Avvertenza:
  Si   procede   alla   ripubblicazione  del   testo   del   presente
decreto-legge  corredato  del  relativo riferimento  normativo,  c.d.
"nota", ai sensi dell'art. 8,  comma 3, del regolamento di esecuzione
del testo  unico delle disposizioni sulla  promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei  decreti del Presidente della  Repubblica e sulle
pubblicazioni  ufficiali  delle  Repubblica italiana,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.
  Il  testo della  "nota" qui  pubblicato e'  stato redatto  ai sensi
dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle disposizioni  sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della  Repubblica e  sulle pubblicazioni  ufficiali della  Repubblica
italiana, approvato  con decreto  del Presidente della  Repubblica 28
dicembre 1985, n.  1092, al solo fine di facilitare  la lettura della
disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio.
  Restano invariati  il valore  e l'efficacia degli  atti legislativi
qui trascritti.
                               Art. 1.
  1. La disciplina prevista dal decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 giugno 1993, n. 185, e'
ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1998.
 
          Riferimenti normativi:
            -   Il   decreto-legge   13   aprile   1993,   n.    109,
          convertito,    con  modificazioni,  dalla  legge  12 giugno
          1993, n. 185, reca modifiche al decreto   del    Presidente
          della   Repubblica   8   giugno 1982,  n.  470, concernente
          l'attuazione della  direttiva   76/160/CEE del    Consiglio
          dell'8   dicembre   1975,  relativa  alla  qualita'   delle
          acque  di balneazione.