IL DIRETTORE GENERALE
                   del Dipartimento delle entrate
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte
sui redditi;
  Visto  l'art. 7-bis  del citato  decreto presidenziale  n. 600  del
1973,  in base  al  quale  i soggetti  indicati  nel  titolo III  che
corrispondono somme e  valori soggetti a ritenute  alla fonte secondo
le  disposizioni dello  stesso titolo  devono consegnare  un'apposita
certificazione unica anche ai fini dei contributi dovuti all'Istituto
nazionale della previdenza sociale attestante l'ammontare complessivo
delle dette somme e valori, l'ammontare delle ritenute operate, delle
detrazioni  d'imposta  effettuate  e  dei  contributi  previdenziali,
nonche' gli  altri dati stabiliti con  il decreto di cui  all'art. 8,
primo comma, secondo periodo, del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 600 del 1973;
  Visto  l'art.  7  del  decreto ministeriale  del  9  gennaio  1998,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale n.
14 del 19  gennaio 1998, che haapprovato lo  schema di certificazione
unica (modello CUD) concernente  l'attestazione dei redditi di lavoro
dipendente e assimilati, compresi i compensi e le indennita' soggetti
a  tassazione separata,  corrisposti nell'anno  1998, delle  ritenute
d'acconto  operate  e  delle detrazioni  effettuate,  dell'imponibile
preso  a  base  del   calcolo  della  contribuzione  previdenziale  e
assistenziale  versata   o  dovuta  all'Istituto  nazionale   per  la
previdenza sociale e  delle relative trattenute operate  a carico del
lavoratore nonche'  per l'attestazione dell'ammontare dei  redditi di
pensione  corrisposti  nell'anno  1998, delle  relative  ritenute  di
acconto operate e delle detrazioni effettuate;
  Vista  la legge  31 dicembre  1996, n.  675, concernente  la tutela
delle persone  e di altri  soggetti rispetto al trattamento  dei dati
personali;
  Visto  l'art.  1  del  decreto-legge   2  novembre  1998,  n.  378,
pubblicato  nella Gazzetta  Ufficiale del  3 novembre  1998, n.  257,
concernenti  le  modalita'  di  restituzione del  60  per  cento  del
contributo  straordinario per  l'Europa  effettivamente trattenuto  o
versato;
  Considerato  che  occorre  integrare   i  dati  da  inserire  nella
certificazione unica  dei redditi  di lavoro dipendente  e assimilati
che il sostituto d'imposta deve  consegnare al sostituito entro il 28
febbraio 1999;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Nella  certificazione unica modello  CUD relativa ai  redditi di
lavoro dipendente e  di quelli a questo assimilati  erogati nel 1998,
oltre ai dati indicati nell'art. 7 del decreto ministeriale 9 gennaio
1998, devono essere indicati i dati relativi:
  all'ammontare del contributo  straordinario per l'Europa rimborsato
al dipendente  in occasione  delle operazioni  di conguaglio  di fine
anno,  da  inserire   come  punto  70  con   la  dizione  "Contributo
straordinario per l'Europa rimborsato";
  all'eccedenza   di  contributo   straordinario   per  l'Europa   da
restituire nel  corso del  periodo d'imposta  1999, da  inserire come
punto 71  con la dizione  "Eccedenza di contributo  straordinario per
l'Europa da rimborsare";
  alla  retribuzione  annua  complessiva  assunta come  base  per  la
determinazione del trattamento di fine rapporto (T.F.R.), da inserire
come punto 72  con la dizione "Retribuzione sulla  cui base calcolare
il T.F.R.";
  alla  quota annuale  di trattamento  di fine  rapporto destinata  e
versata al  fondo pensione complementare,  da inserire come  punto 73
con la dizione "Quota di T.F.R. versata al fondo".
  Tali dati possono essere indicati anche nello spazio riservato alle
annotazioni, riportando  il numero del  campo e la  descrizione dello
stesso.