IL MINISTRO DELL'AMBIENTE di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanita', del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dei trasporti e della navigazione Visto il regolamento CEE n. 259/93 del Consiglio del 1 febbraio 1993 per la disciplina delle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti; Visto il regolamento CE n. 120/97 del Consiglio del 20 gennaio 1997, che ha modificato il regolamento CEE n. 259/93; Considerato che ai sensi dell'articolo 27 del regolamento CEE n. 259/93 tutte le spedizioni di rifiuti comprese nel campo di applicazione del regolamento medesimo sono soggette al deposito di una garanzia finanziaria che copra le spese di trasporto nonche' le spese di smaltimento o di recupero; Tenuto conto che la predetta garanzia copre anche i casi di cui agli articoli 25 e 26 del predetto regolamento CEE n. 259/93; Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n 22, recante: "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/ CEE sui rifiuti pericolosi e 94/64/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio"; Visto, in particolare, l'articolo 16 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; Sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 gennaio 1998; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 del 21 luglio 1998, n. prot. UL/98/13944. A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. Garanzie 1. Le spedizioni di rifiuti comprese nel campo di applicazione del regolamento CEE n. 259/93 e successive modificazioni sono garantite da fidejussione rilasciata a favore dello Stato italiano da aziende di credito o da imprese debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni, a norma dell'articolo 1, lettere b) e c), della legge 10 giugno 1982, n. 348. 2. La fidejussione di cui al comma 1 e' prestata dal notificatore secondo gli schemi contrattuali e per gli importi di cui agli allegati 1, 2 e 3, e garantisce le spese di trasporto, compresi i casi di cui agli articoli 25 e 26 del regolamento n. CEE 259/93, nonche' le spese di smaltimento o di recupero e gli eventuali costi per la bonifica dei siti inquinati connessi alle predette operazioni, sostenute dalle autorita' competenti di spedizione o di destinazione e dallo Stato ai sensi del regolamento medesimo. 3. Ciascun trasporto e' corredato dall'apposito bollettino di accompagnamento in originale oppure, nel caso in cui la notifica sia relativa a piu' trasporti, dalla copia del bollettino medesimo timbrato e firmato in originale dall'autorita' competente di spedizione. 4. Il certificato di avvenuto smaltimento o recupero dei rifiuti importati in Italia e' trasmesso all'autorita' competente di spedizione per il tramite dell'autorita' competente di destinazione entro i termini previsti dal regolamento CEE n. 259/93. 5. La regione o provincia autonoma di partenza del trasporto dei rifiuti, in qualita' di autorita' competente di spedizione, verifica la corrispondenza della garanzia prestata ai sensi del comma 2 agli schemi contrattuali e agli importi di cui agli allegati 1, 2, e 3, e svolge le relative attivita' di sorveglianza. 6. Le garanzie finanziarie gia' presentate in conformita' delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad essere istruite, accettate e liberate secondo le disposizioni medesime. Ai predetti fini si intendono gia' presentate le garanzie fidejussorie la cui data di spedizione, risultante dal timbro postale, o di consegna, risultante dal numero di protocollo in entrata, sia anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il regolamento CEE n. 259/93 del Consiglio del 1 febbraio 1993 e' pubblicato in GUCE n. 30 del 6 febbraio 1993. - Il regolamento CE n. 120/97 del Consiglio del 20 gennaio 1997 e' pubblicato in GUCE n. 22 del 24 gennaio 1997. - Gli articoli 25 e 26 del citato regolamento CEE n. 259/93 sono i seguenti: "Articolo 25. - 1. Quando una spedizione di rifiuti, autorizzata dalle autorita' competenti interessate, non puo' svolgersi conformemente alle clausole del documento di accompagnamento o del contratto di cui agli articoli 3 e 6, l'autorita' competente di spedizione, entro il termine di novanta giorni a decorrere dal momento in cui ne e' informata, vigila a che il notificatore reintroduca i rifiuti nella zona di sua giurisdizione o altrove all'interno dello Stato di spedizione, a meno che consideri soddisfacente che possano essere smaltiti o recuperati secondo metodi alternativi ecologicamente corretti. 2. Nei casi previsti al paragrafo 1, si deve effettuare una nuova notifica. Gli Stati membri di spedizione e gli Stati membri di transito non si oppongono alla reintroduzione di tali rifiuti qualora l'autorita' competente di destinazione ne presenti motivata richiesta illustrandone le ragioni. 3. L'obbligo del notificatore e, in subordine, l'obbligo dello Stato di spedizione di riprendere i rifiuti viene meno quando il destinatario abbia rilasciato il certificato di cui agli articoli 5 e 8". "Articolo 26. - 1. Costituisce traffico illecito qualsiasi spedizione di rifiuti: a) effettuata senza che la notifica sia stata inviata a tutte le autorita' competenti interessate conformemente al presente regolamento, o b) effettuata senza il consenso delle autorita' competenti interessate, ai sensi del presente regolamento, o c) effettuata con il consenso delle autorita' competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode, o d) non concretamente specificata nel documento di accompagnamento, o e) che comporti uno smaltimento o un recupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali, o f) contraria alle disposizioni degli articoli 14, 16, 19 e 21. 2. Se di tale traffico illecito e' responsabile il notificatore, l'autorita' competente, di spedizione controlla che i rifiuti in questione: a) siano ripresi dal notificatore o, se necessario dalla stessa autorita' competente, all'interno dello Stato di spedizione, oppure, se cio' risulta impossibile, b) vengano smaltiti o ricuperati secondo metodi ecologicamente corretti, entro un termine di trenta giorni a decorrere dal momento in cui l'autorita' competente e' stata informata del traffico illecito o entro qualsiasi altro termine eventualmente fissato dalle autorita' competenti interessate. In tal caso viene effettuata una nuova notifica. Gli Stati membri di spedizione e gli Stati membri di transito non si oppongono alla reintroduzione dei rifiuti qualora l'autorita' competente di destinazione ne presenti motivata richiesta illustrandone le ragioni. 3. Se di tale traffico illecito e' responsabile il destinatario, l'autorita' competente di destinazione provvede affinche' i rifiuti in questione siano smaltiti con metodi ecologicamente corretti dal destinatario o, se cio' risulta impossibile, dalla stessa autorita' competente entro il termine di trenta giorni a decorrere dal momento in cui e' stata informata del traffico illecito o entro qualsiasi altro termine fissato dalle autorita' competenti interessate. A tale scopo esse cooperano, se necessario, allo smaltimento o al ricupero dei rifiuti secondo metodi ecologicamente corretti. 4. Quando la responsabilita' del traffico illecito non puo' essere imputata ne' al notificatore ne' al destinatario, le autorita' competenti provvedono, cooperando, affinche' i rifiuti in questione siano smaltiti o ricuperati secondo metodi ecologicamente corretti. Tale cooperazione segue orientamenti stabiliti in conformita' della procedura prevista all'art. 18 della direttiva 75/442/CEE. 5. Gli Stati membri adottano le appropriate misure legali per vietare e punire il traffico illecito". - Il testo dell'art. 16 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), e' il seguente: "Art. 16 (Spedizioni transfrontaliere). - 1. Le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti sono disciplinate dal regolamento CEE n. 259/93 del Consiglio del 1 febbraio 1993, e successive modifiche ed integrazioni. 2. Sono fatti salvi, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento CEE n. 259/93, gli accordi in vigore tra lo Stato della Citta' del Vaticano, la Repubblica di San Marino e la Repubblica italiana. Alle importazioni di rifiuti solidi urbani e assimilati provenienti dallo Stato della Citta' del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino non si applicano le disposizioni di cui all'art. 20 del regolamento CEE n. 259/93. 3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanita', del tesoro e dei trasporti e della navigazione, nel rispetto delle norme del regolamento CEE n. 259/93 disciplina: a) i criteri per il calcolo degli importi minimi delle garanzie finanziarie da prestare per le spedizioni dei rifiuti, di cui all'articolo 27 del regolamento; b) le spese amministrative poste a carico dei notificatori ai sensi dell'art. 33, paragrafo, del regolamento; c) le specifiche modalita' per il trasporto dei rifiuti prodotti negli Stati di cui al comma 2. 4. Ai sensi e per gli effetti del regolamento: a) le autorita' competenti di spedizione e di destinazione sono le regioni e le province autonome; b) l'autorita' di transito e' il Ministero dell'ambiente; c) corrispondente e' il Ministero dell'ambiente. 5. Le regioni e le province autonome comunicano le informazioni di cui all'art. 38 del regolamento CEE n. 259/93 al Ministero dell'ambiente, per il successivo inoltro alla Commissione dell'Unione europea". - Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il segunte: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di ''regolamento'' sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale". Nota all'art. 1: - L'art. 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348 (Costituzione di cauzioni in polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici), e' il seguente: "Art. 1. - In tutti i casi in cui e' prevista la costituzione di una cauzione a favore dello Stato o altro ente pubblico, questa puo' essere costituita in uno dei seguenti modi: a) da reale e valida cauzione, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modifiche; b) la fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche ed integrazioni; c) da polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ed operanti nel territorio della Repubblica in regime di liberta' di stabilimento o di liberta' di prestazione di servizi".