IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  Vista la propria ordinanza del  5 marzo 1997 (Gazzetta Ufficiale n.
55 del  7 marzo 1997)  con la quale e'  stato disposto, in  attesa di
un'idonea disciplina di livello legislativo, il temporaneo divieto di
qualsiasi  forma   di  sperimentazione  e  di   intervento,  comunque
praticata, finalizzata, anche indirettamente, alla clonazione umana o
animale;
  Viste le proprie ordinanze del 4 giugno 1997 (Gazzetta Ufficiale n.
132 del 9  giugno 1997), del 4 settembre 1997  (Gazzetta Ufficiale n.
215 del 15 settembre 1997), del 23 gennio 1998 (Gazzetta Ufficiale n.
28 del  4 febbraio 1998), del  30 giugno 1998 (Gazzetta  Ufficiale n.
160 dell'11 luglio  1998) con le quali  l'efficacia della sopracitata
ordinanza del 5 marzo 1997 e' stata prorogata al 31 dicembre 1998;
  Considerato che  e' ancora all'esame  della Camera dei  deputati il
testo  di  disegno  di  legge  n.   414  e  abbinati  in  materia  di
procreazione medicalmente assistita,  elaborato da quella commissione
XII  "Affari sociali",  nel cui  capo VII  si prevede  il divieto  di
clonazione umana;
  Considerato    che   la    perdurante    mancanza   di    qualsiasi
regolamentazione  in materia  di  clonazione umana,  dovuta alla  non
ancora  intervenuta definizione  della  disciplina legislativa,  puo'
comportare  sperimentazioni e  interventi  senza  alcuna garanzia  di
tutela della salute pubblica;
  Vista la direttiva 98/44/CE del  Parlamento europeo e del Consiglio
del  6  luglio  1998,  sulla protezione  giuridica  delle  invenzioni
biotecnologiche (Gazzetta  Ufficiale delle  Comunita' europee  del 30
luglio 1998,  legge n.  213/13), che  dichiara non  brevettabili, per
conclamati   motivi  d'ordine   eticogiuridico,  i   procedimenti  di
clonazione umana e di modificazione dell'identita' genetica germinale
dell'essere umano;
  Vista la  dichiarazione universale sul  genoma umano e  del diritto
dell'uomo;  adottata dalla  29 Conferenza  generale dei  Paesi membri
dell'UNESCO, che vieta espressamente qualsiasi pratica contraria alla
dignita' dell'uomo, come la clonazione ai fini riproduttivi di esseri
umani;
  Visto il protocollo  addizionale alla Convenzione di  Oviedo per la
protezione dei  diritti dell'uomo e della  dignita' dell'essere umano
riguardo alle  applicazioni della biologia e  della medicina, recante
interdizione  della   clonazione  degli  esseri  umani   -  Consiglio
d'Europa, e firmato dall'Italia (Parigi 12 gennaio 1998);
  Ritenuto che  sussistano tuttora  le ragioni che  hanno determinato
l'adozione  delle  predette  ordinanze, in  attesa  della  disciplina
legislativa;
  Ritenuto  di  dover   considerare,  limitatamente  alla  clonazione
animale, alcune  esigenze connesse alla produzione  di nuovi farmaci,
alla salvaguardia di specie animali  in pericolo di estinzione, ferma
restando,  peraltro, la  necessita'  di  una preventiva  informazione
dell'autorita'  sanitaria centrale  in  ordine  a ciascun  intervento
effettuato;
  Ritenuto,  pertanto, di  prorogare  al 30  giugno 1999  l'efficacia
delle  prescrizioni   dell'ordinanza  5  marzo  1997,   al  tal  fine
opportunamente integrandole;
                               Ordina:
                               Art. 1.
  Per i  motivi specificati  in premessa,  l'efficacia dell'ordinanza
del  5  marzo  1997,  recante   il  divieto  di  qualsiasi  forma  di
sperimentazione  e di  intervento,  comunque praticata,  finalizzata,
anche indirettamente,  alla clonazione umana o  animale, e' prorogata
al 30 giugno 1999.
  Il divieto  non si applica  alla clonazione di  animali transgenici
utilizzati  per   la  produzione  di  medicinali   salvavita  o  alla
clonazione  attuata  a  salvaguardia  di specie  animali  in  via  di
estinzione,  a  condizione  che ciascun  intervento  sia  previamente
notificato al Ministero della sanita' - Dipartimento degli alimenti e
nutrizione  e  della  sanita'  pubblica  veterinaria  e  all'Istituto
superiore di sanita'.
  La presente ordinanza verra' trasmessa  alla Corte dei conti per la
registrazione  e  sara'  pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Roma, 22 dicembre 1998
                                                   Il Ministro: Bindi
Registrata alla Corte dei conti il 24 dicembre 1998
Registro n. 2 Sanita', foglio n. 125