IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                         E DELLA NAVIGAZIONE
                           di concerto con
              IL  MINISTRO  DEL  TESORO,  DEL  BILANCIO
                 E  DELLA  PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista  la legge  28 gennaio  1994, n.  84, recante  disposizioni in
ordine  al   riordino  della  legislazione  in   materia  portuale  e
successive modificazioni e integrazion;
  Visto l'art.  9, comma  5, del decreto-legge  30 dicembre  1997, n.
457, convertito  con modificazioni nella  legge 27 febbraio  1998, n.
30;
  Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Esaminata la  documentazione trasmessa dalle Autorita'  portuali e,
laddove  non  istituite, dalle  Autorita'  marittime  in ordine  alla
situazione delle casse  di previdenza, istituite in  sede locale, per
la  corresponsione di  pensioni integrative  a favore  dei lavoratori
portuali collocati in quiescenza;
  Ritenuta la necessita' di individuare  i criteri e le modalita' per
l'attuazione degli  interventi previsti  dall'art. 9, comma  5, della
citata legge n. 30 del 1998;
  Considerata la  necessita' di  nominare un  commissario liquidatore
per  ciascuna  cassa  ai  fini  della  restituzione  degli  eventuali
contributi versati dai lavoratori portuali;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  I  lavoratori portuali,  iscritti alle  locali casse  di previdenza
alla  data  di  cessazione  delle  stesse o  comunque  alla  data  di
cessazione dei  versamenti previsti dai rispettivi  regolamenti delle
casse  medesime   ovvero  i  titolari   di  pensione  diretta   o  di
reversibilita' hanno diritto alla restituzione dei contributi versati
per la  corresponsione delle pensioni integrative  ai sensi dell'art.
9, comma 5, della legge n. 30 del 1998.
  A tali fini gli interessati devono presentare domanda alla gestione
liquidatoria della locale cassa di previdenza entro e non oltre il 30
novembre 1998, indicando la data di iscrizione alla cassa medesima.