IL MINISTRO
                      DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
  Vista la legge  10 dicembre 1997, n. 425,  recante disposizioni per
la riforma  degli esami di  Stato conclusivi  dei corsi di  studio di
istruzione secondaria superiore e, in particolare, l'articolo 3;
  Visti  gli  articoli  4  e  5  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 23 luglio  1998, n. 323, con il quale  e' stato emanato il
regolamento che disciplina gli esami di Stato;
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi  in  materia  di  istruzione,
approvato  con decreto  legislativo  16  aprile 1994,  n.  297 e,  in
particolare, l'articolo 205, comma 1;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Ritenuto di dover procedere  con gradualita' all'applicazione della
nuova disciplina degli esami di Stato;
  Considerata  l'opportunita',  per  l'anno  scolastico  1998-99,  di
anticipare i  tempi di  individuazione delle tipologie  relative alla
prima prova,  al fine  di mettere  in condizione  le scuole  di poter
meglio approfondire i diversi modelli di scrittura;
  Udito  il  parere del  Consiglio  di  Stato, n.  162/1998  espresso
nell'adunanza della sezione consultiva per  gli atti normativi del 14
settembre 1998;
  Vista la comunicazione al Presidente  del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota
n. 5046 del 17 settembre 1998);
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                         Prima prova scritta
  1.  La prima  prova scritta  e' intesa  ad accertare  la padronanza
della  lingua  italiana   o  della  lingua  nella   quale  si  svolge
l'insegnamento, nonche' le capacita' espressive, logicolinguistiche e
critiche  del  candidato,  consentendo la  libera  espressione  della
personale creativita'.
  2. Il candidato deve realizzare, a propria scelta, uno dei seguenti
tipi di elaborati proposti dal Ministero della pubblica istruzione:
  A) Analisi  e commento, anche  arricchito da note personali,  di un
testo letterario o non letterario, in prosa o in poesia, corredato da
indicazioni che  orientino nella comprensione,  nella interpretazione
di insieme del passo e nella sua contestualizzazione.
  B)  Sviluppo  di  un  argomento scelto  dal  candidato  tra  quelli
proposti all'interno di grandi ambiti di riferimento storicopolitico,
socioeconomico, artisticoletterario,  tecnicoscientifico. L'argomento
puo' essere svolto  in una forma scelta dal candidato  tra modelli di
scrittura  diversi: saggio  breve, relazione,  articolo di  giornale,
intervista,  lettera.  Per  l'anno  scolastico 1998-99  le  forme  di
scrittura  da utilizzarsi  da  parte del  candidato  sono quelle  del
saggio breve o dell'articolo di giornale.
  C) Sviluppo  di un argomento  di carattere storico, coerente  con i
programmi svolti nell'ultimo anno di corso.
  D)  Trattazione di  un tema  su  un argomento  di ordine  generale,
attinto al corrente dibattito culturale,  per il quale possono essere
fornite indicazioni di svolgimento.
  3. Nella produzione dell'elaborato il candidato deve dimostrare:
    a) correttezza e proprieta' nell'uso della lingua;
  b)  possesso  di  adeguate conoscenze  relative  sia  all'argomento
scelto  che  al  quadro  di  riferimento  generale  in  cui  esso  si
inserisce;
  c) attitudini allo sviluppo critico delle questioni proposte e alla
costruzione  di  un  discorso  organico e  coerente,  che  sia  anche
espressione di personali convincimenti.
  4. Nello svolgimento della prova di  cui al comma 2, lettera A), il
candidato  deve dimostrare  di  essere in  possesso  di conoscenze  e
competenze idonee alla individuazione della  natura del testo e delle
sue strutture formali.
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,   al solo fine d i facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            - Il testo dell'art. 3 della legge  10 dicembre 1997,  n.
          425, e' il seguente:
            "Art.  3 (Contenuto  ed esito  dell'esame). -  1. L'esame
          di  Stato  comprende tre prove  scritte ed un colloquio. La
          prima prova scritta e' intesa  ad accertare la   padronanza
          della  lingua  italiana    o della lingua   nella quale  si
          svolge  l'insegnamento, nonche'   le capacita'  espressive,
          logicolinguistiche  e   critiche del candidato, consentendo
          la libera espressione  della  personale    creativita';  la
          seconda  ha  per oggetto una delle  materie caratterizzanti
          il corso di   studio per le quali  l'ordinamento    vigente
          prevede     verifiche  scritte;  la    terza,  a  carattere
          pluridisciplinare, verte sulle  materie dell'ultimo anno di
          corso   e consiste    nella    trattazione  sintetica    di
          argomenti,   nella risposta  a quesiti  singoli  o multipli
          ovvero  nella soluzione  di problemi  o di   casi   pratici
          e  professionali    o    nello sviluppo   di progetti; tale
          ultima prova e'   strutturata in  modo  da  consentire,  di
          norma,  anche l'accertamento della conoscenza di una lingua
          straniera.
            2. I  testi relativi alla prima   e  alla  seconda  prova
          scritta   sono   inviati   dal   Ministero  della  pubblica
          istruzione;  il  testo  della  terza   prova   scritta   e'
          predisposto     dalla  commissione  d'esame  con  modalita'
          predefinite.  Le materie   oggetto   della seconda    prova
          scritta    sono  individuate  dal  Ministro  della pubblica
          istruzione nella prima  decade  del  mese  di    aprile  di
          ciascun   anno.   Il     Ministro  disciplina  altresi'  le
          caratteristiche    della terza   prova scritta, nonche'  le
          modalita' con le quali la  commissione    d'esame  provvede
          alla  elaborazione  delle prime due  prove d'esame  in caso
          di mancato  tempestivo ricevimento delle medesime.
            3.   Il   colloquio   si   svolge   su    argomenti    di
          interesse  multidisciplinare   attinenti   ai  programmi  e
          al  lavoro  didattico dell'ultimo anno di corso.
            4.  La  lingua  d'esame  e'  la   lingua   ufficiale   di
          insegnamento.
            5.    Nelle scuole   della Valle   d'Aosta la  conoscenza
          delle  lingue italiana e   francese, parificate  a    norma
          dell'art.  38,   primo comma, della legge costituzionale 26
          febbraio 1948, n. 4, recante: ''Statuto speciale   per   la
          Valle    d'Aosta'',    e'    accertata  nell'ambito   dello
          svolgimento delle  tre prove scritte,   di cui  almeno  una
          deve  essere svolta   in lingua  italiana e  una in  lingua
          francese  a scelta  del candidato.
            6.  A  conclusione  dell'esame  di Stato   e'   assegnato
          a    ciascun candidato   un   voto  finale  complessivo  in
          centesimi,  che  e'  il risultato della somma  dei    punti
          attribuiti dalla commissione d'esame alle  prove  scritte e
          al   colloquio   e   dei  punti per  il  credito scolastico
          acquisito da  ciascun candidato.  La commissione    d'esame
          dispone  di    45  punti  per  la   valutazione delle prove
          scritte  e di 35 per la valutazione  del colloquio. Ciascun
          candidato  puo' far valere un  credito  scolastico  massimo
          di    20    punti.  Il   punteggio   minimo complessivo per
          superare l'esame e'    di  60/100.  L'esito    delle  prove
          scritte  e'  pubblicato,  per  tutti i candidati, nell'albo
          dell'istituto sede della  commissione d'esame   almeno  due
          giorni  prima    della  data  fissata  per  l'inizio  dello
          svolgimento del colloquio. Fermo restando il      punteggio
          massimo     di    100,   la    commissione  d'esame    puo'
          motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di 5
          punti  ove  il  candidato  abbia  ottenuto  un      credito
          scolastico  di almeno 15 punti e  un risultato  complessivo
          nella  prova  d'esame pari  almeno a  70 punti.
            7.   Gli   esami   degli   alunni con    handicap    sono
          disciplinati   in coerenza con la legge 5 febbraio 1992, n.
          104.
            8.  Per  gli  alunni  ammalati  o assenti   dagli   esami
          per   cause specificamente  individuate  sono  previste una
          sessione   suppletiva d'esame  e,  in  casi    eccezionali,
          particolari modalita' di svolgimento degli stessi".
            -  Il  testo  degli articoli 4 e   5 del D.P.R. 23 luglio
          1998, n. 323, e' il seguente:
            "Art.  4 (Contenuto  ed esito  dell'esame). -  1. L'esame
          di  Stato   comprende   tre   prove   scritte   aventi   le
          caratteristiche  di  cui  ai  commi  2,   3   e 4   ed   un
          colloquio    volti    ad  evidenziare    le     conoscenze,
          competenze  e capacita' acquisite dal  candidato. La lingua
          d'esame e' la lingua ufficiale di insegnamento.
            2.   La prima  prova scritta  e' intesa  ad accertare  la
          padronanza della   lingua   italiana    o   della    lingua
          nella      quale    si    svolge l'insegnamento, nonche' le
          capacita' espressive, logicolinguistiche e  critiche    del
          candidato,    consentendo la   libera   espressione   della
          personale creativita'; essa consiste   nella produzione  di
          uno  scritto scelto  dal  candidato tra  piu'  proposte  di
          varie    tipologie,     ivi  comprese     le      tipologie
          tradizionali,  individuate  annualmente  dal Ministro della
          pubblica  istruzione  con    il  decreto di cui all'art. 5,
          comma 1.
            3. La  seconda prova scritta  e' intesa ad accertare   le
          conoscenze specifiche  del  candidato  ed  ha  per  oggetto
          una   delle  materie caratterizzanti il corso di studio per
          le quali l'ordinamento vigente o le  disposizioni  relative
          alle sperimentazioni  prevedono verifiche scritte, grafiche
          o scrittografiche.  Al candidato puo'  essere data facolta'
          di scegliere tra piu' proposte.
            4.   La terza  prova, a  carattere pluridisciplinare,  e'
          intesa  ad accertare,  oltre  quanto previsto   dal   comma
          1,  le  capacita'  del candidato di utilizzare ed integrare
          conoscenze e competenze relative alle  materie  dell'ultimo
          anno  di   corso,   anche   ai   fin   di   una  produzione
          scritta,   grafica   o  pratica. La  prova  consiste  nella
          trattazione sintetica  di  argomenti,    nella  risposta  a
          quesiti  singoli  o  multipli,    ovvero nella soluzione di
          problemi o  di  casi    pratici  e  professionali  o  nello
          sviluppo di  progetti. Le predette modalita' di svolgimento
          della  prova   possono essere   adottate cumulativamente  o
          alternativamente.  La  prova  e'  strutturata  in  modo  da
          consentire  anche  l'accertamento  della   conoscenza delle
          lingue  straniere    se  comprese  nel   piano   di   studi
          dell'ultimo anno.
            5.  Il colloquio  tende ad accertare la padronanza  della
          lingua, la  capacita'    di    utilizzare  le    conoscenze
          acquisite    e  di    collegarle  nell'argomentazione  e di
          discutere ed approfondire sotto vari  profili  i    diversi
          argomenti.   Esso   si svolge  su  argomenti  di  interesse
          pluridisciplinare  attinenti  ai  programmi  e  al   lavoro
          didattico dell'ultimo anno di corso.
            6.   A   conclusione  dell'esame  di Stato  e'  assegnato
          a  ciascun candidato  un   voto   finale   complessivo   in
          centesimi,   che   e'   il risultato della somma dei  punti
          attribuiti dalla commissione d'esame alle prove  scritte  e
          al   colloquio e  dei punti relativi  al credito scolastico
          acquisito da  ciascun candidato.  La commissione    d'esame
          dispone   di   quarantacinque   punti   per la  valutazione
          delle   prove scritte    e    di    trentacinque    per  la
          valutazione   del   colloquio.  I quarantacinque  punti per
          la  valutazione delle   prove scritte   sono  ripartiti  in
          parti  uguali  tra  le   tre prove. A ciascuna  delle prove
          scritte  e  al  colloquio    giudicati   sufficienti    non
          puo'      essere  attribuito    un  punteggio    inferiore,
          rispettivamente,  a 10  e a  22.  Ciascun candidato    puo'
          far valere  un credito scolastico  massimo di venti  punti.
          Per   superare   l'esame   di   Stato   e'  sufficiente  un
          punteggio minimo   complessivo di 60/100.  L'esito    delle
          prove  scritte  e'  pubblicato,    per tutti   i candidati,
          nell'albo   dell'istituto sede  della  commissione  d'esame
          almeno  due    giorni prima della data fissata per l'inizio
          dello svolgimento del colloquio.
            7. Fermo  restando il  punteggio massimo  di cento,    la
          commissione   d'esame  puo'  motivatamente    integrare  il
          punteggio fino  a un massimo di 5 punti   ove il  candidato
          abbia ottenuto un  credito scolastico di almeno 15 punti  e
          un risultato complessivo nella  prova d'esame pari almeno a
          70 punti".
            "Art.  5 (Modalita'   di invio, formazione e  svolgimento
          delle prove d'esame).  - 1.  I testi  relativi alla   prima
          e    alla  seconda   prova scritta sono scelti dal Ministro
          della pubblica istruzione ed  inviati  ai    provveditorati
          agli  studi    o    alle    istituzioni  scolastiche    con
          indicazione   dei     tempi   massimi   per    il      loro
          svolgimento.      Alla  trasmissione     dei  testi    puo'
          provvedersi   in via   telematica,  previa  adozione  degli
          accorgimenti  necessari  a  tutelarne    la  segretezza. La
          materia   oggetto   della   seconda    prova  scritta    e'
          individuata    con  decreto  del  Ministro  della  pubblica
          istruzione, entro la prima decade del  mese  di  aprile  di
          ciascun anno.
            2.  Le    caratteristiche  formali   generali della terza
          prova scritta sono stabilite con decreto del Ministro della
          pubblica istruzione. Il testo relativo  alla predetta prova
          e'   predisposto dalla commissione di  esame.  La  relativa
          formulazione  deve essere coerente con l'azione educativa e
          didattica  realizzata   nell'ultimo anno   di corso.  A tal
          fine,   i consigli   di  classe,    entro  il    15  maggio
          elaborano   per    la  commissione  di  esame  un  apposito
          documento che esplicita i contenuti, i  metodi, i    mezzi,
          gli  spazi ed  i tempi  del percorso  formativo, nonche'  i
          criteri,  gli   strumenti  di  valutazione adottati  e  gli
          obiettivi   raggiunti.  Esso   e'  immediatamente   affisso
          all'albo dell'istituto ed e' consegnato in copia a  ciascun
          candidato. Chiunque abbia interesse puo' estrarne copia.
            3.   La   commissione   entro  il  giorno  successivo   a
          quello    di  svolgimento  della  seconda  prova  definisce
          collegialmente la struttura della  terza  prova scritta  in
          coerenza    con quanto  attestato  nel documento di cui  al
          comma  2.  La  mattina  dei    giorno  stabilito   per   lo
          svolgimento  di   detta prova, la  commissione, in coerenza
          con quanto attestato nel predetto  documento,    predispone
          collegialmente  il testo della terza  prova scritta tenendo
          conto delle proposte  avanzate da ciascun  componente.  Per
          la   formulazione      delle  singole  proposte  e  per  la
          predisposizione  collegiale  della  prova,  la  commissione
          puo' avvalersi dell'archivio nazionale  permanente  di  cui
          all'art. 14.
            4.    Il documento   di  cui  al comma  2,  nelle  scuole
          che  attuano l'autonomia  didattica  e  organizzativa    in
          via  sperimentale,  e' integrato  con   le  relazioni   dei
          docenti      dei   gruppi    in   cui eventualmente   si e'
          scomposta la  classe  o dei   docenti che    hanno  guidato
          corsi destinati agli alunni provenienti d a piu' classi.
            5.   Le   scuole   che   abbiano conseguito  personalita'
          giuridica  e autonomia ai  sensi dell'art. 21  della  legge
          15  marzo  1997,    n.  59,  individuano  le modalita'   di
          predisposizione del documento    di  cui  al  comma  2  nel
          proprio regolamento.
            6.    Qualora i   testi  relativi  alle prime  due  prove
          scritte  non giungano   tempestivamente,    il   presidente
          della   commissione esaminatrice ne   informa il  Ministero
          della    pubblica  istruzione, che provvede  all'invio  dei
          testi  richiesti. In  caso  di  particolari difficolta'   o
          disguidi,  ove    siano   trascorse   due ore   dall'orario
          previsto per l'inizio della prova  scritta, la  commissione
          provvede  a  formulare i   testi delle prime  due prove  di
          esame con  le modalita' stabilite col  decreto  di  cui  al
          comma 1.
            7.  Il  colloquio    ha inizio con un argomento o  con la
          presentazione di esperienze di  ricerca  e    di  progetto,
          anche  in forma multimediale, scelti  dal candidato.  Esso,
          tenendo  conto di  quanto previsto  dal comma  8,  prosegue
          su  argomenti  proposti  al  candidato  a  norma  dell'art.
          4,   comma  5.  Gli  argomenti  possono  essere  introdotti
          mediante la proposta  di un testo, di un documento,  di  un
          progetto  o  di   altra indicazione   di cui   il candidato
          individua le  componenti culturali,   discutendole.     Nel
          corso    del    colloquio      deve    essere assicurata la
          possibilita' di discutere  gli    elaborati  relativi  alle
          prove scritte.
            8.  Le  commissioni  d'esame    possono  provvedere  alle
          correzioni delle prove  scritte e   all'espletamento    del
          colloquio    operando per   aree disciplinari  definite dal
          Ministro della  pubblica istruzione,  con proprio  decreto,
          ferma   restando   la  responsabilita'    collegiale  delle
          commissioni.
            9.   Le   operazioni   di   cui   al     comma    8    si
          concludono    con    la formulazione   di una   proposta di
          punteggio relativa   alle prove   di ciascun  candidato.  I
          punteggi   sono   attribuiti   dall'intera   commissione  a
          maggioranza. Se sono proposti piu' di due punteggi,  e  non
          sia   stata   raggiunta  la    maggioranza  assoluta,    la
          commissione vota  su proposte del presidente a partire  dal
          punteggio    piu'  alto,  a scendere. Ove su nessuna  delle
          proposte   si raggiunga   la maggioranza,    il  presidente
          attribuisce    al    candidato   il   punteggio  risultante
          dalla    media  aritmetica  dei  punti  proposti.  Di  tali
          operazioni  e'  dato dettagliato e   motivato   conto   nel
          verbale. Non  e'  ammessa   l'astensione   dal giudizio  da
          parte dei singoli componenti".
            -  Il  decreto  legislativo 16 aprile 1994, n. 297, reca:
          "Testo unico delle  disposizioni  legislative   vigenti  in
          materia    di    istruzione  relative alle   scuole di ogni
          ordine  e grado". Il testo  del comma 1 dell'art. 205 e' il
          seguente:
            "1.  Con  propri  decreti,  da    adottarsi  secondo   la
          procedura prevista dall'art. 17,  commi 3 e  4, della legge
          23    agosto  1998,  n.    400, il Ministero della pubblica
          istruzione emana  uno o piu' regolamenti  per  l'esecuzione
          delle  disposizioni  relative  agli scrutini ed agli esami.
          Il   Ministro  della    pubblica    istruzione    determina
          annualmente,      con   propria   ordinanza,  le  modalita'
          organizzative degli scrutini ed esami stessi".
            - La legge 23 agosto  1988,  n.  400,  reca:  "Disciplina
          dell'attivita'  di    Governo      e    ordinamento   della
          Presidenza   del  Consiglio   dei Ministri". Il  testo  del
          comma 3 dell'art. 17 e' il seguente:
            "3.  Con   decreto ministeriale  possono essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del  Ministro o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,    quando la   legge
          espressamente conferisca  tale potere.   Tali  regolamenti,
          per  materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
          adottati con  decreti  interministeriali,   ferma  restando
          la  necessita'   di   apposita   autorizzazione   da  parte
          della   legge.   I  regolamenti  ministeriali  non  possono
          dettare  norme  contrarie a quelle dei regolamenti  emanati
          dal  Governo.  Essi      debbono   essere   comunicati   al
          Presidente   del   Consiglio  dei   Ministri  prima   della
          loro emanazione".