IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; Vista la propria ordinanza del 5 marzo 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 1997) con la quale e' stato disposto, in attesa di un'idonea disciplina di livello legislativo, il temporaneo divieto di qualsiasi forma di sperimentazione e di intervento, comunque praticata, finalizzata, anche indirettamente, alla clonazione umana o animale; Viste le proprie ordinanze del 4 giugno 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 132 del 9 giugno 1997), del 4 settembre 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 215 del 15 settembre 1997), del 23 gennio 1998 (Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 1998), del 30 giugno 1998 (Gazzetta Ufficiale n. 160 dell'11 luglio 1998) con le quali l'efficacia della sopracitata ordinanza del 5 marzo 1997 e' stata prorogata al 31 dicembre 1998; Considerato che e' ancora all'esame della Camera dei deputati il testo di disegno di legge n. 414 e abbinati in materia di procreazione medicalmente assistita, elaborato da quella commissione XII "Affari sociali", nel cui capo VII si prevede il divieto di clonazione umana; Considerato che la perdurante mancanza di qualsiasi regolamentazione in materia di clonazione umana, dovuta alla non ancora intervenuta definizione della disciplina legislativa, puo' comportare sperimentazioni e interventi senza alcuna garanzia di tutela della salute pubblica; Vista la direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 1998, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee del 30 luglio 1998, legge n. 213/13), che dichiara non brevettabili, per conclamati motivi d'ordine eticogiuridico, i procedimenti di clonazione umana e di modificazione dell'identita' genetica germinale dell'essere umano; Vista la dichiarazione universale sul genoma umano e del diritto dell'uomo; adottata dalla 29 Conferenza generale dei Paesi membri dell'UNESCO, che vieta espressamente qualsiasi pratica contraria alla dignita' dell'uomo, come la clonazione ai fini riproduttivi di esseri umani; Visto il protocollo addizionale alla Convenzione di Oviedo per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignita' dell'essere umano riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina, recante interdizione della clonazione degli esseri umani - Consiglio d'Europa, e firmato dall'Italia (Parigi 12 gennaio 1998); Ritenuto che sussistano tuttora le ragioni che hanno determinato l'adozione delle predette ordinanze, in attesa della disciplina legislativa; Ritenuto di dover considerare, limitatamente alla clonazione animale, alcune esigenze connesse alla produzione di nuovi farmaci, alla salvaguardia di specie animali in pericolo di estinzione, ferma restando, peraltro, la necessita' di una preventiva informazione dell'autorita' sanitaria centrale in ordine a ciascun intervento effettuato; Ritenuto, pertanto, di prorogare al 30 giugno 1999 l'efficacia delle prescrizioni dell'ordinanza 5 marzo 1997, al tal fine opportunamente integrandole; Ordina: Art. 1. Per i motivi specificati in premessa, l'efficacia dell'ordinanza del 5 marzo 1997, recante il divieto di qualsiasi forma di sperimentazione e di intervento, comunque praticata, finalizzata, anche indirettamente, alla clonazione umana o animale, e' prorogata al 30 giugno 1999. Il divieto non si applica alla clonazione di animali transgenici utilizzati per la produzione di medicinali salvavita o alla clonazione attuata a salvaguardia di specie animali in via di estinzione, a condizione che ciascun intervento sia previamente notificato al Ministero della sanita' - Dipartimento degli alimenti e nutrizione e della sanita' pubblica veterinaria e all'Istituto superiore di sanita'. La presente ordinanza verra' trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 dicembre 1998 Il Ministro: Bindi Registrata alla Corte dei conti il 24 dicembre 1998 Registro n. 2 Sanita', foglio n. 125