Ai prefetti della Repubblica Al commissario del Governo per la provincia di Bolzano Al commissario del Governo per la provincia di Trento Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta e, p.c : Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali Al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio centrale per la giustizia minorile Al Ministero delle finanze - Direzione generale del demanio Al Ministero della pubblica istruzione - Ufficio studi e programmazione Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dell'impiego Ai commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia Al commissario dello Stato nella regione siciliana Al rappresentante del Governo nella regione Sardegna Al presidente della commissione di coordinamento nella Valle d'Aosta Ai provveditori agli studi Ai funzionari incaricati del riscontro amministrativo per le regioni: Abruzzo - presso la prefettura di L'Aquila Calabria - presso la prefettura di Catanzaro Campania, Molise e Basilicata - presso la prefettura di Napoli Emilia-Romagna - presso la prefettura di Bologna Lazio - presso la prefettura di Roma Liguria - Largo Lanfranco, 2 - Genova Lombardia - Corso Monforte, 31 - Milano Marche - Via Pizzecolli, 5 - Ancona Piemonte e Valle d'Aosta - presso la prefettura di Torino Puglia - Piazza della Liberta', 1 - Bari Sardegna - presso la prefettura di Cagliari Sicilia - Via Cavour, 6 - Palermo Toscana - Via dei Tavolini, 8 - Firenze Trentino-Alto Adige - Corso III Novembre, 11 - Trento Umbria - Via della Pescara, 3 - Perugia Veneto e Friuli Venezia-Giulia - presso la prefettura di Venezia La Commissione, istituita ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge in oggetto ha, nella seduta del 4 febbraio ultimo scorso, determinato come ogni anno i criteri e i requisiti in base ai quali dovranno essere formulate le istanze, da parte di Enti pubblici e privati, tese ad ottenere contributi per l'anno 1998, per iniziative a favore dei minori a rischio di coinvolgimento in attivita' criminose. Con la presente circolare, quindi, vengono diramati detti criteri affinche' gli enti interessati vi si attengano al momento della formulazione delle domande. Il Ministero di Grazia e Giustizia, con separata circolare, provvedera' a diramare le direttive per la presentazione dei progetti, ai sensi dell'art. 4 della legge 216/91, concernenti l'area penale minorile. Appare opportuno sottolineare come, nella stesura dei criteri, siano state tenute in debito conto le norme emanate con la legge del 28.8.1997, n. 285 che, oltre a rifinanziare la legge 216/91, hanno dettato disposizioni in tema di promozione dei diritti e di opportunita' per l'infanzia e l'adolescenza, istituendo un apposito "Fondo Nazionale" e definendo gli ambiti territoriali di intervento e le finalita' delle iniziative da porre in essere. Pertanto si ritiene indispensabile che, per favorire la complementarieta' degli obiettivi e per evitare sovrapposizioni, nella presentazione dei progetti venga evindenziato con chiarezza il collegamento degli stessi con i piani di intervento territoriale che saranno predisposti per l'applicazione della legge 285/97 attraverso gli accordi di programma. In particolare, si e' ritenuto necessario, nell'ottica di un coordinamento tra le due norme, che gli interventi di prevenzione ai sensi della legge 216/91 dispieghino i propri effetti solo sul versante degli interventi di prevenzione secondaria e siano diretti a preadolescenti e adolescenti a rischio conclamato di coinvolgimento in attivita' criminose (e quindi a favore di minori compresi nella fascia di eta' tra gli 11 e i 18 anni), ovviamente in contesti e condizioni nei quali sia presente, rilevante e rilevabile il rischio di devianza. Come sempre, viene affidato alle SS.LL. il delicato e fondamentale ruolo di verificare, in sede di prima istruttoria, i requisiti di ricevibilita' e di ammissibilita' delle istanze. Inoltre, dovranno fornire anche le necessarie indicazioni: a) sugli ambiti sociali, economici e territoriali in cui il progetto intende operare; b) sulla qualita' dei medesimi; c) sulla capacita' degli enti di raggiungere gli obiettivi che si sono prefissi. In tale attivita', le SS.LL. medesime potranno richiedere il prezioso apporto dei Comitati Provinciali della Pubblica Amministrazione, integrati con le professionalita' stabilite dall'art. 3 della legge 27.7.1994, n. 465. A) PROGETTI DI RETE Sono invitati a privilegiare le metodologie dell'intervento di rete i Comuni di Venezia, Torino, Milano, Genova, Roma, Napoli, Bari, Brindisi, Reggio Calabria, Bologna, Firenze, Taranto, Palermo, Catania e Cagliari. Possono altresi' presentare progetti di rete tutti i Comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti. Anche alla luce dell'esperienza maturata negli ultimi due anni e allo scopo di migliorare l'efficacia di tale intervento, si indicano le seguenti modalita' per la redazione di progetti di rete che, per questo esercizio finanziario, vengono tutti ricondotti ad un'unica modalita' operativa. Il Comune, con propria deliberazione, promuove il progetto di rete definendo un piano coordinato degli interventi proposti dai singoli enti. Il Comune, successivamente, trasmette alla Prefettura competente, unitamente alla propria delibera, l'insieme dei progetti, compilati e sottoscritti da ciascun ente intestatario negli appositi moduli informatizzati, corredati dalla documentazione prescritta. A seguito dell'approvazione dei singoli progetti e della concessione a ciascuno di essi dei relativi finanziamenti, fermo restando la responsabilita' gestionale e amministrativa dei singoli enti anche in sede di rendicontazione, il Comune esercitera' le forme piu' idonee di coordinamento al fine di razionalizzare ed ottimizzarne l'efficacia e trasmettera' alla Prefettura competente, una volta ultimati i progetti, una relazione circa l'avvenuta realizzazione degli obiettivi programmati. Gli enti che non partecipino ai predetti progetti di rete, potranno inoltrare comunque le documentate proprie domande tramite il Comune, secondo quanto e' stabilito dall'art.2, comma 7, della legge 216/91, anche se e' di tutta evidenza che lo scopo della citata procedura e' quello di evitare la proliferazione delle richieste di contributo e la duplicazione degli interventi nelle medesime aree. Nelle predette domande l'ente dovra', peraltro, dichiarare che non partecipa al progetto di rete. B) - CRITERI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI Per quanto riguarda i criteri relativi al piano 1998, stabiliti dalla apposita Commissione di cui all'art.2, comma 5, della L. 216/91, si conferma la necessita' di concentrare gli interventi e di utilizzare le limitate disponibilita' finanziarie, in modo che le stesse risultino il piu' possibile produttive di risultati. In via preliminare si ribadisce l'esigenza che i progetti presentati realizzino interventi di prevenzione secondaria esclusivamente in favore dei preadolescenti e adolescenti a rischio conclamato di coinvolgimento in attivita' criminose in contesti e condizioni nei quali sia presente, rilevante e rilevabile il rischio di devianza. Saranno a tal fine presi in considerazione secondo un ordine di priorita': 1. progetti relativi a zone ad alto rischio di criminalita' (sulla base dei dati forniti dalle Prefetture). A parita' di valutazione di piu' progetti saranno privilegiati quelli relativi alle Regioni notoriamente piu' a rischio, e cioe' Campania, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna; 2. progetti riguardanti minori nomadi ed immigrati; in merito si sottolinea l'esigenza che il reale indirizzo di questa progettualita' verso tali categorie di minori sia garantito dalla assoluta prevalenza nell'utenza coinvolta di nomadi ed immigrati. La Commissione si riserva la facolta' di valutare in via prioritaria eventuali progetti che rispondano a situazioni eccezionali per gravita' e rilevanza sul piano nazionale, anche al fine di proporre un finanziamento, anticipando l'iter procedurale di concessione dei contributi per l'anno 1998. Resta inteso che, nelle citta' in cui saranno proposti "progetti di rete", la Commissione terra' in maggiore considerazione questi ultimi al fine di garantire le effettive necessita' sul territorio. Si richiama, altresi', l'attenzione sull'intendimento della Commissione di adottare - nell'esame dei progetti - una valutazione particolarmente selettiva; sara' per questo opportuno che le Prefetture sottolineino con forza questo orientamento allo scopo di evitare la presentazione di progetti privi dei requisiti necessari e che non potranno essere presi in considerazione. C) SOGGETTI DESTINATARI DEI CONTRIBUTI Possono chiedere contributi per la realizzazione di progetti ed interventi in favore di minori esposti a rischio di criminalita': 1) soggetti pubblici e privati (comuni, province, loro rispettivi consorzi, comunita' montane, AA.SS.LL., enti, organizzazioni di volontariato, associazioni, cooperative sociali, enti ecclesiastici) che abbiano in corso, alla data della presentazione delle domande, iniziative e servizi a favore di preadolescenti e adolescenti a rischio di devianza o con patologie relazionali secondo le disposizioni di cui alla presente circolare. Si precisa che i soggetti privati possono produrre istanze solo se risultino formalmente costituiti da almeno due anni rispetto alla data di presentazione dell'istanza. Per quanto concerne le AA.SS.LL., si rammenta che saranno considerati valutabili solo i progetti presentati in attuazione di funzioni socio-assistenziali delegate dai Comuni ubicati nell'ambito territoriale della medesima A.S.L.. 2) soggetti pubblici (comuni, province, consorzi e comunita' montane) che intendano avviare nuove iniziative fra quelle indicate al punto 1), entro l'anno 1998. D) CONTENUTO E REQUISITI DEI PROGETTI E DESTINAZIONE DEI CONTRIBUTI 1) Contenuto e requisiti dei progetti Le domande per essere ammesse a contributo, dovranno contenere progetti finalizzati agli obiettivi indicati dall'art. 1, lettera a), b) c), d) della legge 216/91. Risulta evidente che detti progetti devono esclusivamente essere rivolti a minori a rischio di coinvolgimento in attivita' criminose e che il metodo seguito per la selezione di tale utenza dovra' essere esplicitato nella relazione al progetto. Su un piano piu' generale, si richiama la necessita' che i progetti siano qualitativamente validi e coerenti con le finalita' della legge ed in armonia con il complesso dei principi soprarichiamati. In particolare saranno maggiormente considerate iniziative che: - prendano in esame contesti fortemente degradati nei quali si manifestino situazioni di tensione e di grave disagio, riscontrabili anche sulla base degli indici di criminalita' minorile, di abuso e maltrattamento di minori, di dispersione scolastica e di abbandono; - concorrano alla soluzione di problematiche urgenti; - concorrano alla realizzazione di progetti tali da incidere realmente nelle situazioni considerate, chiaramente definiti quanto a contenuti, strumenti, operatori, risorse finanziarie e forme efficaci di collaborazione interistituzionale con piani regionali e sub regionali socio-assistenziali o con gli interventi di cui all'art. 4 della stessa legge; - attuino interventi polifunzionali anche attraverso il lavoro integrato di professionalita' e organismi diversi; - contengano precise indicazioni sui tempi, sulle modalita' di realizzazione e sulla fattibilita' dei progetti; - prevedano indicatori per la verifica dei risultati. L'assenza, la mancanza di chiarezza o l'incompletezza degli indicatori predeterminati, dei criteri e delle modalita' per la verifica dei risultati in itinere e finali e' motivo di esclusione del progetto. Per ciascuna di queste possibili tipologie di intervento previste dall'art.1 della legge 216/91, si forniscono le indicazioni che seguono. a) Attivita' di accoglienza di preadolescenti e adolescenti Essa deve: - favorire la soluzione di situazioni di emergenza legate a crisi familiari promuovendo con ogni forma percorsi di reintegrazione; - adottare una metodologia educativa che favorisca l'autonomia e la realizzazione dei percorsi personali di crescita; - operare in stretto collegamento con i servizi territoriali, con l'autorita' scolastica o con l'autorita' giudiziaria. b) Interventi a sostegno della famiglia Queste iniziative devono costituire un sostegno anche innovativo a favore delle famiglie nelle quali continuano a permanere livelli di rischio interno o legato a fattori ambientali. Detti interventi, che non devono consistere in un sussidio economico devono essere, altresi', ben articolati e chiaramente descritti nei contenuti e negli obiettivi che debbono essere orientati: - a sostenere la funzione genitoriale nei confronti di preadolescenti e adolescenti a rischio di devianza e di patologie relazionali; - a favorire lo sviluppo di esperienze di gruppi di auto- aiuto tra famiglie; - ad assicurare professionalita' e continuita' di intervento degli operatori; - a favorire il pieno assolvimento dell'obbligo scolastico, facilitando il minore anche mediante l'offerta di corsi di sostegno scolastico ed il collegamento con centri ricreativi, sportivi e di socializzazione. c) Interventi che realizzano centri di incontro per attivita' aggregative e forme di presenza sociale nei quartieri. Si ritiene opportuno sostenere: - attivita' che si collochino nell'area degli interventi dell'educazione di strada e di territorio, rivolti a preadolescenti ed adolescenti a rischio di devianza, singoli o aggregati in gruppi informali, che non partecipino ad ambiti istituzionali di aggregazione. Queste devono perseguire, in particolare, le seguenti finalita': a) conoscenza del territorio, della sua topografia, dei suoi luoghi di aggregazione formale e informale, delle sue istituzioni, servizi, agenzie; b) conoscenza della fascia di popolazione identificata come "utenza": dei punti di ritrovo degli utenti, dei gruppi formali ed informali a cui fanno riferimento, delle loro abitudini e dei loro comportamenti, dei loro bisogni e aspettative, della loro cultura, del loro linguaggio, delle loro risorse; c) promozione delle risorse e delle competenze individuali e di gruppo (socializzazione, protagonismo, creativita', autorganizzazione, cultura, etc.); d) prevenzione specifica secondaria tesa ad impedire l'aggravarsi di comportamenti devianti e a prevenire processi di stigmatizzazione e di emarginazione sociale di soggetti a rischio; e) risocializzazione di soggetti in condizione di emarginazione grave, attraverso percorsi di accompagnamento ai servizi; - proposte in grado di offrire gratuitamente a preadolescenti ed adolescenti, oltreche' occasioni di positiva utilizzazione del tempo libero, nuove possibilita' per lo sviluppo di capacita' creative e di lavoro o per la realizzazione di un nuovo ambiente di vita. Le attivita' dei centri di incontro possono essere realizzate anche all'aperto, in aree attrezzate, attraverso varie forme di aggregazione. d) Interventi realizzati utilizzando le strutture scolastiche, nei giorni e nelle ore non dedicati alle attivita' istituzionali, previo accordo con i competenti organi scolastici ed in base agli indirizzi del Ministro della Pubblica Istruzione. Per quanto riguarda la utilizzazione delle strutture, si fa riferimento alle istruzioni gia' a suo tempo fornite dal Ministero della Pubblica Istruzione con circolare n. 59 del 5 marzo 1992. In questo contesto si raccomanda di favorire la piu' ampia collaborazione, affinche' trovi attuazione l'accordo-quadro programmatico tra Enti Locali e Provveditorati agli Studi e si sviluppi l'azione coordinata auspicata nella predetta circolare, ai fini di creare le migliori e piu' razionali condizioni di utilizzo delle strutture scolastiche sul territorio. Per un proficuo rapporto tra scuola ed extrascuola e con riferimento al problema della dispersione scolastica, si segnala l'opportunita' di attivare ogni possibile collaborazione con i predetti Provveditorati per una programmazione di interventi integrati interistituzionali, capaci di individuare i contesti piu' degradati sul territorio, sulla base di indicazioni metodologiche ed operative fornite dal Ministero della Pubblica Istruzione con circolare n. 257 - prot. 3767/DN del 9 agosto 1994, richiamate nell'atto di intesa adottato in sede di Conferenza permanente dei Presidenti delle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 23 giugno 1995 e pubblicato sulla G.U. - serie generale - n. 192 del 18 agosto 1995, nonche' nel Regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attivita' integrative nelle istituzioni scolastiche (D.P.R. n. 567 del 10 ottobre 1996). Le iniziative dovranno essere preferibilmente realizzate sulla base di progetti articolati che privilegino la crescita di autonomia e di autorganizzazione dei minori, evitando, peraltro, che la partecipazione sia imposta o che l'attivita' svolta sia valutata ai fini del rendimento scolastico. Risulteranno preferiti interventi capaci di sviluppare attitudini emergenti della personalita' del minore (creative, artistiche, musicali, sportive, artigianali, professionali) e di suscitare nei minori interessi permanenti. Com'e' noto la legge 285/97 favorisce interventi di prevenzione primaria nei settori del disagio e della poverta', dei servizi socio-educativi per la prima infanzia per il tempo libero e per la promozione di citta' a misura di bambine e bambini. Pertanto la Commissione, al fine di rendere complementari gli interventi di cui alla legge 216/91 con quelli previsti dalla citata legge 285/97, raccomanda agli enti proponenti di privilegiare, ove possibile, la formulazione di progetti relativi alle iniziative di cui al punto c) che precede, rivolti a preadolescenti e adolescenti. E) DESTINAZIONE DEI CONTRIBUTI Premesso che i contributi non possono essere destinati al finanziamento di attivita' ordinarie proprie dell'ente richiedente, si precisa che, per la realizzazione dei progetti previsti dalla legge, gli stessi dovranno principalmente essere destinati a coprire totalmente o parzialmente le seguenti tipologie di spesa: - opere di ristrutturazione edilizia, nonche' di straordinaria manutenzione, nella misura del 50% del costo complessivo dei lavori e, comunque, l'importo richiesto non dovra' essere superiore a L. 30 milioni. Tali oneri saranno ritenuti ammissibili se riguardano l'adeguamento di strutture o locali gia' disponibili e facenti parte del patrimonio pubblico o assegnati al privato sociale in concessione pluriennale. Anche la sistemazione di aree (es.: campo polivalente, recinzioni murarie, etc.) sara' considerata come opera di straordinaria manutenzione e, pertanto, le relative spese non potranno cumulativamente superare il limite di cui sopra. Si precisa che non saranno considerate ammissibili le richieste di contributo destinate alla ristrutturazione di complessi e strutture scolastiche; - oneri per canoni di locazione (in tal caso si trattera' di locali gia' idonei allo svolgimento delle attivita' che possono tutt'al piu' necessitare di piccoli lavori di manutenzione ordinaria). Si soggiunge, che tali spese dovranno essere proporzionate all'utenza coinvolta nel progetto; - oneri di assicurazione e di gestione ordinaria; per quanto riguarda le assicurazioni si precisa che tali oneri dovranno riguardare premi assicurativi relativi all'utenza, agli operatori e alle strutture. Richiamando l'attenzione sulla particolare rilevanza di tale voce di spesa, si fa presente, ad ulteriore specifica di quanto riportato di seguito nel paragrafo F) VARIAZIONI, che le relative economie non potranno costituire oggetto di variazione di progetti finanziati se non in casi eccezionali e motivati in modo adeguato e circostanziato; - oneri per l'acquisto di beni strumentali (materiali, attrezzature, beni deperibili, etc.) strettamente necessari all'esecuzione del progetto purche' congrui economicamente ed adeguati sotto il profilo tecnologico rispetto alla utenza ed alla tipologia degli interventi ammessi a finanziamento, evitando l'acquisizione di attrezzature sovradimensionate rispetto alle reali possibilita' di impiego. Le spese relative all'acquisto di automezzi nonche' ad oneri necessari alla manutenzione ordinaria e straordinaria di automezzi di proprieta' dell'ente richiedente non sono ritenute ammissibili. L'eventuale vendita o trasferimento dei beni strumentali ad utilita' pluriennale, anche conseguente a cessazione di attivita' da parte dell'ente o associazione, dovra' essere autorizzato dalla Prefettura, previo parere del Comitato di cui all'art. 3 della citata legge 465/94, al fine di garantire l'originaria destinazione di detti beni e, in caso di vendita, una corretta e trasparente gestione delle risorse finanziarie. Si conferma la esclusione di oneri per personale dipendente dall'ente gestore del progetto. Si ritengono invece ammissibili oneri derivanti dall'utilizzo di personale qualificato - con esclusione del personale docente degli istituti scolastici in cui vengono realizzati gli interventi di cui alla lett. d) - nel limite strettamente necessario alla realizzazione degli interventi, sotto forma di "collaborazione", secondo modalita' che si prestino a non creare successive aspettative di assunzione. Saranno altresi' ammissibili gli oneri derivanti dal rimborso spese "a forfait" per l'impegno di volontari e operatori, purche' queste risultino preventivamente concordate con l'organizzazione di appartenenza e messe in preventivo in conformita' a quanto disposto dalla legge n. 266/91. In tal caso il soggetto proponente dovra' indicare il numero dei volontari e degli operatori coinvolti con il rispettivo ruolo nella realizzazione del progetto. Si sottolinea, infine, che i progetti con costo inferiore a 20 milioni, nonche' le spese relative ad iniziative di studio e ricerca, seminari, convegni, non potranno essere finanziati. F) VARIAZIONI Allo scopo di rendere piu' agevole il delicato compito assegnato alle Prefetture, le variazioni aventi valore inferiore o uguale al limite percentuale del 15% dell'importo del contributo concesso saranno valutate e autorizzate dalle SS.LL., sentito il Comitato provinciale e metropolitano della Pubblica Amministrazione, come integrato ai sensi della L. 465/94, mentre le variazioni aventi valore superiore al 15% dell'importo del contributo saranno valutate ed autorizzate da questo Ministero. In ogni caso, dette variazioni potranno essere concesse solo in casi eccezionali e strettamente indispensabili, purche' siano conformi ai criteri generali fissati dalla menzionata Commissione per l'ammissibilita' a contributo dei progetti, di cui alla presente circolare, e siano tali da non alterare la natura stessa del progetto originario, degli interventi e dei sottoprogetti in esso compresi. Premesso che ciascun progetto puo' comprendere piu' interventi corrispondenti alle tipologie previste dall'art. 1 della Legge 216/91 (a, b, c, d) e che ciascuno di essi puo' articolarsi in sottoprogetti, si precisa che dette variazioni possono: 1) consistere in modifiche di importo, in aumento o in diminuzione, di voci di spesa gia' incluse nell'intervento, ovvero nel singolo sottoprogetto nell'ipotesi di piu' articolazioni dell'intervento stesso; 2) prevedere l'impiego per nuove voci di spesa, comunque comprese nell'elenco allegato alla presente circolare, di somme destinate a voci su cui siano state realizzate delle economie o che si siano rese inutili nel corso della realizzazione del progetto, purche', si ribadisce, la nuova destinazione di dette somme rispetti i criteri stabiliti dalla Commissione, costituisca un'integrazione dell'intervento o del sottoprogetto originariamente finanziato e non ne alteri la sostanza. Nei casi in cui le variazioni, alterando la sostanza del progetto originario, non rientrino nei numeri 1) e 2) sopra descritti, le SS.LL. adotteranno un provvedimento di rigetto motivato. A titolo meramente esemplificativo, non si ritengono autorizzabili da codesti Uffici variazioni implicanti cambiamenti di sede operativa dell'ente attuatore del progetto, trasferimenti di somme dall'una all'altra delle tipologie di intervento previste dall'art. 1 della L. 216/91, riformulazioni che stravolgano l'intervento originario, aumenti dei costi unitari previsti per le unita' di personale o variazioni che diano vita ad un sottoprogetto con finalita' diverse rispetto all'originario, economie su oneri di assicurazione come meglio specificato nel precedente paragrafo, ecc. Parimenti non si reputano autorizzabili le istanze di variazione rivolte ad impiegare eventuali economie per voci di spesa gia' previste nel progetto presentato ma non ammesse a contributo, per voci non finanziabili ai sensi di legge ed in base ai criteri generali stabiliti annualmente dalla Commissione interministeriale o, ancora, per voci gia' oggetto di precedente variazione. Per quanto riguarda la presentazione delle istanze di variazione, si soggiunge che l'ente beneficiario del contributo dovra' impostare con la massima chiarezza le richieste di variazione, indicando per ciascuna tipologia di intervento o per ciascun sottoprogetto: - quali siano le voci di spesa e gli importi da variare; - in che modo si intenda effettuare la variazione. Le richieste di variazione progettuale dovranno essere motivate e altresi' dovranno essere precisate le cause di eventuali economie, diminuzioni e/o aumenti delle voci di spesa. Codesti Uffici poi daranno tempestiva comunicazione dell'esito di ciascuna richiesta di variazione a questa Direzione Generale, ai fini della successiva attivita' di riscontro amministrativo-contabile. Resta inteso che le variazioni che eccedano il 15% del valore del progetto finanziato, saranno trasmesse tempestivamente a questo Ministero con il parere motivato di codesti Uffici, sentito - ove ritenuto opportuno - il Comitato provinciale e metropolitano della Pubblica Amministrazione Di quanto sopra, le SS.LL. vorranno informare tale Comitato che, si auspica, possa continuare ad assolvere le proprie importanti funzioni di verifica e assistenza tecnica, anche in relazione alle variazioni progettuali di cui trattasi. Le SS.LL. medesime vorranno, altresi', far presente agli enti beneficiari di contributi per l'anno 1998 che le richieste di variazione dovranno essere formulate come sopra specificato e che le stesse, avendo carattere di eccezionalita', dovranno essere presentate solo in caso di assoluta necessita' al fine di assicurare l'efficacia e il buon andamento dei progetti stessi. G) MODALITA' DI FORMULAZIONE E DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 1. Formulazione Le domande vanno compilate, sia dai soggetti pubblici che dai soggetti privati, in duplice copia, utilizzando esclusivamente il modulo informatizzato appositamente predisposto (all. 1) a pena di inammissibilita'. La domanda sara' redatta e sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente e dovra' recare, per gli enti privati, l'autentica della firma. La stessa dovra' essere corredata dalla seguente documentazione (riportata nell'all. 2) a pena di esclusione: - per gli enti pubblici: delibera, relazione attivita' svolta connessa ai risultati ottenuti nell'anno precedente, progetto analitico, preventivi di spesa o, in alternativa, elenco spese dettagliato quale parte integrante della delibera, atto di delega dei Comuni (per il caso di cui al punto C1); - per gli enfi privati: atto costitutivo e statuto, ed eventuali modifiche, da cui risulti il rappresentante legale, certificato penale, certificato dei carichi pendenti della Pretura e della Procura, bilancio consuntivo 1997, bilancio preventivo 1998, relazione attivita' svolta, progetto analitico, preventivi spese (rilasciati dalle ditte fornitrici), iscrizione nell'albo regionale delle cooperative sociali o nell'albo del volontariato, indicazione dell'eventuale iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative sociali. In quest'ultima ipotesi sara' la Prefettura ad accertare la circostanza fornendone gli estremi. I certificati penali e dei carichi pendenti dovranno essere rilasciati in data non anteriore a sei mesi dalla presentazione della domanda. Si rammenta che dovra' essere obbligatoriamente contrassegnata una delle due caselle in calce al Mod. 7 relative ad eventuali altre fonti di finanziamento. Si precisa, altresi', che saranno escluse le istanze degli enti che richiederanno il finanziamento per lo stesso progetto sia al Ministero dell'Interno che all'Ufficio per la Giustizia Minorile. Si sottolinea inoltre che ciascuna sede operativa degli enti richiedenti dovra' formulare singola, distinta domanda. Infine, si fa presente che potranno essere utili alla valutazione del progetto indicazioni circa l'ordine di priorita' degli eventuali sottoprogetti e delle relative voci di spese. In tale ipotesi, l'ordine di priorita' dovra' essere osservato anche nella compilazione del modello informatizzato. 2. Presentazione Le domande, redatte in conformita' dell'apposito schema, dovranno recare il seguente indirizzo: Ministero dell'Interno - Direzione Generale dei Servizi Civili - Servizio Affari Assistenziali Speciali - Divisione Interventi Assistenziali in Materia Socio-Sanitaria. 2.1. Domande degli enti pubblici I comuni, le province, le comunita' montane, le AA.SS.LL. (sempre che ricorrano le condizioni di cui alla lettera C) dovranno presentare alla Prefettura le domande, corredate della necessaria documentazione, entro il termine del 30 marzo 1998. Tale termine deve considerarsi perentorio, come anche ribadito nel parere espresso dal Consiglio di Stato, Sez. prima, in data 27.8.1997, inviato alle SS.LL. con circolare n. 14 dei 20.10.1997. Per quanto riguarda i soli progetti di rete, i Comuni, fermo restando il termine sopra indicato per la presentazione delle istanze, potranno inviare la documentazione prescritta alle Prefetture entro e non oltre la data del 30 aprile 1998. Le domande dovranno essere deliberate dagli organi competenti a norma di legge con atto recante l'esatta destinazione del contributo richiesto, che dovra' trovare piena corrispondenza con le finalita' indicate nell'istanza. 2.2 Domande degli enti privati Le domande dovranno essere presentate esclusivamente al comune territorialmente competente entro il termine perentorio del 30 marzo 1998. Il Comune competente e' quello nel cui ambito territoriale ha sede la "struttura operativa" dell'organismo richiedente, a beneficio della quale sara' utilizzata la sovvenzione. I Comuni dovranno trasmettere le predette istanze alla Prefettura non oltre il 15 aprile 1998 evidenziando: la tempestivita' della presentazione dell'istanza; gli enti coinvolti nel progetto di rete; le istanze presentate singolarmente che prevedono interventi gia' inseriti nel suddetto progetto di rete. L'inoltro delle istanze degli enti richiedenti, corredate dalla prevista documentazione, potra' avvenire con le seguenti modalita'. - attraverso servizio postale a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento; oppure: - mediante presentazione diretta al Comune, se trattasi di organismo privato, o alla Prefettura, se trattasi di ente pubblico. H) ADEMPIMENTI DELLE PREFETTURE Tutte le istanze dovranno essere oggetto di una prima rigorosa verifica istruttoria da parte della Prefettura competente per territorio. In conformita' a quanto illustrato nelle note dell'allegato schema di domanda, la parte riservata alla Prefettura dovra' essere completata con i dati relativi al rispetto del termine previsto dalla legge e con l'importo dei contributi concessi ed utilizzati negli anni precedenti dall'ente richiedente, nonche' con ogni altra osservazione relativa al contenuto della domanda. Dovra' essere precisato il nominativo del funzionario preposto alla preliminare istruttoria demandata alle Prefetture. Le Prefetture dovranno attenersi strettamente ai contenuti della legge ed ai criteri precisati nella presente circolare. A tal fine si avvarranno di ogni informazione utile della quale dispongano per indicare aree maggiormente a rischio, servizi socio-assistenziali operanti nel territorio, attuazione di progetti integrati per aree funzionali o geografiche coordinati tra pubblico e privato, presenza di associazioni o enti particolarmente attivi nella conoscenza delle dinamiche sociali (devianza minorile, abuso e maltrattamento sui minori, dispersione scolastica e quanto altro utile a caratterizzare il livello qualitativo delle condizioni di vita sul territorio). Essi dovranno verificare la tempestivita' delle domande e fornire un motivato parere sul contenuto dei progetti. Allo scopo di snellire le procedure di selezione dei progetti che saranno presentati da Enti pubblici e privati, la Commissione ha disposto che codeste Prefetture dovranno trattenere ai propri atti, in quanto irricevibili o inammissibili: le domande pervenute fuori termine; le domande non redatte sugli appositi modelli; le domande la cui documentazione sia incompleta o formalmente irregolare; le domande presentate da enti privati per iniziative ancora da avviare alla data della presentazione dell'istanza; le domande che non siano compilate nella parte relativa alle eventuali altre fonti di finanziamento; le domande presentate da enti privati che dall'atto costitutivo risultino istituiti da meno di 2 anni dalla data di presentazione della domanda; le domande presentate da enti pubblici per iniziative che non saranno avviate entro l'anno 1998. Peraltro le Prefetture dovranno espressamente segnalare se: - l'ente abbia dato prova di scarse capacita' nella realizzazione delle attivita' previste nei progetti finanziati negli anni precedenti; - sia incorso in provate irregolarita' di gestione; - l'ente non abbia utilizzato, in tutto o in parte, i contributi erogati negli anni precedenti, specificandone le motivazioni. Le Prefetture dovranno inoltrare l'originale delle domande ritenute accoglibili e l'elenco delle domande trattenute agli atti, con le relative motivazioni, alla Direzione Generale dei Servizi Civili con ogni sollecitudine e, comunque, entro e non oltre il 15 maggio 1998. Per le domande accoglibili dovra' essere inoltrata alla predetta Direzione Generale anche la documentazione comprovante l'avvenuta presentazione della domanda entro i termini di legge (busta con timbro postale leggibile ovvero timbro a protocollo leggibile del Comune o della Prefettura). I) EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI I contributi potranno essere erogati in varie soluzioni, previa dimostrazione e rendicontazione degli interventi effettuati e delle relative spese. L'ente locale competente per territorio dovra' esprimere il proprio parere, restando inteso che per le iniziative attuate dal Comune la prescritta relazione dimostrativa sostituisce il parere. Ai fini del pagamento l'intera documentazione verra' sottoposta al Comitato provinciale e metropolitano di cui all'art. 3, della citata l. 465/94, il quale dovra' esprimere il proprio parere anche al fine del pagamento dello stato di avanzamento. Con successiva circolare verranno fornite dettagliate istruzioni sull'argomento. L) VERIFICHE SULL'ESECUZIONE DEI PROGETTI E ASSISTENZA TECNICA I predetti Comitati provinciali e metropolitani della pubblica amministrazione integrati da specifiche professionalita' e rappresentanze istituzionali, a norma della surrichiamata legge 465/94, verificheranno l'esecuzione dei progetti finanziati ed attueranno le necessarie forme di assistenza tecnica. Sulle modalita' di funzionamento dei Comitati, si richiama quanto gia' comunicato con la circolare n. 3158 MR32 del 19 novembre 1994, alla quale pertanto si rinvia per completezza di informazione. M) RACCOMANDAZIONI FINALI Nell'esercizio dei compiti previsti per il sostegno finanziario delle attivita' sociali sopra descritte, trovano applicazione i principi ed i criteri normativi sul procedimento amministrativo, indicati dalla legge n. 241 del 1990, nel quadro della trasparenza amministrativa e della responsabilita'. Tenuto conto della particolare importanza che tali contributi rivestono nel quadro delle azioni tese alla tutela dei minori, si raccomanda alle SS.LL. di voler dare la piu' ampia diffusione possibile alla presente circolare, che verra' pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. In tale ottica, la circolare stessa, unitamente alla modulistica allegata, dovra' essere messa a disposizione degli organismi ed enti interessati, fornendo loro anche ogni utile assistenza. Converra' ribadire agli organismi anzidetti che non si fara' luogo a supplementi di istruttoria, cosicche' le istanze non sufficientemente documentate saranno respinte. Il ritardo nell'invio delle istanze e l'eventuale incompletezza della documentazione potranno essere fonte di responsabilita' personale a carico di chi ha causato l'omissione o il ritardo nello svolgimento degli adempimenti d'ufficio richiesti. Ai fini della piu' sollecita predisposizione del piano di ripartizione, la Direzione Generale dei Servizi Civili dovra' essere posta in grado di disporre di tutte le domande originali al massimo entro il 15 maggio p.v. Si pregano, pertanto, le SS.LL. di voler cortesemente disporre affinche' il termine sia scrupolosamente rispettato, in modo da evitare ingiustificabili ritardi. La presente circolare viene inviata per conoscenza anche ai Commissari di Governo con la precisa prospettiva che gli stessi ne informino le Regioni che hanno opportunamente espresso il desiderio di seguire l'attuazione della legge n. 216 per i necessari collegamenti con le attivita' di loro diretta competenza. Viene, altresi', inviata per conoscenza agli Uffici regionali di riscontro amministrativo ai quali, ai sensi dell'art. 12, comma 4 della legge 285/97, e' ora demandata l'attivita' di riscontro amministrativo-contabile in materia. Si ringrazia per la collaborazione che le SS.LL., con la consueta sensibilita', non mancheranno di prestare in sede di applicazione della normativa, ai fini della promozione degli interventi preventivi di formazione e di crescita sociale. Il capo dipartimento BOLAFFI Il direttore generale dei servizi civili DEL MESE