IL DIRETTORE GENERALE
                    del servizio per l'attuazione
                   della programmazione economica
  Visto l'art. 9  della legge 16 maggio 1978, n.  281, istitutivo del
Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;
  Visto l'art.  3, comna  1, della  legge n.  158/1990, con  il quale
viene stabilito che, a decorrere dell'anno 1991, il sopracitato fondo
e'  costituito  da una  quota  fissa,  pari  a quella  assegnata  per
l'esercizio  1990, e  da una  quota variabile  determinata con  legge
finanziaria  comprendente  gli  stanziamenti annuali  previsti  dalle
leggi di settore;
  Vista la legge  24 marzo 1989, n. 122, recante  norme in materia di
parcheggi  in particolare  gli articoli  3 e  6 che  disciplinano gli
interventi, rispettivamente,  per la generalita' dei  comuni e quelli
ad alta tensione di traffico;
  Visto  l'art.  12, comma  1,  della  legge  n. 537/1993  -  recante
interventi correttivi di finanza pubblica  - il quale stabilisce, fra
l'altro, che gli interventi in materia di parcheggi, ex lege 24 marzo
1989,  n. 122,  s'intendono  di competenza  regionale  ed i  relativi
finanziamenti confluiscono, dal 1  gennaio 1994, previa riduzione del
15 per  cento, nella richiamata  quota variabile, di cui  all'art. 3,
comma 1, della legge n. 158/1990;
  Visto, inoltre,  l'art. 12, comma  3, della legge  numero 537/1993,
con il quale viene stabilito che la Conferenza Stato-Regione indica i
criteri di  riparto degli stanziamenti confluiti  nel fondo regionale
di sviluppo;
  Vista la  legge di  bilancio n.  453 del 27  dicembre 1997,  per il
1998;
  Visti  i  criteri  direttivi  della  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni  e le province autonome di Trento e
Bolzano emanati nella seduta del  24 novembre 1994, in particolare le
allegate  tabelle 1)  e 3)  rispettivamente, relative  alle quote  da
devolvere per le finalita' di cui agli articoli 3 e 6 dell'ex lege n.
122/1989;
  Visto,  in  particolare,  il   punto  5)  dei  sopracitati  criteri
direttivi il  quale stabilisce  che le  delibere di  approvazione dei
programmi   regionali   costituiscono   titolo  necessario   per   il
trasferimento delle somme da ammettere  a contributo entro il residuo
limite di stanziamento di competenza;
  Visto l'art. 3,  comma 1, della legge n. 549/1995  - recante misure
di razionalizzazione  della finanza  pubblica - il  quale stabilisce,
tra l'altro, che  a decorrere dall'anno 1996  cessano i finanziamenti
in  favore   delle  regioni  a  statuto   ordinario,  previsti  dalle
disposizioni di cui  alla tabella B allegata alla legge,  fra i quali
quelli previsti dall'art. 12 della legge  24 dicembre 1993, n. 537, e
successive modificazioni (confluenze);
  Vista  la  nota  n.  200/556/1.9.30 del  16  febbraio  1995,  della
Presidenza dei  Consiglio dei Ministri,  con la quale si  comunica il
venir  meno del  congelamento delle  quote spettanti  alle regioni  a
statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano;
  Ritenuto di dover provvedere all'impegno dell'intero stanziamento a
favore delle regioni a statuto  speciale e delle province autonome di
Trento e Bolzano, ed autorizzare il trasferimento delle quote ammesse
a contributo indicate  nelle sopracitate tabelle 1) e  3) dei criteri
direttivi, con  eccezione della regione Friuli-Venezia  Giulia per la
quale si  e' tenuto conto  della delibera regionale  di rimodulazione
del programma di  cui alla nota 1550 C.5.1.1 del  7 luglio 1995 della
Conferenza Stato-Regioni;
  Visti gli articoli 5, comma 3, della legge n. 386/1989 e l'art. 12,
comma 1, del decreto legislativo  n. 263/1992, quali stabiliscono che
per l'erogazione  dei finanziamenti a favore  delle province autonome
di Trento  e Bolzano a  valere su leggi  di settore "si  prescinde da
qualunque  adempimento  previsto" dalle  leggi  stesse,  anche se  le
disposizioni non sono espressamente richiamate, pertanto si autorizza
il trasferimento delle intere quote spettanti;
  Considerato che lo stanziamento per il  1998 e' stato ridotto di L.
815.000, le quote spettanti sono state proporzionalmente ridotte;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La   somma  complessiva   di  L.   52.490.000.000,  relativa   allo
stanziamento  1998, e'  impegnata a  favore delle  regioni a  statuto
speciale  e delle  province  autonome  di Trento  e  Bolzano, per  le
finalita' esposte in premessa, secondo  le quote a fianco di ciascuna
di seguito indicate:
                          (importi in lire)
Regioni       Spettanze art. 3   Spettanze art. 6        Totale
  ___               ___              ___                  ___
Valle d'Aosta    804.575.950           -                804.575.950
P.A. di
Trento ......  1.490.836.900           -              1.490.836.900
F.V. Giulia    3.184.475.210      2.975.000.000       6.159.475.210
Sicilia .....  8.544.943.320     24.480.000.000      33.024.943.320
Sardegna       3.569.848.900      5.780.000.000       9.349.848.900
P.A. di Bol-
 zano .......  1.660.319.720           -              1.660.319.720
               _____________     ______________     _______________
 Totale . . . 19.255.000.000     33.235.000.000      52.490.000.000