IL MINISTRO DELLA DIFESA
  Visto l'art. 50 della legge 10 aprile 1954, n. 113;
  Vista la legge 3 maggio 1955, n. 370, sulla conservazione del posto
ai lavoratori richiamati alle armi;
  Vista  la   legge  10   dicembre  1957,   n.  1248,   e  successive
modificazioni,   concernente  aumento   della  misura   dei  soccorsi
giornalieri  alle  famiglie  bisognose   dei  militari  richiamati  o
trattenuti alle armi;
  Vista la legge 12 gennaio 1991,  n. 13, ed in particolare l'art. 2,
comma 1;
  Considerata  la  necessita'   di  provvedere  all'aggiornamento  ed
addestramento  del personale  in congedo  illimitato ancora  soggetto
agli obblighi militari;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Per l'anno  1997 sono autorizzati i seguenti  richiami alle armi
di  personale in  congedo  illimitato ancora  soggetto agli  obblighi
militari, per aggiornamento ed addestramento:
  centonovantasei ufficiali, nove sottufficiali e ventisette militari
di truppa dell'Esercito, riferiti a richiami di quaranta giorni, pari
a circa ventidue ufficiali, un sottufficiale e tre militari di truppa
in ragione d'anno;
  quarantotto  ufficiali  e  quattordici sottufficiali  della  Marina
militare, riferiti a richiami di  trenta giorni, pari a circa quattro
ufficiali e due sottufficiali in ragione d'anno;
  trenta ufficiali e  trenta sottufficiali dell'Aeronautica militare,
riferiti a  richiami di trenta giorni,  pari a circa tre  ufficiali e
tre sottufficiali in ragione d'anno.