LA COMMISSIONE NAZIONALE
                     PER LE SOCIETA' E LA BORSA
  Vista la legge 7 giugno 1974,  n. 216 e le successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto l'art.  40 della  legge 23  dicembre 1994, n.  724 in  cui e'
previsto,  tra   l'altro,  che  la   Consob,  ai  fini   del  proprio
finanziamento,   determina   in    ciascun   anno   l'ammontare   dei
corrispettivi per  i servizi da essa  resi in base a  disposizioni di
legge;
  Vista  la propria  delibera n.  10412  del 27  dicembre 1996,  resa
esecutiva con decreto  del Presidente del Consiglio  dei Ministri del
21  gennaio   1997  e  pubblicata  nella   Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica n. 27  del 3 febbraio 1997,  con la quale, ai  sensi ed ai
fini di  cui all'art. 40 della  legge 23 dicembre 1994,  n. 724, sono
stati individuati per l'anno 1997  le tipologie di contribuzione ed i
soggetti  tenuti al  pagamento  in relazione  ai  servizi resi  dalla
Consob in base a disposizioni di legge;
  Attesa  la  necessita' di  determinare,  per  l'esercizio 1998,  le
tipologie  di   contribuzione  ed  i  soggetti   tenuti  al  relativo
pagamento;
                              Delibera:
                               Art. 1.
                       Corrispettivi istruttori
  1.  Sono tenuti  a versare  alla Consob,  per l'esercizio  1998, un
corrispettivo denominato "corrispettivo istruttorio":
    a) le societa' che chiedono:
  1)  l'autorizzazione  all'esercizio  di   uno  o  piu'  servizi  di
investimento ai sensi  dell'art. 6, comma 1,  del decreto legislativo
n. 415 del 1996, con  conseguente iscrizione all'albo di cui all'art.
9 dello stesso decreto legislativo n. 415 del 1996;
  2)   successivamente   all'iscrizione  all'albo,   l'autorizzazione
all'esercizio di uno o piu' servizi di investimento;
  b)   le   imprese   di  investimento   comunitarie   che   chiedono
l'autorizzazione all'esercizio di uno o piu' servizi disciplinati dal
decreto  legislativo   n.  415   del  1996   non  ammessi   al  mutuo
riconoscimento  ai sensi  dell'art. 14,  comma 3,  lettera b),  dello
stesso decreto legislativo n. 415 del 1996;
  (*)  Resa esecutiva,  ad esclusione  dell'art. 4,  con decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 1998.
  c) le imprese di investimento extracomunitarie che chiedono:
  1) l'autorizzazione  allo svolgimento di servizi  di investimento e
di servizi accessori ai sensi dell'art.  15, commi 1 e 2, del decreto
legislativo n. 415  del 1996, con conseguente  iscrizione all'albo di
cui all'art. 9 dello stesso decreto legislativo n. 415 del 1996;
  2)   successivamente   all'iscrizione  all'albo,   l'autorizzazione
all'esercizio di uno o piu' dei servizi di cui al precedente n. 1;
  d) le societa' che chiedono l'iscrizione all'albo di cui all'art. 8
del decreto del Presidente della Repubblica n. 136 del 1975;
  e) le  persone fisiche  che chiedono  l'iscrizione all'albo  di cui
all'art. 23, comma 4, del decreto legislativo n. 415 del 1996;
  f) gli agenti di cambio che chiedono l'approvazione della nomina di
propri rappresentanti ai sensi dell'art. 13, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 138 del 1975;
  g)  le  societa'  di  gestione  di  fondi  comuni  di  investimento
mobiliare aperti  di cui alla  legge n. 77  del 1983, le  societa' di
investimento a capitale variabile di cui al decreto legislativo n. 84
del 1992,  le societa'  di gestione di  fondi comuni  di investimento
mobiliare chiusi  di cui alla legge  n. 344 del 1993,  le societa' di
gestione di  fondi comuni di  investimento immobiliare chiusi  di cui
alla legge n.  86 del 1994, gli organismi  di investimento collettivo
in  valori  mobiliari  di  cui  all'art.  1,  comma  1,  del  decreto
legislativo n. 86 del 1992,  gli organismi di investimento collettivo
in valori mobiliari  di cui all'art. 10-bis, comma 1,  della legge n.
77 del 1983, che trasmettono  annunci pubblicitari ai sensi dell'art.
1/18-quinquies  della  legge  n.  216 del  1974,  nonche'  gli  altri
soggetti che trasmettono i medesimi annunci successivamente alla data
di deposito del prospetto informativo;
  h)  i  soggetti  che  chiedono  l'autorizzazione  di  cui  all'art.
1/18-septies della legge n. 216 del 1974;
    i) le societa' che chiedono:
  1)  l'autorizzazione  all'esercizio  dei mercati  regolamentati  ai
sensi dell'art. 48, comma 1, del decreto legislativo n. 415 del 1996;
  2) l'approvazione  delle modifiche  del regolamento del  mercato ai
sensi dell'art. 48, comma 2, del decreto legislativo n. 415 del 1996;
  l) la  Monte Titoli  s.p.a., per le  richieste di  approvazione del
regolamento di cui all'art. 10, comma 2, della legge n. 289 del 1986;
  m)  le  societa'  di  gestione  di  fondi  comuni  di  investimento
mobiliare aperti  di cui alla  legge n. 77  del 1983, le  societa' di
investimento a capitale variabile di cui al decreto legislativo n. 84
del 1992,  le societa'  di gestione di  fondi comuni  di investimento
mobiliare chiusi  di cui alla legge  n. 344 del 1993,  le societa' di
gestione di  fondi comuni di  investimento immobiliare chiusi  di cui
alla legge n. 86 del 1994, gli organismidi investimento collettivo in
valori mobiliari di cui all'art.  1, comma 1, del decreto legislativo
n. 86  del 1992, che  inoltrano alla  Consob la comunicazione  di cui
all'art. 1/18, comma 1, della legge n. 216 del 1974, ovvero procedono
all'aggiornamento di  un prospetto informativo pubblicato  o dei suoi
allegati ai  sensi dell'art.  11 del regolamento  Consob n.  6430 del
1992;
  n) gli organismi di investimento  collettivo in valori mobiliari di
cui  all'art.  10-bis, comma  1,  della  legge  n.  77 del  1983  che
intendono  pubblicare   il  prospetto  informativo  ed   il  relativo
documento informativo  di cui alla  lettera c) del  medesimo articolo
ovvero procedono all'aggiornamento degli  stessi ai sensi dell'art. 7
del regolamento Consob n. 6426 del 1992;
  o) i gestori di mercati esteri che chiedono, ai sensi dell'art. 51,
comma 2, del  decreto legislativo n. 415 del  1996, il riconoscimento
di detti mercati al fine  di estenderne l'operativita' sul territorio
della Repubblica;
  p) le  societa' che chiedono, ai  sensi dell'art. 51, comma  3, del
decreto  legislativo   n.  415   del  1996,   il  nullaosta   per  il
riconoscimento  da parte  di  autorita' di  Stati extracomunitari  di
mercati da esse gestiti.