IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto il decreto legislativo 14  dicembre 1992, n. 508 e successive
modifiche;
  Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28;
  Visto il  decreto legislativo 18  aprile 1994, n. 286  e successive
modifiche;
  Vista  la  propria  ordinanza diramata  con  telegramma  600.3/Vet/
340/2/8920 del  24 dicembre  1996 e  successive modifiche  relativa a
misure di  protezione nei  confronti delle  encefalopatie spongiformi
trasmissibili (TSE);
  Vista la  propria ordinanza  diramata con  telegramma 600.2/508/436
del   6   maggio   1997   concernente  i   requisiti   sanitari   per
l'autorizzazione degli stabilimenti di pretrattamento;
  Visto il decreto del Ministro  della sanita' 26 marzo 1994 relativo
alla raccolta e trasporto di rifiuti di origine animale;
  Visto il  decreto del Ministro  della sanita' 27 febbraio  1996, n.
209,  recante regolamento  concernente la  disciplina degli  additivi
alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle
sostanze   alimentari,  in   attuazione  delle   direttive  94/34/CE,
94/35/CE, 94/36/CE, 95/2/CE e 95/31/CE;
  Viste   le  raccomandazioni   contenute  nel   codice  zoosanitario
internazionale dell'Office international des epizooties in materia di
encefalopatia spongiforme bovina;
  Considerato che  dalla data  di applicazione della  decisione della
Commissione 94/381/CE  del 27 giugno  1994 e successive  modifiche in
tutti  gli  Stati  membri  dell'Unione europea  vige  il  divieto  di
alimentare i  ruminanti con  farine contenenti proteine  derivate dai
mammiferi;
  Considerati gli obblighi di denuncia  di ogni caso di encefalopatia
spongiforme  bovina (B.S.E.),  di  abbattimento  e distruzione  degli
animali  infetti nonche'  di tutti  quelli presenti  nell'allevamento
interessato e  di fornire ogni  informazione relativa ai casi  di BSE
alla Commissione europea;
  Considerato  che   alcuni  Stati  membri  dell'Unione   europea,  e
segnatamente  Belgio, Francia,  Irlanda, Lussemburgo,  Paesi Bassi  e
Portogallo  hanno adottato,  nei propri  territori, misure  sanitarie
ulteriori  rispetto   a  quelle  sopra  richiamate,   procedendo,  in
particolare,  all'eliminazione dal  consumo  umano e  animale e  alla
distruzione del  materiale specifico  a rischio (s.r.m.)  ottenuto da
animali delle  specie bovina,  ovina e  caprina di  determinate eta',
misure applicate anche  nel Regno Unito per il  materiale specifico a
rischio ottenuto da animali delle specie ovina e caprina;
  Ritenuto  necessario  disporre,   fermi  restando  i  provvedimenti
comunitari adottati nei  confronti del Regno Unito  relativi a misure
di  emergenza   in  materia  di  protezione   contro  l'encefalopatia
spongiforme bovina, misure nazionali a tutela della salute pubblica e
della  sanita'  animale  che,  in attesa  di  eventuali  disposizioni
dell'Unione  europea   in  materia  di  eliminazione   del  materiale
specifico  a rischio,  tengano  conto di  quelle specifiche  adottate
negli Stati membri indicati;
                               Ordina:
                               Art. 1.
  1. Gli animali  vivi delle specie bovina, ovina  e caprina recanti,
ai  sensi  e   per  gli  effetti  della   direttiva  92/102/CEE,  del
regolamento (CE)  820/97 e regolamenti di  applicazione (CE) 2628/97,
(CE)  2629/97  e  (CE)  2630/97,  contrassegni  d'identificazione  di
Belgio,  Francia,  Irlanda,  Lussemburgo, Paesi  Bassi  e  Portogallo
nonche' gli  animali vivi  delle specie ovina  e caprina  recanti, ai
sensi  e   per  gli  effetti  della   citata  normativa  comunitaria,
contrassegni  d'identificazione   del  Regno  Unito,   devono  essere
sottoposti,  da  parte  del veterinario  ufficiale  competente  sullo
stabilimento di  macellazione, ad  accurato controllo  d'identita' al
fine di accertarne la  provenienza mediante verifica dei contrassegni
d'identificazione  apposti  sugli   animali  e  della  certificazione
sanitaria di accompagnamento.
  2.  Ai fini  della presente  ordinanza, per  materiale specifico  a
rischio si intende  il materiale organico appartenente  ad animali di
determinate  specie ed  eta', recanti  contrassegni d'identificazione
degli Stati di cui al comma 1, e precisamente:
  a) il cranio, compreso il cervello  e gli occhi, il midollo spinale
e le  tonsille dei bovini  di eta'  superiore ai dodici  mesi nonche'
degli ovini e dei caprini di eta' superiore ai dodici mesi o ai quali
e' spuntato un dente incisivo permanente;
    b) la milza di ovini e caprini;
  c) l'intero  corpo degli  animali morti  o abbattuti,  della specie
bovina  di eta'  superiore  ai dodici  mesi e  delle  specie ovina  e
caprina.
  3. I  bovini vivi di  eta' superiore ai dodici  mesi e gli  ovini e
caprini vivi recanti i  contrassegni d'identificazione degli Stati di
cui al  comma 1,  devono essere  macellati separatamente  dagli altri
animali  ovvero  macellati al  termine  delle  operazioni di  normale
macellazione  per  consentire  l'eliminazione e  la  distruzione  del
materiale specifico a rischio di cui al comma 2, lettere a) e b).
  4.  Qualora  si proceda,  in  relazione  al  comma 2,  lettera  a),
all'asportazione delle  porzioni muscolari della testa  degli animali
ivi considerati,  le relative operazioni devono  essere effettuate al
macello in un  locale o in uno spazio apposito  che garantisca idonee
condizioni  di   separazione  rispetto   alle  altre   operazioni  di
macellazione.  Le regioni  e le  province autonome,  tenuto conto  di
particolari  esigenze di  consumo, possono  peraltro consentire,  nel
rispetto delle prescrizioni della presente ordinanza e comunicando le
specifiche  misure adottate  al Ministero  della sanita',  l'invio di
dette  teste ad  impianti di  sezionamento appositamente  individuati
nell'ambito della medesima regione o, previo accordo tra le regioni e
le province autonome interessate, di quelle contermini.