IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Vista la legge 25 febbraio 1992, n. 215: "Azioni positive per l'imprenditoria femminile"; Visto il decreto n. 706 del 5 dicembre 1996 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, con il quale sono state definite le modalita' per la concessione delle agevolazioni di cui alla citata legge n. 215/1992; Visto, in particolare, l'art. 6 del citato decreto ministeriale n. 706/1997, che stabilisce che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede all'approvazione delle domande di agevolazione entro centoventi giorni dalla scadenza del primo termine di presentazione ed entro il 30 aprile di ciascun anno per le domande presentate entro il 31 dicembre dell'anno precedente; Visti i decreti del 23 dicembre 1997 e del 30 aprile 1998 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con i quali e' stato prorogato al 30 maggio 1998 il termine per la ripresentazione delle domande non ammesse ovvero non agevolate a valere sul primo bando; Considerato che, a seguito di tali ultime disposizioni, l'approvazione da parte dello stesso Ministero delle domande relative al secondo bando, presentate entro il 31 dicembre 1997, doveva intervenire entro il 30 settembre 1998; Tenuto conto che, alla data del presente decreto le graduatorie relative al citato secondo bando non sono state ancora approvate a causa delle numerose richieste d'integrazione delle domande in attesa di riscontro da parte delle imprese; Considerato pertanto che le imprese non ammissibili ad agevolazione o non finanziate per esaurimento dei fondi, non avranno la possibilita' di ripresentare la domanda entro il 31 dicembre 1998, cosi' come previsto dalla procedura, al fine di concorrere all'assegnazione dei fondi relativi al terzo bando; Ritenuta pertanto l'opportunita' di consentire alle predette imprese la ripresentazione della domanda nella fase successiva alla definizione del procedimento da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, quindi, dopo il 31 dicembre 1998; Vista altresi' la legge 15 marzo 1997, n. 59 "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e la semplificazione amministrativa"; Visto che, ai sensi della predetta legge e, in particolare, dell'art. 20, comma 8, occorre procedere all'emanazione di un nuovo regolamento attuativo volto alla semplificazione del procedimento per la concessione delle agevolazioni previste dalla citata legge n. 215/1992; Considerato che, in attesa dell'entrata in vigore della nuova disciplina e per una sua uniforme applicazione, appare opportuno sospendere la presentazione delle domande relative all'anno 1999; Decreta: Art. 1. Le domande per la concessione delle agevolazioni previste dalla legge 25 febbraio 1992, n. 215 presentate entro il 31 dicembre 1997, che risulteranno non ammissibili ovvero non agevolabili per esaurimento delle disponibilita' finanziarie, possono essere ripresentate, al fine di concorrere all'assegnazione delle risorse previste per il 1999, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con il quale saranno approvate le graduatorie delle domande ammissibili.