IL DIRIGENTE
   capo    della sezione  amministrativa del  Comitato nazionale  per
   la tutela e  la valorizzazione  delle denominazioni  di origine  e
   delle indicazioni   geografiche      tipiche    dei      vini    e
   responsabile  del procedimento
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista  la  legge  10  febbraio  1992, n.  164,  recante  una  nuova
disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale e'  stato emanato il regolamento recante disciplina
del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei
vini;
  Visti  i  decreti di  attuazione,  finora  emanati, della  predetta
legge;
  Vista la legge 16 giugno 1998,  n. 193, recante modifica all'art. 7
della legge 10 febbraio 1992, n. 164;
  Visto il  decreto del Presidente  della Repubblica 11  agosto 1968,
con  il quale  sono state  riconosciute le  denominazioni di  origine
controllata  "Valtellina"  e  "Valtellina   Superiore"  ed  e'  stato
approvato il relativo disciplinare di produzione;
  Vista la domanda presentata dalla regione Lombardia - S.P.A.F.A. di
Sondrio - intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di
origine controllata e garantita "Valtellina Classico" per i vini gia'
riconosciuti  a  denominazione  di  origine  controllata  "Valtellina
Superiore" con il citato decreto presidenziale 11 agosto 1968;
  Vista la nota di adesione alla domanda sopra indicata pervenuta dal
Consorzio di tutela dei vini D.O.C. della Valtellina;
  Preso atto del parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela
e  la   valorizzazione  delle   denominazioni  di  origine   e  delle
indicazioni geografiche tipiche dei  vini nella riunione svoltasi nei
giorni 9 e 10 febbraio 1998, con  il quale non si accoglie la domanda
di  riconoscimento  della  denominazione  di  origine  controllata  e
garantita   "Valtellina  Classico"   con   la   motivazione  che   la
specificazione  "Classico"  contenuta  in  detta  denominazione  puo'
costituire  oggetto di  riconoscimento, ai  sensi e  per gli  effetti
dell'art. 5, comma  1, della legge 10 febbraio 1992,  n. 164, solo se
riferibile  alla  zona  di  origine piu'  antica  del  territorio  di
produzione   dei  vini   a  denominazione   di  origine   controllata
"Valtellina  Superiore", qualificazione  temporale non  riscontrabile
nel territorio  delimitato nel  disciplinare di  produzione approvato
con il citato decreto presidenziale 11 agosto 1968;
  Viste le domande presentate dalla regione Lombardia - S.P.A.F.A. di
Sondrio - e dal Consorzio di  tutela dei vini D.O.C. della Valtellina
intese ad  ottenere il riconoscimento della  denominazione di origine
controllata e garantita "Valtellina Superiore", in sostituzione della
gia'  richiesta  denominazione  di origine  controllata  e  garantita
"Valtellina  Classico",  per  i   vini  a  denominazione  di  origine
controllata "Valtellina Superiore";
  Visti il parere  favorevole del Comitato nazionale per  la tutela e
la valorizzazione delle denominazioni  di origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche  dei vini  sulle  sopra  indicate domande  e  la
proposta  del   relativo  disciplinare  di  produzione   dei  vini  a
denominazione   di  origine   controllata  e   garantita  "Valtellina
Superiore" pubblicati  nella Gazzetta Ufficiale  n. 90 del  18 aprile
1998;
  Considerato  che e'  pervenuta  istanza della  regione Lombardia  -
S.P.A.F.A. di  Sondrio, intesa  ad ottenere  la correzione  di alcuni
errori meramente  materiali contenuti  nel testo del  disciplinare di
produzione, riguardante la  descrizione della delimitazione dell'area
di  produzione  dei  vini  in argomento,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale sopra indicata;
  Ritenuto  doversi  accogliere   detta  istanza  e  conseguentemente
modificare il  testo del disciplinare  di produzione nei  punti sopra
richiamati anche al fine di migliorarne la comprensione;
  Ritenuto  pertanto necessario  doversi procedere  al riconoscimento
della denominazione  di origine  controllata e  garantita "Valtellina
Superiore" e all'approvazione del relativo disciplinare di produzione
dei  vini in  argomento, in  conformita'  al parere  espresso e  alla
proposta formulata dal sopra citato Comitato;
  Considerato che l'art. 4 del  citato regolamento 20 aprile 1994, n.
348,   concernente  la   procedura   per   il  riconoscimento   delle
denominazioni  di  origine  e   l'approvazione  dei  disciplinari  di
produzione,  prevede  che  le denominazioni  di  origine  controllata
vengano  riconosciute   o  modificate   con  decreto   del  dirigente
responsabile del procedimento:
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La  denominazione di  origine  controllata "Valtellina  Superiore",
riconosciuta con  decreto del  Presidente della Repubblica  11 agosto
1968,  e' riconosciuta  come denominazione  di origine  controllata e
garantita ed e' approvato, nel  testo annesso al presente decreto, il
relativo disciplinare di produzione.
  La  denominazione di  origine controllata  e garantita  "Valtellina
Superiore" e' riservata ai vini  che rispondono alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti nel disciplinare di  produzione di cui al comma 1
del  presente articolo  le cui  norme entrano  in vigore  a decorrere
dalla vendemmia 1998.