IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni; Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504; Vista la direttiva CEE del Consiglio n. 77/93/CEE, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, relativo all'attuazione della direttiva del Consiglio n. 91/683/CEE del 19 dicembre 1991 concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali; Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1996, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali; Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante "Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale"; Visto il decreto ministeriale 6 marzo 1996, che recepisce le direttive della Commissione n. 95/65/CE e n. 95/66/CE del 14 dicembre 1995, concernente le modificazioni agli allegati del decreto ministeriale 31 gennaio 1996 relativo alle misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali; Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 1997, che recepisce la direttiva della Commissione n. 96/78/CE del 6 dicembre 1996, concernente le modificazioni agli allegati del decreto ministeriale 31 gennaio 1996 relativo alle misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali; Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1997, che recepisce le direttive della Commissione n. 96/14/CE del 12 marzo 1996, n. 96/15/CE del 14 marzo 1996, n. 96/76/CE del 29 novembre 1996 e n. 97/14/CE del 21 marzo 1997 che modificano alcuni allegati della direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio nonche' la direttiva n. 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunita'; Vista la direttiva della Commissione n. 97/46/CE del 25 luglio 1997 che modifica la direttiva n. 95/44/CE che stabilisce le condizioni alle quali taluni organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati negli allegati I, II, III, IV e V della direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio possono essere introdotti o trasferiti da un luogo all'altro nella Comunita' o in talune sue zone protette per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale; Considerata la necessita' di recepire la direttiva della Commissione n. 97/46/CE del 25 luglio 1997 sopramenzionata; A norma dell'art. 20, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183; Decreta: Art. 1. Gli allegati del decreto ministeriale 31 gennaio 1996 sono modificati come segue: 1) All'allegato XVII, parte A e' aggiunta la seguente Sezione: Sezione IV: vegetali delle specie stolonifere o tuberifere di Solanum L. o relativi ibridi, destinati alla piantagione. 1. Il materiale deve essere sottoposto, secondo i casi, a idonee terapie secondo quanto stabilito nelle direttive tecniche FAO/IBPGR. 2. Dopo le terapie di cui al punto 1, ogni unita' del materiale vegetale e' sottoposta ad indexaggio. Tutto il materiale vegetale, compresi i vegetali di indexaggio, viene conservato negli impianti approvati, nelle condizioni di quarantena stabilite nell'allegato 1. Durante il periodo dell'indexaggio, il materiale vegetale da immettere ufficialmente in circolazione deve essere conservato in condizioni atte a favorire il normale ciclo vegetativo e sottoposto ad esame visivo per individuare eventuali segni o sintomi di organismi nocivi, compresi tutti gli organismi nocivi pertinenti elencati nella direttiva n. 77/93/CEE e il potato yellow vein disease, all'arrivo e successivamente ad intervalli regolari fino alla senescenza. 3. Per le procedure d'indexaggio di cui al punto 2 occorre seguire le disposizioni tecniche illustrate al successivo punto 5, per poter individuare almeno i seguenti organismi nocivi: Batteri: a) Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., b) Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith. Virus e viroidi: a) Andean potato latent virus, b) Potato black ringspot virus, c) Potato spindle tuber viroid, d) Potato yellowing alphamovirus, e) Potato virus T, f) Andean potato mottle virus, g) Virus comuni della patata, A,M,S,V,X e Y (compresi Yo, Yn e Yc ) e potato leaf roll virus. Nel caso di veri tuberi seme di patate, tuttavia, le procedure di indexaggio debbono essere effettuate in modo tale da individuare perlomeno i virus e gli organismi simili ai virus di cui alle precedenti lettere da a) a e). 4. Il materiale vegetale sottoposto all'esame visivo di cui al punto 2 e sul quale sono stati osservati segni e sintomi di organismi nocivi forma oggetto di un'indagine e, se del caso, di un esame intesi a determinare, con la maggior esattezza possibile, l'identita' degli organismi nocivi che provocano detti segni e sintomi. 5. Le disposizioni tecniche di cui al punto 3 sono le seguenti: Batteri: 5.1. Per i tuberi, esaminare l'ombelico di ogni tubero. Il campione standard e' di 200 tuberi, ma la procedura puo' essere utilizzata anche per campioni inferiori a 200 tuberi. 5.2. Per le piante e le talee, comprese le micropiante, esaminare le parti inferiori dello stelo e, se necessario, le radici di ogni unita' del materiale vegetale. 5.3. Si raccomanda di esaminare la progenie dei tuberi oppure, per le specie non tuberifere, la base dello stelo durante il normale ciclo vegetativo successivo all'esame di cui ai punti 5.1 e 5.2. 5.4. Per il materiale di cui al punto 5.1, il metodo per l'individuazione di Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. Sepedonicus (Spieckermann et Kotthof) Davis et al. e' il metodo comunitario stabilito nell'allegato I della direttiva n. 93/85/CEE del Consiglio. Per il materiale di cui al punto 5.2, puo' essere applicato tale metodo. 5.5. Per il materiale di cui al punto 5.1, il metodo per l'individuazione di Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith e' lo schema di esame provvisorio contenuto nell'allegato della decisione che la Commissione deve adottare per sostituire la procedura di quarantena n. 26 nei confronti di Pseudomonas solanacearum, secondo quanto disposto dall'Organizzazione Europea e Mediterranea per la Protezione delle Piante (EPPO). Per il materiale di cui al punto 5.2 puo' essere applicato tale metodo. Virus e Viroidi diversi dal potato spindle tuber viroid. 5.6. L'esame minimo per il materiale vegetativo (tuberi, piantine e talee, comprese micropiante) consiste in un esame sierologico realizzato al momento o in prossimita' della fioritura per ciascuno degli organismi nocivi specificatamente elencati diversi dal potato spindle tuber viroid, seguito da un esame biologico del materiale che ha dato esito negativo all'esame sierologico. Per il virus dell'accartocciamento debbono essere effettuate due prove sierologiche. 5.7. L'esame minimo per i veri tuberi seme consiste in un esame sierologico o in un esame biologico, qualora il primo non sia disponibile. Si raccomanda vivamente di sottoporre nuovamente ad un esame una certa percentuale di campioni che hanno dato esito negativo e di ricorrere ad un altro metodo per i casi dubbi. 5.8. Gli esami sierologici di cui ai punti 5.6 e 5.7 vanno effettuati su vegetali coltivati in serra, dai quali sono stati prelevati campioni in almeno due punti di ciascuno stelo, compresa una giovane foglia completamente formata all'apice di ogni stelo e una foglia piu' vecchia situata circa a meta'; occorre prelevare campioni da ogni stelo, vista la possibilita' di infezioni non sistematiche. Per l'esame sierologico non vanno messe insieme le foglioline di piante diverse, tranne quando il rapporto di composizione del campione sia stato convalidato per il metodo in questione; le foglioline di ogni stelo possono essere tuttavia raggruppate per costituire il campione di un singolo vegetale. Nel caso dell'esame biologico si possono mettere insieme fino a cinque vegetali inoculando un numero minimo identico di vegetali indicatori. 5.9. I vegetali indicatori da utilizzare per l'esame biologico di cui ai punti 5.6 e 5.7 sono quelli elencati dall'EPPO oppure altri vegetali indicatori ufficialmente approvati che hanno dimostrato di poter individuare i virus. 6. Solamente il materiale che e' stato direttamente esaminato puo' uscire dalla quarantena. Qualora sia stato fatto un indexaggio degli occhi, puo' uscire dalla quarantena solamente la progenie dell'occhio esaminato. Il tubero non puo' essere messo in circolazione a causa dei possibili problemi dovuti ad un'infezione non sistemica. Potato spindle tuber viroid. 6.1. Per tutto il materiale vegetale gli esami debbono avvenire su vegetali coltivati in serra, non appena hanno raggiunto il pieno della fioritura e della produzione di polline. Gli esami su germogli di tuberi/vegetali coltivati in vitro/piccole plantule e' considerato esclusivamente come un esame preliminare. 6.2. I campioni sono prelevati da una fogliolina perfettamente formata all'apice di ogni stelo del vegetale. 6.3. Tutti i materiali da esaminare sono coltivati a temperature non inferiori ai 18 C e preferibilmente superiori a 20 C e con un'esposizione alla luce di almeno 16 ore. 6.4. L'esame avviene con sonde di cDNA o RNA marcate radioattivamente o meno, col metodo return-PAGE (colorazione con argento) o RT-PCR. 6.5. Per le sonde e il metodo return-PAGE il rapporto di composizione massimo del campione e' di 5. L'utilizzazione di questo rapporto o di un rapporto superiore deve essere convalidato.