regolamenti emanati dal  Governo. Essi  debbono
          essere    comunicati  al    Presidente  del Consiglio   dei
          Ministri prima della loro emanazione.
            4. I regolamenti di cui  al  comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,   che   devono    recare
          la      denominazione     di "regolamento",   sono adottati
          previo parere  del Consiglio  di Stato sottoposti al  visto
          ed  alla registrazione della  Corte dei  conti e pubblicati
          nella Gazzetta Ufficiale.
            4-bis. L'organizzazione e la  disciplina degli uffici dei
          Ministeri sono determinate,   con regolamenti emanati    ai
          sensi  del comma   2, su proposta  del  Ministro competente
          d'intesa  con  il Presidente  del Consiglio dei Ministri  e
          con  il  Ministro  del  tesoro,  nel  rispetto dei principi
          posti dal  decreto legislativo  3 febbraio  1993, n.  29, e
          successive   modificazioni, con    i    contenuti  e    con
          l'osservanza  dei criteri che seguono:
            a)  riordino degli  uffici di diretta collaborazione  con
          i Ministri ed  i   Sottosegretari di   Stato,    stabilendo
          che  tali   uffici   hanno esclusive competenze di supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione;
            b) individuazione  degli uffici  di livello  dirigenziale
          generale,     centrali    e         periferici,    mediante
          diversificazione tra  strutture con funzioni finali  e  con
          funzioni    strumentali  e loro organizzazione per funzioni
          omogenee  e secondo  criteri di flessibilita'    eliminando
          le duplicazioni funzionali;
            c)     previsione     di      strumenti    di    verifica
          periodica dell'organizzazione e dei risultati;
            d) indicazione e revisione  periodica  della  consistenza
          delle piante organiche;
            e)  previsione    di decreti ministeriali di   natura non
          regolamentare per la definizione dei  compiti delle  unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali".
            -   Il D.L.   14   dicembre   1974, n.    657,    recante
          "Istituzione    del  Ministero  per  i beni culturali e per
          l'ambiente", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  322
          del 19 dicembre 1974.  E' stato convertito in    legge  con
          modificazioni,    dalla   legge 29   gennaio   1975, n.  5,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del  14  febbraio
          1975.
            -    La    legge  23   luglio   1980,   n.   502, recante
          "Istituzione   del  comitato  per  il  coordinamento  e  la
          disciplina  della  tassa  di  ingresso ai monumenti, musei,
          gallerie e  scavi di antichita' dello Stato", e' pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 30 agosto 1980.
            -  La legge  1 giugno  1939, n.  1089, recante    "Tutela
          delle    cose  d'interesse   artistico   e   storico",   e'
          pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8  agosto
          1939.
            -  La  legge 25 marzo 1997,  n. 78, recante "Soppressione
          della tassa d'ingresso ai musei statali",    e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 1997.