IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e, in particolare, l'articolo 4; Visto l'articolo 5, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, con il quale e' stato emanato il regolamento che disciplina gli esami di Stato; Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale e' stato approvato il testo unico delle leggi in materia di istruzione e, in particolare, l'articolo 205, comma 1; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Considerato che, in applicazione delle norme sopracitate, occorre procedere alla definizione di aree disciplinari finalizzate alla correzione delle prove scritte e all'espletamento del colloquio; Ritenuto che tali aree devono contenere le materie dell'ultimo anno dei corsi di studio, raggruppate secondo criteri di affinita' riferiti, per quanto possibile, ai fondamenti epistemologici delle materie stesse ovvero ai rapporti esistenti tra di esse nella pratica didattica consolidata nel sistema scolastico; Ritenuto, altresi', che tali aree possono assicurare condizioni di migliore funzionalita', nonche' coerenza e uniformita' di comportamenti nell'attivita' delle commissioni, specialmente con riferimento al momento valutativo; Considerato che, in relazione alle esigenze sopra evidenziate, si rivela opportuno costituire due aree disciplinari per ciascun indirizzo di studi; Udito il parere del Consiglio di Stato, n. 162/98, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 14 settembre 1998; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 5046 del 17 settembre 1998); E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. 1. Ai fini della correzione delle prove scritte e dell'espletamento del colloquio, le materie dell'ultimo anno dei corsi di studio della scuola secondaria superiore sono raggruppate nelle aree disciplinari di cui alla tabella allegata, facente parte integrante del presente decreto. 2. Ferma restando la responsabilita' collegiale delle commissioni d'esame, le stesse possono procedere, operando con riferimento alle aree disciplinari di cui alla tabella sopracitata. 3. L'organizzazione dei lavori per aree disciplinari puo' essere attuata solo in presenza di almeno due docenti per area. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 18 settembre 1998 Il Ministro: Berlinguer Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 1998 Registro n. 1 Pubblica istruzione, foglio n. 302
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, e' il seguente: "Art. 4 (Commissione e sede d'esame). - 1. La commissione d'esame e' nominata dal Ministero della pubblica istruzione ed e' composta da non piu' di otto membri, dei quali un 50 per cento interni e il restante 50 per cento esterni all'istituto, piu' il presidente, esterno; le materie affidate ai membri esterni sono scelte annualmente con le modalita' e nei termini stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, adottato a norma dell'art. 205 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. I compensi dei commissari e del presidente sono contenuti nei limiti di spesa di cui al comma 5. 2. Ogni due commissioni d'esame sono nominati un presidente unico e commissari esterni comuni alle commissioni stesse, in numero pari a quello dei commissari interni di ciascuna commissione, e comunque non superiore a quattro. Il presidente e' nominato dal Ministero della pubblica istruzione, sulla base di criteri e modalita' predeterminati, tra i capi di istituti di struzione secondaria superiore statali, tra i capi di istituto di scuola media statale in possesso di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria superiore, tra i professori universitari di prima e seconda fascia anche fuori ruolo, tra i ricercatori universitari confermati, tra i capi di istituto e i docenti degli istituti statali di istruzione secondaria superiore collocati a riposo da meno di cinque anni, tra i docenti della scuola secondaria superiore. Il presidente e' tenuto ad essere presente a tutte le operazioni delle commissioni. I membri esterni sono nominati dal Ministero della pubblica istruzione tra i docenti della scuola secondaria superiore. E' stabilita l'incompatibilita' a svolgere la funzione di presidente e di membro esterno della commissione d'esame nella propria scuola, in scuole del distretto e in scuole nelle quali si sia prestato servizio negli ultimi due anni. 3. Le commissioni d'esame possono provvedere alla correzione delle prove scritte e all'espletamento del colloquio operando per aree disciplinari; le decisioni finali sono assunte dall'intera commissione a maggioranza assoluta. 4. Ad ogni singola commissione d'esame sono assegnati, di norma, non piu' di trentacinque candidati. Ciascuna commissione di istituto legalmente riconosciuto o pareggiato e' abbinata ad una commissione di istituto statale. I candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti statali e il loro numero massimo non puo' superare il 50 per cento dei candidati interni; nel caso non vi sia la possibilita' di assegnare i candidati esterni alle predette commissioni, possono essere costituite commissioni apposite. 5. La partecipazione dei presidenti e dei commissari e' compensata, nella misura stabilita con decreto del Ministro della pubblica istruzione, adottato d'intesa con il Ministro del tesoro, entro il limite di spesa di cui all'art. 23, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come interpretato dall'art. 1, comma 80, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che, a tal fine, e' innalzato di lire 33 miliardi. I compensi sono onnicomprensivi e sostitutivi di qualsiasi altro emolumento, ivi compreso il trattamento di missione, e sono differenziati in relazione alla funzione di presidente o di commissario e in relazione ai tempi di percorrenza dalla sede di servizio o di abituale dimora a quella d'esame. I casi e le modalita' di sostituzione dei commissari e dei presidenti sono specificamente individuati. 6. Sede d'esame per i candidati interni sono gli istituti statali e, limitatamente ai candidati delle ultime classi di corsi che abbiano i requisiti di cui all'art. 2, comma 1, gli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti; sede d'esame dei candidati esterni sono gli istituti statali. Gli istituti statali sede di esame dei candidati esterni, salvo casi limitati e specificamente individuati, sono quelli esistenti nel comune o nella provincia di residenza; ove il candidato non sia residente in Italia, la sede deve essere indicata dal provveditore agli studi della provincia ove e' presentata la domanda di ammissione agli esami". - Il testo del comma 8 dell'art. 5 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, e' il seguente: "8. Le commissioni d'esame possono provvedere alle correzioni delle prove scritte e all'espletamento del colloquio operando per aree disciplinari definite dal Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, ferma restando la responsabilita' collegiale delle commissioni". - Il testo del comma 1 dell'art. 205 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e' il seguente: "1. Con propri decreti da adottarsi secondo la procedura prevista dall'art. 17, commi 3, e 4, della legge 23 agosto 1998, n. 400, il Ministero della pubblica istruzione emana uno o piu' regolamenti per l'esecuzione delle disposizioni relative agli scrutini ed agli esami. Il Ministro della pubblica istruzione determina annualmente con propria ordinanza, le modalita' organizzative degli scrutini ed esami stessi". - Il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".