Alle   direzioni   regionali  delle
                                  entrate
                                  Agli uffici delle entrate
                                  Agli  uffici   distrettuali   delle
                                  imposte dirette
                                  Agli uffici dell'imposta sul valore
                                  aggiunto
                                  Ai centri di servizio delle imposte
                                  dirette ed indirette
                                     e, per conoscenza:
                                  Alle    direzioni    centrali   del
                                  Dipartimento delle entrate
                                  Alla   direzione   generale   degli
                                  affari generali e del personale
                                  Al segretariato generale
                                  Alle regioni
                                  Alle province
                                  Ai comuni
                                  Ai Ministeri
                                  Alle    ragionerie   centrali   dei
                                  Ministeri
                                  Alla  Ragioneria   generale   dello
                                  Stato
                                  Alle  ragionerie  provinciali dello
                                  Stato
                                  Alle  direzioni   provinciali   del
                                  tesoro
                                  Alla Corte dei conti
                                  Alla  Presidenza  del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  Al Senato della Repubblica
                                  Alla Camera dei deputati
                                  Al    servizio    centrale    degli
                                  ispettori tributari
                                  Al  Comando  generale della Guardia
                                  di finanza
                                  All'Istituto    nazionale     della
                                  previdenza sociale
 Premessa.
  La  disciplina dell'imposta  regionale sulle  attivita' produttive,
recata  dal  decreto  legislativo  15 dicembre  1997,  n.  446,  come
modificato dal decreto legislativo 10 aprile 1998, n. 137, ha formato
oggetto di commento organico da parte della scrivente nelle circolari
n.  97/E  del 9  aprile  1998  e n.  141/E  del  4 giugno  1998.  Con
successive circolari  n. 144/E del  9 giugno 1998  e n. 188/E  del 16
luglio 1998,  sono state fornite ulteriori  istruzioni applicative in
risposta a specifici quesiti.
  In  considerazione  dell'approssimarsi,   per  la  generalita'  dei
contribuenti, del termine di scadenza  della seconda rata di acconto,
si  ritiene opportuno  completare il  quadro interpretativo  fornendo
altri  chiarimenti  in  ordine   a  talune  problematiche  sottoposte
all'attenzione della  scrivente successivamente  all'emanazione delle
richiamate circolari.
  Preliminarmente, va rilevato  che con l'art. 3  del decreto-legge 2
novembre 1998, n. 378, sono state adottate disposizioni in materia di
versamento del primo acconto dell'IRAP.
  Tale disposizione e' stata  sostanzialmente riprodotta nell'art. 4,
comma 1, lettera d), del  decreto legislativo approvato dal Consiglio
dei  Ministri  nella  seduta  del   30  ottobre  1998,  in  corso  di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (di seguito denominato decreto
legislativo correttivo),  il quale  ha, altresi,  apportato modifiche
alla disciplina recata dal decreto legislativo n. 446 del 1997.
  Nella   prima  parte   della  presente   circolare,  sono   forniti
chiarimenti in ordine all'applicazione delle disposizioni concernenti
la regolarizzazione dell'omesso o  insufficiente versamento del primo
acconto  IRAP   nonche'  di  quelle  contenute   nel  citato  decreto
legislativo  correttivo, mentre,  nella seconda  parte della  stessa,
sono forniti  ulteriori chiarimenti in ordine  a talune problematiche
inerenti l'IRAP segnalate alla scrivente.
 1. Versamento dell'acconto dell'IRAP
  1.1  Regolarizzazione  degli   omessi  o  insufficienti  versamenti
relativi al primo periodo di applicazione dell'IRAP.
  L'art. 3 del decreto-legge n. 378 del 1998 stabilisce che nell'art.
31, comma 1, del decreto legislativo  n. 446 del 1997, riguardante il
primo  acconto dell'IRAP,  come  modificato, da  ultimo, dal  decreto
legislativo 10 aprile 1998, n. 137, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Gli omessi o insufficienti versamenti dell'imposta relativi
al primo  periodo di  applicazione della stessa,  i cui  termini sono
scaduti alla data  del 30 ottobre 1998,  possono essere regolarizzati
entro  il termine  di scadenza  del primo  veramento dell'imposta  da
effettuare   successivamente  alla   predetta  data   applicando  gli
interessi  calcolati  al  tasso  legale con  maturazione  giorno  per
giorno".
  Come si  e' detto, la  predetta disposizione e'  altresi riprodotta
nell'art.  4, comma  1, lettera  d), del  citato decreto  legislativo
correttivo.
  Al riguardo, si  precisa che la scelta del  legislatore di inserire
la medesima disposizione legislativa in due differenti provvedimenti,
l'uno  (il  decretolegge)  di  immediata  applicazione,  l'altro  (il
decreto legislativo)  avente effetto  successivamente al  decorso dei
quindici  giorni dalla  sua  pubblicazione  nella Gazzetta  Ufficiale
(c.d.  vacatio  legis),  trova   giustificazione  nella  esigenza  di
consentire ai  soggetti con periodo d'imposta  coincidente con l'anno
solare e,  quindi, tenuti ad  effettuare il versamento  della seconda
rata  di  acconto  dell'IRAP  nel   corrente  mese  di  novembre,  di
avvalersene fin dal primo giorno di decorrenza del relativo termine.
  Come si evince dal surriportato testo della disposizione introdotta
con l'art.  3 del decreto-legge n.  378 del 1998, il  legislatore, al
fine di tener conto delle difficolta' applicative riscontrate in sede
di primo versamento  dell'acconto IRAP, ha riconosciuto  a favore del
contribuente  la  facolta'  di  procedere  alla  regolarizzazione  di
eventuali  errori  verificatisi  nei  versamenti  relativi  al  primo
periodo di applicazione del tributo stesso
  Al riguardo,  si chiarisce innanzitutto che,  ancorche' il predetto
art. 3 del decreto-legge n. 378  del 1998, modifichi l'art. 31, comma
1, del decreto  legislativo 15 dicembre 1997, n.  446, riguardante il
primo  acconto  dell'imposta,  e'  da  ritenersi,  stante  il  tenore
letterale  della  norma  e  considerate le  finalita'  della  stessa,
rilevabili, in  modo inequivoco, dalla relazione  di accompagnamento,
che  la  regolarizzazione in  argomento  sia  applicabile a  tutti  i
versamenti eseguiti o che dovevano  essere eseguiti entro la data del
30 ottobre 1998, anche a saldo,  da parte di tutti i soggetti passivi
dell'IRAP e, quindi,  anche dai soggetti pubblici di  cui all'art. 3,
comma 1, lettera e), del citato  decreto legislativo n. 446 del 1997,
tenuti al versamento dell'acconto con cadenza mensile.
  Nella  generalita'  dei  casi,  quindi, la  disposizione  in  esame
consente  ai soggetti  con periodo  d'imposta coincidente  con l'anno
solare,  ivi compresi  i  soggetti tenuti  mensilmente al  versamento
dell'acconto ai  sensi dell'art. 30,  comma 5, del piu'  volte citato
decreto  legislativo n.  446  del 1997,  di  regolarizzare, entro  il
termine di  scadenza del primo versamento  dell'imposta da effettuare
successivamente  alla  data  del  30   ottobre  1998,  gli  omessi  o
insufficienti  versamenti  del   tributo,  applicando  gli  interessi
calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
  Pertanto,  ad   esempio,  i  contribuenti  con   periodo  d'imposta
coincidente  con  l'anno  solare potranno  regolarizzare  l'omesso  o
insufficiente versamento del primo acconto  relativo al 1998 entro il
termine di versamento  del secondo acconto da effettuare  entro il 30
novembre 1998.
  Non  puo'   tuttavia  escludersi  che,  in   casi  particolari,  il
contribuente  possa, al  30  ottobre 1998,  aver  gia' effettuato  il
versamento della seconda  rata e addirittura il  versamento del saldo
dell'IRAP.  Nel  primo  caso,  la  regolarizzazione  potra'  comunque
avvenire  in occasione  del  versamento a  saldo;  nel secondo  caso,
invece, la regolarizzazione potra'  essere effettuata solamente entro
il  termine di  versamento  della seconda  rata  relativa al  periodo
d'imposta  successivo  a  quello  di  prima  applicazione  dell'IRAP.
Verificandosi  tale ultima  ipotesi, si  precisa che,  ai fini  della
regolarizzazione stessa, il contribuente dovra' utilizzare l'apposito
modello previsto  per effettuare il ravvedimento  operoso (Mod. F23),
fermo  restando, invece,  negli  altri casi,  l'utilizzo del  modello
normalmente adoperato per i  versamenti d'imposta (Mod. F24), ovvero,
per i sopra citati soggetti  pubblici, secondo le usuali modalita' di
versamento degli acconti.
  Peraltro, la  disposizione in commento,  avendo la natura  di norma
speciale,  rende inoperanti  le prescrizioni  sanzionatorie contenute
nell'art. 34 del  decreto legislativo n. 446 del 1997  e nell'art. 13
del  decreto  legislativo  18  dicembre 1997,  n.  472,  concernenti,
rispettivamente, l'applicazione  di sanzioni amministrative  nel caso
di   omesso  o   insufficiente  versamento   dell'imposta  dovuta   e
nell'ipotesi  di  ravvedimento  operoso.  In  luogo  delle  sanzioni,
infatti, la  disposizione prevede l'applicazione dei  soli interessi,
in aggiunta  all'importo del tributo,  calcolati al tasso  legale con
maturazione giorno  per giorno.  Si ricorda  che il  versamento degli
interessi al  tasso legale deve essere  effettuato contestualmente al
versamento  del tributo,  pena  l'inefficacia della  regolarizzazione
effettuata.
  Si precisa,  inoltre, che per  i soggetti che con  riferimento alla
prima rata di acconto dell'imposta si sono avvalsi della possibilita'
di  rateizzarne il  versamento,  ai sensi  dell'art.  20 del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, la regolarizzazione in parola puo'
essere  effettuata   entro  l'ordinario   termine  di   scadenza  del
versamento  della seconda  rata (generalmente  coincidente con  il 30
novembre 1998).
  Si ricorda, da ultimo, che,  come gia' chiarito nelle istruzioni al
prospetto di determinazione dell'acconto  dovuto per il primo periodo
di applicazione  dell'imposta, il  contribuente puo'  avvalersi della
possibilita' di  commisurarne l'importo  sulla base  dell'imposta che
prevede di liquidare per tale  periodo anziche' sulla base della c.d.
"imposta figurativa" calcolata in relazione al periodo precedente. Si
ribadisce, peraltro,  che, anche in  questo caso, il  contribuente e'
tenuto  a  rispettare la  percentuale  dell'acconto  (120 per  cento)
prevista,  in  deroga alla  disciplina  ordinaria,  dall'art. 31  del
decreto legislativo n. 446 del 1997.
  1.2  Modifiche recate  dal  decreto  legislativo correttivo  aventi
effetto sui versamenti di acconto.
  Come  accennato  in premessa,  con  il  citato decreto  legislativo
correttivo sono state apportate, tra l'altro, ulteriori modificazioni
alla  disciplina dell'imposta  regionale  sulle attivita'  produttive
contenuta nel decreto  legislativo n. 446 del 1997.  Nel fare riserva
di  illustrare  in  dettaglio  le  nuove  disposizioni  con  separate
istruzioni, si  segnala che, con  riguardo a specifiche  categorie di
contribuenti, tali  modifiche possono esplicare immediati  effetti ai
fini del ricalcolo  della c.d. imposta figurativa e,  quindi, ai fini
della  determinazione  dei versamenti  in  acconto.  E' il  caso,  ad
esempio,  della disposizione  concernente  la riduzione  dal 2,5  per
cento all'1,9 per  cento dell'aliquota prevista per  il primo periodo
di  applicazione dell'imposta,  generalmente  coincidente con  l'anno
1998, nei confronti  dei soggetti che operano nel  settore agricolo e
delle cooperative della piccola pesca  e loro consorzi. Tali soggetti
possono dunque procedere, in sede di versamento della seconda rata di
acconto,  al ricalcolo  dell'importo  globalmente  dovuto per  tenere
conto degli effetti conseguenti alla riduzione di aliquota.
  Analoghe conseguenze  in termini di rideterminazione  della seconda
rata di  acconto possono derivare,  per le imprese  di assicurazione,
dalla modifica con  la quale si e' provveduto a  integrare la lettera
e) del comma  1 dell'art. 7 del decreto legislativo  n. 446 del 1997,
prevedendo  la deducibilita'  degli interessi  passivi classificabili
per tali  imprese nei conti  II.9. a) dei rami  vita e III.5.  a) del
conto non  tecnico, disciplinati dal  decreto legislativo n.  173 del
1997  concernente   la  redazione  del  bilancio   delle  imprese  di
assicurazione.   Tali  imprese   potranno,  pertanto,   rideterminare
l'acconto dovuto per l'anno 1998, tenendo conto della deduzione degli
interessi passivi  e versare,  quindi, a titolo  di seconda  rata, la
differenza tra l'acconto cosi'  rideterminato e l'importo della prima
rata versata.
  Ai fini  di cui trattasi,  si ricorda,  infine, la modifica  con la
quale e'  stata riconosciuta la  qualifica in  ogni caso di  ente non
commerciale  ai fini  dell'IRAP dei  consorzi di  garanzia collettiva
fidi di  primo e di  secondo grado,  anche costituiti sotto  forma di
societa' cooperativa  e consortile, previsti  dagli articoli 29  e 30
della legge  5 ottobre 1991,  n. 317, iscritti  nell'apposita sezione
dell'elenco previsto dall'art. 106 del decreto legislativo n. 385 del
1993.
  2.Chiarimenti   in  ordine   a  talune   problematiche  concernenti
l'applicazione dell'IRAP.
  2.1  Presupposto  di  tassazione   dei  soggetti  non  residenti  e
determinazione  del  valore  della produzione  realizzata  fuori  dal
territorio dello Stato da soggetti residenti.
  L'art.  12, comma  2,  del  decreto legislativo  n.  446 del  1997,
stabilisce che nei confronti dei soggetti non residenti "si considera
prodotto   nel  territorio   della   regione   il  valore   derivante
dall'esercizio di attivita'  commerciali, di arti o  professioni o da
attivita'  non commerciali  esercitate nel  territorio stesso  per un
periodo  di  tempo   non  inferiore  a  tre   mesi  mediante  stabile
organizzazione,  base fissa  o ufficio,  ovvero derivante  da imprese
agricole esercitate nel territorio stesso".
  Nella circolare n.  141/E del 4 giugno 1998 (par.  3.5.5), e' stato
affermato che "le  societa' e gli enti commerciali  non residenti nel
territorio  dello  Stato   dotati  di  ufficio  o   base  fissa,  non
costituente tuttavia stabile organizzazione ai fini delle imposte sui
redditi, determinano la base  imponibile IRAP secondo le disposizioni
del comma 1 dell'art. 10  per le attivita' non commerciali esercitate
nel territorio dello Stato". Nella  successiva circolare n. 188/E del
16  luglio  1998, in  risposta  ad  uno  specifico quesito  e'  stato
ulteriormente  precisato   che,  nei  confronti  delle   imprese  non
residenti, il presupposto impositivo si  verifica solo in presenza di
una  stabile organizzazione  nell'accezione individuata  dallo schema
OCSE  e dalle  singole  convenzioni internazionali  contro le  doppie
imposizioni.
  Tale seconda  interpretazione costituisce un superamento  di quella
espressa  in precedenza  nella richiamata  circolare n.  141/E del  4
giugno 1998. Si ribadisce, pertanto,  che la esistenza sul territorio
dello  Stato  di  un  mero  ufficio  acquisti  o  di  un  ufficio  di
rappresentanza   non   determina    per   l'impresa   non   residente
l'acquisizione della veste di soggetto passivo del tributo regionale.
  Il criterio enunciato vale anche nei confronti dei soggetti passivi
residenti  nel  territorio  dello  Stato al  fine  di  verificare  la
sussistenza  del  requisito  -   esercizio  di  attivita'  produttive
all'estero  -  posto dallo  stesso  art.  12,  comma 1,  del  decreto
legislativo n.  446 del 1997,  per beneficiare della  riduzione della
base imponibile.
  Conseguentemente, per una impresa  residente in Italia, l'eventuale
insediamento  all'estero,   ad  esempio,   di  un  mero   ufficio  di
rappresentanza,  non integra  il presupposto  per l'applicazione  del
citato comma 1  dell'art. 12 e non da' pertanto  diritto ad escludere
dalla  base   imponibile  la   quota  del  valore   della  produzione
astrattamente riferibile ai  dipendenti o collaboratori eventualmente
addetti  a tale  ufficio. Va,  tuttavia, precisato  che agli  effetti
della eventuale ripartizione fra le  diverse regioni del valore della
produzione  realizzato dal  soggetto passivo  (sia residente  che non
residente) nel  territorio dello Stato,  assumono rilievo, in  via di
principio, tutti gli insediamenti  stabili, quale che sia l'attivita'
o  la fase  del processo  produttivo  in essi  svolta (magazzini  per
deposito merci, uffici acquisti, sedi di rappresentanza etc.).
  2.2  Soggetti  non  residenti:  estensione alIIRAP  dei  regimi  di
esenzione previsti dalle vigenti convenzioni internazionali contro la
doppia imposizione sui redditi.
  Sempre con  riguardo ai  soggetti non  residenti, e'  stato inoltre
prospettato il problema del  trattamento agli effetti dell'IRAP delle
stabili  organizzazioni   di  imprese  estere  svolgenti   in  Italia
l'esercizio, in traffico internazionale, di navi e aeromobili, per le
quali  le   vigenti  convenzioni  internazionali  contro   la  doppia
imposizione   dispongono  la   tassabilita'   dei  relativi   redditi
esclusivamente nel paese  ove ha sede la direzione  effettiva di tali
imprese.
  Al  riguardo, si  ritiene che  il regime  di esenzione  attualmente
previsto ai fini delle imposte  sui redditi deve intendersi accordato
anche agli  effetti della  esclusione dall'IRAP.  Cio', in  virtu' di
quanto  stabilito dall'art.  44 del  decreto legislativo  n. 446  del
1997,   secondo  cui   "ai   fini   dell'applicazione  dei   trattati
internazionali  in  materia  tributaria,  l'imposta  regionale  sulle
attivita' produttive  e' equiparata  ai tributi erariali  aboliti con
l'art.  36".  Va,  infatti,  osservato che  anche  nelle  more  della
revisione   dei  vigenti   trattati   internazionali,  la   riportata
disposizione esplica  effetti sostanziali, nel senso  di vincolare lo
Stato italiano, in  sede di applicazione dell'IRAP  nei confronti dei
soggetti residenti in Stati contraenti, a dare immediata valenza alla
disciplina  convenzionale  riferita  alle  imposte  erariali  abolite
(imposta  locale sui  redditi e  imposta sul  patrimonio netto  delle
imprese).
  Pertanto,  il valore  della produzione  realizzato in  Italia dalle
suddette stabili organizzazioni di imprese di navigazione marittima e
aerea deve intendersi esente da  IRAP alle medesime condizioni che le
vigenti   convenzioni   internazionali   prevedono  ai   fini   della
corrispondente esenzione dalle imposte sui redditi.
  Si precisa, tuttavia,  che l'esenzione in parola non  si estende al
valore della produzione derivante dall'eventuale svolgimento da parte
di dette  stabili organizzazioni  di attivita'  diverse da  quelle di
navigazione.
  2.3. Trattamento dei costi per "fringe benefits".
  In   relazione  alla   individuazione  delle   componenti  negative
rilevanti  ai  fini  dell'IRAP,   e'  stata  chiesta  conferma  della
deducibilita'  dei costi  sostenuti dall'impresa  per beni  e servizi
classificabili, in  base a  corretti principi  contabili, in  voci di
conto economico diverse dalla voce B9 e costituenti "fringe benefits"
per i dipendenti ai sensi dell'art. 48 del TUIR.
  Al riguardo,  va osservato  che, in base  al disposto  dell'art. 5,
comma  1,  del   decreto  legislativo  n.  446  del   1997,  i  costi
classificabili per natura nelle voci di conto economico espressamente
richiamate da tale norma assumono,  in via di principio, rilevanza ai
fini della determinazione del valore della produzione. Tale rilevanza
non  viene  meno   nel  caso  in  cui  i  beni   e  i  servizi  siano
qualificabili, ai diversi effetti della determinazione dei redditi di
lavoro   dipendente,   alla   stregua  dielementi   accessori   delle
retribuzioni (c.d.  "fringe benefits"). Va, tuttavia,  ricordato che,
per  effetto di  quanto previsto  dal  successivo art.  11, comma  1,
lettera  a),  del citato  decreto  legislativo  n.  446 del  1997,  i
componenti positivi e negativi rilevanti  sia ai fini dell'IRAP e sia
ai  fini  delle  imposte  sui  redditi  vanno  assunti,  in  sede  di
determinazione  del valore  della produzione,  per lo  stesso importo
tassabile o deducibile  ai fini delle imposte  sui redditi. Pertanto,
ove la deducibilita' dal reddito d'impresa di un "fringe benefit" sia
sottoposta  a  specifiche limitazioni,  le  stesse  valgono anche  in
ambito IRAP. E' il caso, come  gia' chiarito nella circolare n. 141/E
(par. 3.2.1.2),  dei canoni  di locazione  anche finanziaria  e delle
spese di manutenzione dei fabbricati  concessi in uso ai dipendenti -
classificabili,  rispettivamente,  nelle  voci  B8  e  B7  del  conto
economico - che, ai sensi del comma 1-bis dell'art. 62 del TUIR, sono
deducibili  per un  importo non  superiore a  quello che  costituisce
reddito  per  i  dipendenti  medesimi.  Diversamente,  nel  caso,  ad
esempio, degli  autoveicoli concessi  in uso promiscuo  ai dipendenti
per  la  maggior  parte  del periodo  d'imposta,  i  costi  sostenuti
dall'impresa  - classificabili,  a seconda  dei casi,  nelle voci  B8
ovvero B10, lettera b), del conto  economico - sono deducibili per il
loro  intero  ammontare   a  prescindere  dall'importo  eventualmente
tassato in capo al dipendente come reddito di lavoro.
  2.4. Trattamento  agli effetti dell'IRAP della  distribuzione della
riserva per ammortamenti anticipati in sospensione d'imposta.
  Nella circolare n. 141/E (par. 3.2.1.2), e' stato affermato che, ai
fini della determinazione del valore della produzione netta, le quote
di ammortamento dei beni materiali o immateriali strumentali assumono
rilievo, in virtu' di quanto  previsto dall'art. 11, comma 1, lettera
a), del decreto  legislativo n. 446 del 1997, per  i medesimi importi
ammessi in deduzione ai fini delle imposte sui redditi ai sensi degli
articoli 67 e 68 del TUIR; e' stato, inoltre, precisato che "concorre
alla  determinazione della  base  imponibile IRAP,  indipendentemente
dalle modalita' di imputazione  seguite (iscrizione a conto economico
o   costituzione  di   un'apposita   riserva),   la  quota   relativa
all'ammortamento anticipato di cui all'art. 67, comma 3, del TUIR".
  Proprio con riferimento  all'ipotesi di deduzione dell'ammortamento
anticipato mediante  costituzione di apposita riserva  in sospensione
ai  fini delle  imposte sui  redditi, e'  stato chiesto  di conoscere
quali conseguenze  si determinano agli  effetti dell'IRAP in  caso di
eventuale distribuzione della predetta riserva in sospensione (ovvero
della parte di essa ancora in sospensione d'imposta).
  Al riguardo, si  osserva che, una volta riconosciuta  anche ai fini
della  determinazione  del  valore   della  produzione  la  rilevanza
dell'ammortamento  anticipato   imputato  a  riserva,   non  sembrano
sussistere motivi  per non  riconoscere analoga rilevanza  anche alle
vicende riguardanti la riserva medesima. Pertanto, gli effetti che si
producono ai fini della determinazione  del reddito d'impresa in caso
di distribuzione della riserva in  sospensione d'imposta - recupero a
tassazione del relativo importo  e riallineamento, in corrispondenza,
del  livello dell'ammortamento  fiscale  con quello  civile -  devono
inendersi  rilevanti anche  ai fini  della determinazione  della base
imponibile IRAP.
  2.5  Plusvalenze  e minusvalenze  derivanti  dal  realizzo di  beni
strumentali ai fini fiscali e dal realizzo di immobili civili.
  L'art. 11, comma 1, lettera a),  del decreto legislativo n. 446 del
1997, cosi'  come risultante dopo  la modifica apportata  dal decreto
legislativo n. 137  del 1998, stabilisce che concorrono  in ogni caso
alla   formazione  della   base  imponibile   le  plusvalenze   e  le
minusvalenze relative a beni  strumentali non derivanti da operazioni
di trasferimento  di azienda. Come  gia' chiarito nella  circolare n.
141/E,  tale   disposizione  deve  intendersi  applicabile   ai  beni
strumentali  ai fini  fiscali:  in relazione  ai  quali, cioe',  sono
stanziate  quote  di  ammortamento   deducibili  anche  agli  effetti
dell'IRAP.  E'  stato,  inoltre,   chiarito  che  l'esclusione  delle
plusvalenze  e   delle  minusvalenze   derivanti  da   operazioni  di
trasferimento di azienda riguarda anche  il caso di operazioni aventi
ad  oggetto  singoli rami  o  complessi  aziendali. L'esclusione  non
riguarda,  invece, le  plusvalenze e  le minusvalenze  conseguenti ad
operazioni di mera ristrutturazione  o riconversione produttiva; tali
operazioni,  infatti, pur  potendo rivestire  carattere straordinario
sotto il profilo contabile, sono assimilabili, in via di principio, a
quelle aventi ad oggetto singoli cespiti.
  Sempre in ordine alla  individuazione delle componenti rilevanti ai
fini  dell'IRAP,  si  ricorda  che nella  circolare  n.  141/E  (par.
3.2.1.2) e' stato affermato che  concorrono a formare il valore della
produzione  anche  le plusvalenze  e  le  minusvalenze derivanti  dal
realizzo di beni diversi da  quelli strumentali ai fini delle imposte
sui  redditi   (ad  es.  immobili  di   civile  abitazione),  qualora
classificabili  nella  voce  A5  ovvero  nella  voce  B14  del  conto
economico. Tale affermazione e' da intendersi riferita di regola alle
imprese immobiliari, per le quali la cessione di immobili civili, non
costituenti ovviamente  magazzino, potrebbe rivestire, sulla  base di
specifici elementi di fatto, i caratteri della ordinarieta' (come, ad
esempio, nel caso di operazioni ricorrenti).
  2.6 Trattamento  dei contributi ordinari attribuiti  a un consorzio
dalle imprese consorziate a copertura dei costi di gestione.
  E'  stato prospettato  il problema  concernente il  trattamento dei
contributi ricevuti  da un consorzio  a fronte dei costi  di gestione
sostenuti dal consorzio stesso  nell'espletamento della sua attivita'
a favore delle imprese consorziate.  In particolare, e' stato chiesto
di conoscere se  sia possibile escludere da tassazione  IRAP la quota
dei contributi  di gestione ricevuti (costituenti,  per il consorzio,
ricavi) riferibile al  sostenimento da parte del  consorzio stesso di
costi indeducibili ai  fini IRAP (costi per  lavoro dipendente, oneri
finanziari, etc.).
  Si  ricorda, al  riguardo,  che per  la  determinazione della  base
imponibile  dei   consorzi  costituiti   da  imprese   industriali  e
commerciali ai  fini dello svolgimento per  loro conto di una  o piu'
fasi  del processo  produttivo,  non sono  previste nella  disciplina
dell'IRAP specifiche regole.
  Cio' premesso, si  osserva che i contributi  ordinari versati dalle
imprese  consorziate  costituiscono  per  il  consorzio,  anche  agli
effetti   delle  imposte   sui   redditi,   componenti  positivi   da
classificare  fra i  ricavi (voce  A1  del conto  economico), e  sono
destinati  a  fronteggiare,  indistintamente, i  costi  di  gestione,
anch'essi  classificabili per  natura  nelle diverse  voci del  conto
economico secondo i criteri applicabili  in via generale alle imprese
industriali  e commerciali.  Per  le imprese  consorziate, invece,  i
contributi  alle spese  di  gestione del  consorzio costituiscono  un
costo  indistinto da  classificare, a  seconda dei  casi, nelle  voci
riguardanti l'acquisizione di beni o servizi.
  In base  a tale impostazione,  deve ritenersi che il  consorzio non
sia abilitato  a escludere dalla  base imponibile dell'IRAP  la quota
dei  contributi  correlabile  ai  costi  indeducibili  dall'IRAP  dal
medesimo  sostenuti.   Al  contempo,  le  imprese   consorziate  sono
abilitate alla deduzione dei contributi dovuti al consorzio senza che
assuma alcun rilievo  la natura dei costi di gestione  che gli stessi
sono destinati  a coprire  in capo  al consorzio  (interessi passivi,
spese per il personale dipendente, ecc.).
  2.7 Trattamento dei costi  per consulenti e collaboratori residenti
all'estero.
  Sempre  in  tema  di  disposizioni  comuni,  e'  stato  chiesto  di
conoscere  il  trattamento IRAP  dei  costi  per consulenze  rese  da
soggetti non residenti nel territorio  dello Stato e, in particolare,
se ai fini della deducibilita' ovvero della indeducibilita' dei costi
stessi si rendano  applicabili le stesse regole valevoli  per i costi
di analoga natura per prestazioni rese da soggetti residenti.
  Si  precisa,  al  riguardo,   che  la  indeducibilita'  dalla  base
imponibile  IRAP   dei  compensi  per  collaborazioni   coordinate  e
continuative nonche' per prestazioni  di lavoro autonomo occasionale,
disposta dal comma 1, n. 2,  dell'art. 11, del decreto legislativo n.
446 del 1997, e' di  carattere oggettivo e, pertanto, prescinde dalla
circostanza che il  collaboratore o il prestatore  di lavoro autonomo
occasionale sia o  meno un soggetto residente in  Italia. Cosi' come,
per  converso, la  deducibilita' dei  costi per  prestazioni rese  da
esercenti arti e professioni  (lavoratori autonomi abituali) vale sia
per le prestazioni rese da soggetti  residenti che per quelle rese da
soggetti non residenti, ancorche' questi ultimi non assumano la veste
di contribuenti ai fini dell'IRAP.
  Si precisa,  inoltre, che la indeducibilita'  prevista dalla citata
disposizione dell'art.  11 del decreto  legislativo n. 446  del 1997,
riguarda  esclusivamente i  compensi  di cui  all'art.  81, comma  1,
lettera  l)  -  nonche'  le  indennita' e  i  rimborsi  di  cui  alla
successiva  lettera m)  - del  TUIR e  non anche  quelli di  cui alla
lettera e) dello  stesso comma 1 dell'art. 81,  che costituiscono per
il  percipiente  redditi  da  attivita'  commerciali  non  esercitate
abitualmente (ad esempio, provvigioni riconosciute a procacciatori di
affari).
  2.8 Calcolo della quota di  interessi passivi inclusi nei canoni di
locazione finanziaria.
  Con disposizione applicabile alla generalita' dei soggetti passivi,
il  n. 6)  della lettera  c)  del comma  1 dell'art.  11 del  decreto
legislativo n.  446 del 1997,  prevede la indeducibilita'  dalla base
imponibile della  quota di  interessi passivi  inclusa nei  canoni di
locazione finanziaria.  Per effetto  di quanto stabilito  con decreto
del Ministro  delle finanze del  24 aprile  1998, il calcolo  di tale
quota si effettua sottraendo  dall'ammontare dei canoni di competenza
del periodo  d'imposta l'importo  risultante dal rapporto  tra: costo
sostenuto dalla  societa' concedente, moltiplicato per  il numero dei
giorni  del  periodo   d'imposta  e  numero  dei   giorni  di  durata
complessiva del contratto.
  Nella  circolare n.  141/E, e'  stato  precisato che,  ai fini  del
predetto rapporto, il costo  sostenuto dalla societa' concedente deve
essere assunto  al lordo del  prezzo di riscatto. E'  stato segnalato
che,  soprattutto  nei  casi   di  leasing  di  auto,  caratterizzati
generalmente dalla  brevita' del contratto e  dalla rilevante entita'
del  prezzo di  riscatto, l'assunzione  del costo  del concedente  al
lordo  di  detto  importo  puo'  dare luogo  a  risultati  del  tutto
incongrui  e   contrastanti  con  la  finalita'   della  disposizione
attuativa (quota  di interessi  passivi pari o  addirittura superiore
allo stesso  importo dei canoni  complessivi di periodo) che  e' solo
quella di determinare in via  forfetaria un dato (quota interessi dei
canoni complessivi) altrimenti gia' desumibile in via analitica dalle
risultanze contrattuali. Si ritiene,  pertanto, che per dare corretta
e  concreta attuazione  alla  richiamata  disposizione normativa,  il
calcolo  forfetario  della quota  di  interessi  passivi inclusi  nei
canoni di locazione finanziaria  debba essere effettuato assumendo il
costo  sostenuto  dall'impresa  concedente  al netto  del  prezzo  di
riscatto. Si  precisa, inoltre, che,  in caso di canoni  di locazione
finanziaria con IVA indetraibile  per l'utilizzatore, ai soli effetti
della disciplina in parola, sia l'importo dei canoni di periodo e sia
il costo del bene per il soggetto concedente devono essere assunti al
netto dell'IVA.
  Si ricorda, altresi', che, qualora ai fini della determinazione del
reddito d'impresa  l'importo dei canoni di  locazione finanziaria sia
soggetto  a parziale  indeducibilita'  (come  nelle ipotesi  previste
dagli  articoli 62,  comma 1-bis  e 121-bis  del TUIR),  la quota  di
interessi  passivi   indeducibile  ai   fini  IRAP  e'   solo  quella
proporzionalmente riferibile alla parte  di canone deducibile ai fini
del reddito d'impresa. Cosi', ad esempio, ipotizzando un contratto di
leasing avente ad  oggetto un autoveicolo il cui costo  sia pari a 60
milioni, tenendo presente  che in caso di  applicazione della lettera
b) del comma 1 dell'art. 121-bis del TUIR si renderebbe deducibile ai
fini del  reddito d'impresa solo un  importo pari al 58,33  per cento
dei  canoni  di  periodo,  in   sede  di  determinazione  della  base
imponibile IRAP  la quota di  interessi passivi indeducibile  e' pari
alla   predetta   percentuale   del   58,33   per   cento   calcolata
sull'ammontare   degli   interessi   passivi   determinati   con   il
sopraindicato meccanismo forfetario.
  2.9 Regime del distacco di personale presso terzi.
  Il comma 1-bis dell'art. 11 del decreto legislativo n. 446 del 1997
disciplina  la   fattispecie  del   c.d.  "distacco   di  personale",
prevedendo l'esclusione  dalla formazione  della base  imponibile del
soggetto  distaccante degli  importi spettanti  a titolo  di recupero
degli oneri relativi  al personale distaccato e, al  contempo, la non
deducibilita', per  il soggetto presso  il quale viene  distaccato il
personale, degli  importi stessi  (ovvero, in caso  di determinazione
della  base  imponibile con  il  c.d.  sistema retributivo,  la  loro
tassabilita').
  Nella  circolare  n.  141/E,  e'  stato  precisato  che  il  regime
introdotto  dalla  citata  disposizione  "si  rende  applicabile  nei
confronti di tutto il personale  dipendente, compreso, ad esempio, il
personale  dipendente che  svolga  incarichi di  amministratore o  di
sindaco  presso  societa'  del   gruppo".  Al  riguardo,  si  precisa
ulteriormente che, qualora  in base all'accordo tra  le due societa',
gli  importi dovuti  dalla societa'  presso cui  il dirigente  svolge
l'incarico di amministratore  o sindaco siano superiori  a quelli che
spetterebbero a  titolo di  mero rimborso  degli oneri  retributivi e
contributivi relativi al dipendente  "comandato" - e nel presupposto,
ovviamente,  che  si tratti  di  compensi  reversibili da  parte  del
dipendente  stesso  -  la  regola  in  precedenza  esposta  si  rende
applicabile  anche  alla quota  di  rimborso  eccedente detti  oneri.
Pertanto, l'intero  importo del rimborso costituisce  costo di lavoro
indeducibile per  la societa'  presso cui  viene svolto  l'incarico e
provento non tassabile per la societa' capogruppo.
  Come chiarito nella richiamata circolare n. 141/E (par. 3.2.1.2), i
criteri  previsti  per  il  distacco di  personale  devono  ritenersi
applicabili, stante  l'analogia della fattispecie, anche  per il c.d.
"lavoro interinale". Va, tuttavia, ricordato  che, in questo caso, la
parte  dell'importo   che  l'impresa   che  "affitta"   il  personale
riaddebita all'impresa che lo utilizza, eccedente i costi retributivi
e contributivi, costituisce ricavo tassabile per la prima e costo per
servizi deducibile per la seconda anche agli effetti dell'IRAP.
  2.10  Determinazione   della  base  imponibile   delle  cooperative
edilizie a proprieta' divisa.
  Il comma  4 dell'art. 17 del  decreto legislativo n. 446  del 1997,
prevede, a seguito  della modifica recata dal  decreto legislativo n.
137  del  1998,  che,  fino  al  frazionamento  del  mutuo,  la  base
imponibile  delle   societa'  cooperative  a  proprieta'   divisa  e'
determinata ai sensi dell'art. 10, commi  1 e 2, dello stesso decreto
legislativo n. 446 del 1997.
  Come precisato nella circolare  n. 141/E, tale previsione comporta,
quindi,  che anche  per tali  cooperative -  cosi' come  gia' per  le
cooperative  a   proprieta'  indivisa  -  l'attivita'   diretta  alla
costruzione di immobili  destinati ai soci si  considera equiparata a
quella   esercitata  dagli   enti   non   commerciali  e,   pertanto,
assoggettabile all'imposta regionale in base  alle regole del comma 1
del citato art. 10 del decreto legislativo n. 446 del 1997.
  Nel ribadire  che, stante il  chiaro dettato letterale del  comma 4
dell'art. 17 del decreto legislativo  n. 446 del 1997, l'applicazione
alle cooperative  a proprieta'  divisa degli stessi  criteri previsti
per gli enti non commerciali  opera sino al momento del frazionamento
del  mutuo  -  di  regola  coincidente con  il  rogito  notarile  che
trasferisce la  proprieta' delle  abitazioni assegnate  ai soci  - si
precisa ulteriormente  che, nel  caso di  piu' lotti,  deve ritenersi
corretto  procedere  all'applicazione  della disciplina  in  discorso
distintamente per ciascun lotto.
  2.11 Soggetti svolgenti attivita'  agricola nei limiti dell'art. 29
del  TUIR e  altre attivita'  occasionali: modalita'  di applicazione
dell'aliquota ridotta.
  Nella circolare n. 141/E (cfr. par.  6.2) e' stato chiarito che per
i produttori agricoli titolari di  reddito agrario di cui all'art. 29
del TUIR, l'applicazione dell'aliquota ridotta prevista dall'art. 45,
comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, non si estende alle
altre attivita' occasionalmente esercitate (es. attivita' occasionale
di prestazione  di servizi con  macchine agricole) diverse  da quella
agricola.  Si  ritiene  opportuno   ribadire,  al  riguardo,  che  la
rilevanza di tali eventuali attivita'  ai fini dell'IRAP discende dal
disposto dell'art. 9, comma 1,  del citato decreto legislativo n. 446
del  1997,  per  effetto  del  quale concorrono  a  formare  la  base
imponibile  -   ferma  restando  comunque  la   distinzione  ai  fini
dell'aliquota  applicabile   -  tutti  i  corrispettivi   soggetti  a
registrazione ai fini IVA.
  2.12  Determinazione del  valore da  escludere dalla  tassazione ai
fini dell'IRAP per i soggetti esercenti attivita' produttive mediante
l'utilizzo di navi iscritte nel registro internazionale.
  Sono  stati   chiesti  chiarimenti  in  ordine   alla  disposizione
contenuta  nell'art.  12,  comma   3,  ultimo  periodo,  del  decreto
legislativo  n. 446  del 1997,  che prevede  l'esclusione dalla  base
imponibile  IRAP  della  quota  parte  del  valore  della  produzione
derivante dall'attivita' esercitata  mediante l'utilizzazione di navi
iscritte nel registro  di cui all'art. 1, comma  1, del decreto-legge
n.  457  del 1997,  convertito,  con  modificazioni, dalla  legge  27
febbraio 1998, n. 30.
  La citata norma, ai fini della determinazione della quota di valore
della produzione attribuibile all'attivita'  svolta con navi iscritte
nel suddetto registro internazionale, rinvia espressamente all'art. 5
dello stesso decreto, e cioe' ai criteri dettati per l'individuazione
delle componenti positive e negative che concorrono a formare la base
imponibile  dell'IRAP per  le  imprese industriali,  mercantili e  di
servizi.  Si  ritiene,  pertanto, superando  l'impostazione  adottata
nella circolare  n. 141/E  (cfr. punto 4.2,  ultimo periodo),  che la
quota di valore della produzione, da scomputare dalla base imponibile
IRAP  ai sensi  del  citato art.  12, comma  3,  ultimo periodo,  del
decreto legislativo  n. 446  del 1997,  debba essere  individuata non
gia' in base  al criterio di ripartizione  territoriale da effettuare
con  riferimento alla  dislocazione del  personale dipendente  di cui
all'art.  4 del  decreto legislativo  n.  446 del  1997, bensi',  con
riferimento  alle componenti  positive e  negative rilevanti  ai fini
IRAP ai  sensi dell'art. 5, commi  1 e 11 del  decreto legislativo n.
446  del  1997,  specificamente riferibili  all'attivita'  esercitata
mediante   l'utilizzazione   delle   navi   iscritte   nel   registro
internazionale.
  Si precisa, inoltre,  che le componenti negative relative  a beni e
servizi adibiti promiscuamente all'esercizio  di detta attivita' e di
altre attivita'  eventualmente svolte  dalle anzidette  imprese, sono
imputabili  all'attivita' esercitata  mediante l'utilizzazione  delle
navi  iscritte nel  registro  internazionale per  la  parte del  loro
importo che corrisponde al  rapporto tra l'ammontare delle componenti
positive  rilevanti  ai  fini  IRAP  specificamente  riferibili  alla
suddetta attivita'  e l'ammontare complessivo di  tutte le componenti
positive rilevanti ai fini IRAP.
  Analoghi  criteri si  rendono  applicabili anche  alle imprese  che
esercitano la pesca  oltre gli stretti ed a quelle  che esercitano la
pesca  mediterranea atteso  che, in  base all'art.  4 della  legge 27
febbraio  1998,  n.  30,  a   tali  soggetti  e',  in  via  generale,
riconosciuto  lo stesso  trattamento  applicabile ai  fini fiscali  e
contributivi alle  imprese armatoriali  esercenti attivita'  con navi
iscritte nel registro internazionale.
  2.13 Ripartizione  territoriale del  valore della  produzione sulla
base  delle  retribuzioni:  trattamento dei  compensi  relativi  agli
amministratori.
  Ai sensi dell'art.  4, comma 2, del decreto legislativo  n. 446 del
1997, per i soggetti che  effettuano la ripartizione territoriale del
valore della  produzione in base  al criterio della  dislocazione del
fattore lavoro (dipendenti e assimilati, collaboratori e associati in
partecipazione),  cio' che  occorre individuare  e' lo  stabilimento,
cantiere,  ufficio  o  altro insediamento  produttivo,  operante  per
almeno tre  mesi nel corso del  periodo di imposta, cui  il personale
puo' considerarsi addetto con continuita'.
  Al  riguardo, e'  stato chiesto  di fornire  ulteriori dettagli  in
ordine al  criterio di  ripartizione territoriale con  riferimento ai
compensi degli  amministratori di societa'. Nella  circolare n. 141/E
(cfr. par.  4.2), e' stato  osservato che, con  specifico riferimento
alla  verifica del  requisito della  continuita' (da  intendersi come
presenza stabile dell'addetto al luogo di lavoro), i criteri valevoli
per il  personale dipendente sono applicabili  anche ai collaboratori
coordinati e continuativi e agli  associati in partecipazione di solo
lavoro. Sulla  base di  tale impostazione  deve dunque  ritenersi che
anche per  gli amministratori di  societa' occorre avere  riguardo al
luogo in cui gli stessi svolgono normalmente le proprie mansioni che,
in  via  generale,  dovrebbe  coincidere con  la  sede  di  direzione
amministrativa dell'impresa anche se diversa dalla sede legale. Nella
stessa  ottica   interpretativa,  puo'  ritenersi  che   la  sede  di
riferimento, agli effetti in questione, per i membri del consiglio di
amministrazione, sia quella  presso la quale tale  organo si riunisce
stabilmente.
  2.14 Liquidazione di societa':  regime transitorio applicabile alle
procedure in corso alla data di entrata in vigore dell'IRAP.
  Con riguardo alle  operazioni di liquidazione, e'  stato chiesto di
fornire  ulteriori  chiarimenti in  relazione  ai  casi di  procedure
iniziatesi  in  periodi  anteriori  a quello  di  prima  applicazione
dell'IRAP e la  cui chiusura intervenga in  tale periodo, normalmente
coincidente con l'esercizio 1998, o in periodi successivi.
  In proposito, occorre anzitutto precisare,  in via generale, che il
presupposto di applicazione dell'IRAP resta  fermo in tutti i casi di
liquidazione  volontaria;  mentre,  nei   casi  di  fallimento  e  di
liquidazione coatta amministrativa, il presupposto si verifica solo a
condizione che vi sia esercizio provvisorio dell'impresa. Tali regole
valgono,  inoltre,  anche  per   le  procedure  iniziate  in  periodi
precedenti a quelli di prima applicazione dell'IRAP e ancora in corso
a tale data e, pertanto, per  i periodi di imposta della liquidazione
ricadenti   nell'ambito  temporale   di   applicazione  della   nuova
disciplina introdotta dal citato decreto legislativo n. 446 del 1997,
cessa in ogni caso l'applicazione dell'ILOR.
  Cio' posto,  occorre ricordare che, con  specifico riferimento alla
liquidazione volontaria,  la disciplina  contenuta nell'art.  124 del
TUIR prevede che se la procedura  si protrae oltre l'esercizio in cui
ha  avuto inizio,  i  redditi  relativi a  tale  periodo  e a  quelli
successivi  sono determinati  in via  provvisoria e  sono soggetti  a
conguaglio finale  a meno  che la liquidazione  non si  protragga per
piu' di cinque  esercizi (tre, per le  imprese individuali), compreso
quello  iniziale,  nel  qual  caso  -  come  nell'ipotesi  di  omessa
presentazione del bilancio finale - i redditi (e le relative imposte)
dei periodi  intermedi si considerano determinati  in via definitiva.
Tale  disciplina  non  viene  richiamata agli  effetti  dell'IRAP  e,
pertanto,  deve  ritenersi che  la  determinazione  del valore  della
produzione  realizzato  in  ciascun   periodo  di  svolgimento  della
liquidazione avviene a  titolo definitivo e non e'  soggetta ad alcun
conguaglio finale.
  Sembra il  caso, inoltre,  di precisare  che, con  riferimento alle
situazioni di  carattere transitorio  come quella  prospettata, ferma
restando l'applicazione delle ordinarie regole ai fini dell'eventuale
conguaglio da operarsi per l'imposta  personale (IRPEG o IRPEF), deve
procedersi  all'effettuazione  del   conguaglio  anche  con  riguardo
all'ILOR, ancorche'  limitatamente ai  risultati relativi  ai periodi
della liquidazione anteriori a quello di decorrenza dell'IRAP.
  2.15 Determinazione degli acconti nei  casi di fusione, scissione e
trasformazione intervenute nel corso del periodo d'imposta.
  E'  stato chiesto  di  fornire chiarimenti  in  ordine al  corretto
adempimento  degli obblighi  di versamento  dell'acconto nei  casi di
fusione e scissione con  effetti retroattivi nonche' nelle operazioni
di trasformazione.
  Con riguardo  alle operazioni di  fusione e scissione, va  in primo
luogo osservato che, in via generale, non si pongono problemi diversi
da quelli  che vengono  a generarsi  agli stessi  effetti in  sede di
determinazione e di versamento degli acconti IRPEG.
  Occorre, inoltre, ricordare che  proprio la materia concernente gli
obblighi  di versamento  degli  acconti di  imposta  in occasione  di
operazioni di fusione e scissione ha formato oggetto da ultimo di uno
specifico intervento  legislativo. Il  riferimento e' all'art.  4 del
decreto-legge 11 marzo  1997, n. 50, convertito dalla  legge 9 maggio
1997, n. 122.  Tale norma, che, stante il suo  carattere generale, si
rende  applicabile anche  agli effetti  dell'IRAP, prevede  che nelle
fusioni e  scissioni gli obblighi  di versamento - compresi  quelli a
titolo di  acconto - che gravano  sui soggetti che si  estinguono per
effetto di tali operazioni "sono adempiuti dagli stessi soggetti fino
alla  data  di   efficacia  della  fusione  o   scissione  ai  sensi,
rispettivamente,   degli   articoli   2504-bis,  secondo   comma,   e
2504-decies, primo  comma, primo periodo, del  codice civile" mentre,
successivamente  a tale  data, gli  obblighi stessi  "si intendono  a
tutti gli effetti trasferiti alla societa' incorporante, beneficiaria
o comunque risultante dalla fusione o scissione".
  Cio' posto,  con riguardo  all'ipotesi in cui  l'operazione produca
effetti retroattivi  all'inizio del periodo d'imposta  della societa'
fusa, incorporata o scissa nel  corso del quale la stessa interviene,
si precisa che  la societa' fusa, incorporata o scissa  e' tenuta, in
via di principio, ad effettuare i versamenti in acconto i cui termini
vengono  a   scadere  anteriormente  alla  data   di  perfezionamento
dell'operazione (art. 2504-bis, comma 2, del codice civile) ancorche'
si tratti di  versamenti riferiti ad un  periodo d'imposta destinato,
in  virtu' della  retrodatazione,  a venir  meno. Naturalmente,  tali
versamenti  potranno essere  scomputati dal  soggetto incorporante  o
risultante  dalla  fusione  ovvero  dai  soggetti  beneficiari  della
scissione in sede  di determinazione del saldo  d'imposta relativo al
periodo nel  corso del  quale interviene la  fusione o  la scissione.
Nessun obbligo d'acconto, invece, viene a maturazione per la societa'
fusa, incorporata  o scissa a  partire dalla data  di perfezionamento
dell'operazione, determinandosi  a tale  data la estinzione  di detti
soggetti.
  Peraltro,  in  ossequio al  principio  di  subingresso sancito  dal
citato  art. 4  del decreto-legge  n. 50  del 1997,  i versamenti  in
acconto della societa' incorporante o risultante dalla fusione ovvero
delle societa' beneficiarie della scissione, scadenti successivamente
alla data di perfezionamento dell'operazione, devono essere calcolati
tenendo conto anche dell'imposta liquidata dalle societa' incorporate
o fuse o  dalla societa' scissa nella dichiarazione  di tali soggetti
riferita al periodo d'imposta antecedente  a quello in cui interviene
la fusione o la scissione.
  Si precisa,  tuttavia, che  tanto la  societa' fusa,  incorporata o
scissa, per i versamenti da  effettuare prima della data di efficacia
dell'operazione,  e  tanto  la societa'  risultante,  incorporante  o
beneficiaria, per i versamenti da effettuare successivamente, possono
comunque   avvalersi  della   facolta'  prevista   in  via   generale
dalladisciplina degli  acconti di commisurarne l'importo  non gia' ai
dati  risultanti  dalle  dichiarazioni   presentate  per  il  periodo
d'imposta  precedente (nel  caso  dell'IRAP, ai  dati risultanti  dal
prospetto di  liquidazione dell'imposta figurativa) ma,  al c.d. dato
"previsionale"  e cioe'  alla minore  imposta  di cui  si prevede  la
liquidazione per  il periodo di  competenza da parte  delle anzidette
societa' subentranti (incorporante, risultante o beneficiarie).
  In ordine, infine, alle operazioni di trasformazione che comportino
il  passaggio  da  societa'  di  persone a  societa'  di  capitali  o
viceversa   e,  quindi,   determinino   l'interruzione  del   periodo
d'imposta,  questo  Ministero  ha  avuto gia'  occasione  di  fornire
chiarimenti  nella richiamata  circolare n.  144/E (cfr.  risposta n.
4.7.). A  integrazione di  quanto espresso in  tale sede,  si precisa
che,  ad  esempio, in  caso  di  trasformazione  di una  societa'  di
capitali in societa'  di persone, con effetto dal 1  ottobre 1998, la
societa' trasformata e'  tenuta a presentare la  dichiarazione per il
periodo  autonomo 1  gennaio-30 settembre  1998 e  al versamento  del
saldo  dell'imposta  dovuta  per  tale periodo.  Inoltre,  la  stessa
societa',  stante la  continuita'  agli  effetti della  soggettivita'
passiva, e' tenuta, entro il  termine di presentazione della suddetta
dichiarazione, a effettuare il versamento della prima rata di acconto
IRAP per il primo periodo posttrasformazione assumendo, quale dato su
cui  commisurare l'importo  di  detto  acconto, l'imposta  risultante
dalla dichiarazione del periodo 1 gennaio-30 settembre 1998.
  2.16  Determinazione  della  base  imponibile con  il  sistema  cd.
retributivo: trattamento degli arretrati per retribuzioni riferite ad
anni precedenti.
  L'art. 36, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 prevede
che  i versamenti  relativi ai  tributi e  ai contributi  aboliti per
effetto dell'introduzione dell'IRAP, i  cui presupposti impositivi si
sono verificati  anteriormente alla  data dalla quale,  nei confronti
dei singoli  soggetti passivi,  ha effetto  la loro  abolizione, sono
effettuati anche  successivamente a  tale data.  E' stato  chiesto di
conoscere se tale disposizione si renda applicabile nel caso di somme
corrisposte a titolo  di arretrati di lavoro dipendente,  da parte di
soggetti  che  determinano la  base  imponibile  con il  sistema  cd.
retributivo. Al riguardo,  si osserva che la  erogazione di arretrati
di lavoro dipendente (sottoposti anche  a tassazione separata ai fini
dell'IRPEF) non  integra la fattispecie  regolata dal citato  comma 2
dell'art. 36, in  quanto il presupposto impositivo sia  ai fini della
tassazione e  sia ai  fini previdenziali  e contributivi  delle somme
erogate  a  titolo  di  arretrati  di  retribuzione  non  puo'  farsi
risalire,  per competenza,  all'anno  precedente  ma deve  intendersi
realizzato  nell'anno  stesso di  erogazione.  D'altra  parte, per  i
soggetti  che  adottano  il  suddetto sistema  retributivo,  la  base
imponibile  IRAP  coincide  con  la retribuzione  rilevante  ai  fini
previdenziali  determinata  a  norma  dell'art. 12  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.   153  del  1969,  come  sostituito
dall'art. 6 del  decreto legislativo 2 settembre 1997,  n. 314, nella
quale sono senz'altro da  ricomprendersi gli arretrati retributivi di
anni precedenti.
  2.17 Determinazione del valore  della produzione netta dei soggetti
di cui  all'art. 3, comma 1,  lettera e), del decreto  legislativo n.
446 del 1997. Redditi prodotti all'estero.
  E' stato chiesto  di conoscere se ai fini  della determinazione del
valore della  produzione netta degli  enti pubblici e privati  di cui
all'art.  87, comma  1, lettera  c),  del TUIR,  ivi compresi  quelli
indicati nel successivo art. 88,  nonche' delle societa' e degli enti
di  cui alla  lettera d),  dello stesso  comma, siano  da considerare
anche  i redditi  prodotti  fuori  dal territorio  dello  Stato o  da
soggetti non  residenti, come, ad esempio,  le indennita' corrisposte
ai  rappresentanti  italiani in  seno  al  Parlamento europeo  o  gli
emolumenti   degli  ambasciatori   presso   le  ambasciate   italiane
all'estero.
  Al  riguardo,  si precisa  che  l'art.  12,  comma 1,  del  decreto
legislativo n. 446 del 1997, prevede espressamente che "nei confronti
dei  soggetti  passivi  residenti  nel  territorio  dello  Stato  che
esercitano attivita' produttive anche all'estero la quota di valore a
questa attribuibile secondo i criteri di  cui all'art. 4, comma 2, e'
scomputata dalla  base imponibile determinata a  norma degli articoli
da 5 a 10." Da tale disposizione discende, dunque, che i soggetti che
determinano  il   valore  della  produzione  netta   con  il  sistema
"retributivo",  come   gli  enti  pubblici  e   quelli  privati,  che
esercitano esclusivamente attivita' non commerciali, ivi compresi gli
organi  e le  amministrazioni  dello Stato,  non devono  assoggettare
all'IRAP   gli  emolumenti   relativi  a   percettori  che   svolgono
l'attivita' in uffici operanti per  un periodo di tempo non inferiore
a tre mesi fuori del territorio nazionale.
  2.18 Determinazione del valore  della produzione netta dei soggetti
di cui  all'art. 3, comma 1,  lettera e), del decreto  legislativo n.
446 del  1997. Redditi di cui  all'art. 47, comma 1,  lettera c), del
TUIR.
  Sono  pervenuti  quesiti  volti  a   conoscere  se  ai  fini  della
determinazione del valore della  produzione netta degli enti pubblici
e privati  di cui  all'art. 87,  comma 1, lettera  c), del  TUIR, ivi
compresi  quelli  indicati  nel  successivo art.  88,  nonche'  delle
societa' e  degli enti  di cui  alla lettera  d), dello  stesso comma
siano da  considerare anche i  redditi di  cui all'art. 47,  comma 1,
lettera  c),  del  medesimo  TUIR. E'  stato,  altresi',  chiesto  di
precisare,  se l'IRAP  eventualmente dovuta  con riferimento  a detti
redditi debba  gravare sulle somme  dovute al percipiente  e pertanto
incidere sul percettore medesimo.
  Al riguardo,  si precisa che  l'art. 10 del decreto  legislativo n.
446  del 1997,  come modificato  dal decreto  legislativo correttivo,
esclude dalla base  imponibile le somme di cui all'art.  47, comma 1,
lettera c), del  TUIR "esenti dall'imposta sul  reddito delle persone
fisiche, relative a  borse di studio o assegni attribuiti  fino al 31
dicembre  1999".  Tale esclusione,  che  ha  effetto gia'  dal  primo
periodo di  applicazione dell'IRAP,  riguarda, in particolare:  1) le
borse di  studio corrisposte  dalle regioni  a statuto  ordinario, in
base alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, agli studenti universitari e
quelle corrisposte dalle regioni a  statuto speciale e dalle province
autonome  di Trento  e Bolzano  allo stesso  titolo; 2)  le borse  di
studio corrisposte  dalle universita' e dagli  istituti di istruzione
universitaria, in  base alla legge 30  novembre 1989, n. 398,  per la
frequenza   dei  corsi   di   perfezionamento  e   delle  scuole   di
specializzazione, per i corsi di  dottorato di ricerca, per attivita'
di ricerca postdottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero;
3) le borse di studio corrisposte  ai sensi del decreto legislativo 8
agosto 1991, n.  257, per la frequenza delle  scuole universitarie di
specializzazione delle facolta' di medicina e chirurgia.
  Pertanto, i  redditi di cui all'art.  47, comma 1, lettera  c), del
TUIR, diversi  dalle borse  di studio  sopra elencate,  devono essere
considerati  rilevanti  ai  fini   della  determinazione  della  base
imponibile  IRAP  dei  soggetti   che  determinano  il  valore  della
produzione netta con il sistema "retributivo", come gli enti pubblici
e  quelli  privati,  che   esercitano  esclusivamente  attivita'  non
commerciali,  ivi  compresi gli  organi  e  le amministrazioni  dello
Stato,  sui  quali   conseguentemente  grava  l'onere  corrispondente
all'importo IRAP.
  2.19  Applicazione dell'IRAP  nei  confronti  degli enti  pubblici,
organi e amministrazioni dello Stato.
  L'applicazione  dell'imposta regionale  sulle attivita'  produttive
nei  confronti  delle  amministrazioni  pubbliche,  ha  gia'  formato
oggetto di apposita circolare n. 97/E del 9 aprile 1998.
  In  considerazione di  taluni dubbi  interpretativi, da  piu' parti
manifestati, si forniscono i seguenti ulteriori chiarimenti.
  Relativamente agli  enti pubblici,  organi e  amministrazioni dello
Stato  che  non svolgono  attivita'  commerciale,  i quali  applicano
l'IRAP  con  il  c.d.  "metodo retributivo"  mediante  versamenti  in
acconto mensili, occorre  precisare che detti soggetti  sono tenuti a
presentare la prima dichiarazione IRAP  entro sei mesi dalla chiusura
del periodo d'imposta (vale a dire entro il mese di giugno del 1999).
In  tale  sede dovranno  essere  effettuate  anche le  operazioni  di
conguaglio ed  eventualmente il relativo versamento  dell'imposta nei
termini previsti.
  Si ricorda, inoltre,  che tra i soggetti di cui  all'art. 10, comma
3, del decreto legislativo n. 446 del 1997 rientrano anche gli ordini
ed i  collegi professionali  i quali,  pertanto, determinano  la base
imponibile IRAP con il c.d.  "metodo retributivo" e versano l'acconto
mensilmente  ai sensi  dell'art. 30,  comma 5,  del predetto  decreto
legislativo.
  I soggetti destinatari della disposizione di cui all'art. 10, comma
3,  del decreto  legislativo n.  446 del  1997, che  esercitano anche
attivita' commerciale,  possono optare,  per la  determinazione della
base imponibile IRAP secondo i criteri di cui all'art. 5 del predetto
provvedimento.  L'opzione puo'  essere  esercitata anche  in sede  di
dichiarazione IRAP  da presentare  a giugno  del 1999.  Pertanto, nel
caso in  cui detti soggetti  abbiano effettuato, nel corso  del 1998,
versamenti in acconto mensili, riferiti anche ai dipendenti impiegati
nell'attivita' commerciale,  possono, in sede di  presentazione della
dichiarazione   IRAP,  scomputare   i   versamenti  mensili   operati
riferibili  a  detti  dipendenti  dalla  quota  di  IRAP  dovuta  per
l'attivita' commerciale.
  2.20 Ripartizione territoriale del  versamento dell'imposta in sede
di acconto diversa da quella effettuata in sede di saldo.
  Nella circolare n. 188/E (cfr.  risposta n. 14), e' stato precisato
che  il contribuente  che in  sede di  versamento dell'acconto  abbia
attribuito l'imposta a una o piu' regioni e in sede di versamento del
saldo si trovi a ripartire in modo diverso l'imposta, non e' tenuto a
operare alcuna compensazione fra i  minori importi attribuiti in sede
di  acconto a  determinare regioni  e i  maggiori importi  versati ad
altre regioni; il compito di  procedere alle operazioni di conguaglio
fra  le diverse  regioni  e',  infatti, affidato  all'amministrazione
finanziaria.
  Nel confermare quanto sopra riportato, si precisa ulteriormente che
nella  descritta fattispecie  non  si rende  comunque applicabile  la
sanzione prevista  dall'art. 34  del decreto  legislativo n.  446 del
1997, per il  caso di omesso o  insufficiente versamento dell'imposta
che  si  verifica  soltanto  se  l'importo  dell'acconto  globalmente
versato dal contribuente sia inferiore all'ammontare minimo richiesto
dalla disciplina  dell'imposta (per il primo  periodo di applicazione
del tributo, 120  per cento della c.d. imposta  figurativa ovvero, se
minore, dell'imposta effettivamente dovuta).
  Va, tuttavia,  ricordato che  qualora la  ripartizione dell'imposta
adottata in sede di acconto rispetto  a quella applicabile in sede di
saldo assuma  rilevanti dimensioni  e dipenda da  erronee indicazioni
contenute  nel  prospetto dell'acconto  IRAP,  e'  in facolta'  degli
uffici procedere  all'applicazione della sanzione  residuale prevista
dall'art. 33 del decreto legislativo n. 446 del 1997.
  2.21 Base imponibile delle  banche: trattamento dei costi sostenuti
per agevolare gli esodi di personale dipendente.
  Con  specifico  riguardo  alla   determinazione  del  valore  della
produzione  netta  delle  banche  (art.   6,  comma  1,  del  decreto
legislativo n. 446 del 1997), e' stato chiesto di fornire chiarimenti
in ordine  al trattamento  dei costi sostenuti  da tali  soggetti, ai
sensi dell'art. 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al
fine  di favorire,  nei casi  di ristrutturazione  o riorganizzazione
aziendale, l'esodo  del personale  in esubero mediante  erogazione di
apposite indennita'.
  E' stato, in particolare, chiesto di  conoscere se, nel caso in cui
tali costi siano trattati contabilmente,  insieme agli altri costi di
ristrutturazione   o   riorganizzazione,   alla  stregua   di   oneri
pluriennali (da ripartirsi in cinque esercizi), gli stessi si rendano
deducibili anche ai fini dell'IRAP.
  In  merito  si   ritiene  che  i  costi  in   questione,  anche  se
classificati  in  sede  contabile   come  oneri  di  ristrutturazione
aziendale,  mantengano, agli  effetti dell'IRAP,  la natura  di costi
relativi  al  personale  dipendente  al pari  delle  ordinarie  somme
attribuite ai  dipendenti in occasione della  cessazione del rapporto
di lavoro e, pertanto, siano  da considerare comunque indeducibili ai
fini della determinazione del valore della produzione.
  Gli  Uffici in  indirizzo  provvederanno ad  assicurare la  massima
diffusione del contenuto della presente circolare.
                                           Il direttore generale
                                       del Dipartimento delle entrate
                                                   Romano