IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELL'INTERNO delegato al coordinamento della protezione civile Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno; Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti; Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 21 luglio 1997, con il quale il Sottosegretario di Stato per l'interno, prof. Franco Barberi, e' stato delegato all'adozione dei provvedimenti di revoca di cui al sopracitato art. 8 del decreto-legge n. 576/1996, limitatamente alle assegnazioni disposte con ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile in data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2 dell'art. 8 del sopracitato decretolegge; Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1974/FPC del 16 luglio 1990 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 171 del 24 luglio 1990, con la quale e' stata messa a disposizione dell'Ente irrigazione Puglia e Lucania la somma di L. 450.000.000 per la realizzazione delle opere necessarie ad incrementare la portata dell'acquedotto del Sinni; Considerato che, alla data odierna, gli interventi risultano ultimati con una spesa di L. 445.098.860 ed una conseguente somma residua di L. 4.901.140; Considerato, altresi', che tale somma residua risulta disponibile sul capitolo 7582 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art. 1. 1. Per le motivazioni indicate in premessa, e' revocata la somma di L. 4.901.140 messa a disposizione dell'Ente irrigazione Puglia e Lucania con l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1974/FPC del 16 luglio 1990, in quanto non utilizzata sui lavori ultimati. 2. La somma di cui al comma precedente e' utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 febbraio 1998 Il Sottosegretario di Stato: Barberi