Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno; Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 agosto 1997, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nei comuni di San Demetrio Corone, Roggiano Gravina, Rose, San Cosmo Albanese, San Giorgio Albanese, Santa Sofia d'Epiro e Vaccarizzo Albanese in provincia di Cosenza colpiti dall'evento sismico del 27 aprile 1996; Vista l'ordinanza n. 2702 del 29 ottobre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 260 del 7 novembre 1997; Vista l'ordinanza n. 2738 del 27 gennaio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.33 del 10 febbraio 1998; Vista l'ordinanza n. 2763 del 14 marzo 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 1998; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 agosto 1998 che proroga la dichiarazione dello stato di emergenza nei sopracitati comuni; Ravvisata la necessita' di disporre opportune modifiche alle procedure di cui all'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 2702 del 29 ottobre 1997; Vista la proposta effettuata dalla commissione, di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 2702 del 29 ottobre 1997, di modificare le modalita' di erogazione del finanziamento previsto per ciascun comune; Ritenuto di dover accogliere la predetta proposta; Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile; Dispone: Art. 1. 1. All'art. 1 dell'ordinanza n. 2702 del 29 ottobre 1997 il comma 2 e' sostituito dal seguente comma: "2. All'attuazione degli interventi provvedono i sindaci dei predetti comuni sulla base di un programma d'interventi dagli stessi predisposto, avvalendosi degli uffici comunali competenti, ed approvato dal consigIio comunale. Il predetto programma deve essere sottoposto al Dipartimento della protezione civile entro novanta giorni dalla data della presente ordinanza, per il parere della commissione di cui al successivo art. 7".