IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  il  proprio  decreto  in   data  15  dicembre  1994  recante
"Modificazioni all'elenco  delle patologie che possono  trovare reale
beneficio dalle cure termali e proroga della sua validita'" (Gazzetta
Ufficiale 9 marzo 1995, n. 57);
  Visti, in particolare,  l'art. 2, comma 1,  che sancisce l'obbligo,
per gli stabilimenti che erogano  prestazioni per le patologie di cui
all'elenco  anzidetto,  di effettuare  studi  per  la valutazione  di
efficacia della terapia  termale ed il comma 2  dello stesso articolo
che prevede  che il Ministero  della sanita' - previa  verifica dello
stato di attuazione di tali studi in corso al 31 dicembre 1996 - deve
procedere, entro il 1 gennaio  1998, alla revisione dell'elenco sulla
base dei risultati degli studi effettuati;
  Preso  atto  che  le  associazioni  rappresentative  delle  aziende
termali  interessate,  nel  fornire al  Ministero  la  documentazione
necessaria  alla predetta  verifica,  hanno chiesto  la dilazione  di
almeno un anno  dell'anzidetto termine del 1 gennaio  1998 in quanto,
per contingenti  ragioni, gli  stabilimenti termali non  hanno potuto
utilizzare, per  la conduzione della  ricerca, il primo dei  tre anni
(1995 - 1996 - 1997) loro concessi;
  Rilevato che tra tali ragioni c'e' anche l'oggettivo ritardo con il
quale la "Commissione per  la definizione medicoscientifica del ruolo
delle  cure  termali  nell'ambito   delle  prestazioni  del  S.S.N.",
costituita con decreto ministeriale 10  febbraio 1995, ha approvato i
questionari da impiegare per gli studi osservazionalilongitudinali di
tipo  clinicoepidemiologico di  cui al  richiamato art.  2, comma  1,
lettera b), del decreto ministeriale 15 dicembre 1994;
  Preso atto che la predetta commissione, nella nuova composizione di
cui al  proprio decreto del 17  agosto 1997, ha ritenuto  positiva la
verifica dello stato di attuazione degli studi, giudicando che, al 31
dicembre 1996,  l'obbligo sancito dall'art.  2, comma 1,  del decreto
ministeriale  15  dicembre  1994,  possa  considerarsi  in  corso  di
concreto  adempimento dalla  gran  parte  degli stabilimenti  termali
interessati, e si  e' pronunciata in favore della proroga  di un anno
del termine  del 1 gennaio  1998, giudicando fondata e  plausibile la
richiesta delle aziende termali ed  opportuno il suo accoglimento per
ragioni tecnicoscientifiche connesse  al migliore perseguimento degli
obiettivi delle ricerche in corso;
  Ritenute condivisibili tali conclusioni;
  Sentito il Consiglio superiore di sanita' che, nella seduta dell'11
marzo 1998, ha espresso parere favorevole;
                              Decreta:
  Il termine  del 1 gennaio 1998,  fissato dall'art. 2, comma  2, del
decreto  del Ministro  della sanita'  del 15  dicembre 1994,  recante
"Modificazioni all'elenco  delle patologie che possono  trovare reale
beneficio dalle cure  termali e proroga della sua  validita'", per la
revisione dell'anzidetto elenco, e' prorogato di un anno.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 20 marzo 1998
                                                   Il Ministro: Bindi
Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 1998
Registro n. 1 Sanita', foglio n. 138