IL COMANDANTE GENERALE
                del Corpo delle capitanerie di porto
  Visto  il decreto  del Presidente  della Repubblica  n. 347  del 18
aprile 1994, regolamento recante  semplificazione dei procedimenti di
tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a
bordo delle navi mercantili,  pubblicato nel supplemento ordinario n.
87 alla Gazzetta Ufficiale n. 132 dell'8 giugno 1994;
  Vista  la  regola  38.6.3   del  capitolo  III,  della  convenzione
internazionale per  la salvaguardia della  vita umana in  mare (Solas
74), come  emendata, resa esecutiva con  la legge 23 maggio  1980, n.
313;
  Vista la  soluzione IMO A. 689  (17) adottata il 6  novembre 1991 e
successivi emendamenti quale la risoluzione MSC 54 (66) del 30 maggio
1996;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Visto l'art. 3 della legge 28  gennaio 1994, n. 84, come modificata
dall'art. 2  del decreto-legge 21  ottobre 1996, n.  535, convertito,
con modificazioni, in legge n. 647 del 23 dicembre 1996;
  Vista l'istanza,  in data 31  marzo 1998, della  Societa' Eurovinil
S.p.a., con  sede in Grosseto, via  Genova, 3, intesa ad  ottenere la
dichiarazione  di  "tipo approvato"  per  il  dispositivo di  sgancio
idrostatico per zattere di salvataggio "G.I./M.M.97";
  Considerato che  gli accertamenti  tecnici effettuati  dal Registro
italiano navale hanno avuto esito positivo  come da rapporto n. 97 DG
18 TA,  in data 10  marzo 1998,  trasmesso in allegato  alla suddetta
istanza;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  dichiarato  di  "tipo  approvato"  il  dispositivo  di  sgancio
idrostatico  per  zattere  di salvataggio  denominato  "G.I./M.M.97",
fabbricato dalla societa' Eurovinil S.p.a. sopracitata.
  Il predetto  dispositivo dovra' essere costruito  in conformita' al
prototipo sottoposto  agli accertamenti  tecnici citati  in premessa.
Nessuna  modifica   potra'  essere  apportata  senza   la  preventiva
autorizzazione di questo Ministero.
  Su  ciascun  esemplare  dovranno  essere marcati  in  modo  chiaro,
indelebile e permanente i seguenti elementi d'identificazione:
   marchio nominativo del fabbricante;
  denominazione    commerciale    del   dispositivo    di    sgancio:
"G.I./M.M.97";
   carico di lavoro: (CL=10KN);
   uso su zattere fino a 12 persone;
  marchio:   "tipo  approvato   Ministero  dei   trasporti  e   della
navigazione" ai  sensi della Solas 74  (83) e risoluzione IMO  A. 689
(17);
   numero e data del presente decreto d'approvazione.