IL MINISTRO 
                      DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 
  Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante  disposizioni  per
la riforma degli esami di Stato conclusivi dei  corsi  di  studio  di
istruzione secondaria superiore e, in particolare, l'articolo 4; 
  Visto l'articolo 5, comma  8,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, con il quale e' stato  emanato  il
regolamento che disciplina gli esami di Stato; 
  Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con  il  quale
e'  stato  approvato  il  testo  unico  delle  leggi  in  materia  di
istruzione e, in particolare, l'articolo 205, comma 1; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Considerato che, in applicazione delle norme  sopracitate,  occorre
procedere alla definizione  di  aree  disciplinari  finalizzate  alla
correzione delle prove scritte e all'espletamento del colloquio; 
  Ritenuto che tali aree devono contenere le materie dell'ultimo anno
dei  corsi  di  studio,  raggruppate  secondo  criteri  di  affinita'
riferiti, per quanto possibile, ai  fondamenti  epistemologici  delle
materie stesse ovvero ai rapporti esistenti tra di esse nella pratica
didattica consolidata nel sistema scolastico; 
  Ritenuto, altresi', che tali aree possono assicurare condizioni  di
migliore   funzionalita',   nonche'   coerenza   e   uniformita'   di
comportamenti  nell'attivita'  delle  commissioni,  specialmente  con
riferimento al momento valutativo; 
  Considerato che, in relazione alle esigenze sopra  evidenziate,  si
rivela  opportuno  costituire  due  aree  disciplinari  per   ciascun
indirizzo di studi; 
  Udito il  parere  del  Consiglio  di  Stato,  n.  162/98,  espresso
nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del  14
settembre 1998; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota
n. 5046 del 17 settembre 1998); 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
  1. Ai fini della correzione delle prove scritte e dell'espletamento
del colloquio, le materie dell'ultimo anno dei corsi di studio  della
scuola secondaria superiore sono raggruppate nelle aree  disciplinari
di cui alla tabella allegata, facente parte integrante  del  presente
decreto. 
  2. Ferma restando la responsabilita' collegiale  delle  commissioni
d'esame, le stesse possono procedere, operando con  riferimento  alle
aree disciplinari di cui alla tabella sopracitata. 
  3. L'organizzazione dei lavori per aree  disciplinari  puo'  essere
attuata solo in presenza di almeno due docenti per area. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Roma, 18 settembre 1998 
                                              Il Ministro: Berlinguer 
 Visto, il Guardasigilli: Flick 
  Registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 1998 
  Registro n. 1 Pubblica istruzione, foglio n. 302 
 
            Avvertenza: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
                     Note alle premesse: 
            - Il testo dell'art. 4 della legge 10 dicembre  1997,  n.
          425, e' il seguente: 
            "Art. 4 (Commissione e sede d'esame). - 1. La commissione
          d'esame e' nominata dal Ministero della pubblica istruzione
          ed e' composta da non piu' di otto membri, dei quali un  50
          per cento interni  e  il  restante  50  per  cento  esterni
          all'istituto,  piu'  il  presidente,  esterno;  le  materie
          affidate ai membri esterni sono scelte annualmente  con  le
          modalita' e nei termini stabiliti con decreto del  Ministro
          della pubblica istruzione, adottato a norma  dell'art.  205
          del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile
          1994, n. 297. I compensi dei commissari  e  del  presidente
          sono contenuti nei limiti di spesa di cui al comma 5. 
            2.  Ogni  due  commissioni  d'esame  sono   nominati   un
          presidente  unico  e   commissari   esterni   comuni   alle
          commissioni stesse, in numero pari a quello dei  commissari
          interni di ciascuna commissione, e comunque non superiore a
          quattro. Il presidente  e'  nominato  dal  Ministero  della
          pubblica istruzione, sulla  base  di  criteri  e  modalita'
          predeterminati,  tra  i  capi  di  istituti  di   struzione
          secondaria superiore statali, tra i  capi  di  istituto  di
          scuola  media   statale   in   possesso   di   abilitazione
          all'insegnamento nella scuola secondaria superiore,  tra  i
          professori universitari di prima  e  seconda  fascia  anche
          fuori ruolo, tra i ricercatori universitari confermati, tra
          i capi di istituto e i docenti degli  istituti  statali  di
          istruzione secondaria superiore collocati a riposo da  meno
          di cinque anni,  tra  i  docenti  della  scuola  secondaria
          superiore. Il presidente e' tenuto  ad  essere  presente  a
          tutte le operazioni delle  commissioni.  I  membri  esterni
          sono nominati dal Ministero della pubblica istruzione tra i
          docenti della scuola  secondaria  superiore.  E'  stabilita
          l'incompatibilita' a svolgere la funzione di  presidente  e
          di membro esterno della commissione d'esame  nella  propria
          scuola, in scuole del distretto e in scuole nelle quali  si
          sia prestato servizio negli ultimi due anni. 
            3.  Le  commissioni  d'esame  possono   provvedere   alla
          correzione  delle  prove  scritte  e  all'espletamento  del
          colloquio operando  per  aree  disciplinari;  le  decisioni
          finali sono assunte dall'intera commissione  a  maggioranza
          assoluta. 
            4. Ad ogni singola commissione d'esame sono assegnati, di
          norma,  non  piu'  di  trentacinque   candidati.   Ciascuna
          commissione   di   istituto   legalmente   riconosciuto   o
          pareggiato e'  abbinata  ad  una  commissione  di  istituto
          statale. I candidati esterni sono ripartiti tra le  diverse
          commissioni degli istituti statali e il loro numero massimo
          non puo' superare il 50 per cento  dei  candidati  interni;
          nel  caso  non  vi  sia  la  possibilita'  di  assegnare  i
          candidati esterni alle predette commissioni, possono essere
          costituite commissioni apposite. 
            5. La partecipazione dei presidenti e dei  commissari  e'
          compensata, nella misura stabilita con decreto del Ministro
          della  pubblica  istruzione,  adottato  d'intesa   con   il
          Ministro del tesoro,  entro  il  limite  di  spesa  di  cui
          all'art. 23, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724,
          come interpretato dall'art. 1, comma  80,  della  legge  23
          dicembre 1996, n. 662, che, a tal  fine,  e'  innalzato  di
          lire  33  miliardi.  I  compensi  sono  onnicomprensivi   e
          sostitutivi di qualsiasi altro emolumento, ivi compreso  il
          trattamento di missione, e sono differenziati in  relazione
          alla funzione di presidente o di commissario e in relazione
          ai tempi  di  percorrenza  dalla  sede  di  servizio  o  di
          abituale dimora a quella d'esame. I casi e le modalita'  di
          sostituzione  dei  commissari   e   dei   presidenti   sono
          specificamente individuati. 
            6. Sede d'esame per i candidati interni sono gli istituti
          statali e, limitatamente ai candidati delle  ultime  classi
          di corsi che abbiano i requisiti di cui all'art.  2,  comma
          1, gli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti;  sede
          d'esame dei candidati esterni sono  gli  istituti  statali.
          Gli istituti statali sede di esame dei  candidati  esterni,
          salvo casi  limitati  e  specificamente  individuati,  sono
          quelli esistenti nel comune o nella provincia di residenza;
          ove il candidato non sia residente in Italia, la sede  deve
          essere indicata dal provveditore agli studi della provincia
          ove e' presentata la domanda di ammissione agli esami". 
            - Il testo del comma 8 dell'art. 5 del D.P.R.  23  luglio
          1998, n. 323, e' il seguente: 
            "8.  Le  commissioni  d'esame  possono  provvedere   alle
          correzioni  delle  prove  scritte  e  all'espletamento  del
          colloquio  operando  per  aree  disciplinari  definite  dal
          Ministro della pubblica istruzione,  con  proprio  decreto,
          ferma  restando   la   responsabilita'   collegiale   delle
          commissioni". 
            - Il testo del comma 1 dell'art. 205 del D.Lgs. 16 aprile
          1994, n. 297, e' il seguente: 
            "1. Con propri decreti da adottarsi secondo la  procedura
          prevista dall'art. 17, commi 3, e 4, della legge 23  agosto
          1998, n. 400, il Ministero della pubblica istruzione  emana
          uno o piu' regolamenti per l'esecuzione delle  disposizioni
          relative agli scrutini ed agli  esami.  Il  Ministro  della
          pubblica  istruzione  determina  annualmente  con   propria
          ordinanza, le modalita'  organizzative  degli  scrutini  ed
          esami stessi". 
            - Il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),
          e' il seguente: 
            "3. Con  decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I  regolamenti  ministeriali  non  possono  dettare   norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione".