IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Vista  la legge  25 febbraio  1992,  n. 215:  "Azioni positive  per
l'imprenditoria femminile";
  Visto  il  decreto  n.  706   del  5  dicembre  1996  del  Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emanato di concerto
con  il Ministro  del tesoro,  con il  quale sono  state definite  le
modalita' per  la concessione delle  agevolazioni di cui  alla citata
legge n. 215/1992;
  Visto, in particolare, l'art. 6  del citato decreto ministeriale n.
706/1997,  che  stabilisce  che   il  Ministero  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato  provvede all'approvazione delle domande
di  agevolazione entro  centoventi  giorni dalla  scadenza del  primo
termine di presentazione ed entro il 30 aprile di ciascun anno per le
domande presentate entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
  Visti  i decreti  del 23  dicembre 1997  e del  30 aprile  1998 del
Ministro  dell'industria, del  commercio  e  dell'artigianato, con  i
quali  e'  stato prorogato  al  30  maggio  1998  il termine  per  la
ripresentazione  delle domande  non  ammesse ovvero  non agevolate  a
valere sul primo bando;
  Considerato   che,  a   seguito   di   tali  ultime   disposizioni,
l'approvazione da parte dello stesso Ministero delle domande relative
al  secondo  bando, presentate  entro  il  31 dicembre  1997,  doveva
intervenire entro il 30 settembre 1998;
  Tenuto conto  che, alla  data del  presente decreto  le graduatorie
relative al  citato secondo bando  non sono state ancora  approvate a
causa delle numerose richieste d'integrazione delle domande in attesa
di riscontro da parte delle imprese;
  Considerato pertanto che le imprese non ammissibili ad agevolazione
o  non  finanziate   per  esaurimento  dei  fondi,   non  avranno  la
possibilita' di  ripresentare la domanda  entro il 31  dicembre 1998,
cosi'  come   previsto  dalla   procedura,  al  fine   di  concorrere
all'assegnazione dei fondi relativi al terzo bando;
  Ritenuta  pertanto  l'opportunita'   di  consentire  alle  predette
imprese la  ripresentazione della domanda nella  fase successiva alla
definizione del  procedimento da parte del  Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e, quindi, dopo il 31 dicembre 1998;
  Vista altresi' la legge 15 marzo 1997, n. 59 "Delega al Governo per
il conferimento  di funzioni e  compiti alle regioni ed  enti locali,
per la  riforma della  pubblica amministrazione e  la semplificazione
amministrativa";
  Visto  che,  ai  sensi  della predetta  legge  e,  in  particolare,
dell'art. 20, comma  8, occorre procedere all'emanazione  di un nuovo
regolamento attuativo volto alla semplificazione del procedimento per
la  concessione delle  agevolazioni  previste dalla  citata legge  n.
215/1992;
  Considerato  che,  in attesa  dell'entrata  in  vigore della  nuova
disciplina  e per  una  sua uniforme  applicazione, appare  opportuno
sospendere la presentazione delle domande relative all'anno 1999;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Le  domande per  la concessione  delle agevolazioni  previste dalla
legge 25 febbraio 1992, n. 215  presentate entro il 31 dicembre 1997,
che  risulteranno   non  ammissibili   ovvero  non   agevolabili  per
esaurimento   delle   disponibilita'  finanziarie,   possono   essere
ripresentate, al  fine di  concorrere all'assegnazione  delle risorse
previste  per   il  1999,  entro   sessanta  giorni  dalla   data  di
pubblicazione  nella Gazzetta  Ufficiale  del  decreto del  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato con il quale saranno
approvate le graduatorie delle domande ammissibili.