IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto l'art.  16, comma 1, della  legge 7 agosto 1997,  n. 266, che
istituisce il  fondo nazionale  per il cofinanziamento  di interventi
regionali nel settore  del commercio e del turismo  con una dotazione
finanziaria di lire 50 miliardi per  ciascuno degli anni 1998 e 1999,
affidando  al   CIPE  la   definizione,  su  proposta   del  Ministro
dell'industria,   del  commercio   e  dell'artigianato,   sentita  la
Conferenza permanente  per i rapporti tra  lo Stato, le regioni  e le
province autonome  di Trento  e Bolzano,  dei progetti  strategici da
realizzare  nonche' i  criteri e  le  modalita' per  la gestione  del
cofinanziamento nazionale;
  Visto l'art.  2 della citata legge  n. 266 del 1997  che stabilisce
che le azioni  di sostegno in essa previste si  debbano esplicare nel
quadro  degli  obiettivi  macroeconomici  fissati  dal  documento  di
programmazione economicofinanziaria,  in accordo con i  criteri e nei
limiti massimi  consentiti dalla normativa dell'Unione  europea e con
particolare   riferimento   alla   salvaguardia  ed   allo   sviluppo
dell'ocupazione pur in presenza dell'innovazione tecnologica, nonche'
alla tutela e al miglioramento dell'ambiente;
  Vista  la disciplina  comunitaria in  materia di  aiuto di  Stato a
favore  delle piccole  e  medie imprese  approvata dalla  Commissione
delle  Comunita' europee  il  20 maggio  1992,  aggiornata da  quella
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Comunita'  europea  n.
C/213/4 del 23 luglio 1996;
  Visti  i  decreti  del  Ministro dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato  18 settembre  1997  e 27  ottobre 1997  (pubblicati
rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali n.  229 del 1 ottobre 1997 e
n. 266 del 14 novembre 1997) relativi all'adeguamento alla disciplina
comunitaria dei criteri di individuazione  di piccole e medie imprese
e  alla rideterminazione  dei  limiti dimensionali  applicati per  le
imprese fornitrici di servizi;
  Vista la  deliberazione del  Consiglio dei Ministri  adottata nella
riunione del 16  aprile 1993 e, in particolare,  le determinazioni in
ordine all'individuazione  delle aree depresse e  ai relativi livelli
di  incentivazione nel  quadro degli  interventi pubblici  inseribili
nella gestione ordinaria delle singole amministrazioni;
  Vista la  propria deliberazione in  data 8 agosto  1996, pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.   236  dell'8  ottobre  1996,  recante
direttive per  la concessione  alle imprese  del commercio  e turismo
delle  agevolazioni di  cui  all'art.  2, comma  42,  della legge  28
dicembre 1995, n. 549;
  Ritenuto,  in   considerazione  della   peculiarita'  dell'apparato
distributivo e  turistico italiano, di dover  incentivare il processo
di riqualificazione dei contesti urbani e territoriali avviato con la
summenzionata deliberazione;
  Ritenuto  di dover  individuare i  progetti strategici  nell'ambito
della riqualificazione dei contesti  urbani e territoriali con azioni
miranti   alla  riqualificazione   delle   attivita'  commerciali   e
turistiche nei centri  urbani, nelle periferie e nelle  aree rurali e
montane;
  Vista la legge  15 marzo 1997, n. 59, recante  la delega al Governo
per  il conferimento  di  funzioni  e compiti  alle  regioni ed  enti
locali,  per  la riforma  della  pubblica  amministrazione e  per  la
semplificazione amministrativa;
  Visto l'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
114;
  Su   proposta  del   Ministro  dell'industria,   del  commercio   e
dell'artigianato, con incarico per il turismo;
  Acquisito il parere della Conferenza  permanente per i rapporti tra
lo Stato,  le regioni e  le province  autonome, riunitasi in  data 30
luglio 1998;
                              Delibera:
 1. Aree di applicazione.
  1.1. Le  aree interessate dalla presente  deliberazione sono quelle
dell'intero territorio nazionale.
  1.2. Le  agevolazioni alle  imprese sono  soggette, per  quanto non
disposto  dalla presente  deliberazione,  alle disposizioni  previste
dalla disciplina  comunitaria in materia  di aiuti di Stato  a favore
delle piccole e medie imprese  pubblicata nella G.U.C.E. n. C/213 del
23 luglio 1996.
 2. Progetti strategici.
  2.1. Ai sensi dell'art. 16, comma  1, della legge 7 agosto 1997, n.
266 sono riconosciuti come strategici i progetti che hanno ad oggetto
la  riqualificazione delle  attivita'  commerciali  e turistiche  nei
centri urbani, nelle periferie e nelle aree rurali e montane.
  2.2.  Le  iniziative da  includere  nei  programmi attuativi  delle
regioni dovranno mirare:
  a)   alla   riqualificazione   e   rivitalizzazione   del   sistema
distributivo e  ricettivo nei contesti  urbani, rurali e  montani ivi
compresi  interventi  per i  mercati  su  aree pubbliche,  su  centri
commerciali naturali;
  b) al  recupero e  alla riconversione  di comprensori  turistici in
crisi;
  c) alla  riqualificazione delle attivita' turistiche  di assistenza
ed informazione nei centri storici e nelle aree rurali e montane;
  d) a garantire l'offerta commerciale in particolare contesti urbani
ed in aree rurali e montane scarsamente popolate.
 3. Programmi attuativi regionali.
  3.1. Le  Regioni interessate  presentano, nell'ambito  dei progetti
strategici di cui al precedente punto 2, al Ministero dell'industria,
del commercio e  dell'artigianato i programmi attuativi  che siano in
grado di  migliorare i  fattori di  competitivita' delle  imprese del
commercio e del turismo e di determinare ricadute occupazionali.
  3.2. Il programma attuativo regionale dovra' contenere:
  a)  le motivazioni  dell'intervento proposto  e la  descrizione del
contesto territoriale, settoriale, tematico  e programmatico entro il
quale verra' realizzato;
  b)  l'indicazione  degli  obiettivi  generali e  specifici  che  si
intendono raggiungere;
  c) la descrizione degli interventi proposti, con l'indicazione;
  c.1) dell'articolazione degli interventi per tipologia di azioni;
  c.2) della forma di intervento;
  c.3) della identificazione dei soggetti beneficiari;
  c.4)  degli eventuali  limiti  massimo  e minimo  dell'investimento
ammissibile;
  c.5) della fissazione,  per gli interventi a  favore delle imprese,
della percentuale  di aiuto  nell'ambito di quella  massima stabilita
dall'Unione europea;
  c.6) delle modalita' che la Regione intende attuare per la verifica
preliminare  ed  il  controllo  sistematico  dell'impatto  ambientale
provocato nel medio e lungo periodo;
  d) i risultati attesi, con particolare riguardo all'occupazione;
  e)  i tempi  di  attuazione,  nel rispetto  di  quanto previsto  al
successivo punto 6.5;
  f) gli  aspetti finanziari,  il piano di  copertura dell'intervento
proposto, con l'indicazione della quota di cofinanziamento regionale,
nel rispetto  di quanto previsto al  punto 5, ed il  riferimento allo
strumento normativo che assicura tale intervento;
  g) il regime delle revoche.
  3.2.-bis   Qualora  i   programmi  attuativi   regionali  prevedano
interventi a favore  di soggetti pubblici, le  relative misure devono
integrarsi con quelle di incentivazione a favore delle imprese.
  3.3. Qualora i programmi attuativi regionali prevedano interventi a
favore delle imprese, i soggetti beneficiari possono essere:
  a) le imprese che  esercitano attivita' commerciali all'ingrosso ed
al dettaglio o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande,
ivi comprese le societa'  cooperative di consumo, inclusa l'attivita'
di  commerci  all'ingrosso  di  prodotti  ortofrutticoli,  carnei  ed
ittici;
  b) le  imprese turistiche di  cui alla legge  n. 217 del  17 maggio
1983  ed alle  leggi  regionali  di settore,  nonche'  le agenzie  di
viaggio;
  c) le  imprese e gli  organismi fornitori di.  servizi strettamente
connessi agli interventi elencati al punto 2.2, ivi compresi i centri
di  assistenza tecnica  di  cui  all'art. 23,  comma  1, del  decreto
legislativo 31 marzo 1998, n.  114 e previsti nei programmi attuativi
regionali;
  d) gli organismi associati,  costituiti con prevalenza numerica tra
le  imprese  commerciali  e  turistiche  che  svolgono  attivita'  di
gestione di servizi comuni per gli associati.
  In  tal  caso,  ai   fini  della  determinazione  della  dimensione
aziendale, si applicano i limiti per le imprese fornitrici di servizi
di  cui  ai decreti  del  Ministro  dell'industria, del  commercio  e
dell'artigianato  del 18  settembre 1997,  pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  229  del  1  ottobre 1997,  e  del  27  ottobre  1997,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 14 novembre 1997, e le
intensita'  di   aiuto  massime   concedibili  sono   quelle  fissate
dall'Unione europea.
  3.4. Nell'ambito  dei programmi attuativi regionali  possono essere
agevolati gli  interventi la cui  realizzazione abbia avuto  inizio a
partire  dal 1  gennaio  dell'anno  in cui  le  regioni presentano  i
programmi    al   Ministero    dell'industria,   del    commercio   e
dell'artigianato.
  3.5.  Le regioni,  nella predisposizione  dei programmi  attuativi,
possono,  tenuto   conto  delle  direttive  fornite   dalla  presente
deliberazione, differenziare gli  interventi previsti con riferimento
alla tipologia  dei soggetti  beneficiari, alla  localizzazione, alla
forma ed al settore di intervento.
 4. Spese agevolabili.
  4.1. Le spese ammissibili sono definite dalle regioni nei programmi
attuativi regionali.
  4.2. Sono escluse,  in ogni caso, le spese relative  a materiali di
consumo e a  contratti di manutenzione. Le  prestazioni di consulenza
sono ammissibili  solo se  prestate da imprese  e societa',  anche in
forma cooperativa, iscritte al registro  alle imprese della Camera di
commercio, industria  ed artigianato,  e da  enti pubblici  o privati
aventi personalita' giuridica, nonche'  da professionisti iscritti ad
un albo professionale legalmente riconosciuto.
  4.3. Non sono  ammissibili alle agevolazioni le spese  per le quali
sono  state ottenute  altre  agevolazioni,  concesse sotto  qualsiasi
forma, in base ad altre normative, escluse quelle del cofinanziamento
di cui al successivo paragrafo 5.
  4.4. Tutti i beni mobili acquisiti devono essere nuovi di fabbrica.
  4.5.  Qualora  i  programmi  attuativi  regionali  prevedano  quali
soggetti  beneficiari  le imprese,  le  spese  per consulenze  e  per
investimenti immateriali, fatta eccezione per i programmi informatici
inscindibili dalla  macchina che li incorpora,  sono ammissibili solo
per le imprese di piccola e media dimensione.
 5.Cofinanziamento e suddivisione delle risorse disponibili.
  5.1.  Il  Fondo  nazionale  per il  cofinanziamento  di  interventi
regionali  nel settore  del commercio  e del  turismo, istituito  con
l'art. 16,  comma 2, della legge  7 agosto 1997, n.  266, interviene,
nel  limite delle  risorse  a disposizione  di cui  al  punto 5.2,  a
cofinanziamento dei programmi attuativi  regionali approvati ai sensi
del successivo  punto 6, in misura  non superiore al 50%  della quota
pubblica complessiva  di finanziamento  degli interventi  previsti. I
programmi che non prevedono il cofinanziamento delle regioni non sono
presi in considerazione.
  5.2. Ai  fini del  cofinanziamento le  risorse disponibili  per gli
anni  1998  e  1999,  pari  complessivamente  a  100  miliardi,  sono
ripartite fra le regioni nel modo seguente:
  il 50% delle risorse e' destinato alle regioni dell'Obiettivo 1; il
rimanente 50% alle altre regioni;
  la ripartizione  a livello regionale all'interno  dei due aggregati
e' effettuata sulla base della popolazione residente:
                                (miliardi di lire)
                                       __
         Piemonte...............      5,662
         Valle d'Aosta..........      0,158
         Liguria................      2,166
         Lombardia..............     11,860
         Veneto.................      5,897
         Trentino-Alto Adige....      1,220
         Friuli-Venezia Giulia..      1,563
         Emilia-Romagna.........      5,208
         Toscana................      4,654
         Marche.................      1,914
         Umbria.................      1,097
         Lazio..................      6,917
         Abruzzo................      1,684
         Molise.................      0,839
         Campania...............     14,737
         Puglia.................     10,398
         Basilicata.............      1,552
         Calabria...............      5,265
         Sicilia................     12,986
         Sardegna...............      4,224
  5.3. Le  future disponibilita'  saranno ripartite, con  decreto del
Ministero  dell'industria, del  commercio  e dell'artigianato,  sulla
scorta  di  criteri  da   individuarsi  d'intesa  con  la  Conferenza
Permanente per  i rapporti tra  lo Stato,  le regioni e  le provincie
autonome. Dalla data di pubblicazione  di tale decreto nella Gazzetta
Ufficiale decorrera'  il termine di  150 giorni entro cui  le regioni
dovranno presentare i nuovi programmi attuativi regionali.
 6. Meccanismi procedurali e funzionamento del fondo.
  6.1. I  programmi attuativi vengono presentati  dalle regioni entro
150  giorni dalla  pubblicazione della  presente deliberazione  nella
Gazzetta Ufficiale,  ed approvati  dal Ministero  dell'industria, del
commercio e  dell'artigianato, sentito  il Comitato di  valutazione e
sorveglianza di cui  al punto 13 della deliberazione  del CIPE dell'8
agosto   1996,  integrato   con  un   rappresentante  del   Ministero
dell'ambiente.
  6.2. Per la valutazione  dei programmi il Ministero dell'industria,
del commercio  e dell'artigianato  si avvale del  Comitato di  cui al
punto  precedente  per  la  verifica  in  particolare  dell'immediata
eseguibilita',  della  rilevanza  occupazionale, delle  modalita'  di
verifica   dell'impatto   ambientale,   del   carattere   innovativo,
dell'attivazione  del  cofinanziamento   e  della  rispondenza  degli
interventi alle  iniziative di  cui al punto  2.2, e  puo' richiedere
modifiche  ed  aggiustamenti per  adeguarli  alle  finalita' ed  agli
obiettivi previsti dalla presente deliberazione.
  6.3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
trascorso il termine di 150 giorni di cui al punto 6.1 della presente
deliberazione, senza  che ven- gano presentati  i programmi attuativi
da parte delle regioni, promuove  accordi di programma con le regioni
interessate  e le  Camere  di commercio,  rappresentate dalle  Unioni
regionali delle camere di commercio,  al fine di definire i programmi
attuativi ed individuare  il soggetto gestore, da  concludere entro i
successivi 90 giorni.
  6.4.  Con il  decreto di  approvazione del  programma attuativo  e'
disposto  l'accredito alla  regione di  un  acconto pari  al 50%  del
contributo dovuto per la realizzazione del programma stesso.
  6.5.  I  programmi  attuativi  devono essere  completati  entro  il
termine di tre anni dalla data di approvazione.
  6.6.  Sulla  base  degli interventi  effettivamente  realizzati  le
regioni  procedono alla  verifica  finale del  programma attuativo  e
chiedono    al   Ministero    dell'industria,    del   commercio    e
dell'artigianato il  saldo del  contributo spettante.  A tal  fine le
regioni  inoltrano una  relazione  finale che  evidenzia i  risultati
della  verifica, le  spese sostenute  dai soggetti  beneficiari ed  i
risultati ottenuti con riferimento agli elementi a base del programma
attuativo.
  6.7. Il Ministero dell'industria,  del commercio e dell'artigianato
esaminata tale relazione, accredita il saldo finale del contributo.
  6.8. Il Ministero dell'industria,  del commercio e dell'artigianato
esercita il controllo  e la vigilanza sulla  attuazione dei programmi
presentati  dalle  regioni ed  esercita,  in  caso di  inadempimento,
poteri sostitutivi.  A tal fine,  trascorso il termine  stabilito nel
programma attuativo per l'avvio  della esecuzione, definisce, tramite
gli  accordi  di  programma  di  cui  al  precedente  punto  6.3,  le
modalita',  i  tempi  ed  i responsabili  dei  procedimenti,  nonche'
l'utilizzazione di  mezzi, risorse  e strutture per  l'attuazione del
potere sostitutivo.
  6.9.  Ai  fini  della  presente  delibera  si  applicano  tutte  le
disposizioni  organizzative  e  di   funzionamento  del  Comitato  di
valutazione e sorveglianza di cui al punto 23 della deliberazione del
CIPE dell'8 agosto 1996.
  6.10.  Il  Comitato di  concertazione  di  cui  al punto  14  della
deliberazione  del CIPE  dell' 8  agosto 1996,  svolge i  sui compiti
anche  in  riferimento  alle  agevolazioni  previste  dalla  presente
deliberazione.
 7. Revoca delle agevolazioni.
  7.1. Il  regime delle  revoche viene  definito da  ciascuna regione
nell'ambito dei programmi attuativi.
  7.2.  Le agevolazioni  derivanti  dal Fondo  di  cui alla  presente
deliberazione  indebitamente   percepite  dai   soggetti  beneficiari
debbono essere restituite all'erario  maggiorate di un interesse pari
al tasso  ufficiale di sconto  vigente alla data di  erogazione delle
agevolazioni e per il periodo intercorrente  da tale data a quella di
versamento  delle  somme da  restituire.  Tali  somme debbono  essere
versate alle entrate  del bilancio dello Stato,  capo XVIII, capitolo
3600 "Entrate  eventuali e diverse del  Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato".
  7.3. Qualora l'anticipo versato alla regione sia eccedente rispetto
all'importo  da  liquidare  a   saldo,  la  differenza  risultata  e'
restituita all'erario con versamento  alle entrate del bilancio dello
Stato, capo  XVIII, capitolo  3600 "Entrate  eventuali e  diverse del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato".
 8. Riallocazione delle risorse.
  8.1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentito  il  Comitato di  concertazione  di  cui  al punto  14  della
deliberazione  del  CIPE  dell'8  agosto 1996,  propone  al  CIPE  la
riallocazione delle  risorse per le  quali non siano  stati approvati
programmi attuativi e non siano state concluse le procedure di cui al
punto 6.3.
   Roma, 5 agosto 1998
                                       Il Presidente delegato: Ciampi
Registrata alla Corte dei conti il 27 ottobre 1998
Registro  n. 5  Tesoro, bilancio  e programmazione  economica, foglio
  n. 42