IL DIRETTORE GENERALE
                   DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE
  Vista  la  legge  delega  4  ottobre 1986,  n.  657,  e  successive
modificazioni;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica  28 gennaio 1988,
n.  43,  e  successive  modificazioni,  istitutivo  del  servizio  di
riscossione dei  tributi e di  altre entrate  dello Stato e  di altri
enti pubblici, emanato ai sensi  dell'art. 1, comma 1, della predetta
legge n. 657;
  Visto il  decreto ministeriale n.  I/2/6076/94 del 29  gennaio 1995
con  il  quale,  ai  sensi  dell'art.  9  del  predetto  decreto  del
Presidente  della  Repubblica n.  43  del  1988, la  concessione  del
servizio di  riscossione dei tributi per  l'ambito territoriale della
provincia di Verbano-Cusio-Ossola e' stata conferita, a decorrere dal
1 febbraio 1995, alla Banca Popolare di Novara S.c.r.l.;
  Visto il disciplinare  speciale del 1 dicembre  1994, relativo alla
concessione    dell'ambito    territoriale   della    provincia    di
Verbano-Cusio-Ossola, dal  quale risultano, tra l'altro,  il numero e
la dislocazione degli sportelli di riscossione del predetto ambito;
  Viste le  note in  data 25  giugno 1996 con  le quali  la direzione
centrale per  la riscossione ha chiesto  alle societa' concessionarie
del servizio  di produrre una motivata  proposta di razionalizzazione
del numero e della dislocazione degli sportelli di riscossione, volta
in  particolare  all'individuazione  di  quegli sportelli  -  la  cui
dislocazione   era  giustificata   nella  preesistente   suddivisione
subprovinciale  dell'ambito  -  che  apparivano  ormai  superflue  ed
antieconomiche duplicazioni di strutture, a seguito dell'unificazione
degli ambiti a livello provinciale;
  Vista la nota del 30 luglio 1996, con la quala la Banca Popolare di
Novara    S.c.r.l.,    in     risposta    alla    citata    richiesta
dell'amministrazione concernente la razionalizzazione degli sportelli
operanti  nella provincia  di  Verbano-Cusio-Ossola,  ha proposto  la
soppressione dello sportello sito nel comune di Santa Maria Maggiore;
  Considerate le  motivazioni addotte  dal predetto  concessionario a
sostegno  della proposta  avanzata, dalle  quali emerge,  in sintesi,
che:
  1)  il  predetto  sportello,  vista la  particolare  realta'  socio
economica, serve  un numero molto  esiguo di abitanti ed  effettua un
numero limitato di operazioni, stante anche il significativo utilizzo
del servizio di c/c postali;
  2)  lo stesso  sportello effettua  orario ridotto  con apertura  al
pubblico limitata a soli due giorni settimanali;
  Ravvisata  l'opportunita'  di eliminare  un  onere  per le  aziende
concessionarie   costituito  dall'obbligo   di  mantenere   operativi
sportelli   di   riscossione   poco  utilizzati   ed   oggettivamente
antieconomici,   e  ridisegnare   in  tali   casi  la   distribuzione
territoriale  dei punti  di  riscossione in  modo  da non  comportare
eccessivi disagi  ai contribuenti  delle localita'  interessate dalla
soppressione, tenuto  anche conto della diminuzione  dei pagamenti da
effettuarsi  presso  i  concessionari,  conseguente  all'applicazione
delle disposizioni  in materia  di semplificazione  degli adempimenti
fiscali di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
  Visti i  pronunciamenti contrati alla soppressione  dello sportello
sito  nel loro  territorio, espressi  dai comuni  di Druogno  e Santa
Maria Maggiore;
  Ritenuto  che le  ragioni  contrarie alla  soppressione del  locale
sportello,  espresse  dalla  predette amministrazioni  comunali,  non
appaiono in generale sufficienti a prevalere sugli argomenti di segno
opposto  in  favore   della  soppressione  dell'unita'  organizzativa
ritenuta  oggettivamente   antieconomica,  tenuto  conto   anche  del
limitato  numero   di  operazioni  svolto  presso   lo  sportello  in
argomento,  nonche' della  presenza in  loco di  sportelli bancari  e
postali che  rappresentano canali  alternativi per il  versamento dei
tributi;
  Considerato  che   il  criterio   di  base   che  l'amministrazione
finanziaria  ritiene di  dover seguire  nella materia,  e' quello  di
contemperare tutti  gli aspetti connessi  al rapporto tra  i benefici
per  le  aziende  concessionarie  conseguenti  alla  soppressione  di
strutture  oggettivamente antieconomiche  ed  i costi  in termini  di
maggiori  oneri  per l'utenza,  avendo  come  ineliminabile punto  di
riferimento quello  di garantire che  in ogni caso  l'eventuale nuova
distribuzione degli sportelli di riscossione arrechi il minor disagio
possibile  ai contribuenti  che devono  adempiere ai  propri obblighi
tributari e  tenga conto delle realta'  geografiche e socioeconomiche
esistenti;
  Considerato che  la motivata proposta di  soppressione avanzata dal
locale concessionario del servizio  di riscossione soddisfa i criteri
teste'  enunciati, in  quanto, in  particolare, non  risulta tale  da
comportare eccessivi  disagi ai contribuenti interessati,  sia per la
presenza  di  uffici  postali  e  sportelli  bancari  che  consentono
modalita'  alternative per  il  versamento dei  tributi,  sia per  la
relativa vicinanza degli altri  punti di riscossione che rimarrebbero
operativi  nella  provincia,  la  cui dislocazione  appare  idonea  a
garantire,  anche  nelle  aree  interessate  dalla  soppressione,  un
servizio adeguato e una sufficiente copertura territoriale;
  Visto il parere della commissione  consultiva di cui all'art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica  28 gennaio 1988, n. 43, reso
nelle adunanze del 19 e 27 maggio 1998, prot. n. 70905;
  Ritenuto  pertanto  che  la  proposta  di  razionalizzazione  degli
sportelli di riscossione avanzata  dal concessionario del servizio di
riscossione in argomento puo' essere accolta;
                              Decreta:
  A  decorrere   dal  trentesimo  giorno  successivo   alla  data  di
pubblicazione  del presente  decreto nella  Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica  italiana,   nell'ambito  territoriale   costituito  dalla
provincia  di  Verbano-Cusio-Ossola,  e' soppresso  lo  sportello  di
riscossione sito nel comune di Santa Maria Maggiore.
  Conseguentemente gli  sportelli di riscossione del  predetto ambito
restano fissati in n. 3 unita', dislocate nei comuni di: Domodossola,
Omegna e Verbania.
  Sara'  cura   del  concessionario   del  servizio   di  riscossione
dell'ambito   di   Verbano-Cusio-Ossola,  nonche'   della   direzione
regionale delle  entrate per  il Piemonte,  per mezzo  dei dipendenti
uffici finanziari della provincia,  dare tempestiva notizia, mediante
appositi  avvisi affissi  nei rispettivi  locali aperti  al pubblico,
degli effetti del presente decreto.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 13 ottobre 1998
                                        Il direttore generale: Romano