Avvertenza:
  Si procede alla ripubblicazione del testo della  legge  9  dicembre
1998,  n.  426,  corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8,
comma  3,  del  regolamento  di  esecuzione  del  testo  unico  delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle leggi, sulla emanazione dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo
1986, n. 217.   Resta invariato il  valore  e  l'efficacia  dell'atto
legislativo qui trascritto.
                               Art. 1.
           Interventi di bonifica e ripristino ambientale
                         dei siti inquinati
 1. Al fine di consentire il concorso pubblico nella realizzazione di
interventi  di  bonifica  e ripristino ambientale dei siti inquinati,
ivi compresi aree e specchi d'acqua marittimi,  lacuali,  fluviali  e
lagunari  in  concessione,  anche  in  caso  di loro dismissioni, nei
limiti e con i presupposti di cui all'articolo 17, comma  6-bis,  del
decreto   legislativo   5   febbraio   1997,   n.  22,  e  successive
modificazioni, nonche' per gli impegni attuativi  del  protocollo  di
Kyoto  sui  cambiamenti  climatici  di  cui  alla  deliberazione  del
Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del
3 dicembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  18  del  23
gennaio   1998,   del   piano   straordinario   di   completamento  e
razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione  di  cui
all'articolo  6  del  decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito,
con modificazioni, dalla legge  23  maggio  1997,  n.  135,  e  degli
accordi  e  contratti  di programma di cui all'articolo 25 del citato
decreto legislativo n.  22  del  1997,  sono  autorizzati  limiti  di
impegno ventennali di lire 27.000 milioni a decorrere dall'anno 1998,
di  lire  5.600  milioni  a decorrere dall'anno 1999 e di lire 16.200
milioni a decorrere dall'anno 2000.  Per  le  medesime  finalita'  e'
altresi'  autorizzata  la  spesa  di  lire 130.000 milioni per l'anno
2000; per gli anni successivi, al finanziamento degli  interventi  di
cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma
3,  lettera  d),  della  legge  5  agosto  1978, n. 468, e successive
modificazioni ed integrazioni.
 2. Alla realizzazione degli interventi di cui  al  comma  1  possono
concorrere  le  ulteriori risorse destinate dal CIPE al finanziamento
di progetti di risanamento ambientale, nonche' quelle  attribuite  al
Ministero   dell'ambiente  in  sede  di  riprogrammazione  dei  fondi
disponibili nell'ambito del quadro comunitario di sostegno 1994-1999.
 3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 e per  la
utilizzazione   delle   relative  risorse  finanziarie  il  Ministero
dell'ambiente adotta, d'intesa con la  Conferenza  permanente  per  i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, entro centoventi giorni dalla data di entrata  in  vigore
della  presente  legge,  previo  parere  delle competenti commissioni
parlamentari,  un  programma  nazionale  di  bonifica  e   ripristino
ambientale  dei  siti  inquinati,  che  individua  gli  interventi di
interesse  nazionale,   gli   interventi   prioritari,   i   soggetti
beneficiari,  i  criteri di finanziamento dei singoli interventi e le
modalita' di trasferimento delle relative risorse. Il programma tiene
conto dei limiti di accettabilita', delle procedure di riferimento  e
dei criteri definiti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 17,
comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modificazioni.
 4.  Sono  considerati  primi  interventi  di  bonifica  di interesse
nazionale quelli compresi nelle seguenti aree industriali e  siti  ad
alto  rischio  ambientale  i  cui  ambiti sono perimetrati, sentiti i
comuni interessati, dal Ministro dell'ambiente sulla base dei criteri
di cui all'articolo 18, comma 1, lettera n), del decreto  legislativo
5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni:
   a) Venezia (Porto Marghera);
   b) Napoli orientale;
   c) Gela e Priolo;
   d) Manfredonia;
   e) Brindisi;
   f) Taranto;
   g) Cengio e Saliceto;
   h) Piombino;
   i) Massa e Carrara;
   l) Casal Monferrato;
   m) Litorale Domizio-Flegreo e Agro aversano (Caserta-Napoli);
   n) Pitelli (La Spezia);
   o) Balangero;
   p) Pieve Vergonte.
 5.  Il  Ministero dell'ambiente, nell'ambito del programma di cui al
comma 3, determina altresi' le modalita' per  il  monitoraggio  e  il
controllo,  con  la  partecipazione  delle regioni interessate, delle
attivita' di realizzazione delle opere e  degli  interventi  previsti
nel  programma  stesso, ivi compresi i presupposti e le procedure per
la revoca dei finanziamenti e per il riutilizzo delle risorse  resesi
comunque   disponibili,   assicurando   il  rispetto  dell'originaria
allocazione regionale delle risorse.  Per  le  attivita'  di  cui  al
presente  comma  il  Ministero  dell'ambiente  si avvale dell'Agenzia
nazionale per la protezione  dell'ambiente  (ANPA)  e  delle  Agenzie
regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA).
 6. Gli enti territoriali competenti, sulla base del programma di cui
al  comma 3, sono autorizzati a contrarre mutui o ad effettuare altre
operazioni finanziarie con la  Cassa  depositi  e  prestiti  e  altri
istituti  di  credito.  Le  regioni sono autorizzate a corrispondere,
sulla  base  di  apposita  rendicontazione  degli  enti  territoriali
competenti,  direttamente  agli istituti mutuanti interessati le rate
di ammortamento per capitale e interessi, avvalendosi delle quote  di
limiti   di   impegno   rispettivamente   assegnate   dal   Ministero
dell'ambiente.
 7. Nel caso  di  cambio  di  destinazione  dei  siti  oggetto  degli
interventi  di  messa  in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale
ovvero di  alienazione  entro  dieci  anni  dall'effettuazione  degli
stessi  in  assenza  di  cambio di destinazione, il contributo di cui
all'articolo 17, comma 6-bis,  del  decreto  legislativo  5  febbraio
1997,  n. 22, e successive modificazioni, e' restituito allo Stato in
misura adeguata all'aumento di valore conseguito dall'area al momento
del  cambio  di  destinazione,  ovvero della sua cessione, rispetto a
quello dell'intervento  di  bonifica  e  ripristino  ambientale.  Con
decreto  del  Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del
tesoro, del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  verranno
determinati i criteri e le modalita' della restituzione.
 8.  All'articolo  17,  comma  1,  alinea,  del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, dopo le  parole:  "il  Ministro  dell'ambiente"
sono  inserite le seguenti: ", avvalendosi dell'Agenzia nazionale per
la protezione dell'ambiente (ANPA),".
 9. All'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e
successive modificazioni, dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti:
 "15-bis. Il Ministro dell'ambiente,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'universita'  e  della ricerca scientifica e tecnologica e con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,  emana  un
decreto   recante   indicazioni   ed   informazioni  per  le  imprese
industriali, consorzi di imprese, cooperative, consorzi  tra  imprese
industriali  ed  artigiane  che  intendano  accedere  a  incentivi  e
finanziamenti per la ricerca e lo sviluppo  di  nuove  tecnologie  di
bonifica previsti dalla vigente legislazione;
 15-ter.  Il  Ministero  dell'ambiente e le regioni rendono pubblica,
rispettivamente, la lista di priorita' nazionale e regionale dei siti
contaminati da bonificare".
 10. Il decreto del Ministro dell'ambiente di  cui  al  comma  15-bis
dell'articolo  17  del  decreto  legislativo  5 febbraio 1997, n. 22,
introdotto dal comma  9  del  presente  articolo,  e'  emanato  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
 11.  All'articolo  17,  comma 11, del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le  predette
spese sono altresi' assistite da privilegio generale mobiliare".
 12.  All'articolo 22, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, dopo le parole:  "priorita'  degli  interventi"
sono  aggiunte le seguenti: "basato su un criterio di valutazione del
rischio elaborato dall'ANPA".
 13. All'articolo 22, comma 7, del  decreto  legislativo  5  febbraio
1997,  n.  22, e successive modificazioni, le parole: "entro un anno"
sono sostituite dalle seguenti: "entro due anni".
 14. All'articolo 57, comma 5, del  decreto  legislativo  5  febbraio
1997,   n.   22,  e  successive  modificazioni,  le  parole:  "devono
conformarsi alle disposizioni del presente decreto entro tre mesi dal
termine di cui  all'articolo  33,  comma  6"  sono  sostituite  dalle
seguenti:  "devono conformarsi alle disposizioni del presente decreto
entro e non oltre il 31 dicembre 1998".
 15.  All'articolo  44,  comma  3, del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, e successive modificazioni, e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente  periodo:  "Ai  medesimi  fini  il ritiro, il trasporto e lo
stoccaggio dei beni durevoli  da  parte  dei  rivenditori  firmatari,
tramite  le  proprie  associazioni di categoria, dei citati accordi e
contratti di  programma  non  sono  sottoposti  agli  obblighi  della
comunicazione annuale al catasto, della tenuta dei registri di carico
e   scarico,   della  compilazione  e  tenuta  dei  formulari,  della
preventiva autorizzazione e della iscrizione  all'Albo  di  cui  agli
articoli 11, 12, 15, 28 e 30 del presente decreto".
 16.  All'articolo  11,  comma  3, del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, e successive modificazioni, sono  soppresse  le  parole:
"derivanti  dalle  lavorazioni  industriali  e  artigianali"  e  sono
aggiunte, alla fine dell'ultimo periodo, le seguenti:  "limitatamente
alla quantita' conferita".
 17. All'articolo 26 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.  22,
e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
 "5-bis.  Al  fine  di  consentire  l'avviamento  ed il funzionamento
dell'attivita' dell'Osservatorio nazionale  sui  rifiuti,  in  attesa
dell'attuazione  di  quanto  disposto  al  comma 5, e' autorizzata la
spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1998 da iscrivere in  apposita
unita'  previsionale  di base dello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente".
 18. All'onere di cui al comma 17 si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1998-2000, nell'ambito dell'unita'  previsionale  di  base  di  parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica per l'anno
1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo  al  Ministero
dell'ambiente.
 19.  All'articolo  30,  comma  4, del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, le parole da: "Le imprese che svolgono" fino  a:  "anche
se  da essi prodotti" sono sostituite dalle seguenti: "Le imprese che
svolgono attivita' di raccolta e trasporto di rifiuti non  pericolosi
prodotti  da  terzi e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti
pericolosi,  esclusi  i  trasporti  di  rifiuti  pericolosi  che  non
eccedano  la  quantita'  di  trenta chilogrammi al giorno o di trenta
litri al giorno effettuati dal produttore degli stessi rifiuti".
 20. All'articolo 41 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.  22,
e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
 "10-bis. In caso di mancata stipula degli accordi di cui ai commi  2
e   3,  il  Ministro  dell'ambiente,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'industria, del commercio e  dell'artigianato,  puo'  determinare
con  proprio decreto l'entita' dei costi della raccolta differenziata
dei  rifiuti  di  imballaggio  a  carico  dei  produttori   e   degli
utilizzatori   ai  sensi  dell'articolo  49,  comma  10,  nonche'  le
condizioni e le modalita' di ritiro dei rifiuti stessi da  parte  dei
produttori".
 21.  All'articolo  42,  comma  2, del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, la lettera c) e' abrogata.
  22. All'articolo 48, comma 1, del decreto  legislativo  5  febbraio
1997,  n.  22,  sono  aggiunte,  in fine, le parole: ", i beni di cui
all'articolo 44 e i rifiuti di cui agli articoli 45 e 46".
 23. Fino al 1 gennaio 2000 e salvo diverso accordo tra enti locali e
gestori  del  servizio,   l'applicazione   e   la   riscossione   del
corrispettivo  della  raccolta e dello smaltimento dei rifiuti solidi
urbani sono  effettuate  dall'ente  locale  secondo  le  disposizioni
dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
 24.  All'articolo  51,  comma  2, del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, sono soppresse la parola: "propri" e le  parole  da:  ",
ovvero effettuano" fino alla fine del comma.
 25. All'articolo 51-bis, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio
1997,  n.  22,  e  successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Con la sentenza di condanna per la contravvenzione
di cui al  presente  comma,  o  con  la  decisione  emessa  ai  sensi
dell'articolo  444 del codice di procedura penale, il beneficio della
sospensione condizionale della  pena  puo'  essere  subordinato  alla
esecuzione  degli  interventi  di  messa  in  sicurezza,  bonifica  e
ripristino ambientale".
 26. Al fine di consentire il completamento delle attivita' assegnate
al gruppo tecnico di cui all'articolo 6, comma 7,  del  decreto-legge
25  marzo  1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
maggio 1997, n. 135, e' autorizzata la spesa di  lire  1.800  milioni
per ciascuno degli anni l999 e 2000.
 27.  All'articolo  49,  comma  5, del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ",  prevede-
ndo  disposizioni  transitorie per garantire la graduale applicazione
del metodo normalizzato e della tariffa ed il graduale raggiungimento
dell'integrale copertura dei  costi  del  servizio  di  gestione  dei
rifiuti urbani da parte dei comuni".
 28.  All'articolo  49,  comma  1, del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, le  parole:  "1  gennaio  1999"  sono  sostituite  dalle
seguenti:  "1 gennaio 2000".
                               Art. 1.
                               Art. 1.
                               Art. 1.
 
          Avvertenza:
            Il  testo  delle  note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art.  10, commi 2 e 3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti.
          Note all'art. 1:
            -  Il  decreto  legislativo n. 22/1997, reca: "Attuazione
          delle direttive  91/156/CEE  sui  rifiuti,  91/689/CEE  sui
          rifiuti  pericolosi  e  94/62/CE  sugli  imballaggi  e  sui
          rifiuti di imballaggi". Si riporta il testo  dell'art.  17,
          comma 6-bis:
            "6-bis.  Gli  interventi  di  bonifica dei siti inquinati
          possono  essere   assistiti,   sulla   base   di   apposita
          disposizione  legislativa  di  finanziamento, da contributo
          pubblico entro il limite massimo del  50  per  cento  delle
          relative  spese  qualora  sussistano  preminenti  interessi
          pubblici connessi ad esigenze di tutela  igienico-sanitaria
          e  ambientale  o  occupazionali.    Ai  predetti contributi
          pubblici non si applicano le disposizioni di cui  ai  commi
          10 e 11".
            -   Il   decreto-legge   n.   67/1997,   convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997,  n.  153,  reca:
          "Disposizioni   urgenti  per  favorire  l'occupazione".  Si
          riporta il testo dell'art. 6:
            "Art. 6 (Sistemi di  collettamento  e  depurazione  delle
          acque  reflue).    - 1. Le risorse derivanti dall'esercizio
          del potere di revoca previsto dal  comma  104  dell'art.  2
          della  legge 23 dicembre 1996, n. 662, le risorse assegnate
          dal CIPE per il finanziamento di progetti di  protezione  e
          risanamento ambientale nel settore delle acque a valere sui
          fondi  di  cui all'art. 4 del decreto-legge 23 giugno 1995,
          n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
          1995, n. 341, le ulteriori risorse attribuite al  Ministero
          dell'ambiente  in  sede  di  riprogrammazione delle risorse
          disponibili nell'ambito del quadro comunitario di sostegno,
          nonche' i proventi  derivanti  dall'applicazione  dell'art.
          14,  comma  1,  della  legge  5  gennaio  1994, n. 36, sono
          destinati alla realizzazione delle opere e degli interventi
          previsti da  un  piano  straordinario  di  completamento  e
          razionalizzazione    dei   sistemi   di   collettamento   e
          depurazione delle acque reflue urbane, tenendo conto  della
          direttiva  91/271/CEE  del  Consiglio,  del 21 maggio 1991,
          concernente  il  trattamento  delle  acque  reflue  urbane,
          adottato con decreto del Ministro dell'ambiente, sentita la
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
            1-bis. Nelle regioni in cui,  alla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto, non
          sia   stata   definita  l'organizzazione  territoriale  del
          servizio idrico integrato, gli ambiti territoriali ottimali
          di cui all'art. 8  della  legge  5  gennaio  1994,  n.  36,
          coincidono  con  il  territorio della provincia. Sentite le
          autorita' di bacino, le regioni possono, con propria legge,
          definire  una  diversa  delimitazione  territoriale   degli
          ambiti.
            2.  Le  risorse  nazionali  di cui al comma 1, eccettuate
          quelle  riscosse  a  titolo  di  canone  o  tariffa,   sono
          assegnate,  anche  in  deroga  alle  finalita' previste per
          dette risorse dalle rispettive disposizioni  normative,  su
          appositi  capitoli  di  spesa  del  bilancio  del Ministero
          dell'ambiente, anche di nuova istituzione. Per  le  risorse
          gia'  trasferite alle regioni, il Ministro dell'ambiente ne
          autorizza  la  spesa  in  relazione  alle  opere  ed   agli
          interventi  previsti  dal  piano  di  cui  al  comma  1. Il
          Ministero del bilancio e della programmazione economica, su
          proposta del Ministero dell'ambiente, provvede a richiedere
          all'Unione europea le  modifiche  dei  programmi  operativi
          eventualmente occorrenti.
            3.  Al  fine  di  assicurare  la tempestiva realizzazione
          delle opere e degli interventi previsti dal piano di cui al
          comma 1, il Ministero dell'ambiente provvede  a  trasferire
          alle regioni competenti:
             a)  una  quota pari al venticinque per cento delle somme
          complessivamente attribuite agli interventi  da  realizzare
          in  ciascuna  regione  a  seguito  dell'adozione del piano,
          entro   trenta   giorni    decorrenti    dalla    effettiva
          disponibilita' delle risorse in bilancio;
             b)  una  quota  del  costo effettivo di ogni intervento,
          fino al limite del novanta per cento, tenendo  conto  della
          quota  di cui alla lettera a), proporzionalmente imputabile
          all'intervento, a seguito dell'avvenuta notifica  da  parte
          della  regione  della  consegna  dei  lavori,  entro trenta
          giorni  decorrenti  dall'effettiva   disponibilita'   delle
          risorse in bilancio;
             c)   la  quota  residua  del  costo  effettivo  di  ogni
          intervento, a seguito della notifica da parte della regione
          dell'avvenuto  collaudo,  entro  trenta  giorni  decorrenti
          dall'effettiva disponibilita' delle risorse in bilancio.
            4.  Alle opere ed agli interventi di cui al comma 1, gia'
          appaltati o affidati  in  concessione  o  gia'  oggetto  di
          progettazione  almeno  preliminare  se  compresi  in  piani
          regionali di  risanamento  delle  acque,  e  che  risultino
          sospesi per qualsiasi motivo alla data di entrata in vigore
          del  presente  decreto, si applicano le disposizioni di cui
          ai commi 2 e seguenti dell'art. 13  del  presente  decreto,
          intendendosi  sostituito all'elenco di cui al comma 1 dello
          stesso articolo il piano straordinario di  completamento  e
          razionalizzazione    dei   sistemi   di   collettamento   e
          depurazione  delle  acque  reflue.  Entro  il  termine   di
          sessanta   giorni  dal  collaudo  per  ciascuna  opera,  la
          provincia,  o   l'ente   responsabile   dell'organizzazione
          territoriale   del   servizio   idrico   integrato  qualora
          costituito ai sensi dell'art. 8 della legge 5 gennaio 1994,
          n. 36, individua il gestore definitivo. Decorso inutilmente
          tale termine, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il
          Ministro dei lavori pubblici, puo' individuare  un  gestore
          provvisorio al quale affidare, per un termine non superiore
          a  diciotto  mesi,  il compito di provvedere all'entrata in
          esercizio dell'impianto. A tal fine il  gestore  definitivo
          ovvero  quello provvisoriamente indicato puo' utilizzare, a
          titolo di anticipazioni, l'eventuale  quota  residua  delle
          risorse destinate dal piano al predetto intervento, nonche'
          le  risorse  derivanti  da  canoni  o tariffe in materia di
          fognatura e depurazione, ove previsti.
            5. Il Ministero dell'ambiente, nell'ambito del  piano  di
          cui  al comma 1, determina le modalita' per il monitoraggio
          ed  il  controllo,  con  la  partecipazione  delle  regioni
          interessate, delle attivita' di realizzazione delle opere e
          degli  interventi previsti dal piano stesso, ivi compresi i
          presupposti e  le  procedure  per  l'eventuale  revoca  dei
          finanziamenti  e  per  il  riutilizzo  delle risorse resesi
          comunque disponibili, assicurando, di  norma,  il  rispetto
          dell'originaria allocazione regionale delle risorse.
            6. Il Ministero dell'ambiente, per la predisposizione dei
          progetti  preliminari  degli interventi previsti dal piano,
          puo'  avvalersi  di  soggetti  pubblici  aventi   specifica
          competenza  in materia, con rimborso agli stessi delle sole
          spese sostenute e documentate, ad esclusione di quelle rel-
          ative al trattamento economico di base del personale.   Per
          il  suddetto  rimborso  e' autorizzata la spesa di lire 400
          milioni per l'anno 1997 e di lire 800  milioni  per  l'anno
          1998.
            7.  Al  fine  di migliorare, incrementare e adeguare agli
          standards europei, alle migliori tecnologie disponibili  ed
          alle migliori pratiche ambientali la progettazione in campo
          ambientale  e promuovere iniziative di supporto alle azioni
          in  tale  settore  delle  amministrazioni   pubbliche   per
          aumentare  l'efficienza dei relativi interventi anche sotto
          il profilo della capacita' di utilizzazione  delle  risorse
          derivanti   da   cofinanziamenti  dell'Unione  europea,  e'
          istituito presso il  Ministero  dell'ambiente,  nelle  more
          della   costituzione   di  un'apposita  segreteria  tecnica
          permanente, un apposito gruppo  tecnico,  composto  da  non
          piu'  di  venti esperti di elevata qualificazione, nominati
          con decreto del Ministro dell'ambiente. Per la costituzione
          ed  il  funzionamento  del  suddetto  gruppo   tecnico   e'
          autorizzata  la spesa di lire 1.200 milioni per l'anno 1997
          e di lire 1.800 milioni per l'anno 1998.
            8. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 6  e  7,
          pari  a  lire  1.600 milioni per l'anno 1997 e a lire 2.600
          milioni   per   l'anno   1998,   si    provvede    mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
          fini del bilancio triennale  1997-1999,  al  capitolo  6856
          dello  stato  di  previsione  del  Ministero del tesoro per
          l'anno    1997,    all'uopo    parzialmente     utilizzando
          l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente".
            - Il testo dell'art. 25 del citato decreto legislativo n.
          22/1997, e' il seguente:
            "Art. 25 (Accordi e contratti di programma, incentivi). -
          1.  Ai  fini dell'attuazione dei principi e degli obiettivi
          stabiliti dal presente decreto, il Ministro  dell'ambiente,
          di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
          dell'artigianato,   puo'   stipulare   appositi  accordi  e
          contratti di programma con enti pubblici o con  le  imprese
          maggiormente  presenti sul mercato o con le associazioni di
          categoria. Gli accordi ed i contratti di programma hanno ad
          oggetto, in particolare:
             a)  l'attuazione  di  specifici  piani  di  settore   di
          riduzione, recupero e ottimizzazione dei flussi di rifiuti;
             b)  la sperimentazione, la promozione, l'attuazione e lo
          sviluppo di processi  produttivi  e  di  tecnologie  pulite
          idonei a prevenire o ridurre la produzione dei rifiuti e la
          loro  pericolosita',  e  ad  ottimizzare  il  recupero  dei
          rifiuti stessi;
             c) lo sviluppo di innovazioni nei sistemi produttivi per
          favorire metodi  di  produzione  di  beni  con  impiego  di
          materiali meno inquinanti e comunque riciclabili;
             d)    le   modifiche   del   ciclo   produttivo   e   la
          riprogettazione di  componenti,  macchine  e  strumenti  di
          controllo;
             e)  la sperimentazione, la promozione e la produzione di
          beni progettati, confezionati e messi in commercio in  modo
          da  ridurre la quantita' e la pericolosita' dei rifiuti e i
          rischi di inquinamento;
             f) la sperimentazione, la promozione e  l'attuazione  di
          attivita' di riutilizzo, riciclaggio e recupero di rifiuti;
             g)  l'adozione  di  tecniche  per  il  reimpiego  ed  il
          riciclaggio dei rifiuti nell'impianto di produzione;
             h) lo sviluppo di tecniche appropriate e di  sistemi  di
          controllo  per  l'eliminazione dei rifiuti e delle sostanze
          pericolose contenute nei rifiuti;
             i)  l'impiego  da  parte  dei  soggetti  economici e dei
          soggetti pubblici dei materiali recuperati  dalla  raccolta
          differenziata dei rifiuti urbani;
             l)  l'impiego  di  sistemi  di  controllo del recupero e
          della riduzione di rifiuti.
            2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
          dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,  puo'
          altresi'   stipulare   appositi   accordi  e  contratti  di
          programma con le imprese maggiormente presenti sul  mercato
          nazionale e con le associazioni di categoria per:
             a)  promuovere  e favorire l'utilizzo di sistemi di eco-
          label e di eco-audit;
             b) attuare programmi di ritiro dei beni  di  consumo  al
          termine  del loro ciclo di utilita' ai fini del riutilizzo,
          del riciclaggio e del  recupero  di  materia  prima,  anche
          mediante  procedure  semplificate  per  la  raccolta  ed il
          trasporto dei rifiuti, le quali devono  comunque  garantire
          un elevato livello di protezione dell'ambiente.
            3.  I  predetti accordi sono stipulati di concerto con il
          Ministro delle risorse  agricole,  alimentari  e  forestali
          qualora  riguardino  attivita'  collegate  alla  produzione
          agricola.
            4. Il programma triennale di tutela dell'ambiente di  cui
          alla  legge  28  agosto  1989, n. 305, individua le risorse
          finanziarie  da  destinarsi,   sulla   base   di   apposite
          disposizioni  legislative di finanziamento, agli accordi ed
          ai contratti di programma di cui ai commi 1 e 2, e fissa le
          modalita' di stipula dei medesimi".
            - La legge n. 468/1978, reca: "Riforma di alcune norme di
          contabilita' generale dello Stato in materia di  bilancio".
          Si riporta il testo dell'art. 11, comma 3, lettera d):
            "3.  La  legge  finanziaria  non  puo'  introdurre  nuove
          imposte, tasse e contributi,  ne'  puo'  disporre  nuove  o
          maggiori  spese,  oltre  a  quanto  previsto  dal  presente
          articolo. Essa contiene:
             a)-c) (Omissis);
             d) la determinazione, in apposita tabella,  della  quota
          da   iscrivere   nel   bilancio   di  ciascuno  degli  anni
          considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di  spesa
          permanente  la  cui  quantificazione e' rinviata alla legge
          finanziaria;".
            - Il testo dell'art. 18, comma 1, lettera n), del  citato
          decreto legislativo n. 22/1997, e' il seguente:
            1. Spettano allo Stato:
             a)-m) (Omissis);
             n)   la   determinazione   d'intesa  con  la  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  dei criteri
          generali e degli standard di bonifica dei  siti  inquinati,
          nonche'  la  determinazione dei criteri per individuare gli
          interventi  di  bonifica  che,  in  relazione  al   rilievo
          dell'impatto    sull'ambiente    connesso    all'estensione
          dell'area interessata, alla quantita' e pericolosita' degli
          inquinanti presenti, rivestono interesse nazionale".
            - Il testo dell'art. 17 del citato decreto legislativo n.
          22/1997,  come   modificato dalla  legge qui pubblicata, e'
          il seguente:
            "Art. 17  (Bonifica  e  ripristino  ambientale  dei  siti
          inquinati).    - 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in
          vigore del  presente  decreto  il  Ministro  dell'ambiente,
          avvalendosi   dell'Agenzia   nazionale  per  la  protezione
          dell'ambiente  (ANPA),     di  concerto  con   i   Ministri
          dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato e della
          sanita', sentita la Conferenza permanente  per  i  rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          Bolzano, definisce:
             a)  i  limiti di accettabilita' della contaminazione dei
          suoli, delle acque superficiali e delle  acque  sotterranee
          in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti;
             b)  le  procedure  di  riferimento  per  il  prelievo  e
          l'analisi dei campioni;
             c) i criteri generali per  la  messa  in  sicurezza,  la
          bonifica  ed  il  ripristino ambientale dei siti inquinati,
          nonche' per la redazione dei progetti di bonifica;
             c-bis) tutte le operazioni di bonifica di suoli e  falde
          acquifere che facciano ricorso a batteri, a ceppi batterici
          mutanti,  a stimolanti di batteri naturalmente presenti nel
          suolo al fine di evitare i  rischi  di  contaminazione  del
          suolo e delle falde acquifere.
            1-bis.  I  censimenti  di  cui  al  decreto  del Ministro
          dell'ambiente 16 maggio  1989,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  n. 121 del 26 maggio 1989, sono estesi alle aree
          interne ai luoghi di produzione,  raccolta,  smaltimento  e
          recupero  dei  rifiuti,  in  particolare  agli  impianti  a
          rischio di  incidente  rilevante  di  cui  al  decreto  del
          Presidente  della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e suc-
          cessive modificazioni.  Il Ministro dell'ambiente  dispone,
          eventualmente  attraverso accordi di programma con gli enti
          provvisti delle tecnologie di rilevazione piu' avanzate, la
          mappatura nazionale dei siti oggetto dei  censimenti  e  la
          loro verifica con le regioni.
            2.  Chiunque  cagiona,  anche  in maniera accidentale, il
          superamento dei limiti di  cui  al  comma  1,  lettera  a),
          ovvero   determina  un  pericolo  concreto  ed  attuale  di
          superamento dei limiti medesimi, e' tenuto  a  procedere  a
          proprie  spese  agli  interventi  di messa in sicurezza, di
          bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate  e
          degli   impianti   dai   quali   deriva   il   pericolo  di
          inquinamento. A tal fine:
             a) deve essere data, entro 48 ore, notifica  al  comune,
          alla    provincia   ed,   alla   regione   territorialmente
          competenti, nonche' agli organi di  controllo  sanitario  e
          ambientale,  della  situazione  di  inquinamento ovvero del
          pericolo concreto ed attuale di inquinamento del sito;
             b) entro le quarantotto ore successive alla notifica  di
          cui  alla  lettera  a),  deve  essere data comunicazione al
          comune ed alla provincia ed alla  regione  territorialmente
          competenti  degli interventi di messa in sicurezza adottati
          per  non  aggravare  la  situazione  di  inquinamento  o di
          pericolo di inquinamento, contenere gli effetti  e  ridurre
          il rischio sanitario ed ambientale;
             c)  entro  trenta  giorni dall'evento che ha determinato
          l'inquinamento ovvero dalla individuazione della situazione
          di pericolo, deve  essere  presentato  al  comune  ed  alla
          regione il progetto di bonifica delle aree inquinate.
            3.  I  soggetti  e gli organi pubblici che nell'esercizio
          delle proprie funzioni istituzionali individuano  siti  nei
          quali  i  livelli  di inquinamento sono superiori ai limiti
          previsti, ne danno comunicazione al comune, che diffida  il
          responsabile  dell'inquinamento  a  provvedere ai sensi del
          comma 2, nonche' alla provincia ed alla regione.
            4.  Il  comune  approva  il  progetto  ed  autorizza   la
          realizzazione   degli  interventi  previsti  entro  novanta
          giorni dalla data di presentazione del progetto medesimo  e
          ne  da' comunicazione alla regione. L'autorizzazione indica
          le  eventuali  modifiche  ed  integrazioni   del   progetto
          presentato,   ne   fissa   i  tempi,  anche  intermedi,  di
          esecuzione, e stabilisce le garanzie finanziarie che devono
          essere prestate a favore della regione per la realizzazione
          e l'esercizio  degli  impianti  previsti  dal  progetto  di
          bonifica  medesimo.  Se l'intervento di bonifica e di messa
          in sicurezza riguarda un'area compresa  nel  territorio  di
          piu'  comuni il progetto e gli interventi sono approvati ed
          autorizzati dalla regione.
            5. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione  del
          progetto  di  bonifica la regione puo' richiedere al comune
          che  siano  apportate  modifiche  ed  integrazioni   ovvero
          stabilite specifiche prescrizioni al progetto di bonifica.
            6. Qualora la destinazione d'uso prevista dagli strumenti
          urbanistici  in  vigore  imponga  il  rispetto di limiti di
          accettabilita' di contaminazione  che  non  possono  essere
          raggiunti   neppure   con   l'applicazione  delle  migliori
          tecnologie    disponibili     a     costi     sopportabili,
          l'autorizzazione   di  cui  al  comma  4  puo'  prescrivere
          l'adozione di misure di sicurezza volte ad  impedire  danni
          derivanti  dall'inquinamento  residuo,  da  attuarsi in via
          prioritaria con  l'impiego  di  tecniche  e  di  ingegneria
          ambientale,  nonche'  limitazioni  temporanee  o permanenti
          all'utilizzo dell'area bonificata rispetto alle  previsioni
          degli  strumenti  urbanistici  vigenti,  ovvero particolari
          modalita'   per   l'utilizzo   dell'area   medesima.   Tali
          prescrizioni  comportano,  ove  occorra,  variazione  degli
          strumenti urbanistici e dei piani territoriali.
            6-bis. Gli interventi  di  bonifica  dei  siti  inquinati
          possono   essere   assistiti,   sulla   base   di  apposita
          disposizione legislativa di  finanziamento,  da  contributo
          pubblico  entro  il  limite  massimo del 50 per cento delle
          relative  spese  qualora  sussistano  preminenti  interessi
          pubblici  connessi ad esigenze di tutela igienico-sanitaria
          e ambientale  o  occupazionali.    Ai  predetti  contributi
          pubblici  non  si applicano le disposizioni di cui ai commi
          10 e 11.
            7.   L'autorizzazione  di  cui  al  comma  4  costituisce
          variante urbanistica, comporta  dichiarazione  di  pubblica
          utilita',  di  urgenza  e di indifferibilita' dei lavori, e
          sostituisce a  tutti  gli  effetti  le  autorizzazioni,  le
          concessioni,  i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri
          e gli assensi previsti dalla legislazione  vigente  per  la
          realizzazione   e   l'esercizio   degli  impianti  e  delle
          attrezzature  necessarie  all'attuazione  del  progetto  di
          bonifica.
            8.   Il   completamento  degli  interventi  previsti  dai
          progetti di cui al comma 2, lettera  c),  e'  attestato  da
          apposita    certificazione   rilasciata   dalla   provincia
          competente per territorio.
            9. Qualora i responsabili non provvedano ovvero non siano
          individuabili, gli interventi di  messa  in  sicurezza,  di
          bonifica   e   di  ripristino  ambientale  sono  realizzati
          d'ufficio dal comune territorialmente competente ove questo
          non provveda dalla regione, che si avvale  anche  di  altri
          enti  pubblici.  Al  fine  di  anticipare  le  somme  per i
          predetti interventi le regioni possono  istituire  appositi
          fondi nell'ambito delle proprie disponibilita' di bilancio.
            10.  Gli  interventi di messa in sicurezza, di bonifica e
          di ripristino ambientale costituiscono  onere  reale  sulle
          aree  inquinate  di  cui ai commi 2 e 3. L'onere reale deve
          essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica
          ai sensi e per gli effetti dell'art.   18, comma  2,  della
          legge 28 febbraio 1985, n. 47.
            11.  Le  spese  sostenute  per  la messa in sicurezza, la
          bonifica ed il ripristino ambientale delle  aree  inquinate
          di cui ai commi 2 e 3 sono assistite da privilegio speciale
          immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti
          dell'art.  2748,  secondo  comma,  del codice civile. Detto
          privilegio si puo'  esercitare  anche  in  pregiudizio  dei
          diritti  acquistati  dai  terzi  sull'immobile. Le predette
          spese  sono  altresi'  assistite  da  privilegio   generale
          immobiliare.
          Note all'art. 1:
            12. Le regioni predispongono sulla base  delle  notifiche
          dei  soggetti  interessati  ovvero degli accertamenti degli
          organi di controllo un'anagrafe dei siti da bonificare  che
          individui:
             a)  gli  ambiti  interessati, la caratterizzazione ed il
          livello degli inquinanti presenti;
             b) i soggetti cui compete l'intervento di bonifica;
             c) gli enti di cui  la  regione  intende  avvalersi  per
          l'esecuzione d'ufficio in caso di inadempienza dei soggetti
          obbligati;
             d) la stima degli oneri finanziari.
            13. Nel caso in cui il mutamento di destinazione d'uso di
          un'area    comporti    l'applicazione    dei    limiti   di
          accettabilita'   di   contaminazione   piu'    restrittivi,
          l'interessato  deve  procedere a proprie spese ai necessari
          interventi di bonifica sulla base di un  apposito  progetto
          che e' approvato dal comune ai sensi di cui ai commi 4 e 6.
          L'accertamento  dell'avvenuta  bonifica e' effettuato dalla
          provincia ai sensi del comma 8.
            13-bis. Le procedure  per  gli  interventi  di  messa  in
          sicurezza,   di   bonifica   e   di  ripristino  ambientale
          disciplinate dal presente articolo possono essere  comunque
          utilizzate ad iniziativa degli interessati.
            14.  l  progetti  relativi  ad  interventi di bonifica di
          interesse   nazionale   sono   presentati   al    Ministero
          dell'ambiente  ed  approvati,  ai  sensi  e per gli effetti
          delle disposizioni che precedono, con decreto del  Ministro
          dell'ambiente,  di  concerto con i Ministri dell'industria,
          del commercio e dell'artigianato e della sanita',  d'intesa
          con  la regione territorialmente competente. L'approvazione
          produce gli effetti di cui al comma  7  e,  con  esclusione
          degli  impianti  di incenerimento e di recupero energetico,
          sostituisce,  ove  prevista  per  legge,  la  pronuncia  di
          valutazione   di   impatto  ambientale  degli  impianti  da
          realizzare  nel  sito  inquinato  per  gli  interventi   di
          bonifica.
            15.  I limiti, le procedure, i criteri generali di cui al
          comma 1 ed i progetti di cui al comma 14 relativi  ad  aree
          destinate  alla  produzione agricola e all'allevamento sono
          definiti ed approvati di concerto con  il  Ministero  delle
          risorse agricole, alimentari e forestali.
            15-bis.  Il  Ministro  dell'ambiente,  di concerto con il
          Ministro dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica e con il Ministro dell'industria, del commercio
          e dell'artigianato, emana un decreto recante indicazioni ed
          informazioni   per  le  imprese  industriali,  consorzi  di
          imprese,  cooperative,  consorzi tra imprese industriali ed
          artigiane   che   intendano   accedere   a   incentivi    e
          finanziamenti  per  la  ricerca  e  lo  sviluppo  di  nuove
          tecnologie di bonifica previsti dalla vigente legislazione.
            15-ter. Il Ministero dell'ambiente e le  regioni  rendono
          pubblica,  rispettivamente, la lista di priorita' nazionale
          e regionale dei siti contaminati da bonificare".
            - Il testo dell'art. 22 del citato decreto legislativo n.
          22/1997, come  modificato dalla  legge qui  pubblicata,  e'
          il seguente:
            "Art.  22  (Piani regionali). - 1. Le regioni, sentite le
          province ed i comuni, nel rispetto  dei  principi  e  delle
          finalita'  di  cui  agli  articoli  1,  2,  3, 4 e 5, ed in
          conformita' ai criteri  stabiliti  dal  presente  articolo,
          predispongono  piani  regionali  di  gestione  dei  rifiuti
          assicurando   adeguata    pubblicita'    e    la    massima
          partecipazione  dei  cittadini, ai sensi dell'art. 25 della
          legge 7 agosto 1990, n.  241.
            2. I piani regionali di gestione dei  rifiuti  promuovono
          la   riduzione   delle   quantita',   dei  volumi  e  della
          pericolosita' dei rifiuti.
            3. Il piano regionale di  gestione  dei  rifiuti  prevede
          inoltre:
             a)  le condizioni ed i criteri tecnici in base ai quali,
          nel rispetto delle disposizioni  vigenti  in  materia,  gli
          impianti  per  la  gestione dei rifiuti, ad eccezione delle
          discariche, possono essere localizzati nelle aree destinate
          ad insediamenti produttivi;
             b) la  tipologia  ed  il  complesso  degli  impianti  di
          smaltimento  e di recupero dei rifiuti urbani da realizzare
          nella regione, tenendo conto dell'obiettivo  di  assicurare
          la  gestione  dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno
          degli ambiti territoriali  ottimali  di  cui  all'art.  23,
          nonche'  dell'offerta di smaltimento e di recupero da parte
          del sistema industriale;
             c) il complesso delle attivita' e dei  fabbisogni  degli
          impianti  necessari  a  garantire  la  gestione dei rifiuti
          urbani secondo criteri di efficienza e di  economicita',  e
          l'autosufficienza  della  gestione  dei  rifiuti urbani non
          pericolosi   all'interno   di   ciascuno    degli    ambiti
          territoriali  ottimali  di  cui  all'art.  23,  nonche'  ad
          assicurare lo smaltimento dei rifiuti  speciali  in  luoghi
          prossimi  a  quelli  di  produzione  al fine di favorire la
          riduzione della movimentazione di rifiuti;
             d) la stima dei costi delle operazioni di recupero e  di
          smaltimento;
             e)  i criteri per l'individuazione, da parte delle prov-
          ince, delle  aree  non  idonee  alla  localizzazione  degli
          impianti  di smaltimento e recupero dei rifiuti nonche' per
          l'individuazione  dei  luoghi  o   impianti   adatti   allo
          smaltimento dei rifiuti;
             f)  le  iniziative  dirette a limitare la produzione dei
          rifiuti ed a favorire il riutilizzo, il riciclaggio  ed  il
          recupero dei rifiuti;
             g)  le  iniziative  dirette  a  favorire il recupero dai
          rifiuti di materiali e di energia;
             h) le misure  atte  a  promuovere  la  regionalizzazione
          della  raccolta,  della  cernita  e  dello  smaltimento dei
          rifiuti urbani;
             h-bis) i tipi, le quantita' e l'origine dei  rifiuti  da
          recuperare o da smaltire;
             h-ter)  la  determinazione,  nel  rispetto  delle  norme
          tecniche di cui  all'art.  18,  comma  2,  lettera  a),  di
          disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare.
            4.   Il  piano  regionale  di  gestione  dei  rifiuti  e'
          coordinato con gli  altri  piani  di  competenza  regionale
          previsti dalla normativa vigente, ove adottati.
            5.  Costituiscono  parte integrante del piano regionale i
          piani per la  bonifica  delle  aree  inquinate  che  devono
          prevedere:
             a)  l'ordine di priorita' degli interventi, basato su un
          criterio di valutazione del rischio elaborato dall'ANPA;
             b) l'individuazione  dei  siti  da  bonificare  e  delle
          caratteristiche generali degli inquinamenti presenti;
             c)   le   modalita'   degli  interventi  di  bonifica  e
          risanamento ambientale,  che  privilegino  prioritariamente
          l'impiego di materiali provenienti da attivita' di recupero
          di rifiuti urbani;
             d) la stima degli oneri finanziari;
             e)   le   modalita'  di  smaltimento  dei  materiali  da
          asportare.
            6.  L'approvazione  del  piano   regionale   o   il   suo
          adeguamento   e'  condizione  necessaria  per  accedere  ai
          finanziamenti nazionali.
            7. La regione approva o adegua il piano  entro  due  anni
          dalla  data  di  entrata in vigore del presente decreto; in
          attesa restano in vigore i piani regionali vigenti.
            8. In caso di inutile decorso del termine di cui al comma
          7 e di accertata  inattivita',  il  Ministro  dell'ambiente
          diffida  gli organi regionali competenti ad adempiere entro
          un congruo termine e, in caso di protrazione  dell'inerzia,
          adotta,  in via sostitutiva, i provvedimenti necessari alla
          elaborazione del piano regionale.
            9. Qualora le autorita'  competenti  non  realizzino  gli
          interventi  previsti  dal piano regionale nei termini e con
          le modalita' stabiliti, e tali omissioni  possono  arrecare
          un  grave pregiudizio all'attuazione del piano medesimo, il
          Ministro dell'ambiente diffida le autorita' inadempienti  a
          provvedere  entro  un  termine  non inferiore a centottanta
          giorni. Decorso  inutilmente  detto  termine,  il  Ministro
          dell'ambiente  puo'  adottare, in via sostitutiva, tutti, i
          provvedimenti necessari ed idonei  per  l'attuazione  degli
          interventi  contenuti nel piano.  A tal fine puo' avvalersi
          anche di commissari delegati.
            10. I provvedimenti di cui al comma 9 possono  riguardare
          interventi finalizzati a:
             a) attuare la raccolta differenziata dei rifiuti;
             b) provvedere al reimpiego, al recupero e al riciclaggio
          degli imballaggi conferiti al servizio pubblico;
             c)    introdurre    sistemi   di   deposito   cauzionale
          obbligatorio sui contenitori;
             d) favorire operazioni di trattamento dei rifiuti urbani
          ai fini del riciclaggio e recupero degli stessi;
             e) favorire la realizzazione e  l'utilizzo  di  impianti
          per il recupero dei rifiuti solidi urbani.
            11. Sulla base di appositi accordi di programma stipulati
          con  il  Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato,  d'intesa
          con  la regione, possono essere autorizzati, ai sensi degli
          articoli 31 e 33, la costruzione e l'esercizio  o  il  solo
          esercizio all'interno di insediamenti industriali esistenti
          di  impianti per il recupero di rifiuti urbani non previsti
          dal  piano  regionale   qualora   ricorrano   le   seguenti
          condizioni:
             a)  siano  riciclati  e  recuperati  come  materia prima
          rifiuti provenienti da raccolta differenziata, sia prodotto
          compost da rifiuti oppure sia  utilizzato  combustibile  da
          rifiuti;
             b)  siano  rispettate  le  norme  tecniche  di  cui agli
          articoli 31 e 33;
             c) siano utilizzate le  migliori  tecnologie  di  tutela
          dell'ambiente;
             d)   sia   garantita  una  diminuzione  delle  emissioni
          inquinanti".
            - Il testo dell'art. 57 del citato decreto legislativo n.
          22/1997, come modificato dalla legge qui pubblicata, e'  il
          seguente:
            "Art.  57  (Disposizioni  transitorie).  -  1.  Le  norme
          regolamentari e tecniche che disciplinano la  raccolta,  il
          trasporto  e  lo  smaltimento dei rifiuti restano in vigore
          sino  all'adozione  delle  specifiche  norme  adottate   in
          attuazione   del   presente   decreto.   A  tal  fine  ogni
          riferimento ai rifiuti tossici e nocivi si  deve  intendere
          riferito ai rifiuti pericolosi.
            2.  Sono fatte salve le attribuzioni di funzioni delegate
          o trasferite gia' conferite dalle regioni alle  province  e
          agli  altri  enti locali in attuazione della legge 8 giugno
          1990, n. 142.
            3. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  10  settembre  1982, n. 915,
          restano valide fino alla loro scadenza e comunque non oltre
          il termine di quattro anni dalla data di entrata in  vigore
          del presente decreto.
            4.  Entro  sei  mesi  dalla data di entrata in vigore del
          presente decreto le regioni provvederanno ad aggiornare  le
          autorizzazioni  in essere per la gestione dei rifiuti sulla
          base della nuova classificazione degli stessi.
            5.  Le  attivita'  che  in  base  alle  leggi  statali  e
          regionali vigenti risultano escluse dal regime dei rifiuti,
          ivi  compreso  l'utilizzo  dei  materiali  e delle sostanze
          individuati  nell'allegato  1  al  decreto   del   Ministro
          dell'ambiente  5 settembre 1994, pubblicato nel supplemento
          ordinario n. 126 alla Gazzetta Ufficiale 10 settembre 1994,
          n. 212, devono conformarsi alle disposizioni  del  presente
          decreto entro e non oltre il  31 dicembre 1998.
            6.  Fermo  restando il termine di cui all'art.  33, comma
          6, per la prosecuzione delle  operazioni  di  recupero  dei
          rifiuti  compresi  nell'allegato  3 al decreto del Ministro
          dell'ambiente 5 settembre 1994, pubblicato nel  supplemento
          ordinario n. 126 alla Gazzetta Ufficiale 10 settembre 1994,
          n.   212,   e  nell'allegato  1  al  decreto  del  Ministro
          dell'ambiente 16 gennaio 1995, pubblicato  nel  supplemento
          ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 1995, n. 24,
          in esercizio e che risultino conformi alle  norme  tecniche
          adottate  ai  sensi degli articoli 31 e 33, gli interessati
          sono tenuti ad effettuare la comunicazione di cui  all'art.
          33,  comma  1,  entro  trenta  giorni dall'emanazione delle
          predette  norme   tecniche;   in   tal   caso   l'esercizio
          dell'attivita'  puo'  essere  continuato senza attendere il
          decorso di novanta giorni dalla comunicazione.
            6-bis. In attesa delle specifiche norme  regolamentari  e
          tecniche,  da  adottarsi  ai  sensi  dell'art. 18, comma 2,
          lettera i), i rifiuti sono assimilati alle merci per quanto
          concerne il regime normativo in materia  di  trasporti  via
          mare  e  la disciplina delle operazioni di carico, scarico,
          trasbordo, deposito  e  maneggio  in  aree  portuali.    In
          particolare i rifiuti pericolosi sono assimilati alle merci
          pericolose.
            6-ter.  In  attesa  dell'adozione  della nuova disciplina
          organica in materia di valutazione di impatto ambientale la
          procedura di cui all'art.  6 della legge 8 luglio 1986,  n.
          349,   continua  ad  applicarsi  ai  progetti  delle  opere
          rientranti nella categoria di cui all'art.
           1, lettera i), del decreto del  Presidente  del  Consiglio
          dei  Ministri  10  agosto  1988,  n.  377, pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale del 31 agosto 1988, n. 204, relativa  ai
          rifiuti gia' classificati tossici e nocivi".
            - Il testo dell'art. 44 del citato decreto legislativo n.
          22/1997  come  modificato dalla legge qui pubblicata, e' il
          seguente:
            "Art. 44 (Beni durevoli). - 1. I beni  durevoli  per  uso
          domestico  che  hanno  esaurito  la  loro  durata operativa
          devono essere consegnati ad un rivenditore  contestualmente
          all'acquisto  di  un bene durevole di tipologia equivalente
          ovvero devono essere conferiti  alle  imprese  pubbliche  o
          private  che  gestiscono  la  raccolta e lo smaltimento dei
          rifiuti  urbani  o  agli  appositi   centri   di   raccolta
          individuati  ai sensi del comma 2, a cura del detentore. Ai
          fini della corretta  attuazione  degli  obiettivi  e  delle
          priorita'  stabilite  dal  presente decreto, i produttori e
          gli importatori devono provvedere al ritiro, al recupero  e
          allo smaltimento dei beni durevoli consegnati dal detentore
          al rivenditore, sulla base di appositi accordi di programma
          stipulati ai sensi dell'articolo 25.
            2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
          dell'industria,  del commercio e dell'artigianato, promuove
          accordi di programma tra le imprese che producono i beni di
          cui al comma 1, quelle che li immettono al  consumo,  anche
          in  qualita'  di  importatori,  ed  i  soggetti, pubblici e
          privati, che ne gestiscono la  raccolta,  il  recupero,  il
          riciclaggio e lo smaltimento. Gli accordi prevedono:
             a) la messa a punto dei prodotti per le finalita' di cui
          agli articoli 3 e 4;
             b)  l'individuazione  di  centri di raccolta, diffusi su
          tutto il territorio nazionale;
             c) il recupero ed il riciclo dei materiali costituenti i
          beni;
             d) lo smaltimento di quanto non  recuperabile  da  parte
          dei soggetti che gestiscono il servizio pubblico.
            3. Al fine di favorire la restituzione dei beni di cui al
          comma  1 ai rivenditori, i produttori, gli importatori ed i
          distributori, e le loro associazioni di categoria,  possono
          altresi'  stipulare  accordi  e  contratti  di programma ai
          sensi dell'art.  25, comma 2. Ai medesimi fini  il  ritiro,
          il trasporto e lo stoccaggio dei beni durevoli da parte dei
          rivenditori  firmatari,  tramite le proprie associazioni di
          categoria, dei citati accordi e contratti di programma  non
          sono  sottoposti  agli obblighi della comunicazione annuale
          al catasto, della tenuta dei registri di carico e  scarico,
          della  compilazione  tenuta dei formulari, della preventiva
          autorizzazione e della  iscrizione  all'Albo  di  cui  agli
          articoli 11, 12, 15, 28 e 30 del presente decreto.
            4.  Decorsi  tre anni dalla data di entrata in vigore del
          presente  decreto,  nel  caso  si  manifestino  particolari
          necessita'  di tutela della salute pubblica e dell'ambiente
          relativamente allo smaltimento dei rifiuti  costituiti  dai
          beni  oggetto  del  presente articolo al termine della loro
          vita operativa, puo' essere  introdotto,  con  decreto  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su proposta del
          Ministro  dell'ambiente,  di  concerto  con   il   Ministro
          dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato,  un
          sistema di  cauzionamento  obbligatorio.  La  cauzione,  in
          misura  pari  al  10%  del  prezzo effettivo di vendita del
          prodotto e con il limite massimo di lire  duecentomila,  e'
          svincolata   all'atto   della   restituzione,   debitamente
          documentata, di un bene oggetto del  presente  articolo  ai
          centri  di raccolta, ai servizi pubblici di nettezza urbana
          o ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene
          durevole  di  tipologia  equivalente.  Non  sono  tenuti  a
          versare  la  cauzione  gli  acquirenti che, contestualmente
          all'acquisto, provvedano alla restituzione al venditore  di
          un  bene  durevole  di  tipologia equivalente o documentino
          l'avvenuta restituzione dello  stesso  alle  imprese  o  ai
          centri di raccolta di cui al comma 1.
            5.  In  fase di prima applicazione i beni durevoli di cui
          al comma  1,  sottoposti  alle  disposizioni  del  presente
          articolo, sono:
             a) frigoriferi, surgelatori e congelatori;
             b) televisori;
             c) computer;
             d) lavatrici e lavastoviglie;
             e) condizionatori d'aria".
          Note all'art. 1:
            - Il testo dell'art. 11 del citato decreto legislativo n.
          22/1997 come modificato dalla legge qui pubblicata,  e'  il
          seguente:
            "Art.  11  (Catasto  dei  rifiuti). - 1. Entro centoventi
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto,  il  Ministro dell'ambiente, sentita la conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province  autonome  di Trento e Bolzano di cui all'art.  12
          della legge 23 agosto 1988, n. 400,  provvede  con  proprio
          decreto  alla  riorganizzazione  del  catasto  dei  rifiuti
          istituito  ai  sensi  dell'art.    3  del  decreto-legge  9
          settembre  1988,  n.  397,  convertito,  con modificazioni,
          nella  legge  9  novembre  1988,  n.  475,   e   successive
          modificazioni,  in modo da assicurare un quadro conoscitivo
          completo e costantemente aggiornato, anche  ai  fini  della
          pianificazione  delle connesse attivita' di gestione, sulla
          base  del  sistema  di  raccolta  dei  dati  relativi  alla
          gestione  dei rifiuti di cui alla legge 25 gennaio 1994, n.
          70,  utilizzando  la  nomenclatura  prevista  nel  Catalogo
          europeo   dei   rifiuti   istituito   con  decisione  della
          commissione delle comunita' europee del 20  dicembre  1993,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee
          n. 5 del 7 gennaio 1994.
            2. Il catasto e' articolato in una sezione nazionale, che
          ha   sede   in  Roma  presso  l'agenzia  nazionale  per  la
          protezione dell'ambiente (ANPA) e in  sezioni  regionali  o
          delle  province  autonome  presso le corrispondenti agenzie
          regionali e  delle  province  autonome  per  la  protezione
          dell'ambiente  (ARPA)  e, ove tali agenzie non siano ancora
          costituite, presso la regione.
            3. Chiunque effettua a titolo professionale attivita'  di
          raccolta e di trasporto di rifiuti, compresi i commercianti
          e  gli intermediari di rifiuti, ovvero svolge le operazioni
          di recupero  e  di  smaltimento  dei  rifiuti,  nonche'  le
          imprese  e gli enti che producono rifiuti non pericolosi di
          cui all'art.  7, comma 3, lettere c), d) e g) sono a tenuti
          a comunicare annualmente con le  modalita'  previste  dalla
          legge   25   gennaio   1994,  n.  70,  le  quantita'  e  le
          caratteristiche  qualitative  dei  rifiuti  oggetto   delle
          predette  attivita'.  Sono  esonerati  da  tale obbligo gli
          imprenditori agricoli  di  cui  all'art.  2135  del  codice
          civile  con  un volume di affari annuo non superiore a lire
          quindicimilioni e, limitatamente alla produzione di rifiuti
          non pericolosi, i piccoli  imprenditori  artigiani  di  cui
          all'art.  2083, del codice civile che non hanno piu' di tre
          dipendenti.  Nel  caso  in  cui  i  produttori  di  rifiuti
          conferiscano  i  medesimi al servizio pubblico di raccolta,
          la comunicazione e' effettuata  dal  gestore  del  servizio
          limitatamente alla quantita' conferita.
            4.  I  comuni, o loro consorzi o comunita' montane ovvero
          aziende speciali con finalita' di smaltimento  dei  rifiuti
          urbani  e  assimilati  comunicano  annualmente  secondo  le
          modalita' previste dalla legge 25 gennaio 1994, n.  70,  le
          seguenti informazioni relative all'anno precedente:
             a)  la quantita' dei rifiuti urbani raccolti nel proprio
          territorio;
             b) i soggetti che hanno  provveduto  alla  gestione  dei
          rifiuti,  specificando le operazioni svolte, le tipologie e
          la quantita' dei rifiuti gestiti da ciascuno;
             c) i costi di  gestione  e  di  ammortamento  tecnico  e
          finanziario degli investimenti per le attivita' di gestione
          dei  rifiuti,  nonche'  i  proventi  della  tariffa  di cui
          all'art.  49;
             d) i dati relativi alla raccolta differenziata.
            5. Le sezioni regionali e provinciali  e  delle  Province
          autonome  del  catasto provvedono all'elaborazione dei dati
          ed alla  successiva  trasmissione  alla  Sezione  nazionale
          entro trenta giorni dal ricevimento, ai sensi dell'art.  2,
          comma  2,  della  legge  25  gennaio  1994,  n.  70,  delle
          informazioni di cui ai commi 3 e 4. L'ANPA elabora i  dati,
          evidenziando  le  tipologie  e  le  quantita'  dei  rifiuti
          prodotti,   raccolti, trasportati, recuperati  e  smaltiti,
          nonche'  gli  impianti  di  smaltimento  e  di  recupero in
          esercizio, e ne assicura la pubblicita'.
            6. Fino all'emanazione del decreto  di  cui  al  comma  1
          continuano   ad   applicarsi  le  disposizioni  vigenti  in
          materia.
            7. La riorganizzazione del catasto di cui ai commi 1 e  2
          non  deve  comportare  oneri ulteriori ed aggiuntivi per il
          bilancio dello Stato".
            - Il testo dell'art. 26 del citato decreto legislativo n.
          22/1997 come modificato dalla legge qui pubblicata,  e'  il
          seguente:
            "Art.  26  (Osservatorio  nazionale sui rifiuti). - 1. Al
          fine di  garantire  l'attuazione  delle  norme  di  cui  al
          presente  decreto  legislativo, con particolare riferimento
          alla prevenzione della produzione della quantita'  e  della
          pericolosita'  dei rifiuti ed all'efficacia, all'efficienza
          ed  all'economicita'  della  gestione  dei  rifiuti,  degli
          imballaggi e dei rifiuti di imballaggio nonche' alla tutela
          della salute pubblica e dell'ambiente, e' istituito, presso
          il  Ministero  dell'ambiente,  l'Osservatono  nazionale sui
          rifiuti, in appresso denominato Osservatorio.
           L'Osservatorio  svolge,  in   particolare,   le   seguenti
          funzioni:
             a) vigila sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e
          dei rifiuti di imballaggio;
             b)   provvede   all'elaborazione   ed  all'aggiornamento
          permanente  di  criteri  e  specifici  obiettivi  d'azione,
          nonche' alla definizione ed all'aggiornamento permanente di
          un quadro di riferimento sulla prevenzione e sulla gestione
          dei rifiuti;
             c)  esprime  il proprio parere sul programma generale di
          prevenzione  di  cui  all'art.    42  e  lo  trasmette  per
          l'adozione  definitiva  al  Ministro  dell'ambiente  ed  al
          Ministro dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato
          ed alla Conferenza Stato-regioni;
             d)  predispone  il  programma generale di prevenzione di
          cui all'art.
           42 qualora il Consorzio nazionale imballaggi non  provveda
          nei termini previsti;
             e)  verifica  l'attuazione del programma generale di cui
          all'art.
           42 ed il raggiungimento degli obiettivi di recupero  e  di
          riciclaggio;
             f) verifica i costi di recupero e smaltimento;
             g)  elabora  il metodo normalizzato di cui all'art.  49,
          comma 5, e lo  trasmette  per  l'approvazione  al  Ministro
          dell'ambiente  ed al Ministro dell'industria, del commercio
          e dell'artigianato;
             h) verifica livelli di qualita' dei servizi erogati;
             i) predispone un rapporto  annuale  sulla  gestione  dei
          rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e ne
          cura    la    trasmissione   ai   Ministri   dell'ambiente,
          dell'industria, del commercio e  dell'artigianato  e  della
          sanita'.
            2.  L'Osservatorio e' costituito con decreto del Ministro
          dell'ambiente, di concerto con il Ministro  dell'industria,
          del  commercio  e  dell'artigianato, ed e' composto da nove
          membri, scelti tra persone esperte in materia, di cui:
             a) tre designati dal Ministro dell'ambiente, di cui  uno
          con funzioni di presidente;
             b) due designati dal Ministro dell'industria, di cui uno
          con funzioni di vice-presidente;
             c) uno designato dal Ministro della sanita';
             d)  uno  designato  dal Ministro delle risorse agricole,
          alimentari e forestali;
             d-bis) uno designato dal Ministro del tesoro;
             d-ter) uno designato dalla Conferenza Stato-regioni.
            3. I membri durano in carica cinque anni. Il  trattamento
          economico  spettante  ai  membri  dell'Osservatorio e della
          segreteria tecnica e' determinato con decreto del  Ministro
          del tesoro, di concerto con il Ministro dell'ambiente ed il
          Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
            4.  Con  decreto  del Ministro dell'ambiente, di concerto
          con   i   Ministri   dell'industria,   del   commercio    e
          dell'artigianato, e della sanita', e del tesoro da emanarsi
          entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
          decreto,  sono  definite  le  modalita'  organizzative e di
          funzionamento dell'Osservatorio e della segreteria tecnica.
            5.  All'onere  derivante   dalla   costituzione   e   dal
          funzionamento  dell'Osservatorio e della segreteria tecnica
          pari  a  lire  due  miliardi,  aggiornate  annualmente   in
          relazione  al  tasso  di  inflazione, provvede il Consorzio
          nazionale  imballaggi di cui all'art.  41 con un contributo
          di pari importo a carico dei consorziati. Dette somme  sono
          versate  dal Consorzio nazionale imballaggi all'entrata del
          bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del
          Ministro del tesoro ad apposito  capitolo  dello  stato  di
          previsione  del  Ministero  dell'ambiente.  Le spese per il
          funzionamento del predetto Osservatorio  sono  subordinate,
          alle entrate.
            5-bis.   Al   fine   di  consentire  l'avviamento  ed  il
          funzionamenio  dell'attivita'  dell'Osservatorio  nazionale
          sui  rifiuti,  in attesa dell'attuazione di quanto disposto
          al comma 5, e' autorizzata la spesa di lire  1.000  milioni
          per   l'anno   1998   da   iscrivere   in  apposita  unita'
          previsionale  di  base  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'ambiente".
            - Il testo dell'art. 30 del citato decreto legislativo n.
          22/1997  come  modificato dalla legge qui pubblicata, e' il
          seguente:
            "Art. 30 (Imprese sottoposte ad iscrizione). - 1.  L'Albo
          nazionale  delle  imprese  esercenti servizi di smaltimento
          dei rifiuti istituito ai sensi dell'art.  10  del  decreto-
          legge   31   agosto   1987,   n.   361,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441,  assume
          la  denominazione  di  Albo  nazionale  delle  imprese  che
          effettuano la gestione dei rifiuti, di  seguito  denominato
          Albo,  ed  e' articolato in un comitato nazionale, con sede
          presso il Ministero dell'ambiente, ed in sezioni regionali,
          istituite  presso  le  Camere  di   commercio,   industria,
          artigianato  e  agricoltura  dei  capoluoghi  di regione. I
          componenti del Comitato nazionale e delle sezioni regionali
          durano in carica cinque anni.
            2. Il Comitato nazionale dell'Albo ha potere deliberante,
          ed e' composto da quindici  membri  esperti  nella  materia
          nominati   con   decreto  del  Ministro  dell'ambiente,  di
          concerto con il Ministro dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato, e designati rispettivamente:
             a)  due  dal  Ministro  dell'ambiente,  di  cui  uno con
          funzioni di presidente;
             b) uno dal  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato, con funzioni di vicepresidente;
             c) uno dal Ministro della sanita';
             d) uno dal Ministro dei trasporti e della navigazione;
             e) tre dalle regioni;
             f) uno dell'Unione italiana delle camere di commercio;
             g)  sei  dalle  categorie  economiche,  di cui due delle
          categorie degli autotrasportatori.
            3. Le sezioni  regionali  dell'Albo  sono  istituite  con
          decreto   del  Ministro  dell'ambiente  da  emanarsi  entro
          centoventi giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto e sono composte:
             a)  dal  presidente  della  camera  di commercio o da un
          membro  del  consiglio  camerale  all'uopo  designato,  con
          funzioni di presidente;
             b)   da   un   funzionario   o   dirigente   esperto  in
          rappresentanza  della  giunta  regionale  con  funzioni  di
          vicepresidente;
             c)   da   un   funzionario   o   dirigente   esperto  in
          rappresentanza   delle   province   designato   dall'Unione
          regionale delle province;
             d) da un esperto designato dal Ministro dell'ambiente.
            4.  Le  imprese  che  svolgono  attivita'  di  raccolta e
          trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi e  le
          imprese  che  raccolgono  e trasportano rifiuti pericolosi,
          esclusi i trasporti di rifiuti pericolosi che non  eccedano
          la  quantita'  di  trenta chilogrammi al giorno o di trenta
          litri al giorno  effettuati  dal  produttore  degli  stessi
          rifiuti   nonche'   le  imprese  che  intendono  effettuare
          attivita' di  bonifica  dei  siti,  di  bonifica  dei  beni
          contenenti  amianto,  di  commercio  ed intermediazione dei
          rifiuti, di  gestione  di  impianti  di  smaltimento  e  di
          recupero di titolarita' di terzi, e di gestione di impianti
          mobili  di  smaltimento  e  di  recupero di rifiuti, devono
          essere  iscritte   all'Albo.   L'iscrizione   deve   essere
          rinnovata  ogni  cinque anni e sostituisce l'autorizzazione
          all'esercizio delle attivita' di raccolta, di trasporto, di
          commercio e di intermediazione dei rifiuti;  per  le  altre
          attivita' l'iscrizione abilita alla gestione degli impianti
          il  cui  esercizio  sia  stato  autorizzato  ai  sensi  del
          presente decreto.
            5. L'iscrizione di cui al comma 4 ed i  provvedimenti  di
          sospensione,  di  revoca,  di  decadenza  e di annullamento
          dell'iscrizione,   nonche',    dal    1    gennaio    1998,
          l'accettazione  delle garanzie finanziarie, sono deliberati
          dalla sezione regionale dell'Albo della regione ove ha sede
          legale l'interessato, in conformita' alla normativa vigente
          ed alle direttive emesse dal Comitato nazionale.
            6. Con  decreti del Ministro dell'ambiente,  di  concerto
          con    i   Ministri   dell'industria,   del   commercio   e
          dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e  del
          tesoro,  da  adottarsi  entro  novanta giorni dalla data di
          entrata in vigore del presente decreto,  sono  definite  le
          attribuzioni   e   le  modalita'  organizzative  dell'Albo,
          nonche' i requisiti, i termini, le modalita' ed  i  diritti
          d'iscrizione,  le  modalita'  e  gli importi delle garanzie
          finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato
          dalle imprese di cui al comma 4, in conformita' ai seguenti
          principi:
             a) individuazione di requisiti univoci per l'iscrizione,
          al fine di semplificare le procedure;
             b)    coordinamento    con    la    vigente    normativa
          sull'autotrasporto,  in  coerenza  con  la finalita' di cui
          alla precedente lettera a);
             c) trattamento uniforme  dei  componenti  delle  sezioni
          regionali, per garantire l'efficienza operativa;
             d)  effettiva copertura delle spese attraverso i diritti
          di segreteria e i diritti annuali d'iscrizione.
            7. In attesa dell'emanazione dei decreti, di cui ai commi
          2  e  3 continuano ad operare, rispettivamente, il Comitato
          nazionale e le sezioni regionali dell'Albo nazionale  delle
          imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti di cui
          all'art.  1  del  decreto-legge  31  agosto  1987,  n. 441.
          L'iscrizione all'Albo e' deliberata ai sensi della legge 11
          novembre 1996, n. 575.
            8. Fino all'emanazione dei decreti  di  cui  al  comma  6
          continuano   ad  applicarsi  le  disposizioni  vigenti.  Le
          imprese che intendono effettuare attivita' di bonifica  dei
          siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio
          ed  intermediazione  dei rifiuti devono iscriversi all'Albo
          entro sessanta giorni dall'entrata in vigore delle relative
          norme tecniche.
            9. Restano valide ed efficaci le iscrizioni effettuate  e
          le domande d'iscrizione presentate all'Albo nazionale delle
          imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti di cui
          all'art.  10  del  decreto-legge  31  agosto  1987, n. 361,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987,
          n. 441, e successive modificazioni ed integrazioni e  delle
          relative diposizioni di attuazione, alla data di entrata in
          vigore del presente decreto.
            10.  Il  possesso dei requisiti di idoneita' tecnica e di
          capacita'  finanziaria  per  l'iscrizione  all'Albo   delle
          aziende  speciali,  dei  consorzi  e  delle societa' di cui
          all'art.   22 della  legge  8  giugno  1990,  n.  142,  che
          esercitano  i servizi di gestione dei rifiuti, e' garantito
          dal comune o dal consorzio di comuni. L'iscrizione all'Albo
          e' effettuata  sulla  base  di  apposita  comunicazione  di
          inizio  di  attivita'  del comune o del Consorzio di comuni
          alla   sezione   regionale    dell'Albo    territorialmente
          competente  ed  e'  efficace  solo  per le attivita' svolte
          nell'interesse del comune medesimo o dei concorsi ai  quali
          il comune stesso partecipa.
            11.  Avverso  i  provvedimenti  delle  sezioni  regionali
          dell'Albo gli interessati possono promuovere, entro  trenta
          giorni  dalla notifica dei provvedimenti stessi, ricorso al
          Comitato nazionale dell'Albo.
            12. Alla  segreteria  dell'Albo  e'  destinato  personale
          comandato  da amministrazioni dello Stato ed enti pubblici,
          secondo  criteri  stabiliti  con   decreto   del   Ministro
          dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro.
            13.   Agli   oneri  per  il  funzionamento  del  Comitato
          nazionale e delle sezioni  regionali  si  provvede  con  le
          entrate  derivanti  dai diritti di segreteria e dai diritti
          annuali d'iscrizione, secondo  le  modalita'  previste  dal
          decreto  del Ministro dell'ambiente 20 dicembre 1993 e suc-
          cessive modifiche.
            14. Il decreto del Presidente della Repubblica  9  maggio
          1994,  n.  407, non si applica alle domande di iscrizione e
          agli atti di competenza dell'Albo.
            15. Per le attivita' di cui al comma 4, le autorizzazioni
          rilasciate  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  10  settembre  1982,  n. 915, in scadenza, sono
          prorogate,  a  cura  delle  amministrazioni  che  le  hanno
          rilasciate,  fino  alla  data  di efficacia dell'iscrizione
          all'Albo  o  a  quella  della  decisione   definitiva   sul
          provvedimento   di   diniego   di   iscrizione,  Le  stesse
          amministrazioni adottano i  provvedimenti  di  diffida,  di
          variazione,  di  sospensione  o  di  revoca  delle predette
          autorizzazioni.
            16. Le imprese che effettuano  attivita'  di  raccolta  e
          trasporto  dei  rifiuti sottoposti a procedure semplificate
          ai sensi  dell'art.    33,  ed  effettivamente  avviati  al
          riciclaggio  ed  al  recupero,  non  sono  sottoposte  alle
          garanzie finanziarie di cui al  comma  6  e  sono  iscritte
          all'Albo  previa  comunicazione di inizio di attivita' alla
          sezione  regionale   territorialmente   competente.   Detta
          comunicazione  deve  essere  rinnovata ogni due anni e deve
          essere corredate da idonea  documentazione  predisposta  ai
          sensi  del  decreto  ministeriale 21 giugno 1991, n. 324, e
          successive  modifiche  ed   integrazioni,   nonche'   delle
          deliberazioni  del Comitato nazionale dalla quale risultino
          i seguenti elementi:
             a) la quantita', la natura, l'origine e la  destinazione
          dei rifiuti;
             b) la frequenza media della raccolta;
             c) la rispondenza delle caratteristiche tecniche e della
          tipologia  del  mezzo  utilizzato  ai  requisiti  stabiliti
          dall'Albo in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare;
             d) il rispetto  delle  condizioni  ed  il  possesso  dei
          requisiti  soggettivi,  di idoneita' tecnica e di capacita'
          finanziaria.
            16-bis.   Entro   10   giorni   dal   ricevimento   della
          comunicazione di inizio di attivita' le sezioni regionali e
          provinciali  iscrivono  le  imprese  di  cui  al comma 1 in
          appositi  elenchi   dandone   comunicazione   al   Comitato
          nazionale,  alla  provincia  territorialmente competente ed
          all'interessato.  Le  imprese  che  svolgono  attivita'  di
          raccolta  e  trasporto  di  rifiuti  sottoposti a procedure
          semplificate ai sensi dell'art.  33 devono conformarsi alle
          disposizioni di cui al comma 16 entro il 15 gennaio 1998.
            17. Alla comunicazione di cui al comma 16 si applicano le
          disposizioni di cui all'art.  21 della legge 7 agosto 1990,
          n. 241".
            - Il  testo  dell'art.  41  del  decreto  legislativo  n.
          22/1997,  come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il
          seguente:
            "Art. 41 (Consorzio nazionale imballaggi). -  1.  Per  il
          raggiungimento  degli  obiettivi  globali  di recupero e di
          riciclaggio e per  garantire  il  necessario  raccordo  con
          l'attivita'  di  raccolta  differenziata  effettuata  dalle
          pubbliche amministrazioni, i produttori e gli  utilizzatori
          costituiscono  in forma paritaria, entro centottanta giorni
          dalla data di entrata  in  vigore  delle  disposizioni  del
          presente  titolo,  il  Consorzio  nazionale  imballaggi, in
          seguito denominato CONAI.
            2. Il CONAI svolge le seguenti funzioni:
             a)  definisce,  in  accordo  con  le  regioni  e  con le
          pubbliche   amministrazioni   interessate,    gli    ambiti
          territoriali  in  cui rendere operante un sistema integrato
          che comprenda la raccolta, la selezione e il trasporto  dei
          materiali   selezionati   a   centri   di   raccolta  o  di
          smistamento;
             b)   definisce,   con   le   pubbliche   amministrazioni
          appartenenti  ai  singoli  sistemi  integrati  di  cui alla
          lettera a), le condizioni generali di ritiro da  parte  dei
          produttori   dei   rifiuti  selezionati  provenienti  dalla
          raccolta differenziata;
             c)  elabora  ed  aggiorna,  sulla  base  dei   programmi
          specifici  di prevenzione di cui agli articoli 38, comma 6,
          e 40, comma 4, il programma generale per la  prevenzione  e
          la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;
             d)  promuove  accordi  di programma con le regioni e gli
          enti locali per favorire il riciclaggio ed il recupero  dei
          rifiuti di imballaggio, e ne garantisce l'attuazione;
             e) assicura la necessaria cooperazione tra i consorzi di
          cui all'art.
           40;
             f)     garantisce    il    necessario    raccordo    tra
          l'amministrazione  pubblica,  i  consorzi   e   gli   altri
          operatori economici;
             g)    organizza,    in    accordo   con   le   pubbliche
          amministrazioni, le campagne di informazione ritenute utili
          ai fini dell'attuazione del programma generale;
             h) ripartisce tra i  produttori  e  gli  utilizzatori  i
          costi  della  raccolta differenziata, del riciclaggio e del
          recupero dei rifiuti  di  imballaggi  primari,  o  comunque
          conferiti   al   servizio  di  raccolta  differenziata,  in
          proporzione  alla  quantita'  totale,  al  peso   ed   alla
          tipologia  del materiale di imballaggio immessi sul mercato
          nazionale, al netto delle  quantita'  di  imballaggi  usati
          riutilizzati nell'anno precedente per ciascuna tipologia di
          materiale.
          Note all'art. 1:
            3. Il CONAI puo' stipulare un accordo di programma quadro
          su  base  nazionale  con  l'ANCI  al  fine   di   garantire
          l'attuazione del principio di corresponsabilita' gestionale
          tra produttori, utilizzatori e pubblica amministrazione. In
          particolare, tale accordo stabilisce:
             a)  l'entita' dei costi della raccolta differenziata dei
          rifiuti di imballaggio da versare  ai  comuni,  determinati
          secondo criteri di efficienza, di efficacia ed economicita'
          di gestione del servizio medesimo, nonche' sulla base della
          tariffa  di  cui  all'art.    49,  dalla data di entrata in
          vigore della stessa;
             b) gli obblighi e le sanzioni posti a carico delle parti
          contraenti;
             c) le modalita' di raccolta dei rifiuti  da  imballaggio
          in relazione alle esigenze delle attivita' di riciclaggio e
          di recupero.
            4.  L'accordo di programma di cui al comma 3 e' trasmesso
          all'Osservatorio nazionale sui rifiuti di cui all'art.  26,
          che  puo'  richiedere  eventuali  modifiche ed integrazioni
          entro i successivi sessanta giorni.
            5. Ai fini della ripartizione dei costi di cui  al  comma
          2,  lettera  h),  sono  esclusi  dal calcolo gli imballaggi
          riutilizzabili immessi sul mercato previa cauzione.
            6. Il CONAI e' retto da uno statuto approvato con decreto
          del Ministro dell'ambiente e del  Ministro  dell'industria,
          del  commercio  e  dell'artigianato, non ha fini di lucro e
          provvede ai mezzi finanziari necessari per la sua attivita'
          con i proventi delle  attivita'  e  con  i  contributi  dei
          consorziati.
            7. Il CONAI delibera con la maggioranza dei due terzi dei
          componenti.
            8.  Al  consiglio  di amministrazione del CONAI partecipa
          con diritto  di  voto  un  rappresentante  dei  consumatori
          indicato   dal   Ministro   dell'ambiente  e  dal  Ministro
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
            9. I consorzi obbligatori esistenti alla data di  entrata
          in   vigore   della   presente  legge,  previsti  dall'art.
          9-quater, del  decreto-legge  9  settembre  1988,  n.  397,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988,
          n.  475,  cessano di funzionare all'atto della costituzione
          del consorzio di cui al comma 1 e comunque entro  sei  mesi
          dalla  data  di  entrata in vigore del presente decreto. Il
          CONAI di cui al  comma  1  subentra  nei  diritti  e  negli
          obblighi dei consorzi obbligatori di cui all'art. 9-quater,
          del  decreto-legge  9  settembre 1988, n.  397, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475,  ed
          in  particolare  nella titolarita' del patrimonio esistente
          alla data del 31 dicembre 1996, fatte  salve  le  spese  di
          gestione  ordinaria  sostenute  dai  consorzi  fino al loro
          scioglimento.   Tali   patrimoni   dei   diversi   consorzi
          obbligatori  saranno  destinati  ai  costi  della  raccolta
          differenziata,  riciclaggio  e  recupero  dei  rifiuti   di
          imballaggi   primari   o  comunque  conferiti  al  servizio
          pubblico della relativa tipologia di materiale.
            10. In caso di mancata costituzione  del  CONAI  entro  i
          termini  di  cui al comma 1, e fino alla costituzione dello
          stesso,   il   Ministro   dell'ambiente   e   il   Ministro
          dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato nominano
          d'intesa un commissario ad acta per  lo  svolgimento  delle
          funzioni di cui al presente articolo.
            10-bis.  In  caso di mancata stipula degli accordi di cui
          ai commi 2 e 3, il Ministro dell'ambiente, di concerto  con
          il     Ministro    dell'industria,    del    commercio    e
          dell'artigianato,  puo'  determinare  con  proprio  decreto
          l'entita'   dei  costi  della  raccolta  differenziata  dei
          rifiuti di imballaggio a  carico  dei  produttori  e  degli
          utilizzatori  ai  sensi  dell'art. 49, comma 10, nonche' le
          condizioni e le modalita' di ritiro dei rifiuti  stessi  da
          parte dei produttori".
            - Il testo dell'art. 42 del citato decreto legislativo n.
          22/1997,  come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il
          seguente:
            "Art. 42 (Programma generale di prevenzione e di gestione
          degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio). - 1.  Sulla
          base  dei  programmi  specifici  di prevenzione di cui agli
          articoli 38, comma 6, e 40, comma 4, il  CONAI  elabora  un
          programma  generale  di  prevenzione  e  di  gestione degli
          imballaggi e dei rifiuti di imballaggio che individua,  con
          riferimento   alle   singole   tipologie  di  materiale  di
          imballaggio, le misure relative ai seguenti obiettivi:
             a)  prevenzione  della   formazione   dei   rifiuti   di
          imballaggio;
             b)  accrescimento  della  proporzione della quantita' di
          rifiuti di imballaggi riciclabili rispetto  alla  quantita'
          di imballaggi non riciclabili;
             c)  accrescimento  della  proporzione della quantita' di
          rifiuti  di   imballaggi   riutilizzabili   rispetto   alla
          quantita' di imballaggi non riutilizzabili;
             d)  miglioramento delle caratteristiche dell'imballaggio
          allo  scopo  di  permettere  ad  esso  di  sopportare  piu'
          tragitti   o   rotazioni   nelle   condizioni  di  utilizzo
          normalmente prevedibili;
             e)  realizzazione  degli   obiettivi   di   recupero   e
          riciclaggio.
            2.   Il  Programma  generale  di  prevenzione  determina,
          inoltre:
             a) la percentuale  in  peso  di  ciascuna  tipologia  di
          rifiuti  di  imballaggio  da recuperare ogni cinque anni, e
          nell'ambito di questo obiettivo globale, sulla  base  della
          stessa  scadenza, la percentuale in peso da riciclare delle
          singole  tipologie  di  materiali  di  imballaggio,  con un
          minimo percentuale in peso per ciascun materiale;
             b) gli obiettivi intermedi  di  recupero  e  riciclaggio
          rispetto agli obiettivi di cui alla lettera a);
             c) (Abrogata).
            3.  Il  programma  generale  e'  trasmesso  per il parere
          all'Osservatorio sui rifiuti  di  cui  all'art.  26  ed  e'
          approvato  con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente e del
          Ministro dell'industria, del commercio e  dell'artigianato,
          d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
          Stato,  le  regioni  e  le province autonome di Trento e di
          Bolzano e l'ANCI.  Con la medesima  procedura  si  provvede
          alle eventuali modificazioni ed integrazioni del programma.
            4.  Nel  caso  in  cui  il  Programma  generale  non  sia
          predisposto entro il termine  di  centoventi  giorni  dalla
          costituzione  del  Consorzio  nazionale  imballaggi  di cui
          all'art.   41,   e,   successivamente,   dall'inizio    del
          quinquennio  di  riferimento, lo stesso e' elaborato in via
          sostitutiva dall'Osservatorio di cui all'art.  26.  In  tal
          caso  gli  obiettivi  di recupero e riciclaggio sono quelli
          massimi previsti ai  sensi  della  direttiva  94/62/CE  del
          Parlamento  europeo e del consiglio del 20 dicembre 1994, e
          successive modifiche ed integrazioni.
            5. I piani regionali di cui all'art.  22  sono  integrati
          con  un  apposito  capitolo  relativo  alla  gestione degli
          imballaggi e dei rifiuti di imballaggio in attuazione delle
          disposizioni del programma di cui ai commi 1 e 2".
            - Il testo dell'art. 48 del citato decreto legislativo n.
          22/1997 come modificato dalla legge qui pubblicata,  e'  il
          seguente:
            "Art. 48 (Consorzio per il riciclaggio di rifiuti di beni
          in  polietilene).    -  1. Al fine di ridurre il flusso dei
          rifiuti  di  polietilene  destinati  allo  smaltimento   e'
          istituito  il  Consorzio  per il riciclaggio dei rifiuti di
          beni in polietilene, esclusi gli imballaggi di cui all'art.
          35, comma 1, lettere a),  b),  c)  e  d),  i  beni  di  cui
          all'art. 44 e i rifiuti di cui agli articoli 45 e 46.
            2. Al consorzio partecipano:
             a)   i   produttori   e   gli  importatori  di  beni  in
          polietilene;
             b) i trasformatori di beni in polietilene;
             c)    le    associazioni    nazionali    di    categoria
          rappresentative  delle  imprese che effettuano la raccolta,
          il trasporto  e  lo  stoccaggio  dei  rifiuti  di  beni  in
          polietilene;
             d) le imprese che riciclano e recuperano rifiuti di beni
          in polietilene.
            3.  Il  consorzio  si  propone come obiettivo primario di
          favorire il ritiro  dei  beni  a  base  di  polietilene  al
          termine  del ciclo di utilita' per avviarli ad attivita' di
          riciclaggio e di recupero.  A tal fine il consorzio:
             a)  promuove  la  gestione del flusso dei beni a base di
          polietilene;
             b) assicura la raccolta, il riciclaggio e le altre forme
          di recupero dei rifiuti di beni in polietilene;
             c)  promuove  la  valorizzazione   delle   frazioni   di
          polietilene non riutilizzabili;
             d)   promuove  l'informazione  degli  utenti,  intesa  a
          ridurre il  consumo  dei  materiali  ed  a  favorire  forme
          corrette di raccolta e di smaltimento;
             e)  assicura  l'eliminazione  dei  rifiuti  di  beni  in
          polietilene  nel  caso  in  cui   non   sia   possibile   o
          economicamente  conveniente  il  riciclaggio,  nel rispetto
          delle disposizioni contro l'inquinamento.
            4. Nella distribuzione dei prodotti  dei  consorziati  il
          consorzio puo' ricorrere a forme di deposito cauzionale.
            5.  I mezzi finanziari per il funzionamento del consorzio
          sono costituiti:
             a) dai proventi delle attivita' svolte dal consorzio;
             b) dai contributi dei soggetti partecipanti;
             c) dalla gestione patrimoniale del fondo consortile.
            6. Le deliberazioni degli organi del consorzio,  adottate
          in  relazione  agli  scopi  del presente decreto ed a norma
          dello  statuto,  sono  vincolanti  per  tutti  i   soggetti
          partecipanti.
            7.  Il Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato  determina
          ogni  due  anni con proprio decreto gli obiettivi minimi di
          riciclaggio,  e  in  caso  di  mancato  raggiungimento  dei
          predetti obiettivi puo' stabilire un contributo percentuale
          di  riciclaggio  da  applicarsi  sull'importo  netto  delle
          fatture emesse dalle imprese produttrici ed importatrici di
          materia prima per forniture destinate  alla  produzione  di
          beni di polietilene per il mercato interno.
            8.  Il  consorzio  ha  personalita'  giuridica di diritto
          privato, non ha scopo di lucro ed e' retto da  uno  statuto
          approvato   con   decreto  del  Ministro  dell'ambiente  di
          concerto con il Ministro dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato.
            9.  A  decorrere  dalla  data  di scadenza del termine di
          novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
          del decreto di approvazione dello statuto di cui  al  comma
          8,  chiunque,  in  ragione della propria attivita', detiene
          rifiuti di beni in polietilene e' obbligato a conferirli al
          consorzio  direttamente    mediante  consegna  a   soggetti
          incaricati dal consorzio".
            -  Il  decreto legislativo n. 446/1997 reca: "Istituzione
          dell'imposta   regionale   sulle   attivita'    produttive,
          revisione degli scaglioni delle aliquote e delle detrazioni
          dell'Irpef  e  istituzione  di  una addizionale regionale a
          tale imposta nonche' riordino della disciplina dei  tributi
          locali". Si riporta il testo dell'art. 52:
            "Art.  52 (Potesta' regolamentare generale delle province
          e dei comuni).  -  1.  Le  province  ed  i  comuni  possono
          disciplinare  con  regolamento  le  proprie  entrate, anche
          tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione  e
          definizione  delle  fattispecie  imponibili,  dei  soggetti
          passivi e della aliquota massima dei singoli  tributi,  nel
          rispetto    delle   esigenze   di   semplificazione   degli
          adempimenti dei contribuenti.  Per quanto non regolamentato
          si applicano le disposizioni di legge vigenti.
            2. I regolamenti sono  approvati  con  deliberazione  del
          comune   e   della   provincia  non  oltre  il  termine  di
          approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto
          prima del 1 gennaio dell'anno successivo.    I  regolamenti
          sulle  entrate  tributarie sono comunicati, unitamente alla
          relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle
          finanze,  entro  trenta  giorni  dalla  data  in  cui  sono
          divenuti  esecutivi  e  sono  resi pubblici mediante avviso
          nella Gazzetta Ufficiale.
            3.  Nelle  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  i
          regolamenti  sono adottati in conformita' alle disposizioni
          dello statuto e delle relative norme di attuazione.
            4.  Il  Ministero  delle   finanze   puo'   impugnare   i
          regolamenti  per  vizi di legittimita' avanti gli organi di
          giustizia amministrativa.
            5. I regolamenti, per quanto attiene  all'accertamento  e
          alla  riscossione  dei  tributi e delle altre entrate, sono
          informati ai seguenti criteri:
             a) l'accertamento dei  tributi  puo'  essere  effettuato
          dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli
          articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
             b)  qualora  sia  deliberato  di affidare a terzi, anche
          disgiuntamente,  la  liquidazione,  l'accertamento   e   la
          riscossione  dei  tributi  e  di tutte le altre entrate, le
          relative attivita' sono affidate: 1)  mediante  convenzione
          alle  aziende speciali di cui all'art. 22, comma 3, lettera
          c), della legge 8 giugno 1990, n.  142,  e',  nel  rispetto
          delle  procedure  vigenti  in  materia di affidamento della
          gestione dei servizi pubblici  locali,  alle  societa'  per
          azioni  o  a responsabilita' limitata a prevalente capitale
          pubblico locale previste dall'art. 22, comma 3, lettera e),
          della citata legge n. 142 del  1990,  i  cui  soci  privati
          siano  prescelti  tra  i  soggetti iscritti all'albo di cui
          all'art. 53; 2) nel rispetto  delle  procedure  vigenti  in
          materia  di affidamento della gestione dei servizi pubblici
          locali, alle societa' miste, per la gestione  presso  altri
          comuni,  ai  concessionari di cui al decreto del Presidente
          della Repubblica  28  gennaio  1988,  n.  43,  ai  soggetti
          iscritti nell'albo di cui al predetto art. 53;
             c)  l'affidamento  di cui alla precedente lettera b) non
          deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;
             d) il visto di esecutivita' sui ruoli per la riscossione
          dei tributi e delle altre entrate e' apposto, in ogni caso,
          dal funzionario designato quale responsabile della relativa
          gestione.
            6. La riscossione coattiva  dei  tributi  e  delle  altre
          entrate  di  spettanza  delle  province  e dei comuni viene
          effettuata  con  la  procedura  di  cui  al   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se
          affidata  ai  concessionari  del servizio di riscossione di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica  28  gennaio
          1988,  n.  43, ovvero con quella indicata dal regio decreto
          14 aprile 1910, n. 639, se svolta in proprio dall'ente  lo-
          cale o affidata agli altri soggetti menzionati alla lettera
          b) del comma 4.
            7.  Con  decreto  del  Ministro delle finanze, da emanare
          secondo le procedure di cui  all'art.  53,  sono  stabilite
          disposizioni generali in ordine ai criteri di affidamento e
          di   svolgimento  dei  servizi  in  questione  al  fine  di
          assicurare  la  necessaria  trasparenza  e   funzionalita',
          nonche'  la  misura  dei compensi, tenuto anche conto delle
          effettive riscossioni".
            - Il testo dell'art. 51 del citato decreto legislativo n.
          22/1997, come modificato dalla legge qui pubblicata, e'  il
          seguente:
            "Art.   51   (Attivita'   di   gestione  di  rifiuti  non
          autorizzata). -  1.  Chiunque  effettua  una  attivita'  di
          raccolta,  trasporto,  recupero,  smaltimento, commercio ed
          intermediazione di rifiuti  in  mancanza  della  prescritta
          autorizzazione,  iscrizione  o  comunicazione  di  cui agli
          articoli 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33 e' punito:
             a) con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con
          l'ammenda da lire cinque milioni a lire  cinquanta  milioni
          se si tratta di rifiuti non pericolosi;
             b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con
          l'ammenda  da  lire cinque milioni a lire cinquanta milioni
          se si tratta di rifiuti pericolosi.
            2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari  di
          imprese  ed  ai  responsabili  di  enti  che  abbandonano o
          depositano  in  modo  incontrollato  i  rifiuti  ovvero  li
          immettono   nelle   acque  superficiali  o  sotterranee  in
          violazione del divieto di cui all'art. 14, commi 1 e 2.
            3.  Chiunque  realizza  o  gestisce  una  discarica   non
          autorizzata  e' punito con la pena dell'arresto da sei mesi
          a due anni e con l'ammenda da lire cinque  milioni  a  lire
          cinquanta milioni. Si applica la pena dell'arresto da uno a
          tre  anni e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire cento
          milioni se la discarica e' destinata, anche in parte,  allo
          smaltimento   di   rifiuti  pericolosi.  Alla  sentenza  di
          condanna o alla decisione emessa ai sensi dell'art. 444 del
          codice di procedura penale consegue la  confisca  dell'area
          sulla  quale  e'  realizzata  la  discarica  abusiva  se di
          proprieta' dell'autore o del compartecipe al  reato,  fatti
          salvi  gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato
          dei luoghi.
            4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3  sono  ridotte  della
          meta'  nelle  ipotesi  di  inosservanza  delle prescrizioni
          contenute o richiamate nelle autorizzazioni  nonche'  nelle
          ipotesi  di  inosservanza  dei requisiti e delle condizioni
          richiesti dalle iscrizioni o comunicazioni.
            5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'art. 9,
          effettua   attivita'  non  consentite  di  miscelazione  di
          rifiuti e' punito con la pena di cui al  comma  1,  lettera
          b).
            6.  Chiunque  effettua  il  deposito temporaneo presso il
          luogo di produzione di  rifiuti  sanitari  pericolosi,  con
          violazione delle prescrizioni di cui all'art. 45, e' punito
          con  la  pena  dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la
          pena dell'ammenda da lire cinque milioni a  lire  cinquanta
          milioni.  Si  applica la sanzione amministrativa pecuniaria
          da  lire  cinque  milioni  a  lire  trenta  milioni  per  i
          quantitativi non superiori a duecento litri.
            6-bis.  Chiunque  viola gli obblighi di cui agli articoli
          46, commi 6-bis, 6-ter e 6-quater e 47, comma 12, e' punito
          con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500.000 a
          lire 3 milioni".
            - Il testo dell'art. 51-bis del  decreto  legislativo  n.
          22/1997  come  modificato dalla legge qui pubblicata, e' il
          seguente:
            "Art. 51-bis (Bonifica dei siti). - 1.  Chiunque  cagiona
          l'inquinamento   o  un  pericolo  concreto  ed  attuale  di
          inquinamento, previsto dall'art.   17, comma 2,  e'  punito
          con  la  pena  dell'arresto  da  sei  mesi  a un anno e con
          l'ammenda da lire cinque milioni a lire  cinquanta  milioni
          se  non  provvede  alla bonifica secondo il procedimento di
          cui all'art.  17. Si applica la  pena  dell'arresto  da  un
          anno a due anni e la pena dell'ammenda da lire 10 milioni a
          lire  100 milioni se l'inquinamento e' provocato da rifiuti
          pericolosi.  Con   la   sentenza   di   condanna   per   la
          contravvenzione   di  cui  al  presente  comma,  o  con  la
          decisione emessa ai  sensi  dell'art.  444  del  codice  di
          procedura    penale,   il   beneficio   della   sospensione
          condizionale  della  pena  puo'  essere  subordinato   alla
          esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica
          e ripristino ambientale".
            - Il testo dell'art. 49 del citato decreto legislativo n.
          22/1997  come  modificato dalla legge qui pubblicata, e' il
          seguente:
            "Art. 49 (Istituzione della tariffa). - 1. La  tassa  per
          lo  smaltimento dei rifiuti di cui alla sezione II del capo
          XVIII del titolo III del testo unico della finanza  locale,
          approvato  con  regio  decreto  14 settembre 1931, n. 1175,
          come sostituito dall'art. 21  del  decreto  del  Presidente
          della  Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, ed al capo III
          del decreto  legislativo  15  novembre  1993,  n.  507,  e'
          soppressa a decorrere dal 1 gennaio 2000.
            2.  I  costi  per  i  servizi  relativi alla gestione dei
          rifiuti  urbani  e  dei  rifiuti  di  qualunque  natura   o
          provenienza  giacenti  sulle  strade  ed  aree  pubbliche e
          soggette ad uso pubblico, sono coperti dai comuni  mediante
          l'istituzione di una tariffa.
            3.  La  tariffa  deve  essere  applicata nei confronti di
          chiunque occupi oppure conduca locali, o aree  scoperte  ad
          uso  privato  non  costituenti  accessorio o pertinenza dei
          locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti,  esistenti  nelle
          zone del territorio comunale.
            4.  La  tariffa  e'  composta da una quota determinata in
          relazione  alle  componenti  essenziali   del   costo   del
          servizio,  riferite in particolare agli investimenti per le
          opere  e  dai  relativi  ammortamenti,  e  da   una   quota
          rapportata alle quantita' di rifiuti conferiti, al servizio
          fornito,  e  all'entita' dei costi di gestione, in modo che
          sia  assicurata  la  copertura  integrale  dei   costi   di
          investimento e di esercizio.
            5.  Il Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro
          dell'industria', del commercio e dell'artigianato,  sentita
          la  Conferenza  permanente  per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
          elabora  un  metodo normalizzato per definire le componenti
          dei costi e determinare la tariffa di riferimento, prevede-
          ndo disposizioni  transitorie  per  garantire  la  graduale
          applicazione  del metodo normalizzato e della tariffa ed il
          graduale raggiungimento dell'integrale copertura dei  costi
          del  servizio  di  gestione dei rifiuti urbani da parte dei
          comuni.
            6. La tariffa di riferimento e' articolata per  fasce  di
          utenza e territoriali.
            7.  La  tariffa di riferimento costituisce la base per la
          determinazione  della  tariffa  nonche'  per  orientare   e
          graduare  nel  tempo  gli  adeguamenti  tariffari derivanti
          dall'applicazione del presente decreto.
            8. La tariffa e' determinata dagli enti locali, anche  in
          relazione al piano finanziario degli interventi relativi al
          servizio.
            9.  La  tariffa  e'  applicata  dai  soggetti gestori nel
          rispetto della convenzione e del relativo disciplinare.
            10.  Nella  modulazione  della  tariffa  sono  assicurate
          agevolazioni  per  le  utenze  domestiche  e per la racolta
          differenziata delle frazioni umide e della altre  frazioni,
          ad  eccezione  della  raccolta differenziata dei rifiuti di
          imballaggio che resta  a  carico  dei  produttori  e  degli
          utilizzatori.  E'  altresi' assicurata la gradualita' degli
          adeguamenti  derivanti  dalla  applicazione  del   presente
          decreto.
            11.  Per  le  successive  determinazioni della tariffa si
          tiene  conto  degli  obiettivi   di   miglioramento   della
          produttivita'  e  della qualita' del servizio fornito e del
          tasso di inflazione programmato.
            12. L'eventuale modulazione  della  tariffa  tiene  conto
          degli  investimenti  effettuati  dai  comuni  che risultino
          utili ai fini dell'organizzazione del servizio.
            13. La tariffa e' riscossa dal soggetto che  gestisce  il
          servizio.
            14.   Sulla  tariffa  e'  applicato  un  coefficiente  di
          riduzione   proporzionale   alle   quantita'   di   rifiuti
          assimilati  che  il  produttore dimostri di aver avviato al
          recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto  che
          effettua l'attivita' di recupero dei rifiuti stessi.
            15.  La  riscossione  volontaria e coattiva della tariffa
          puo' essere effettuata con l'obbligo del non  riscosso  per
          riscosso, tramite ruolo secondo le disposizioni del decreto
          del  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
          e del decreto del Presidente della  Repubblica  28  gennaio
          1988, n. 43.
            16.  In  via  sperimentale  i  comuni possono attivare il
          sistema tariffario anche prima del termine di cui al  comma
          1.
            17.  E' fatta salva l'applicazione del tributo ambientale
          di cui all'art.   19 del decreto  legislativo  30  dicembre
          1992, n. 504".