IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508 e successive modifiche; Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28; Visto il decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286 e successive modifiche; Vista la propria ordinanza diramata con telegramma 600.3/Vet/ 340/2/8920 del 24 dicembre 1996 e successive modifiche relativa a misure di protezione nei confronti delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE); Vista la propria ordinanza diramata con telegramma 600.2/508/436 del 6 maggio 1997 concernente i requisiti sanitari per l'autorizzazione degli stabilimenti di pretrattamento; Visto il decreto del Ministro della sanita' 26 marzo 1994 relativo alla raccolta e trasporto di rifiuti di origine animale; Visto il decreto del Ministro della sanita' 27 febbraio 1996, n. 209, recante regolamento concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari, in attuazione delle direttive 94/34/CE, 94/35/CE, 94/36/CE, 95/2/CE e 95/31/CE; Viste le raccomandazioni contenute nel codice zoosanitario internazionale dell'Office international des epizooties in materia di encefalopatia spongiforme bovina; Considerato che dalla data di applicazione della decisione della Commissione 94/381/CE del 27 giugno 1994 e successive modifiche in tutti gli Stati membri dell'Unione europea vige il divieto di alimentare i ruminanti con farine contenenti proteine derivate dai mammiferi; Considerati gli obblighi di denuncia di ogni caso di encefalopatia spongiforme bovina (B.S.E.), di abbattimento e distruzione degli animali infetti nonche' di tutti quelli presenti nell'allevamento interessato e di fornire ogni informazione relativa ai casi di BSE alla Commissione europea; Considerato che alcuni Stati membri dell'Unione europea, e segnatamente Belgio, Francia, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi e Portogallo hanno adottato, nei propri territori, misure sanitarie ulteriori rispetto a quelle sopra richiamate, procedendo, in particolare, all'eliminazione dal consumo umano e animale e alla distruzione del materiale specifico a rischio (s.r.m.) ottenuto da animali delle specie bovina, ovina e caprina di determinate eta', misure applicate anche nel Regno Unito per il materiale specifico a rischio ottenuto da animali delle specie ovina e caprina; Ritenuto necessario disporre, fermi restando i provvedimenti comunitari adottati nei confronti del Regno Unito relativi a misure di emergenza in materia di protezione contro l'encefalopatia spongiforme bovina, misure nazionali a tutela della salute pubblica e della sanita' animale che, in attesa di eventuali disposizioni dell'Unione europea in materia di eliminazione del materiale specifico a rischio, tengano conto di quelle specifiche adottate negli Stati membri indicati; Ordina: Art. 1. 1. Gli animali vivi delle specie bovina, ovina e caprina recanti, ai sensi e per gli effetti della direttiva 92/102/CEE, del regolamento (CE) 820/97 e regolamenti di applicazione (CE) 2628/97, (CE) 2629/97 e (CE) 2630/97, contrassegni d'identificazione di Belgio, Francia, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi e Portogallo nonche' gli animali vivi delle specie ovina e caprina recanti, ai sensi e per gli effetti della citata normativa comunitaria, contrassegni d'identificazione del Regno Unito, devono essere sottoposti, da parte del veterinario ufficiale competente sullo stabilimento di macellazione, ad accurato controllo d'identita' al fine di accertarne la provenienza mediante verifica dei contrassegni d'identificazione apposti sugli animali e della certificazione sanitaria di accompagnamento. 2. Ai fini della presente ordinanza, per materiale specifico a rischio si intende il materiale organico appartenente ad animali di determinate specie ed eta', recanti contrassegni d'identificazione degli Stati di cui al comma 1, e precisamente: a) il cranio, compreso il cervello e gli occhi, il midollo spinale e le tonsille dei bovini di eta' superiore ai dodici mesi nonche' degli ovini e dei caprini di eta' superiore ai dodici mesi o ai quali e' spuntato un dente incisivo permanente; b) la milza di ovini e caprini; c) l'intero corpo degli animali morti o abbattuti, della specie bovina di eta' superiore ai dodici mesi e delle specie ovina e caprina. 3. I bovini vivi di eta' superiore ai dodici mesi e gli ovini e caprini vivi recanti i contrassegni d'identificazione degli Stati di cui al comma 1, devono essere macellati separatamente dagli altri animali ovvero macellati al termine delle operazioni di normale macellazione per consentire l'eliminazione e la distruzione del materiale specifico a rischio di cui al comma 2, lettere a) e b). 4. Qualora si proceda, in relazione al comma 2, lettera a), all'asportazione delle porzioni muscolari della testa degli animali ivi considerati, le relative operazioni devono essere effettuate al macello in un locale o in uno spazio apposito che garantisca idonee condizioni di separazione rispetto alle altre operazioni di macellazione. Le regioni e le province autonome, tenuto conto di particolari esigenze di consumo, possono peraltro consentire, nel rispetto delle prescrizioni della presente ordinanza e comunicando le specifiche misure adottate al Ministero della sanita', l'invio di dette teste ad impianti di sezionamento appositamente individuati nell'ambito della medesima regione o, previo accordo tra le regioni e le province autonome interessate, di quelle contermini.