IL MINISTRO 
                      DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 
 
  Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante  disposizioni  per
la riforma degli esami di Stato conclusivi dei  corsi  di  studio  di
istruzione secondaria superiore e, in particolare, l'articolo 3; 
  Visti gli articoli 4, 5 e  14  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, con il quale e' stato  emanato  il
regolamento che disciplina gli esami di Stato; 
  Visto l'articolo 15  del  medesimo  decreto  del  Presidente  della
Repubblica che  detta  disposizioni  transitorie  per  l'applicazione
graduale della nuova disciplina e, in particolare, per lo svolgimento
della terza prova scritta; 
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi  in  materia  di  istruzione,
approvato con decreto legislativo  16  aprile  1994,  n.  297  e,  in
particolare, l'articolo 205, comma 1; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato  n.  162/98,  espresso
nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del  14
settembre 1998; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1998 (nota
n. 5046 del 17 settembre 1998); 
 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1. 
                          F i n a l i t a' 
 
  1. La terza prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi
di  studio  di   istruzione   secondaria   superiore,   a   carattere
pluridisciplinare, e' intesa ad accertare le conoscenze, competenze e
capacita' acquisite dal candidato, nonche' le capacita' di utilizzare
e integrare conoscenze e competenze relative alle materie dell'ultimo
anno di corso, anche ai fini di una  produzione  scritta,  grafica  o
pratica. 
 
    

          Avvertenza:
            Il  testo  delle  note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -  Il  testo dell'art. 3 della legge 10 dicembre 1997, n.
          425, e' il seguente:
            "Art.  3 (Contenuto ed esito dell'esame). - 1. L'esame di
          Stato comprende tre prove scritte ed un colloquio. La prima
          prova  scritta  e'  intesa ad accertare la padronanza della
          lingua  italiana  o  della  lingua  nella  quale  si svolge
          l'insegnamento,    nonche'    le    capacita'   espressive,
          logicolinguistiche e critiche del candidato, consentendo la
          libera  espressione della personale creativita'; la seconda
          ha  per  oggetto una delle materie caratterizzanti il corso
          di  studio  per  le  quali  l'ordinamento  vigente  prevede
          verifiche scritte; la terza, a carattere pluridisciplinare,
          verte  sulle  materie  dell'ultimo anno di corso e consiste
          nella  trattazione sintetica di argomenti, nella risposta a
          quesiti  singoli  o  multipli  ovvero  nella  soluzione  di
          problemi o di casi pratici e professionali o nello sviluppo
          di  progetti;  tale  ultima prova e' strutturata in modo da
          consentire, di norma, anche l'accertamento della conoscenza
          di una lingua straniera.
            2.  I  testi  relativi  alla  prima  e alla seconda prova
          scritta   sono   inviati   dal   Ministero  della  pubblica
          istruzione;   il   testo   della  terza  prova  scritta  e'
          predisposto   dalla   commissione   d'esame  con  modalita'
          predefinite. Le materie oggetto della seconda prova scritta
          sono  individuate  dal  Ministro  della pubblica istruzione
          nella  prima  decade del mese di aprile di ciascun anno. Il
          Ministro disciplina altresi' le caratteristiche della terza
          prova  scritta,  nonche'  le  modalita'  con  le  quali  la
          commissione  d'esame provvede alla elaborazione delle prime
          due prove d'esame in caso di mancato tempestivo ricevimento
          delle medesime.
            3.  Il  colloquio  si  svolge  su  argomenti di interesse
          multidisciplinare   attinenti  ai  programmi  e  al  lavoro
          didattico dell'ultimo anno di corso.
            4.   La   lingua   d'esame  e'  la  lingua  ufficiale  di
          insegnamento.
            5.  Nelle  scuole della Valle d'Aosta la conoscenza delle
          lingue  italiana  e  francese, parificate a norma dell'art.
          38,  primo  comma,  della  legge costituzionale 26 febbraio
          1948,  n.  4,  recante  ''Statuto  speciale  per  la  Valle
          d'Aosta'', e' accertata nell'ambito dello svolgimento delle
          tre  prove scritte, di cui almeno una deve essere svolta in
          lingua  italiana  e  una  in  lingua  francese a scelta del
          candidato.
            6.  A  conclusione  dell'esame  di  Stato  e' assegnato a
          ciascun  candidato un voto finale complessivo in centesimi,
          che  e' il risultato della somma dei punti attribuiti dalla
          commissione d'esame alle prove scritte e al colloquio e dei
          punti  per  il  credito  scolastico  acquisito  da  ciascun
          candidato.  La  commissione d'esame dispone di 45 punti per
          la   valutazione  delle  prove  scritte  e  di  35  per  la
          valutazione  del  colloquio.  Ciascun  candidato  puo'  far
          valere  un  credito  scolastico  massimo  di  20  punti. Il
          punteggio  minimo  complessivo  per  superare l'esame e' di
          60/100.  L'esito  delle  prove  scritte  e' pubblicato, per
          tutti  i  candidati,  nell'albo  dell'istituto  sede  della
          commissione  d'esame  almeno  due  giorni  prima della data
          fissata per l'inizio dello svolgimento del colloquio. Fermo
          restando  il  punteggio  massimo  di  100,  la  commissione
          d'esame puo' motivatamente integrare il punteggio fino a un
          massimo  di  5  punti  ove  il  candidato abbia ottenuto un
          credito  scolastico  di  almeno  15  punti  e  un risultato
          complessivo nella prova d'esame pari almeno a 70 punti.
            7.  Gli esami degli alunni con handicap sono disciplinati
          in coerenza con la legge 5 febbraio 1992, n. 104.
            8.  Per  gli  alunni  ammalati  o assenti dagli esami per
          cause specificamente individuate sono previste una sessione
          suppletiva  d'esame  e,  in  casi  eccezionali, particolari
          modalita' di svolgimento degli stessi".
            -  Il  testo degli articoli 4, 5, 14 e 15 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, e' il
          seguente:
            "Art.  4 (Contenuto ed esito dell'esame). - 1. L'esame di
          Stato comprende tre prove scritte aventi le caratteristiche
          di  cui  ai  commi  2,  3  e  4  ed  un  colloquio volti ad
          evidenziare le conoscenze, competenze e capacita' acquisite
          dal  candidato. La lingua d'esame e' la lingua ufficiale di
          insegnamento.
            2.  La  prima  prova  scritta  e'  intesa ad accertare la
          padronanza della lingua italiana o della lingua nella quale
          si  svolge l'insegnamento, nonche' le capacita' espressive,
          logicolinguistiche e critiche del candidato, consentendo la
          libera   espressione   della  personale  creativita';  essa
          consiste   nella  produzione  di  uno  scritto  scelto  dal
          candidato   tra  piu'  proposte  di  varie  tipologie,  ivi
          comprese le tipologie tradizionali, individuate annualmente
          dal  Ministro  della  pubblica istruzione con il decreto di
          cui all'art. 5, comma 1.
            3.  La  seconda  prova  scritta e' intesa ad accertare le
          conoscenze  specifiche  del candidato ed ha per oggetto una
          delle  materie  caratterizzanti  il  corso di studio per le
          quali l'ordinamento vigente o le disposizioni relative alle
          sperimentazioni  prevedono  verifiche  scritte,  grafiche o
          scrittografiche.  Al candidato puo' essere data facolta' di
          scegliere tra piu' proposte.
            4.  La  terza  prova,  a  carattere pluridisciplinare, e'
          intesa  ad accertare, oltre quanto previsto dal comma 1, le
          capacita'   del   candidato   di  utilizzare  ed  integrare
          conoscenze  e  competenze relative alle materie dell'ultimo
          anno  di  corso,  anche  ai fini di una produzione scritta,
          grafica  o  pratica.  La  prova  consiste nella trattazione
          sintetica  di argomenti, nella risposta a quesiti singoli o
          multipli,  ovvero  nella  soluzione  di  problemi o di casi
          pratici  e  professionali  o nello sviluppo di progetti. Le
          predette  modalita'  di  svolgimento  della  prova  possono
          essere  adottate  cumulativamente  o  alternativamente.  La
          prova   e'   strutturata   in   modo  da  consentire  anche
          l'accertamento  della  conoscenza delle lingue straniere se
          comprese nel piano di studi dell'ultimo anno.
            5.  Il  colloquio  tende ad accertare la padronanza della
          lingua,  la capacita' di utilizzare le conoscenze acquisite
          e  di  collegarle  nell'argomentazione  e  di  discutere ed
          approfondire  sotto  vari profili i diversi argomenti. Esso
          si  svolge  su  argomenti  di  interesse  pluridisciplinare
          attinenti  ai  programmi  e al lavoro didattico dell'ultimo
          anno di corso.
            6.  A  conclusione  dell'esame  di  Stato  e' assegnato a
          ciascun  candidato un voto finale complessivo in centesimi,
          che  e' il risultato della somma dei punti attribuiti dalla
          commissione d'esame alle prove scritte e al colloquio e dei
          punti  relativi  al credito scolastico acquisito da ciascun
          candidato. La commissione d'esame dispone di quarantacinque
          punti   per   la  valutazione  delle  prove  scritte  e  di
          trentacinque   per   la   valutazione   del   colloquio.  I
          quarantacinque punti per la valutazione delle prove scritte
          sono ripartiti in parti uguali tra le tre prove. A ciascuna
          delle  prove  scritte  e al colloquio giudicati sufficienti
          non   puo'   essere   attribuito  un  punteggio  inferiore,
          rispettivamente,  a  10  e a 22. Ciascun candidato puo' far
          valere un credito scolastico massimo di venti punti.
          Per  superare  l'esame di Stato e' sufficiente un punteggio
          minimo  complessivo  di 60/100. L'esito delle prove scritte
          e'   pubblicato,   per   tutti   i   candidati,   nell'albo
          dell'istituto  sede  della  commissione  d'esame almeno due
          giorni   prima   della  data  fissata  per  l'inizio  dello
          svolgimento del colloquio.
            7.  Fermo  restando  il  punteggio  massimo  di cento, la
          commissione   d'esame   puo'   motivatamente  integrare  il
          punteggio  fino  a  un  massimo di 5 punti ove il candidato
          abbia  ottenuto  un credito scolastico di almeno 15 punti e
          un  risultato complessivo nella prova d'esame pari almeno a
          70 punti".
            "Art.  5  (Modalita'  di  invio, formazione e svolgimento
          delle  prove  d'esame).  - 1. I testi relativi alla prima e
          alla  seconda  prova scritta sono scelti dal Ministro della
          pubblica istruzione ed inviati ai provveditorati agli studi
          o  alle  istituzioni  scolastiche con indicazione dei tempi
          massimi  per  il  loro  svolgimento.  Alla trasmissione dei
          testi  puo'  provvedersi in via telematica, previa adozione
          degli  accorgimenti necessari a tutelarne la segretezza. La
          materia  oggetto della seconda prova scritta e' individuata
          con  decreto  del Ministro della pubblica istruzione, entro
          la prima decade del mese di aprile di ciascun anno.
            2.  Le caratteristiche formali generali della terza prova
          scritta  sono  stabilite  con  decreto  del  Ministro della
          pubblica  istruzione. Il testo relativo alla predetta prova
          e'  predisposto  dalla  commissione  di  esame. La relativa
          formulazione  deve essere coerente con l'azione educativa e
          didattica  realizzata nell'ultimo anno di corso. A tal fine
          i  consigli  di classe, entro il 15 maggio elaborano per la
          commissione  di esame un apposito documento che esplicita i
          contenuti,  i  metodi,  i  mezzi,  gli spazi ed i tempi del
          percorso  formativo,  nonche'  i  criteri, gli strumenti di
          valutazione  adottati  e  gli  obiettivi raggiunti. Esso e'
          immediatamente   affisso   all'albo   dell'istituto  ed  e'
          consegnato  in  copia  a  ciascun candidato. Chiunque abbia
          interesse puo' estrarne copia.
            3.  La commissione entro il giorno successivo a quello di
          svolgimento della seconda prova definisce collegialmente la
          struttura  della terza prova scritta in coerenza con quanto
          attestato  nel  documento di cui al comma 2. La mattina del
          giorno  stabilito  per  lo  svolgimento  di detta prova, la
          commissione,  in coerenza con quanto attestato nel predetto
          documento,  predispone  collegialmente il testo della terza
          prova  scritta  tenendo  conto  delle  proposte avanzate da
          ciascun  componente.  Per  la  formulazione  delle  singole
          proposte  e  per la predisposizione collegiale della prova,
          la   commissione  puo'  avvalersi  dell'archivio  nazionale
          permanente di cui all'art. 14.
            4.  Il  documento  di  cui  al  comma 2, nelle scuole che
          attuano   l'autonomia  didattica  e  organizzativa  in  via
          sperimentale, e' integrato con le relazioni dei docenti dei
          gruppi in cui eventualmente si e' scomposta la classe o dei
          docenti  che  hanno  guidato  corsi  destinati  agli alunni
          provenienti da piu' classi.
            5.   Le   scuole   che  abbiano  conseguito  personalita'
          giuridica e autonomia ai sensi dell'art. 21. della legge 15
          marzo   1997,   n.   59,   individuano   le   modalita'  di
          predisposizione del documento di cui al comma 2 nel proprio
          regolamento.
            6.  Qualora i testi relativi alle prime due prove scritte
          non   giungano   tempestivamente,   il   Presidente   della
          commissione  esaminatrice  ne  informa  il  Ministero della
          pubblica  istruzione,  che  provvede  all'invio  dei  testi
          richiesti.  In  caso di particolari difficolta' o disguidi,
          ove  siano  trascorse  due  ore  dall'orario  previsto  per
          l'inizio  della  prova  scritta,  la commissione provvede a
          formulare  i  testi  delle  prime due prove di esame con le
          modalita' stabilite col decreto di cui al comma 1.
            7.  Il  colloquio  ha  inizio  con  un argomento o con la
          presentazione di esperienze di ricerca e di progetto, anche
          in  forma multimediale, scelti dal candidato. Esso, tenendo
          conto di quanto previsto dal comma 8, prosegue su argomenti
          proposti  al  candidato  a  norma dell'art. 4, comma 5. Gli
          argomenti possono essere introdotti mediante la proposta di
          un  testo,  di  un  documento,  di  un  progetto o di altra
          indicazione  di  cui  il  candidato individua le componenti
          culturali,  discutendole.  Nel  corso  del  colloquio  deve
          essere   assicurata   la   possibilita'  di  discutere  gli
          elaborati relativi alle prove scritte.
            8.   Le   commissioni  d'esame  possono  provvedere  alle
          correzioni  delle  prove  scritte  e  all'espletamento  del
          colloquio  operando  per  aree  disciplinari  definite  dal
          Ministro  della  pubblica  istruzione, con proprio decreto,
          ferma   restando   la   responsabilita'   collegiale  delle
          commissioni.
            9.  Le  operazioni di cui al comma 8 si concludono con la
          formulazione  di  una  proposta  di punteggio relativa alle
          prove  di  ciascun  candidato.  I  punteggi sono attribuiti
          dall'intera  commissione  a  maggioranza.  Se sono proposti
          piu'  di  due  punteggi,  e  non  sia  stata  raggiunta  la
          maggioranza  assoluta,  la commissione vota su proposte del
          presidente a partire dal punteggio piu' alto, a scendere.
          Ove  su nessuna delle proposte si raggiunga la maggioranza,
          il   presidente   attribuisce  al  candidato  il  punteggio
          risultante  dalla  media  aritmetica dei punti proposti. Di
          tali  operazioni  e'  dato dettagliato e motivato conto nel
          verbale.  Non e' ammessa l'astensione dal giudizio da parte
          dei singoli componenti".
            "Art.  14  (Osservatorio).  -  1. E' istituito, presso il
          Centro  europeo  dell'educazione, un Osservatorio nazionale
          con   il  compito  di  monitorare,  verificare  e  valutare
          l'applicazione  della nuova disciplina degli esami di Stato
          conclusivi  dei  corsi  di  studio di istruzione secondaria
          superiore  e  di  costituire  un supporto permanente per le
          commissioni di esame per quanto riguarda la predisposizione
          della   terza   prova   scritta   anche   realizzando,   in
          collaborazione con i competenti uffici dell'amministrazione
          della  pubblica  istruzione, un apposito archivio nazionale
          permanente utilizzabile, a tal fine, dalle commissioni.
            2. Al fine del monitoraggio dell'andamento degli esami di
          Stato,    i   presidenti   delle   commissioni   di   esame
          predispongono, prima della chiusura dei lavori, un'apposita
          relazione     sulla    base    di    criteri    predefiniti
          dall'Osservatorio nazionale di cui al comma 1, che provvede
          all'esame  e  alla  valutazione  degli elementi conoscitivi
          contenuti nelle relazioni".
            "Art.  15  (Disposizioni  transitorie  per l'applicazione
          graduale della nuova disciplina e disposizioni finali).
          -  1.  Gli  esami  di Stato secondo il nuovo ordinamento si
          svolgeranno a partire dall'anno scolastico 1998-1999 con la
          gradualita' di applicazione prevista dal presente articolo.
            2.  Negli esami di Stato che si svolgeranno nei primi due
          anni  di  applicazione del nuovo ordinamento la terza prova
          scritta  sara' strutturata in forma semplificata e comunque
          con  la  proposizione  di  un numero limitato di argomenti,
          quesiti,  problemi,  casi  pratici.  Le relative istruzioni
          sono  impartite  dal  Ministro  della pubblica istruzione e
          diramate  alle  istituzioni scolastiche, contestualmente al
          decreto  di  cui  all'art.  5, comma 2, in tempo utile allo
          svolgimento dei primi esami secondo il nuovo ordinamento.
            3.  Agli  alunni  che  affronteranno  l'esame  al termine
          dell'anno  scolastico 1998-1999 il credito scolastico sara'
          attribuito, sulla base dell'allegata tabella D e della nota
          in  calce alla medesima, tutto con riferimento ai risultati
          del  medesimo  anno, tenendo conto anche dell'andamento dei
          due  anni precedenti; agli alunni che affronteranno l'esame
          al termine dell'anno scolastico 1999-2000 sara' attribuito,
          sulla  base  dell'allegata  tabella E e della nota in calce
          alla  medesima,  nello  scrutinio  finale di ciascuno degli
          ultimi  due  anni,  con  riferimento,  rispettivamente,  ai
          risultati dell'anno 1999-2000 e dell'anno precedente.
          tenendo    conto    dell'andamento   dell'anno   scolastico
          1997-1998.
            4. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 10 dicembre
          1997, n. 425, in connessione a quanto previsto dall'art. 2,
          comma  1,  lettera  c),  della medesima legge e agli stessi
          effetti,  gli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti
          possono  istituire  classi  terminali soltanto nei corsi di
          studio di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), in cui siano
          funzionanti,  oltre  alla  stessa  classe terminale, almeno
          altre due classi.
            5.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma 4 si applicano a
          partire dall'anno scolastico 1999-2000; alle stesse faranno
          riferimento    le    istituzioni   scolastiche   legalmente
          riconosciute  e  pareggiate  nel  programmare  gli esami di
          idoneita' dell'anno scolastico 1998-1999.
            6.  Limitatamente  agli esami di Stato che si svolgeranno
          nell'anno  scolastico  1998-1999  gli istituti pareggiati o
          legalmente  riconosciuti  sono  sede di esame anche per gli
          alunni  delle  ultime  classi  di  corsi  che  non  hanno i
          requisiti  di  cui  all'art.  2, comma 1, a condizione che,
          nell'anno   scolastico   1997-1998,  detti  alunni  abbiano
          frequentato   presso  il  medesimo  istituto  la  penultima
          classe,  ovvero abbiano sostenuto esami di idoneita' per la
          frequenza dell'ultima classe.
            7.  I titoli conseguiti nell'esame di Stato a conclusione
          dei corsi di studio dell'istituto magistrale iniziati entro
          l'anno  scolastico  1997-1998  conservano in via permanente
          l'attuale valore legale e abilitante all'insegnamento nella
          scuola   elementare.  Essi  consentono  di  partecipare  ai
          concorsi  per  titoli  ed esami a posti di insegnante nella
          scuola materna e nella scuola elementare.
            8.  Il  diploma  rilasciato  in  esito all'esame di Stato
          negli  istituti  professionali e' equipollente a quello che
          si   ottiene   presso   gli  istituti  tecnici  di  analogo
          indirizzo.
            9.   Per   la  regione  Valle  d'Aosta  si  applicano  le
          disposizioni del presente regolamento in quanto compatibili
          con  il  disposto dell'art. 21, comma 20-bis della legge 15
          marzo  1997, n. 59, introdotto dall'art. 1, comma 22, della
          legge 16 giugno 1998, n. 191.
            10. Il presente regolamento si applica anche nelle scuole
          italiane  all'estero  sedi  degli  esami  con gli opportuni
          adattamenti  da  adottarsi  con  provvedimento del Ministro
          degli  affari  esteri  di  concerto  con  il Ministro della
          pubblica istruzione.
            11.   Sono  fatte  salve  le  competenze  delle  province
          autonome  di Trento e di Bolzano previste, rispettivamente,
          dall'art.  8 del decreto del Presidente della Repubblica 15
          luglio  1988,  n.  405,  come  modificato  dall'art.  4 del
          decreto  legislativo 24 luglio 1996, n. 433, e dall'art. 11
          del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 10 febbraio
          1983,  n.  89,  come  modificato  dall'art.  6  del decreto
          legislativo 24 luglio 1996, n. 434.
            12. In relazione a quanto previsto dall'art. 2, commi 2 e
          3,  si  intendono  abrogati i commi 1 e 2 dell'art. 199 del
          testo  unico  approvato  con  decreto legislativo 16 aprile
          1994, n. 297".
            -  Il  decreto  legislativo 16 aprile 1994, n. 297, reca:
          "Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  vigenti in
          materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e
          grado".  Il  testo  del  comma  1,  dell'art.  205,  e'  il
          seguente:
            "1.  Con propri decreti da adottarsi secondo la procedura
          prevista  dall'art. 17, commi 3, e 4, della legge 23 agosto
          1998,  n. 400, il Ministro della pubblica istruzione, emana
          uno  o piu' regolamenti per l'esecuzione delle disposizioni
          relative agli scrutini ed agli esami.
          Il Ministro della pubblica istruzione determina annualmente
          con  propria  ordinanza,  le  modalita' organizzative degli
          scrutini ed esami stessi".
            -  La  legge  23  agosto  1988, n. 400, reca: "Disciplina
          dell'attivita'  di  governo  e ordinamento della Presidenza
          del  Consiglio  dei Ministri". Il testo dell'art. 17, comma
          3, e' il seguente:
            "3.  Con  decreto  ministeriale  possono  essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I   regolamenti  ministeriali  non  possono  dettare  norme
          contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione".