Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  il decreto-legge  3  maggio 1995,  n.  154, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265;
  Visto il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri in data
24  maggio  1996  che  delega le  funzioni  del  coordinamento  della
protezione civile  di cui  alla legge  24 febbraio  1992, n.  225, al
Ministro dell'interno;
  Visto  il proprio  decreto  in data  5 giugno  1996,  con il  quale
vengono delegate al Sottosegretario di  Stato prof. Franco Barberi le
funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri in data
5 agosto 1997, concernente la  dichiarazione dello stato di emergenza
nei comuni di San Demetrio  Corone, Roggiano Gravina, Rose, San Cosmo
Albanese,  San Giorgio  Albanese,  Santa Sofia  d'Epiro e  Vaccarizzo
Albanese in provincia  di Cosenza colpiti dall'evento  sismico del 27
aprile 1996;
  Vista l'ordinanza  n. 2702  del 29  ottobre 1997,  pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 260 del 7 novembre 1997;
  Vista l'ordinanza  n. 2738  del 27  gennaio 1998,  pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n.33 del 10 febbraio 1998;
  Vista  l'ordinanza n.  2763  del 14  marzo  1998, pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 1998;
  Visto il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri in data
6 agosto 1998  che proroga la dichiarazione dello  stato di emergenza
nei sopracitati comuni;
  Ravvisata  la  necessita'  di  disporre  opportune  modifiche  alle
procedure di cui  all'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n.  2702 del 29
ottobre 1997;
  Vista la proposta  effettuata dalla commissione, di  cui all'art. 1
dell'ordinanza  n.  2702  del  29  ottobre  1997,  di  modificare  le
modalita'  di  erogazione  del  finanziamento  previsto  per  ciascun
comune;
  Ritenuto di dover accogliere la predetta proposta;
  Su  proposta  del Sottosegretario  di  Stato  prof. Franco  Barberi
delegato per il coordinamento della protezione civile;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1. All'art. 1 dell'ordinanza n. 2702 del 29 ottobre 1997 il comma 2
e' sostituito dal seguente comma:
  "2.  All'attuazione  degli  interventi  provvedono  i  sindaci  dei
predetti comuni sulla base di  un programma d'interventi dagli stessi
predisposto,  avvalendosi   degli  uffici  comunali   competenti,  ed
approvato dal consigIio comunale.
  Il predetto programma deve  essere sottoposto al Dipartimento della
protezione  civile entro  novanta  giorni dalla  data della  presente
ordinanza, per il parere della  commissione di cui al successivo art.
7".