IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il proprio decreto in data 15 dicembre 1994 recante "Modificazioni all'elenco delle patologie che possono trovare reale beneficio dalle cure termali e proroga della sua validita'" (Gazzetta Ufficiale 9 marzo 1995, n. 57); Visti, in particolare, l'art. 2, comma 1, che sancisce l'obbligo, per gli stabilimenti che erogano prestazioni per le patologie di cui all'elenco anzidetto, di effettuare studi per la valutazione di efficacia della terapia termale ed il comma 2 dello stesso articolo che prevede che il Ministero della sanita' - previa verifica dello stato di attuazione di tali studi in corso al 31 dicembre 1996 - deve procedere, entro il 1 gennaio 1998, alla revisione dell'elenco sulla base dei risultati degli studi effettuati; Preso atto che le associazioni rappresentative delle aziende termali interessate, nel fornire al Ministero la documentazione necessaria alla predetta verifica, hanno chiesto la dilazione di almeno un anno dell'anzidetto termine del 1 gennaio 1998 in quanto, per contingenti ragioni, gli stabilimenti termali non hanno potuto utilizzare, per la conduzione della ricerca, il primo dei tre anni (1995 - 1996 - 1997) loro concessi; Rilevato che tra tali ragioni c'e' anche l'oggettivo ritardo con il quale la "Commissione per la definizione medicoscientifica del ruolo delle cure termali nell'ambito delle prestazioni del S.S.N.", costituita con decreto ministeriale 10 febbraio 1995, ha approvato i questionari da impiegare per gli studi osservazionalilongitudinali di tipo clinicoepidemiologico di cui al richiamato art. 2, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 15 dicembre 1994; Preso atto che la predetta commissione, nella nuova composizione di cui al proprio decreto del 17 agosto 1997, ha ritenuto positiva la verifica dello stato di attuazione degli studi, giudicando che, al 31 dicembre 1996, l'obbligo sancito dall'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 15 dicembre 1994, possa considerarsi in corso di concreto adempimento dalla gran parte degli stabilimenti termali interessati, e si e' pronunciata in favore della proroga di un anno del termine del 1 gennaio 1998, giudicando fondata e plausibile la richiesta delle aziende termali ed opportuno il suo accoglimento per ragioni tecnicoscientifiche connesse al migliore perseguimento degli obiettivi delle ricerche in corso; Ritenute condivisibili tali conclusioni; Sentito il Consiglio superiore di sanita' che, nella seduta dell'11 marzo 1998, ha espresso parere favorevole; Decreta: Il termine del 1 gennaio 1998, fissato dall'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro della sanita' del 15 dicembre 1994, recante "Modificazioni all'elenco delle patologie che possono trovare reale beneficio dalle cure termali e proroga della sua validita'", per la revisione dell'anzidetto elenco, e' prorogato di un anno. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 marzo 1998 Il Ministro: Bindi Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 1998 Registro n. 1 Sanita', foglio n. 138