IL DIRIGENTE
  capo  della sezione  amministrativa del  Comitato nazionale  per la
tutela e  la valorizzazione  delle denominazioni  di origine  e delle
indicazioni  geografiche   tipiche  dei   vini  e   responsabile  del
procedimento
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista  la  legge  10  febbraio  1992, n.  164,  recante  una  nuova
disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
  Visti  i  decreti  ministeriali attuativi,  finora  emanati,  della
predetta legge;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale e'  stato emanato il regolamento recante disciplina
del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei
vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1968 con
il  quale   e'  stata   riconosciuta  la  denominazione   di  origine
controllata  dei  vini "Soave"  e  "Recioto  di  Soave" ed  e'  stato
approvato il relativo disciplinare di produzione;
  Vista  la  legge  1  marzo   1975,  n.  46,  recante  tutela  della
denominazione dei vini "Recioto" e "Amarone";
  Visti i  decreti del Presidente della  Repubblica 1 marzo 1975  e 6
maggio  1976  con  i  quali sono  state  apportate  modificazioni  al
disciplinare  di  produzione  dei  vini a  denominazione  di  origine
controllata "Soave" e "Recioto di Soave";
  Visto il decreto ministeriale 18 giugno  1992 con il quale e' stato
approvato il nuovo disciplinare di produzione dei vini in questione;
  Visto il  decreto ministeriale 2 giugno  1993 recante modificazioni
al disciplinare  di produzione  dei vini  a denominazione  di origine
controllata "Soave" e "Recioto di Soave";
  Vista la  domanda presentata dal  Consorzio per la tutela  dei vini
"Soave" e  "Recioto di  Soave" intesa  ad ottenere  il riconoscimento
della denominazione  di origine  controllata e garantita  "Recioto di
Soave"  per  i vini  gia'  riconosciuti  a denominazione  di  origine
controllata  con il  citato decreto  presidenziale 21  agosto 1968  e
successive modifiche;
  Visto il parere  favorevole del Comitato nazionale per  la tutela e
la valorizzazione delle denominazioni  di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche  dei vini sulla  citata domanda e la  proposta di
riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita
"Recioto  di  Soave"  e   del  relativo  disciplinare  di  produzione
formulata dal Comitato stesso, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n.
52 del 4 marzo 1998;
  Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi
previsti,  istanze  o  controdeduzioni  da  parte  degli  interessati
relativamente  al  parere e  alla  proposta  di riconoscimento  sopra
citati;
  Considerato pertanto  necessario procedere al  riconoscimento della
denominazione di origine controllata e  garantita per i vini "Recioto
di Soave" e all'approvazione  del relativo disciplinare di produzione
in conformita' al parere espresso e alla proposta formulata dal sopra
citato Comitato;
  Considerato che l'art. 4 del  citato regolamento 20 aprile 1994, n.
348,   concernente  la   procedura   per   il  riconoscimento   delle
denominazioni  di  origine  e   l'approvazione  dei  disciplinari  di
produzione,  prevede che  le denominazioni  di origine  controllata e
garantita vengano riconosciute con decreto del dirigente responsabile
del procedimento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La  denominazione  di  origine  controllata dei  vini  "Recioto  di
Soave", riconosciuta  con decreto del Presidente  della Repubblica 21
agosto   1968   e   successive  modifiche,   e'   riconosciuta   come
denominazione di origine controllata e garantita ed e' approvato, nel
testo  annesso  al  presente  decreto, il  relativo  disciplinare  di
produzione.
  La  denominazione di  origine controllata  e garantita  "Recioto di
Soave"  e' riservata  ai vini  che rispondono  alle condizioni  ed ai
requisiti stabiliti nel disciplinare di  produzione di cui al comma 1
del  presente articolo  le cui  norme entrano  in vigore  a decorrere
dalla vendemmia 1998.