IL MINISTRO
                      PER LE POLITICHE AGRICOLE
  Vista la legge 18 giugno 1931,  n. 987, recante disposizioni per la
difesa  delle piante  coltivate  e dei  prodotti  agrari dalle  cause
nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;
  Visto  il  regolamento  per l'applicazione  della  predetta  legge,
approvato con regio decreto 12  ottobre 1933, n. 1700, modificato con
regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;
  Vista la direttiva CEE del  Consiglio n. 77/93/CEE, del 21 dicembre
1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli
Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e
successive modificazioni;
  Visto il  decreto legislativo  30 dicembre  1992, n.  536, relativo
all'attuazione  della direttiva  del Consiglio  n. 91/683/CEE  del 19
dicembre   1991   concernente   le  misure   di   protezione   contro
l'introduzione negli Stati membri di  organismi nocivi ai vegetali ed
ai prodotti vegetali;
  Visto  il  decreto ministeriale  31  gennaio  1996, pubblicato  nel
supplemento  ordinario n.  33 alla  Gazzetta Ufficiale  n. 41  del 19
febbraio   1996,  concernente   le   misure   di  protezione   contro
l'introduzione  e  la  diffusione  nel  territorio  della  Repubblica
italiana degli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;
  Visto  il  decreto  legislativo  4 giugno  1997,  n.  143,  recante
"Conferimento alle  regioni delle funzioni amministrative  in materia
di  agricoltura  e   pesca  e  riorganizzazione  dell'Amministrazione
centrale";
  Visto  il  decreto ministeriale  6  marzo  1996, che  recepisce  le
direttive della Commissione n. 95/65/CE e n. 95/66/CE del 14 dicembre
1995,  concernente   le  modificazioni  agli  allegati   del  decreto
ministeriale  31  gennaio 1996  relativo  alle  misure di  protezione
contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica
italiana degli organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali;
  Visto il  decreto ministeriale 19  febbraio 1997, che  recepisce la
direttiva  della  Commissione  n.   96/78/CE  del  6  dicembre  1996,
concernente le  modificazioni agli allegati del  decreto ministeriale
31   gennaio  1996   relativo  alle   misure  di   protezione  contro
l'introduzione  e  la  diffusione  nel  territorio  della  Repubblica
italiana degli organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali;
  Visto il  decreto ministeriale 27  novembre 1997, che  recepisce le
direttive  della  Commissione  n.  96/14/CE del  12  marzo  1996,  n.
96/15/CE del  14 marzo 1996,  n. 96/76/CE del  29 novembre 1996  e n.
97/14/CE  del 21  marzo  1997 che  modificano  alcuni allegati  della
direttiva  n.  77/93/CEE  del   Consiglio  nonche'  la  direttiva  n.
92/76/CEE  relativa  al riconoscimento  di  zone  protette esposte  a
particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunita';
  Vista la direttiva della Commissione n. 97/46/CE del 25 luglio 1997
che modifica  la direttiva n.  95/44/CE che stabilisce  le condizioni
alle  quali taluni  organismi nocivi,  vegetali, prodotti  vegetali e
altri  prodotti elencati  negli allegati  I, II,  III, IV  e V  della
direttiva  n. 77/93/CEE  del  Consiglio possono  essere introdotti  o
trasferiti da un luogo all'altro nella Comunita' o in talune sue zone
protette  per prove  o scopi  scientifici e  per lavori  di selezione
varietale;
  Considerata   la  necessita'   di  recepire   la  direttiva   della
Commissione n. 97/46/CE del 25 luglio 1997 sopramenzionata;
  A norma dell'art. 20, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Gli  allegati  del  decreto   ministeriale  31  gennaio  1996  sono
modificati come segue:
  1) All'allegato XVII, parte A e' aggiunta la seguente Sezione:
  Sezione  IV:  vegetali delle  specie  stolonifere  o tuberifere  di
Solanum L. o relativi ibridi, destinati alla piantagione.
  1. Il  materiale deve essere  sottoposto, secondo i casi,  a idonee
terapie secondo quanto stabilito nelle direttive tecniche FAO/IBPGR.
  2. Dopo  le terapie di  cui al punto  1, ogni unita'  del materiale
vegetale e'  sottoposta ad  indexaggio. Tutto il  materiale vegetale,
compresi i  vegetali di  indexaggio, viene conservato  negli impianti
approvati, nelle condizioni di  quarantena stabilite nell'allegato 1.
Durante  il   periodo  dell'indexaggio,  il  materiale   vegetale  da
immettere  ufficialmente in  circolazione deve  essere conservato  in
condizioni atte a  favorire il normale ciclo  vegetativo e sottoposto
ad  esame  visivo  per  individuare  eventuali  segni  o  sintomi  di
organismi  nocivi, compresi  tutti  gli  organismi nocivi  pertinenti
elencati  nella  direttiva  n.  77/93/CEE e  il  potato  yellow  vein
disease,  all'arrivo e  successivamente ad  intervalli regolari  fino
alla senescenza.
  3. Per le procedure d'indexaggio di  cui al punto 2 occorre seguire
le disposizioni tecniche illustrate al  successivo punto 5, per poter
individuare almeno i seguenti organismi nocivi:
Batteri:
  a) Clavibacter michiganensis (Smith)  Davis et al. ssp. sepedonicus
(Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.,
   b) Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith.
Virus e viroidi:
   a) Andean potato latent virus,
   b) Potato black ringspot virus,
   c) Potato spindle tuber viroid,
   d) Potato yellowing alphamovirus,
   e) Potato virus T,
   f) Andean potato mottle virus,
  g) Virus comuni della patata, A,M,S,V,X e Y (compresi Yo, Yn e Yc )
e potato leaf roll virus.
  Nel caso di  veri tuberi seme di patate, tuttavia,  le procedure di
indexaggio  debbono essere  effettuate  in modo  tale da  individuare
perlomeno  i virus  e  gli  organismi simili  ai  virus  di cui  alle
precedenti lettere da a) a e).
  4.  Il materiale  vegetale sottoposto  all'esame visivo  di cui  al
punto 2 e sul quale sono stati osservati segni e sintomi di organismi
nocivi  forma oggetto  di un'indagine  e, se  del caso,  di un  esame
intesi a determinare, con la maggior esattezza possibile, l'identita'
degli organismi nocivi che provocano detti segni e sintomi.
  5. Le disposizioni tecniche di cui al punto 3 sono le seguenti:
Batteri:
  5.1. Per i tuberi, esaminare l'ombelico di ogni tubero. Il campione
standard e'  di 200  tuberi, ma la  procedura puo'  essere utilizzata
anche per campioni inferiori a 200 tuberi.
  5.2. Per le  piante e le talee, comprese  le micropiante, esaminare
le parti  inferiori dello stelo e,  se necessario, le radici  di ogni
unita' del materiale vegetale.
  5.3. Si raccomanda di esaminare  la progenie dei tuberi oppure, per
le  specie non  tuberifere, la  base dello  stelo durante  il normale
ciclo vegetativo successivo all'esame di cui ai punti 5.1 e 5.2.
  5.4.  Per  il  materiale  di  cui  al  punto  5.1,  il  metodo  per
l'individuazione di  Clavibacter michiganensis  (Smith) Davis  et al.
ssp. Sepedonicus (Spieckermann et Kotthof)  Davis et al. e' il metodo
comunitario stabilito  nell'allegato I  della direttiva  n. 93/85/CEE
del Consiglio.  Per il  materiale di  cui al  punto 5.2,  puo' essere
applicato tale metodo.
  5.5.  Per  il  materiale  di  cui  al  punto  5.1,  il  metodo  per
l'individuazione  di Pseudomonas  solanacearum  (Smith)  Smith e'  lo
schema di  esame provvisorio contenuto nell'allegato  della decisione
che  la Commissione  deve  adottare per  sostituire  la procedura  di
quarantena n.  26 nei confronti di  Pseudomonas solanacearum, secondo
quanto  disposto dall'Organizzazione  Europea e  Mediterranea per  la
Protezione delle Piante (EPPO). Per il  materiale di cui al punto 5.2
puo' essere applicato tale metodo.
Virus e Viroidi diversi dal potato spindle tuber viroid.
  5.6. L'esame minimo per il materiale vegetativo (tuberi, piantine e
talee,  comprese  micropiante)  consiste   in  un  esame  sierologico
realizzato al momento  o in prossimita' della  fioritura per ciascuno
degli organismi  nocivi specificatamente elencati diversi  dal potato
spindle tuber viroid, seguito da un esame biologico del materiale che
ha  dato   esito  negativo   all'esame  sierologico.  Per   il  virus
dell'accartocciamento   debbono    essere   effettuate    due   prove
sierologiche.
  5.7. L'esame  minimo per i  veri tuberi  seme consiste in  un esame
sierologico  o  in un  esame  biologico,  qualora  il primo  non  sia
disponibile. Si  raccomanda vivamente di sottoporre  nuovamente ad un
esame una certa percentuale di campioni che hanno dato esito negativo
e di ricorrere ad un altro metodo per i casi dubbi.
  5.8.  Gli  esami sierologici  di  cui  ai  punti  5.6 e  5.7  vanno
effettuati  su vegetali  coltivati  in serra,  dai  quali sono  stati
prelevati campioni  in almeno due  punti di ciascuno  stelo, compresa
una giovane  foglia completamente formata  all'apice di ogni  stelo e
una  foglia piu'  vecchia situata  circa a  meta'; occorre  prelevare
campioni  da  ogni stelo,  vista  la  possibilita' di  infezioni  non
sistematiche.  Per l'esame  sierologico  non vanno  messe insieme  le
foglioline  di   piante  diverse,   tranne  quando  il   rapporto  di
composizione  del campione  sia stato  convalidato per  il metodo  in
questione;  le  foglioline  di  ogni stelo  possono  essere  tuttavia
raggruppate per  costituire il campione  di un singolo  vegetale. Nel
caso dell'esame  biologico si possono  mettere insieme fino  a cinque
vegetali inoculando un numero minimo identico di vegetali indicatori.
  5.9. I vegetali  indicatori da utilizzare per  l'esame biologico di
cui ai  punti 5.6 e 5.7  sono quelli elencati dall'EPPO  oppure altri
vegetali indicatori  ufficialmente approvati che hanno  dimostrato di
poter individuare i virus.
  6. Solamente il materiale che  e' stato direttamente esaminato puo'
uscire dalla quarantena. Qualora sia  stato fatto un indexaggio degli
occhi, puo' uscire dalla quarantena solamente la progenie dell'occhio
esaminato. Il  tubero non puo'  essere messo in circolazione  a causa
dei possibili problemi dovuti ad un'infezione non sistemica.
 Potato spindle tuber viroid.
  6.1. Per tutto il materiale  vegetale gli esami debbono avvenire su
vegetali  coltivati in  serra, non  appena hanno  raggiunto il  pieno
della fioritura e della produzione  di polline. Gli esami su germogli
di tuberi/vegetali coltivati in vitro/piccole plantule e' considerato
esclusivamente come un esame preliminare.
  6.2.  I campioni  sono  prelevati da  una fogliolina  perfettamente
formata all'apice di ogni stelo del vegetale.
  6.3. Tutti  i materiali da  esaminare sono coltivati  a temperature
non  inferiori ai  18 C  e  preferibilmente superiori  a 20  C e  con
un'esposizione alla luce di almeno 16 ore.
  6.4.   L'esame  avviene   con   sonde  di   cDNA   o  RNA   marcate
radioattivamente  o meno,  col  metodo  return-PAGE (colorazione  con
argento) o RT-PCR.
  6.5.  Per  le  sonde  e   il  metodo  return-PAGE  il  rapporto  di
composizione massimo del campione e'  di 5. L'utilizzazione di questo
rapporto o di un rapporto superiore deve essere convalidato.