Ai prefetti della Repubblica
                                      Al commissario del Governo  per
                                  la provincia di Bolzano
                                      Al  commissario del Governo per
                                  la provincia di Trento
                                      Al  presidente   della   giunta
                                  regionale della Valle d'Aosta
                                      e, p.c :
                                      Alla  Presidenza  del Consiglio
                                  dei Ministri - Dipartimento per gli
                                  affari regionali
                                      Al  Ministero   di   grazia   e
                                  giustizia - Ufficio centrale per la
                                  giustizia minorile
                                      Al  Ministero  delle  finanze -
                                  Direzione generale del demanio
                                      Al  Ministero  della   pubblica
                                  istruzione   -   Ufficio   studi  e
                                  programmazione
                                      Al Ministero del lavoro e della
                                  previdenza  sociale   -   Direzione
                                  generale dell'impiego
                                      Ai commissari del Governo nelle
                                  regioni a statuto ordinario
                                      Al   commissario   del  Governo
                                  nella regione Friuli-Venezia Giulia
                                      Al  commissario   dello   Stato
                                  nella regione siciliana
                                      Al  rappresentante  del Governo
                                  nella regione Sardegna
                                      Al presidente della commissione
                                  di   coordinamento   nella    Valle
                                  d'Aosta
                                      Ai provveditori agli studi
                                      Ai  funzionari  incaricati  del
                                  riscontro  amministrativo  per   le
                                  regioni:
                                      Abruzzo  - presso la prefettura
                                  di L'Aquila
                                      Calabria - presso la prefettura
                                  di Catanzaro
                                      Campania, Molise e Basilicata -
                                  presso la prefettura di Napoli
                                      Emilia-Romagna  -   presso   la
                                  prefettura di Bologna
                                      Lazio - presso la prefettura di
                                  Roma
                                      Liguria  - Largo Lanfranco, 2 -
                                  Genova
                                      Lombardia  - Corso Monforte, 31
                                  - Milano
                                      Marche - Via  Pizzecolli,  5  -
                                  Ancona
                                      Piemonte   e  Valle  d'Aosta  -
                                  presso la prefettura di Torino
                                      Puglia - Piazza della Liberta',
                                  1 - Bari
                                      Sardegna - presso la prefettura
                                  di Cagliari
                                      Sicilia  -  Via  Cavour,  6   -
                                  Palermo
                                      Toscana - Via dei Tavolini, 8 -
                                  Firenze
                                      Trentino-Alto Adige - Corso III
                                  Novembre, 11 - Trento
                                      Umbria - Via della Pescara, 3 -
                                  Perugia
                                      Veneto  e Friuli Venezia-Giulia
                                  - presso la prefettura di Venezia
    La Commissione, istituita ai sensi dell'art. 2,  comma  5,  della
legge  in  oggetto  ha,  nella  seduta  del 4 febbraio ultimo scorso,
determinato come ogni anno i criteri e i requisiti in base  ai  quali
dovranno  essere  formulate  le  istanze, da parte di Enti pubblici e
privati, tese ad ottenere contributi per l'anno 1998, per  iniziative
a  favore  dei  minori  a  rischio  di  coinvolgimento  in  attivita'
criminose.
    Con la presente circolare, quindi, vengono diramati detti criteri
affinche' gli enti interessati  vi  si  attengano  al  momento  della
formulazione delle domande.
    Il  Ministero  di  Grazia  e  Giustizia,  con separata circolare,
provvedera'  a  diramare  le  direttive  per  la  presentazione   dei
progetti, ai sensi dell'art. 4 della legge 216/91, concernenti l'area
penale minorile.
    Appare  opportuno  sottolineare  come, nella stesura dei criteri,
siano state tenute in debito conto le norme emanate con la legge  del
28.8.1997,  n.  285  che, oltre a rifinanziare la legge 216/91, hanno
dettato  disposizioni  in  tema  di  promozione  dei  diritti  e   di
opportunita'  per  l'infanzia e l'adolescenza, istituendo un apposito
"Fondo Nazionale" e definendo gli ambiti territoriali di intervento e
le finalita' delle iniziative da porre in essere.
    Pertanto  si  ritiene  indispensabile  che,   per   favorire   la
complementarieta'  degli  obiettivi  e  per  evitare sovrapposizioni,
nella presentazione dei progetti venga evindenziato con chiarezza  il
collegamento  degli stessi con i piani di intervento territoriale che
saranno predisposti per l'applicazione della legge 285/97  attraverso
gli accordi di programma.
    In  particolare,  si  e'  ritenuto  necessario, nell'ottica di un
coordinamento tra le due norme, che gli interventi di prevenzione  ai
sensi  della  legge  216/91  dispieghino  i  propri  effetti solo sul
versante degli interventi di prevenzione secondaria e siano diretti a
preadolescenti e adolescenti a rischio conclamato  di  coinvolgimento
in  attivita'  criminose  (e quindi a favore di minori compresi nella
fascia di eta' tra gli 11 e i 18  anni),  ovviamente  in  contesti  e
condizioni  nei quali sia presente, rilevante e rilevabile il rischio
di devianza.
    Come   sempre,   viene   affidato   alle  SS.LL.  il  delicato  e
fondamentale ruolo di verificare, in sede  di  prima  istruttoria,  i
requisiti   di  ricevibilita'  e  di  ammissibilita'  delle  istanze.
Inoltre, dovranno fornire anche le necessarie indicazioni:  a)  sugli
ambiti  sociali,  economici e territoriali in cui il progetto intende
operare; b) sulla qualita' dei medesimi;  c)  sulla  capacita'  degli
enti  di  raggiungere  gli  obiettivi  che  si sono prefissi. In tale
attivita', le SS.LL. medesime potranno richiedere il prezioso apporto
dei Comitati Provinciali della  Pubblica  Amministrazione,  integrati
con  le professionalita' stabilite dall'art. 3 della legge 27.7.1994,
n. 465.
    A) PROGETTI DI RETE
    Sono invitati a privilegiare le  metodologie  dell'intervento  di
rete i Comuni di Venezia, Torino, Milano, Genova, Roma, Napoli, Bari,
Brindisi,   Reggio  Calabria,  Bologna,  Firenze,  Taranto,  Palermo,
Catania e Cagliari.
    Possono altresi' presentare progetti di rete tutti i  Comuni  con
popolazione superiore ai 100.000 abitanti.
    Anche  alla luce dell'esperienza maturata negli ultimi due anni e
allo scopo di migliorare l'efficacia di tale intervento, si  indicano
le  seguenti  modalita' per la redazione di progetti di rete che, per
questo esercizio finanziario, vengono tutti  ricondotti  ad  un'unica
modalita' operativa.
    Il  Comune,  con  propria  deliberazione, promuove il progetto di
rete definendo un piano  coordinato  degli  interventi  proposti  dai
singoli enti.
    Il Comune, successivamente, trasmette alla Prefettura competente,
unitamente alla propria delibera, l'insieme dei progetti, compilati e
sottoscritti  da  ciascun  ente  intestatario  negli  appositi moduli
informatizzati, corredati dalla documentazione prescritta.
    A  seguito  dell'approvazione  dei  singoli  progetti   e   della
concessione  a  ciascuno  di  essi  dei relativi finanziamenti, fermo
restando la responsabilita' gestionale e amministrativa  dei  singoli
enti anche in sede di rendicontazione, il Comune esercitera' le forme
piu'   idonee   di   coordinamento   al  fine  di  razionalizzare  ed
ottimizzarne l'efficacia e trasmettera' alla  Prefettura  competente,
una  volta  ultimati  i  progetti,  una  relazione  circa  l'avvenuta
realizzazione degli obiettivi programmati.
    Gli enti che  non  partecipino  ai  predetti  progetti  di  rete,
potranno inoltrare comunque le documentate proprie domande tramite il
Comune,  secondo quanto e' stabilito dall'art.2, comma 7, della legge
216/91, anche se e' di tutta  evidenza  che  lo  scopo  della  citata
procedura  e'  quello di evitare la proliferazione delle richieste di
contributo e la duplicazione degli interventi nelle medesime aree.
    Nelle predette domande l'ente dovra',  peraltro,  dichiarare  che
non partecipa al progetto di rete.
    B) - CRITERI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI
    Per  quanto  riguarda i criteri relativi al piano 1998, stabiliti
dalla apposita Commissione  di  cui  all'art.2,  comma  5,  della  L.
216/91,  si conferma la necessita' di concentrare gli interventi e di
utilizzare le limitate disponibilita' finanziarie,  in  modo  che  le
stesse risultino il piu' possibile produttive di risultati.
    In  via  preliminare  si  ribadisce  l'esigenza  che  i  progetti
presentati   realizzino   interventi   di   prevenzione    secondaria
esclusivamente  in  favore dei preadolescenti e adolescenti a rischio
conclamato di coinvolgimento in attivita'  criminose  in  contesti  e
condizioni  nei quali sia presente, rilevante e rilevabile il rischio
di devianza.
    Saranno a tal fine presi in considerazione secondo un  ordine  di
priorita':
    1.  progetti  relativi  a  zone  ad  alto rischio di criminalita'
(sulla  base  dei  dati  forniti  dalle  Prefetture).  A  parita'  di
valutazione  di  piu'  progetti  saranno privilegiati quelli relativi
alle Regioni notoriamente piu' a rischio, e cioe'  Campania,  Puglia,
Calabria, Sicilia e Sardegna;
    2.  progetti riguardanti minori nomadi ed immigrati; in merito si
sottolinea l'esigenza che il reale indirizzo di questa progettualita'
verso  tali  categorie  di  minori  sia  garantito   dalla   assoluta
prevalenza nell'utenza coinvolta di nomadi ed immigrati.
    La  Commissione  si  riserva  la  facolta'  di  valutare  in  via
prioritaria  eventuali   progetti   che   rispondano   a   situazioni
eccezionali  per  gravita'  e rilevanza sul piano nazionale, anche al
fine di proporre un finanziamento, anticipando l'iter procedurale  di
concessione dei contributi per l'anno 1998.
    Resta  inteso che, nelle citta' in cui saranno proposti "progetti
di rete", la Commissione terra'  in  maggiore  considerazione  questi
ultimi al fine di garantire le effettive necessita' sul territorio.
    Si   richiama,  altresi',  l'attenzione  sull'intendimento  della
Commissione di adottare - nell'esame dei progetti -  una  valutazione
particolarmente   selettiva;   sara'  per  questo  opportuno  che  le
Prefetture sottolineino con forza questo orientamento allo  scopo  di
evitare  la presentazione di progetti privi dei requisiti necessari e
che non potranno essere presi in considerazione.
    C) SOGGETTI DESTINATARI DEI CONTRIBUTI
    Possono chiedere contributi per la realizzazione di  progetti  ed
interventi in favore di minori esposti a rischio di criminalita':
    1) soggetti pubblici e privati (comuni, province, loro rispettivi
consorzi,  comunita'  montane,  AA.SS.LL.,  enti,  organizzazioni  di
volontariato, associazioni, cooperative sociali, enti  ecclesiastici)
che  abbiano  in  corso, alla data della presentazione delle domande,
iniziative e servizi a  favore  di  preadolescenti  e  adolescenti  a
rischio   di   devianza   o  con  patologie  relazionali  secondo  le
disposizioni di cui alla presente circolare.
    Si precisa che i soggetti privati possono produrre  istanze  solo
se  risultino formalmente costituiti da almeno due anni rispetto alla
data di presentazione dell'istanza.
    Per  quanto  concerne  le  AA.SS.LL.,  si  rammenta  che  saranno
considerati  valutabili  solo  i progetti presentati in attuazione di
funzioni socio-assistenziali delegate dai Comuni ubicati  nell'ambito
territoriale della medesima A.S.L..
    2)  soggetti  pubblici  (comuni,  province,  consorzi e comunita'
montane) che intendano avviare nuove iniziative fra  quelle  indicate
al punto 1), entro l'anno 1998.
    D)   CONTENUTO  E  REQUISITI  DEI  PROGETTI  E  DESTINAZIONE  DEI
CONTRIBUTI
    1) Contenuto e requisiti dei progetti
    Le  domande  per  essere ammesse a contributo, dovranno contenere
progetti finalizzati agli obiettivi indicati dall'art.    1,  lettera
a), b) c), d) della legge 216/91.
    Risulta  evidente che detti progetti devono esclusivamente essere
rivolti a minori a rischio di coinvolgimento in attivita' criminose e
che il metodo seguito per la selezione di tale utenza  dovra'  essere
esplicitato nella relazione al progetto.
    Su  un  piano  piu'  generale,  si  richiama  la necessita' che i
progetti siano qualitativamente validi e coerenti  con  le  finalita'
della   legge   ed   in   armonia   con  il  complesso  dei  principi
soprarichiamati.  In  particolare  saranno  maggiormente  considerate
iniziative che:
    -  prendano  in  esame contesti fortemente degradati nei quali si
manifestino situazioni di tensione e di grave disagio,  riscontrabili
anche  sulla  base  degli indici di criminalita' minorile, di abuso e
maltrattamento di minori, di dispersione scolastica e di abbandono;
    - concorrano alla soluzione di problematiche urgenti;
    - concorrano alla realizzazione  di  progetti  tali  da  incidere
realmente nelle situazioni considerate, chiaramente definiti quanto a
contenuti, strumenti, operatori, risorse finanziarie e forme efficaci
di  collaborazione  interistituzionale  con  piani  regionali  e  sub
regionali socio-assistenziali o con gli interventi di cui all'art.  4
della stessa legge;
    -  attuino  interventi  polifunzionali anche attraverso il lavoro
integrato di professionalita' e organismi diversi;
    - contengano precise indicazioni sui tempi,  sulle  modalita'  di
realizzazione e sulla fattibilita' dei progetti;
    - prevedano indicatori per la verifica dei risultati.
    L'assenza,  la  mancanza  di  chiarezza  o  l'incompletezza degli
indicatori predeterminati, dei  criteri  e  delle  modalita'  per  la
verifica  dei  risultati  in itinere e finali e' motivo di esclusione
del progetto.
    Per ciascuna di queste possibili tipologie di intervento previste
dall'art.1 della legge  216/91,  si  forniscono  le  indicazioni  che
seguono.
    a) Attivita' di accoglienza di preadolescenti e adolescenti
    Essa deve:
    - favorire la soluzione di situazioni di emergenza legate a crisi
familiari promuovendo con ogni forma percorsi di reintegrazione;
    -  adottare una metodologia educativa che favorisca l'autonomia e
la realizzazione dei percorsi personali di crescita;
    - operare in stretto collegamento con i servizi territoriali, con
l'autorita' scolastica o con l'autorita' giudiziaria.
    b) Interventi a sostegno della famiglia
    Queste iniziative devono costituire un sostegno anche  innovativo
a favore delle famiglie nelle quali continuano a permanere livelli di
rischio interno o legato a fattori ambientali.
    Detti  interventi,  che  non  devono  consistere  in  un sussidio
economico devono  essere,  altresi',  ben  articolati  e  chiaramente
descritti   nei  contenuti  e  negli  obiettivi  che  debbono  essere
orientati:
    -  a  sostenere  la  funzione  genitoriale   nei   confronti   di
preadolescenti  e  adolescenti  a  rischio di devianza e di patologie
relazionali;
    -  a  favorire lo sviluppo di esperienze di gruppi di auto- aiuto
tra famiglie;
    - ad assicurare  professionalita'  e  continuita'  di  intervento
degli operatori;
    -  a  favorire  il  pieno  assolvimento  dell'obbligo scolastico,
facilitando il minore anche mediante l'offerta di corsi  di  sostegno
scolastico  ed  il  collegamento con centri ricreativi, sportivi e di
socializzazione.
    c) Interventi che realizzano centri  di  incontro  per  attivita'
aggregative e forme di presenza sociale nei quartieri.
    Si ritiene opportuno sostenere:
    -   attivita'   che  si  collochino  nell'area  degli  interventi
dell'educazione di strada e di territorio, rivolti  a  preadolescenti
ed  adolescenti  a rischio di devianza, singoli o aggregati in gruppi
informali,  che  non   partecipino   ad   ambiti   istituzionali   di
aggregazione.  Queste  devono perseguire, in particolare, le seguenti
finalita':
    a) conoscenza del territorio,  della  sua  topografia,  dei  suoi
luoghi  di  aggregazione  formale e informale, delle sue istituzioni,
servizi, agenzie;
    b) conoscenza  della  fascia  di  popolazione  identificata  come
"utenza":  dei  punti  di ritrovo degli utenti, dei gruppi formali ed
informali a cui fanno riferimento, delle loro abitudini  e  dei  loro
comportamenti,  dei  loro  bisogni e aspettative, della loro cultura,
del loro linguaggio, delle loro risorse;
    c) promozione delle risorse e delle competenze individuali  e  di
gruppo       (socializzazione,       protagonismo,       creativita',
autorganizzazione, cultura, etc.);
    d) prevenzione specifica secondaria tesa ad impedire l'aggravarsi
di comportamenti devianti e a prevenire processi di  stigmatizzazione
e di emarginazione sociale di soggetti a rischio;
    e)  risocializzazione  di soggetti in condizione di emarginazione
grave, attraverso percorsi di accompagnamento ai servizi;
    - proposte in grado di offrire gratuitamente a preadolescenti  ed
adolescenti,  oltreche' occasioni di positiva utilizzazione del tempo
libero, nuove possibilita' per lo sviluppo di capacita' creative e di
lavoro o per la realizzazione  di  un  nuovo  ambiente  di  vita.  Le
attivita'  dei  centri  di  incontro  possono essere realizzate anche
all'aperto,  in  aree   attrezzate,   attraverso   varie   forme   di
aggregazione.
    d)  Interventi  realizzati  utilizzando le strutture scolastiche,
nei giorni e nelle ore non  dedicati  alle  attivita'  istituzionali,
previo  accordo  con  i  competenti organi scolastici ed in base agli
indirizzi del Ministro della Pubblica Istruzione.
    Per quanto riguarda  la  utilizzazione  delle  strutture,  si  fa
riferimento  alle  istruzioni  gia' a suo tempo fornite dal Ministero
della Pubblica Istruzione con circolare n. 59 del 5 marzo 1992.
    In questo contesto  si  raccomanda  di  favorire  la  piu'  ampia
collaborazione,    affinche'    trovi   attuazione   l'accordo-quadro
programmatico tra Enti  Locali  e  Provveditorati  agli  Studi  e  si
sviluppi  l'azione  coordinata auspicata nella predetta circolare, ai
fini di creare le migliori e piu' razionali  condizioni  di  utilizzo
delle strutture scolastiche sul territorio.
    Per  un  proficuo  rapporto  tra  scuola  ed  extrascuola  e  con
riferimento al problema  della  dispersione  scolastica,  si  segnala
l'opportunita'  di  attivare  ogni  possibile  collaborazione  con  i
predetti  Provveditorati  per  una   programmazione   di   interventi
integrati  interistituzionali,  capaci di individuare i contesti piu'
degradati sul territorio, sulla base di indicazioni metodologiche  ed
operative   fornite  dal  Ministero  della  Pubblica  Istruzione  con
circolare n. 257 -  prot.  3767/DN  del  9  agosto  1994,  richiamate
nell'atto  di  intesa  adottato  in sede di Conferenza permanente dei
Presidenti delle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano  del
23  giugno 1995 e pubblicato sulla G.U. - serie generale - n. 192 del
18 agosto 1995, nonche' nel Regolamento recante la  disciplina  delle
iniziative   complementari   e   delle  attivita'  integrative  nelle
istituzioni scolastiche (D.P.R. n. 567 del 10 ottobre 1996).
    Le iniziative dovranno essere  preferibilmente  realizzate  sulla
base  di progetti articolati che privilegino la crescita di autonomia
e  di  autorganizzazione  dei  minori,  evitando,  peraltro,  che  la
partecipazione  sia  imposta o che l'attivita' svolta sia valutata ai
fini del rendimento scolastico.   Risulteranno  preferiti  interventi
capaci  di  sviluppare  attitudini  emergenti  della personalita' del
minore  (creative,  artistiche,  musicali,   sportive,   artigianali,
professionali) e di suscitare nei minori interessi permanenti.
    Com'e'  noto  la legge 285/97 favorisce interventi di prevenzione
primaria nei settori  del  disagio  e  della  poverta',  dei  servizi
socio-educativi  per  la  prima infanzia per il tempo libero e per la
promozione di citta' a misura  di  bambine  e  bambini.  Pertanto  la
Commissione,  al  fine di rendere complementari gli interventi di cui
alla legge 216/91 con quelli  previsti  dalla  citata  legge  285/97,
raccomanda  agli  enti  proponenti di privilegiare, ove possibile, la
formulazione di progetti relativi alle iniziative di cui al punto  c)
che precede, rivolti a preadolescenti e adolescenti.
    E) DESTINAZIONE DEI CONTRIBUTI
    Premesso  che  i  contributi  non  possono  essere  destinati  al
finanziamento di attivita' ordinarie proprie  dell'ente  richiedente,
si  precisa  che,  per  la  realizzazione dei progetti previsti dalla
legge, gli stessi dovranno principalmente essere destinati a  coprire
totalmente o parzialmente le seguenti tipologie di spesa:
    -  opere  di  ristrutturazione edilizia, nonche' di straordinaria
manutenzione, nella misura del 50% del costo complessivo  dei  lavori
e,  comunque, l'importo richiesto non dovra' essere superiore a L. 30
milioni.
    Tali   oneri   saranno   ritenuti   ammissibili   se   riguardano
l'adeguamento  di strutture o locali gia' disponibili e facenti parte
del patrimonio pubblico o assegnati al privato sociale in concessione
pluriennale.
    Anche la sistemazione di aree (es.: campo polivalente, recinzioni
murarie,  etc.)  sara'  considerata  come  opera   di   straordinaria
manutenzione   e,   pertanto,   le   relative   spese   non  potranno
cumulativamente superare il limite di cui sopra.
    Si precisa che non saranno considerate ammissibili  le  richieste
di   contributo   destinate  alla  ristrutturazione  di  complessi  e
strutture scolastiche;
    - oneri per canoni di locazione (in  tal  caso  si  trattera'  di
locali  gia'  idonei  allo  svolgimento  delle  attivita' che possono
tutt'al  piu'  necessitare  di   piccoli   lavori   di   manutenzione
ordinaria).   Si   soggiunge,   che   tali   spese   dovranno  essere
proporzionate all'utenza coinvolta nel progetto;
    -  oneri  di  assicurazione  e  di gestione ordinaria; per quanto
riguarda  le  assicurazioni  si  precisa  che  tali  oneri   dovranno
riguardare  premi  assicurativi relativi all'utenza, agli operatori e
alle strutture. Richiamando l'attenzione sulla particolare  rilevanza
di  tale  voce  di  spesa,  si fa presente, ad ulteriore specifica di
quanto riportato di seguito  nel  paragrafo  F)  VARIAZIONI,  che  le
relative  economie  non  potranno costituire oggetto di variazione di
progetti finanziati se non in casi eccezionali  e  motivati  in  modo
adeguato e circostanziato;
    -   oneri   per   l'acquisto   di  beni  strumentali  (materiali,
attrezzature,   beni   deperibili,   etc.)   strettamente   necessari
all'esecuzione   del   progetto  purche'  congrui  economicamente  ed
adeguati sotto il profilo tecnologico rispetto alla  utenza  ed  alla
tipologia   degli   interventi   ammessi  a  finanziamento,  evitando
l'acquisizione di attrezzature sovradimensionate rispetto alle  reali
possibilita' di impiego.
    Le  spese  relative  all'acquisto  di  automezzi nonche' ad oneri
necessari alla manutenzione ordinaria e straordinaria di automezzi di
proprieta' dell'ente richiedente non sono ritenute ammissibili.
    L'eventuale vendita  o  trasferimento  dei  beni  strumentali  ad
utilita'  pluriennale, anche conseguente a cessazione di attivita' da
parte dell'ente  o  associazione,  dovra'  essere  autorizzato  dalla
Prefettura, previo parere del Comitato di cui all'art. 3 della citata
legge 465/94, al fine di garantire l'originaria destinazione di detti
beni e, in caso di vendita, una corretta e trasparente gestione delle
risorse finanziarie.
    Si  conferma  la  esclusione  di  oneri  per personale dipendente
dall'ente gestore del progetto.
    Si ritengono invece ammissibili oneri derivanti dall'utilizzo  di
personale  qualificato  -  con esclusione del personale docente degli
istituti scolastici in cui vengono realizzati gli interventi  di  cui
alla lett. d) - nel limite strettamente necessario alla realizzazione
degli  interventi, sotto forma di "collaborazione", secondo modalita'
che si prestino a non creare successive aspettative di assunzione.
    Saranno altresi' ammissibili gli  oneri  derivanti  dal  rimborso
spese  "a  forfait"  per  l'impegno di volontari e operatori, purche'
queste risultino preventivamente concordate con  l'organizzazione  di
appartenenza  e  messe in preventivo in conformita' a quanto disposto
dalla legge n.  266/91. In tal caso  il  soggetto  proponente  dovra'
indicare  il  numero dei volontari e degli operatori coinvolti con il
rispettivo ruolo nella realizzazione del progetto.
    Si sottolinea, infine, che i progetti con costo  inferiore  a  20
milioni, nonche' le spese relative ad iniziative di studio e ricerca,
seminari, convegni, non potranno essere finanziati.
    F) VARIAZIONI
    Allo  scopo di rendere piu' agevole il delicato compito assegnato
alle Prefetture, le variazioni aventi valore inferiore  o  uguale  al
limite  percentuale  del  15%  dell'importo  del  contributo concesso
saranno valutate e autorizzate  dalle  SS.LL.,  sentito  il  Comitato
provinciale  e  metropolitano  della  Pubblica  Amministrazione, come
integrato ai sensi della  L.  465/94,  mentre  le  variazioni  aventi
valore  superiore al 15% dell'importo del contributo saranno valutate
ed autorizzate da questo Ministero.
    In  ogni  caso, dette variazioni potranno essere concesse solo in
casi  eccezionali  e  strettamente  indispensabili,   purche'   siano
conformi ai criteri generali fissati dalla menzionata Commissione per
l'ammissibilita'  a  contributo  dei  progetti,  di cui alla presente
circolare, e siano tali da non alterare la natura stessa del progetto
originario, degli interventi e dei sottoprogetti in esso compresi.
     Premesso che ciascun progetto puo' comprendere  piu'  interventi
corrispondenti alle tipologie previste dall'art. 1 della Legge 216/91
(a,   b,   c,   d)  e  che  ciascuno  di  essi  puo'  articolarsi  in
sottoprogetti, si precisa che dette variazioni possono:
    1)  consistere  in  modifiche  di  importo,  in  aumento   o   in
diminuzione,  di  voci  di spesa gia' incluse nell'intervento, ovvero
nel  singolo  sottoprogetto  nell'ipotesi   di   piu'   articolazioni
dell'intervento stesso;
    2) prevedere l'impiego per nuove voci di spesa, comunque comprese
nell'elenco  allegato  alla  presente circolare, di somme destinate a
voci su cui siano state realizzate delle economie o che si siano rese
inutili nel corso  della  realizzazione  del  progetto,  purche',  si
ribadisce,  la  nuova  destinazione di dette somme rispetti i criteri
stabiliti    dalla    Commissione,    costituisca     un'integrazione
dell'intervento  o del sottoprogetto originariamente finanziato e non
ne alteri la sostanza.
    Nei casi in cui le variazioni, alterando la sostanza del progetto
originario, non rientrino nei numeri 1)  e  2)  sopra  descritti,  le
SS.LL. adotteranno un provvedimento di rigetto motivato.
    A    titolo   meramente   esemplificativo,   non   si   ritengono
autorizzabili da codesti Uffici variazioni implicanti cambiamenti  di
sede  operativa  dell'ente  attuatore  del progetto, trasferimenti di
somme dall'una  all'altra  delle  tipologie  di  intervento  previste
dall'art.   1   della   L.  216/91,  riformulazioni  che  stravolgano
l'intervento originario, aumenti dei costi unitari  previsti  per  le
unita'  di  personale o variazioni che diano vita ad un sottoprogetto
con finalita' diverse rispetto all'originario, economie su  oneri  di
assicurazione come meglio specificato nel precedente paragrafo, ecc.
    Parimenti  non si reputano autorizzabili le istanze di variazione
rivolte ad impiegare  eventuali  economie  per  voci  di  spesa  gia'
previste  nel  progetto  presentato  ma non ammesse a contributo, per
voci non finanziabili ai  sensi  di  legge  ed  in  base  ai  criteri
generali stabiliti annualmente dalla Commissione interministeriale o,
ancora, per voci gia' oggetto di precedente variazione.
    Per quanto riguarda la presentazione delle istanze di variazione,
si  soggiunge che l'ente beneficiario del contributo dovra' impostare
con la massima chiarezza le richieste di  variazione,  indicando  per
ciascuna tipologia di intervento o per ciascun sottoprogetto:
    - quali siano le voci di spesa e gli importi da variare;
    - in che modo si intenda effettuare la variazione.
    Le richieste di variazione progettuale dovranno essere motivate e
altresi'  dovranno  essere  precisate le cause di eventuali economie,
diminuzioni e/o aumenti delle voci di spesa.
    Codesti Uffici poi daranno tempestiva comunicazione dell'esito di
ciascuna richiesta di variazione a questa Direzione Generale, ai fini
della successiva attivita' di riscontro amministrativo-contabile.
    Resta inteso che le variazioni che eccedano il 15% del valore del
progetto  finanziato,  saranno  trasmesse  tempestivamente  a  questo
Ministero con il parere motivato di codesti  Uffici,  sentito  -  ove
ritenuto  opportuno  -  il Comitato provinciale e metropolitano della
Pubblica Amministrazione
    Di quanto sopra, le SS.LL. vorranno informare tale Comitato  che,
si  auspica,  possa  continuare  ad  assolvere  le proprie importanti
funzioni di verifica e assistenza tecnica, anche  in  relazione  alle
variazioni progettuali di cui trattasi.
    Le  SS.LL.  medesime  vorranno,  altresi', far presente agli enti
beneficiari di  contributi  per  l'anno  1998  che  le  richieste  di
variazione  dovranno essere formulate come sopra specificato e che le
stesse,  avendo  carattere   di   eccezionalita',   dovranno   essere
presentate  solo in caso di assoluta necessita' al fine di assicurare
l'efficacia e il buon andamento dei progetti stessi.
    G) MODALITA' DI FORMULAZIONE E DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
    1. Formulazione
    Le domande vanno compilate, sia dai  soggetti  pubblici  che  dai
soggetti  privati,  in  duplice  copia, utilizzando esclusivamente il
modulo informatizzato appositamente predisposto (all. 1)  a  pena  di
inammissibilita'.   La  domanda  sara'  redatta  e  sottoscritta  dal
rappresentante  legale  dell'ente  e  dovra'  recare,  per  gli  enti
privati,  l'autentica  della firma. La stessa dovra' essere corredata
dalla seguente documentazione  (riportata  nell'all.  2)  a  pena  di
esclusione:
    -  per  gli  enti  pubblici: delibera, relazione attivita' svolta
connessa  ai  risultati  ottenuti  nell'anno   precedente,   progetto
analitico,  preventivi  di  spesa  o,  in  alternativa,  elenco spese
dettagliato quale parte integrante della delibera, atto di delega dei
Comuni (per il caso di cui al punto C1);
    - per gli enfi privati: atto costitutivo e statuto, ed  eventuali
modifiche,  da  cui  risulti  il  rappresentante  legale, certificato
penale, certificato  dei  carichi  pendenti  della  Pretura  e  della
Procura,   bilancio   consuntivo   1997,  bilancio  preventivo  1998,
relazione attivita'  svolta,  progetto  analitico,  preventivi  spese
(rilasciati  dalle  ditte fornitrici), iscrizione nell'albo regionale
delle cooperative sociali o nell'albo del  volontariato,  indicazione
dell'eventuale  iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative
sociali.  In quest'ultima ipotesi sara' la Prefettura ad accertare la
circostanza fornendone gli estremi.
    I certificati penali  e  dei  carichi  pendenti  dovranno  essere
rilasciati in data non anteriore a sei mesi dalla presentazione della
domanda.
    Si  rammenta  che  dovra' essere obbligatoriamente contrassegnata
una delle due caselle in calce al Mod. 7 relative ad eventuali  altre
fonti di finanziamento.
    Si  precisa,  altresi', che saranno escluse le istanze degli enti
che richiederanno il finanziamento per  lo  stesso  progetto  sia  al
Ministero dell'Interno che all'Ufficio per la Giustizia Minorile.
    Si  sottolinea  inoltre  che  ciascuna  sede operativa degli enti
richiedenti dovra' formulare singola, distinta domanda.
    Infine, si fa presente che potranno essere utili alla valutazione
del progetto indicazioni circa l'ordine di priorita' degli  eventuali
sottoprogetti  e  delle  relative  voci  di  spese.  In tale ipotesi,
l'ordine  di  priorita'   dovra'   essere   osservato   anche   nella
compilazione del modello informatizzato.
    2. Presentazione
    Le domande, redatte in conformita' dell'apposito schema, dovranno
recare  il  seguente  indirizzo:  Ministero  dell'Interno - Direzione
Generale dei Servizi Civili - Servizio Affari Assistenziali  Speciali
- Divisione Interventi Assistenziali in Materia Socio-Sanitaria.
    2.1. Domande degli enti pubblici
    I comuni, le province, le comunita' montane, le AA.SS.LL. (sempre
che   ricorrano  le  condizioni  di  cui  alla  lettera  C)  dovranno
presentare alla Prefettura le  domande,  corredate  della  necessaria
documentazione, entro il termine del 30 marzo 1998. Tale termine deve
considerarsi  perentorio, come anche ribadito nel parere espresso dal
Consiglio di Stato, Sez.  prima,  in  data  27.8.1997,  inviato  alle
SS.LL. con circolare n. 14 dei 20.10.1997.
    Per  quanto  riguarda  i  soli  progetti di rete, i Comuni, fermo
restando  il  termine  sopra  indicato  per  la  presentazione  delle
istanze,   potranno   inviare   la   documentazione  prescritta  alle
Prefetture entro e non oltre la data del 30 aprile 1998.
    Le domande dovranno essere deliberate dagli organi  competenti  a
norma  di legge con atto recante l'esatta destinazione del contributo
richiesto, che dovra' trovare piena corrispondenza con  le  finalita'
indicate nell'istanza.
    2.2 Domande degli enti privati
    Le  domande  dovranno  essere presentate esclusivamente al comune
territorialmente competente entro il termine perentorio del 30  marzo
1998.
    Il  Comune  competente  e'  quello nel cui ambito territoriale ha
sede la "struttura operativa" dell'organismo richiedente, a beneficio
della quale sara' utilizzata la sovvenzione.
    I Comuni dovranno trasmettere le predette istanze alla Prefettura
non oltre il 15 aprile  1998  evidenziando:  la  tempestivita'  della
presentazione  dell'istanza; gli enti coinvolti nel progetto di rete;
le istanze presentate singolarmente  che  prevedono  interventi  gia'
inseriti nel suddetto progetto di rete.
    L'inoltro  delle  istanze degli enti richiedenti, corredate dalla
prevista documentazione, potra' avvenire con le seguenti modalita'.
    - attraverso servizio postale a mezzo di raccomandata con  avviso
di ricevimento;
    oppure:
    -  mediante  presentazione  diretta  al  Comune,  se  trattasi di
organismo privato, o alla Prefettura, se trattasi di ente pubblico.
    H) ADEMPIMENTI DELLE PREFETTURE
    Tutte le istanze dovranno essere oggetto di  una  prima  rigorosa
verifica   istruttoria  da  parte  della  Prefettura  competente  per
territorio.
    In conformita'  a  quanto  illustrato  nelle  note  dell'allegato
schema  di  domanda, la parte riservata alla Prefettura dovra' essere
completata con i dati relativi al rispetto del termine previsto dalla
legge e con l'importo dei contributi  concessi  ed  utilizzati  negli
anni   precedenti  dall'ente  richiedente,  nonche'  con  ogni  altra
osservazione relativa al contenuto della domanda.
    Dovra'  essere  precisato  il nominativo del funzionario preposto
alla preliminare istruttoria demandata alle Prefetture.
    Le Prefetture dovranno attenersi strettamente ai contenuti  della
legge ed ai criteri precisati nella presente circolare. A tal fine si
avvarranno  di  ogni  informazione  utile  della quale dispongano per
indicare aree maggiormente  a  rischio,  servizi  socio-assistenziali
operanti  nel  territorio,  attuazione di progetti integrati per aree
funzionali o geografiche coordinati tra pubblico e privato,  presenza
di  associazioni o enti particolarmente attivi nella conoscenza delle
dinamiche sociali (devianza  minorile,  abuso  e  maltrattamento  sui
minori,  dispersione scolastica e quanto altro utile a caratterizzare
il livello qualitativo delle condizioni di vita sul territorio).
    Essi dovranno verificare la tempestivita' delle domande e fornire
un motivato parere sul contenuto dei progetti.
    Allo scopo di snellire le procedure di selezione dei progetti che
saranno presentati da Enti pubblici  e  privati,  la  Commissione  ha
disposto  che  codeste Prefetture dovranno trattenere ai propri atti,
in quanto irricevibili o inammissibili: le  domande  pervenute  fuori
termine; le domande non redatte sugli appositi modelli; le domande la
cui  documentazione  sia  incompleta  o  formalmente  irregolare;  le
domande presentate da enti privati per iniziative ancora  da  avviare
alla  data della presentazione dell'istanza; le domande che non siano
compilate  nella  parte  relativa  alle  eventuali  altre  fonti   di
finanziamento;  le  domande  presentate da enti privati che dall'atto
costitutivo risultino istituiti da meno  di  2  anni  dalla  data  di
presentazione  della  domanda; le domande presentate da enti pubblici
per iniziative che non saranno avviate entro l'anno 1998.
    Peraltro le Prefetture dovranno espressamente segnalare se:
    - l'ente abbia dato prova di scarse capacita' nella realizzazione
delle  attivita'  previste  nei  progetti   finanziati   negli   anni
precedenti;
    - sia incorso in provate irregolarita' di gestione;
    -  l'ente non abbia utilizzato, in tutto o in parte, i contributi
erogati negli anni precedenti, specificandone le motivazioni.
    Le  Prefetture  dovranno  inoltrare  l'originale  delle   domande
ritenute  accoglibili  e l'elenco delle domande trattenute agli atti,
con le relative motivazioni,  alla  Direzione  Generale  dei  Servizi
Civili  con  ogni  sollecitudine e, comunque, entro e non oltre il 15
maggio 1998.
    Per le domande accoglibili dovra' essere inoltrata alla  predetta
Direzione  Generale  anche  la  documentazione comprovante l'avvenuta
presentazione della domanda entro  i  termini  di  legge  (busta  con
timbro  postale  leggibile  ovvero  timbro a protocollo leggibile del
Comune o della Prefettura).
    I) EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
    I contributi potranno essere erogati in varie  soluzioni,  previa
dimostrazione  e  rendicontazione degli interventi effettuati e delle
relative spese.
    L'ente locale  competente  per  territorio  dovra'  esprimere  il
proprio  parere,  restando  inteso  che per le iniziative attuate dal
Comune la prescritta relazione dimostrativa sostituisce il parere.
    Ai fini del pagamento l'intera documentazione  verra'  sottoposta
al  Comitato  provinciale  e  metropolitano  di cui all'art. 3, della
citata l. 465/94, il quale dovra' esprimere il proprio  parere  anche
al fine del pagamento dello stato di avanzamento.
    Con  successiva circolare verranno fornite dettagliate istruzioni
sull'argomento.
    L) VERIFICHE SULL'ESECUZIONE DEI PROGETTI E ASSISTENZA TECNICA
    I predetti Comitati provinciali e  metropolitani  della  pubblica
amministrazione    integrati   da   specifiche   professionalita'   e
rappresentanze  istituzionali,  a  norma  della  surrichiamata  legge
465/94,   verificheranno  l'esecuzione  dei  progetti  finanziati  ed
attueranno le necessarie forme di assistenza tecnica.
    Sulle modalita' di funzionamento dei Comitati, si richiama quanto
gia' comunicato con la circolare n. 3158 MR32 del 19  novembre  1994,
alla quale pertanto si rinvia per completezza di informazione.
    M) RACCOMANDAZIONI FINALI
    Nell'esercizio  dei  compiti previsti per il sostegno finanziario
delle attivita'  sociali  sopra  descritte,  trovano  applicazione  i
principi  ed  i  criteri  normativi  sul procedimento amministrativo,
indicati dalla legge n. 241 del 1990, nel  quadro  della  trasparenza
amministrativa e della responsabilita'.
    Tenuto  conto  della  particolare  importanza che tali contributi
rivestono nel quadro delle azioni tese alla  tutela  dei  minori,  si
raccomanda  alle  SS.LL.  di  voler  dare  la  piu'  ampia diffusione
possibile  alla  presente  circolare,  che  verra'  pubblicata  sulla
Gazzetta Ufficiale.
    In  tale ottica, la circolare stessa, unitamente alla modulistica
allegata, dovra' essere messa a disposizione degli organismi ed  enti
interessati, fornendo loro anche ogni utile assistenza.
    Converra'  ribadire  agli  organismi  anzidetti  che non si fara'
luogo  a  supplementi  di  istruttoria,  cosicche'  le  istanze   non
sufficientemente documentate saranno respinte.
    Il  ritardo  nell'invio delle istanze e l'eventuale incompletezza
della  documentazione  potranno  essere  fonte   di   responsabilita'
personale  a  carico di chi ha causato l'omissione o il ritardo nello
svolgimento degli adempimenti d'ufficio richiesti.
    Ai  fini  della  piu'  sollecita  predisposizione  del  piano  di
ripartizione,  la Direzione Generale dei Servizi Civili dovra' essere
posta in grado di disporre di tutte le domande originali  al  massimo
entro il 15 maggio p.v.
    Si  pregano,  pertanto,  le SS.LL. di voler cortesemente disporre
affinche' il termine  sia  scrupolosamente  rispettato,  in  modo  da
evitare ingiustificabili ritardi.
    La  presente  circolare  viene  inviata  per  conoscenza anche ai
Commissari di Governo con la precisa prospettiva che  gli  stessi  ne
informino  le  Regioni che hanno opportunamente espresso il desiderio
di  seguire  l'attuazione  della  legge  n.    216  per  i  necessari
collegamenti con le attivita' di loro diretta competenza.
    Viene,  altresi', inviata per conoscenza agli Uffici regionali di
riscontro amministrativo ai quali, ai sensi  dell'art.  12,  comma  4
della  legge  285/97,  e'  ora  demandata  l'attivita'  di  riscontro
amministrativo-contabile in materia.
    Si ringrazia per la collaborazione che le SS.LL., con la consueta
sensibilita', non mancheranno di prestare  in  sede  di  applicazione
della normativa, ai fini della promozione degli interventi preventivi
di formazione e di crescita sociale.
     Il capo dipartimento
            BOLAFFI
                                            Il direttore generale
                                              dei servizi civili
                                                    DEL MESE