IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante disposizioni in ordine al riordino della legislazione in materia portuale e successive modificazioni e integrazion; Visto l'art. 9, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 1998, n. 30; Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; Esaminata la documentazione trasmessa dalle Autorita' portuali e, laddove non istituite, dalle Autorita' marittime in ordine alla situazione delle casse di previdenza, istituite in sede locale, per la corresponsione di pensioni integrative a favore dei lavoratori portuali collocati in quiescenza; Ritenuta la necessita' di individuare i criteri e le modalita' per l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 9, comma 5, della citata legge n. 30 del 1998; Considerata la necessita' di nominare un commissario liquidatore per ciascuna cassa ai fini della restituzione degli eventuali contributi versati dai lavoratori portuali; Decreta: Art. 1. I lavoratori portuali, iscritti alle locali casse di previdenza alla data di cessazione delle stesse o comunque alla data di cessazione dei versamenti previsti dai rispettivi regolamenti delle casse medesime ovvero i titolari di pensione diretta o di reversibilita' hanno diritto alla restituzione dei contributi versati per la corresponsione delle pensioni integrative ai sensi dell'art. 9, comma 5, della legge n. 30 del 1998. A tali fini gli interessati devono presentare domanda alla gestione liquidatoria della locale cassa di previdenza entro e non oltre il 30 novembre 1998, indicando la data di iscrizione alla cassa medesima.