IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto l'art. 10, comma 1, lettere  b) e c), della legge 14 febbraio
1963,  n.  60,  concernente  il  finanziamento  di  un  programma  di
costruzione di alloggi per lavoratori;
  Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, ed in particolare:
  gli  articoli  2, 3  e  4,  che stabiliscono,  rispettivamente,  le
competenze di questo comitato del CER e delle regioni;
  l'art.  2, comma  1, lettera  f), come  modificato dall'art.  4 del
decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modifiche, dalla
legge 25 marzo  1982, n. 94, che prevede che  una quota non superiore
all'1%  dei finanziamenti  di  edilizia sovvenzionata  ed  al 3%  dei
finanziamenti   di   edilizia    agevolata   venga   riservata   alla
realizzazione  dell'anagrafe  degli   assegnatari  di  abitazioni  di
edilizia residenziale  comunque fruenti di contributo  dello Stato ed
ad  iniziative  di  ricerca,  studi  e  sperimentazioni  nel  settore
dell'edilizia residenziale;
  l'art. 3, comma 1, lettera q), che riserva una quota pari al 2% dei
finanziamenti complessivi  per sopperire con  interventi straordinari
nel settore  dell'edilizia residenziale  alle esigenze  piu' urgenti,
anche in relazione a pubbliche calamita';
  l'art. 3,  comma 1,  lettera rbis),  introdotto dall'art.  31 della
legge  5  febbraio   1992,  n.  104,  che  prevede   una  riserva  di
finanziamenti complessivi  per la concessione di  contributi in conto
capitale  per   la  realizzazione,   con  tipologia  idonea,   o  per
l'adattamento di  alloggi di edilizia sovvenzionata  e agevolata alle
esigenze di assegnatari o acquirenti portatori di handicap;
  Visto l'art. 22, comma 1, della legge  11 marzo 1988, n. 67, che ha
prorogato al 31 dicembre 1992  l'obbligo del pagamento dei contributi
di cui all'art. 10,  comma 1, lettere b) e c),  della citata legge n.
60/1963;
  Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 179, che di massima conferma le
competenze di questo comitato  nel settore dell'edilizia residenziale
e  che,  per quanto  concerne  in  particolare l'edilizia  agevolata,
all'art.  2, comma  1, determina  il  contributo dello  Stato per  il
triennio 1992-1994 in 80 miliardi;
  Visto l'art. 1, comma 10, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, che
ha prorogato al 31 dicembre 1995  il versamento dei contributi di cui
all'art.  10, comma  1,  lettere b)  e c),  della  legge n.  60/1963,
prevedendo che una somma non superiore  a lire 250 miliardi, a valere
sui  detti contributi  e sulle  disponibilita' precedenti  non ancora
utilizzate, possa essere destitinata ad interventi di ricostruzione o
di riparazione di  immobili ad uso abitativo  distrutti o danneggiati
dalle  avversita' atmosferiche  di cui  ai provvedimenti  nella norma
stessa richiamati;
  Vista la legge  24 dicembre 1993, n. 537, che  all'art. 9, comma 8,
riduce il contributo dello Stato previsto dall'art. 2, comma 1, della
citata legge  n. 179/1992,  gia' rimodulato  dalla legge  23 dicembre
1992, n.  500, ed  ulteriormente rimodulato  dalla legge  24 dicembre
1993, n. 538, contenente disposizioni  per la formazione del bilancio
annuale e plunennale dello Stato (legge finanziaria 1994);
  Visto l'art. 6 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito
dalla legge 25  luglio 1994, n. 471,che ha integrato  di ulteriori 50
miliardi di  lire le  risorse residue  di cui  all'art. 1,  comma 10,
della citata legge n.  498/1992, finalizzandoli alla realizzazione di
interventi  di  ricostruzione  e   riparazione  di  immobili  ad  uso
abitativo distrutti  o danneggiati  dalle avversita'  atmosferiche di
cui al decreto stesso;
  Vista la legge 8 agosto 1995,  n. 335, recante "riforma del sistema
pensionistico obbligatorio  e complementare",  che all'art.  3, comma
24, ha prorogato al 31 dicembre  1998 il versamento dei contributi di
cui all'art.  10 della  richiamata legge  n. 60/1963  per la  parte a
carico del datore di lavoro nella misura di 0,35 punti percentuali;
  Visto  il decreto-legge  30 gennaio  1998, n.  6, convertito  dalla
legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede un programma di interventi di
edilizia residenziale pubblica da realizzare nei comuni delle regioni
Marche ed Umbria colpiti dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre
1997  e che,  all'art. 7,  comma 4,  destina, a  copertura dell'onere
relativo,  una  percentuale  non  inferiore  al  10%  dei  contributi
previsti  dalla  legge  n.  60/1963  relativi  al  triennio  1996-98,
calcolati  al  netto della  riserva  prevista  all'art. 3,  comma  1,
lettera  q), della  legge  n. 457/1978,  demandando  al Ministro  dei
lavori pubblici di proporre a questo comitato, sentite le regioni, la
relativa ripartizione;
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che disciplina,
in  attuazione del  capo  I della  legge  15 marzo  1997,  n. 59,  il
trasferimento di  funzioni e compiti amministrativi  dello Stato alle
regioni ed agli enti locali anche in materia di edilizia residenziale
pubblica;
  Vista la propria delibera in  data 28 giugno 1990, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale  n. 201 del  29 agosto  1990, con la  quale questo
comitato ha ripartito  i fondi recuperati al settore  a seguito della
decisione  dellaCorte  costituzionale  n.  241/1989,  riservando,  su
conforme parere del consiglio di Stato, circa il 70% dei fondi stessi
al Mezzogiorno;
  Vista la delibera in data  16 marzo 1994, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 18 maggio 1994, n. 114, con la quale questo comitato ha
ripartito i maggiori contributi di  cui all'art. 10, comma 1, lettere
b) e  c) della legge n.  60/1963 introitati nel periodo  1988-91 ed i
contributi percepiti  nel 1992, nonche'  i contributi stimati  per il
triennio  1993-95, accantonando  - ai  sensi dell'art.  1, comma  10,
della citata legge n. 498/1992 -  250 miliardi di lire a valere sulle
risorse  residue dei  bienni  precedenti e  sui  proventi degli  anni
1992-93,  ed ha  altresi'  ripartito parte  delle disponibilita'  per
l'edilizia  agevolata,  riservandosi   di  ripartire  con  successiva
delibera  la residua  disponibilita' di  10 miliardi  a valere  sulle
annualita' 1995-96;
  Vista la delibera in data  6 maggio 1998, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 6  luglio 1998, n. 155, con la  quale questo comitato -
in relazione alle  risultanze di una riunione tenuta  tra il Ministro
dei lavori pubblici ed i  presidenti delle giunte regionali di Marche
ed Umbria -  ha fissato al 10% la percentuale  da prelevare, a carico
dei contributi ex art. 10 della legge n. 60/1963 relativi al triennio
1996-98,   per   la   realizzazione  del   programma   previsto   dal
decreto-legge n.  6/1998, convertito  dalla legge  n. 61/1998,  ed ha
provveduto a  suddividere le  relative risorse, quantificate  in lire
358,  miliardi, tra  le due  regioni, raccomandando  al Ministro  dei
lavori  pubblici di  formulare  proposte per  eventuali conguagli  ad
avvenuto accertamento  delle entrate relative all'anno  1998, in modo
da garantire  che l'importo  riservato alle  regioni stesse  per tale
anno corrisponda effettivamente all'indicata  percentuale del 10%, ed
invitando il Ministro stesso a  predisporre la ripartizione dei fondi
residui tra  le regioni,  previo accantonamento dell'importo  di lire
1.800 miliardi previsto dall'art. 9, comma 2, del disegno di legge n.
790 A.C.  concernente la  disciplina delle  locazioni e  del rilascio
degli  immobili ad  uso abitativo,  allora in  corso di  esame presso
l'ottava commissione della camera;
  Viste le note n. 787 e 788 in  data 1 ottobre 1998, con le quali il
segretariato generale del CER ha trasmesso le proposte deliberate dal
comitato  nella  seduta del  14  luglio  1998  ai fini  del  riparto,
rispettivamente, delle maggiori entrate di  cui all'art. 10, comma 1,
lettere b) e c), della legge  n. 60/1963 realizzate nel 1995, nonche'
delle  risorse   destinate  al  settore   dell'edilizia  residenziale
agevolata per il biennio 1995-96 e delle risorse destinate al settore
dell'edilizia sovvenzionata per il triennio 1996/1998;
  Vista la nota n. 826 del 29  ottobre 1998, con la quale il suddetto
segretariato  ha altresi'  trasmesso copia  del verbale  della citata
seduta del CER;
  Visto il parere reso dalla conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella
seduta del 3 dicembre 1998;
  Preso   atto  che,   a   seguito  delle   riduzioni  previste   dal
decreto-legge  23 febbraio  1995, n.  41, convertito  dalla legge  22
marzo 1995, n. 85, lo  stanziamento per l'edilizia agevolata relativo
all'anno 1995  ammonta a  lire 4,850 miliardi  e che  stanziamento di
analogo  importo  e'  stato  iscritto  per il  1996  nello  stato  di
previsione di  spesa, del  Ministero dei  lavori pubblici  per l'anno
1996, ai sensi della legge 28 dicembre 1995, n. 550;
  Preso atto che  sui 250 miliardi di lire accantonati  con la citata
delibera del 16 marzo 1994 sono  stati effettuati pagamenti pari a 35
miliardi  di lire,  dei  quali 28  ai fini  previsti  dalla legge  n.
498/1992 e 7 per le finalita' di cui alla legge n. 471/1994;
  Preso  atto che  la  Corte costituzionale,  con  sentenza del  6-12
settembre  1995, n.  424, ha  dichiarato l'incostituzionalita'  della
destinazione dei contributi ex Gescal per finalita' diversa da quella
originaria e  che, in relazione  ai contenuti di detta  sentenza, con
apposita norma (art.  16, commi 1 e 2, del  decreto-legge 29 dicembre
1995, n.  560, convertito  dalla legge  26 febbraio  1996, n.  74) e'
stato disposto, nei  limiti di 15 miliardi di lire,  il reintegro dei
fondi utilizzati,  ai sensi dell'art.  1, comma 10,  della menzionata
legge n. 498/1992;
  Preso atto  che, in conseguenza  della compensazione di  cui sopra,
l'importo residuo dell'accantonamento operato  al punto 2.2.1 lettera
c)  della propria  delibera del  16 marzo  1994, risulta  pari a  230
miliardi di lire;
  Preso atto  che le maggiori  entrate accertate per i  contributi ex
art. 10,  comma 1, lettere  b) e c), della  legge n. 60/1963  per gli
anni  1993 e  1994, sono  state  finalizzate dall'art.  2, comma  63,
lettera d), della legge 23 dicembre  1996, n. 662, e che l'importo di
lire 800  miliardi, ripartito tra  le regioni stesse con  decreto del
Ministro dei lavori pubblici n. 1113 del 7 aprile 1997 ai sensi della
lettera  d) di  detta norma,  comprende,per effetto  della richiamata
sentenza della Corte costituzionale n.  424/1995, la somma di lire 50
miliardi destinata dall'art. 6  del citato decreto-legge n. 328/1994,
convertito dalla legge  n. 471/1994, a riparazione  di danni connessi
agli eventi alluvionali del 1993;
  Preso atto  che, secondo  le indicazioni fornite  dal CER  in cifra
arrotondata,  le maggiori  entrate di  contributi di  cui sopra  sono
state quantificate  per l'anno 1995  in 521  miliardi di lire  e, che
sono state quantificate, sempre in  cifra tonda, entrate pari a 1.635
miliardi di lire  per il 1996 e  1.166 miliardi di lire  per il 1997,
mentre le entrate  per il 1998 sono state stimate  in 850 miliardi di
lire;
  Preso atto che, con sentenze n. 1434,  1435, 1436 e 1437 in data 21
giugno 1995, il  TAR del Lazio ha accolto i  ricorsi proposti avverso
la  delibera CIPE  28  giugno 1990  dalle  regioni Veneto,  Piemonte,
Liguria e Lombardia  che hanno contestato la riserva di  circa il 70%
operata a favore del Mezzogiorno;
  Preso  atto che,  nella seduta  CER del  14 luglio  1999, e'  stata
raggiunta  un'intesa  sia sui  nuovi  parametri  da adottare  per  il
riparto delle risorse di cui alla citata delibera del 28 giugno 1990,
in modo da riservare una quota  del 50% alle regioni del Mezzogiorno,
sia sull'effettuazione dei relativi conguagli in sede di ripartizione
dei contributi relativi al triennio 1996-98;
  Considerato  che, ai  sensi del  richiamato decreto  legislativo n.
112/1998, la definizione delle linee  di intervento e degli obiettivi
nel settore in questione e' demandata alle regioni;
  Considerato che nel frattempo e'  stata emanata la legge 9 dicembre
1998, n.  431, che -  confermando i  contenuti del citato  disegno di
legge n.  790 A.C. -  istituisce un  fondo nazionale per  il sostegno
all'accesso alle abitazioni in locazione  e assegna a tale fondo, per
gli anni 1999-2001, l'accantonamento di 1.800 miliardi di lire di cui
alla citata delibera del 6 maggio 1998;
  Considerato che il CER non ha formulato proposte per il riparto dei
230 miliardi di  lire residuanti dall'accantonamento di  cui al punto
2.2.1 lettera c)  della delibera di questo comitato in  data 16 marzo
1994  in  relazione  ai  dubbi interpretativi  proponibili  circa  la
portata dell'art. 16, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 1995, n.
560, convertito  dalla legge 26  febbraio 1996,  n. 74, e  nelle more
dell'approvazione  del  disegno  di  legge n.  2772  A.C.,  che,  tra
l'altro, abroga la disposizione richiamata;
  Considerato che l'importo dei contributi 1996-1998 - al netto della
riserva ex  art. 3, comma  1, lettera q),  della legge n.  457/1978 e
della  quota assegnata  alle regioni  Marche ed  Umbria, nonche'  del
citato accantonamento di  1.800 miliardi di lire -  e' stato indicato
dal CER  nella cifra  arrotondata di 1.420  miliardi di  lire, mentre
l'ammontare residuo risulta pari a 1.419,98 miliardi di lire;
  Considerato  che la  conferenza permanente  per i  rapporti tra  lo
Stato,  le regioni  e le  province autonome  di Trento  e Bolzano  ha
espresso il  proprio parere favorevole, tenendo  conto dell'impegno a
reperire  risorse  aggiuntive  per compensare  le  ridotte  capacita'
programmatorie delle regioni meridionali; impegno assunto, a nome del
Governo, dal sottosegretario  ai lavori pubblici nella  seduta CER, e
ribadito nell'occasione;
  Ritenuto  di  condividere  le  proposte  formulate  dal  CER  e  di
recuperare  la  differenza di  20  milioni  sopra rilevata  a  carico
dell'accantonamento  da effettuare  ai  sensi dell'art.  2, comma  1,
lettera f), della legge n. 457/1978, trattandosi di percentuale che -
nei limiti stabiliti dalla norma  - deve essere determinata da questo
comitato;
  Ritenuto  che, con  lo scadere  dell'obbligo contributivo  previsto
dall'art. 10 della  legge n. 60/1963, sia necessario  definire per il
prosieguo le modalita' di finanziamento dell'edilizia sovvenzionata e
considerato che, pur  se il problema non  presenta, specifica urgenza
in relazione all'esistenza di disponibilita' pregresse ed all'odierno
riparto, si  appalesi opportuno avviare  sin d'ora la  trattazione in
modo da reperire  adeguate soluzioni in tempi brevi  e comunque prima
della  predisposizione del  disegno di  legge finanziaria  per l'anno
2000,  individuando  in  tale  contesto anche  appropriate  forme  di
ristoro per le regioni meridionali;
                              Delibera:
1. Edilizia sovvenzionata.
1.1. Riparto maggiori entrate 1995.
  Le maggiori  entrate ex art.  10, comma 1,  lettere b) e  c), della
legge n. 60/1963  accertate per l'anno 1995 sono  quantificate in 521
miliardi di lire.
  Su tale importo si operano le seguenti riserve previste dalla legge
n. 457/1978:
  5,21 miliardi  di lire ai sensi  dell'art. 2, comma 1,  lettera f),
come modificato  dall'art. 4 del decreto-legge  n. 9/1982, convertito
dalla legge n. 94/1982;
  10,420 miliardi di lire ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera q);
  5,21 miliardi di lire ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera rbis),
introdotto dall'art. 31 della legge n. 104/1992.
  L'ammontare residuo di 500,16 miliardi  di lire viene ripartito tra
le  regioni e  le  province  autonome secondo  la  tabella  A che  e'
allegata alla presente delibera della quale forma parte integrante.
1.2. Riparto entrate 1996-1998 e rettifica riparto 1990.
  1.2.1. I  proventi dei contributi  previsti dall'art. 10,  comma 1,
lettera  c), della  legge  n. 60/1963,  sono  quantificabili, per  il
triennio 1996-1998, in complessivi 3.651  miliardi di lire, dei quali
lire 2.801  miliardi corrispondenti alle effettive  entrate accertate
per il biennio 1996-1997 e 850 miliardi di lire stimati per il 1998.
  Su detto importo di 3.651 miliardi  di lire si opera la riserva del
2%, pari  a 73,02 miliardi  di lire, ai  sensi dell'art. 3,  comma 1,
lettera q), della legge n. 457/1978.
  L'importo residuo  - calcolato  al netto dei  358 miliardi  di lire
assegnati  da  questo comitato  alle  regioni  Marche ed  Umbria  con
delibera del 6 maggio 1998 meglio specificata in premessa ed al netto
dei  1.800 miliardi  di lire  riservati dall'art.  11 della  legge n.
431/1998  al  fondo  nazionale   per  il  sostegno  all'accesso  alle
abitazioni in  locazione - e'  pari a  1.419,98 miliardi di  lire. Su
tale importo si operano le seguenti riserve:
  14,18 miliardi di  lire ai sensi dell'art. 2, comma  1, lettera f),
come modificato  dall'art. 4 del decreto-legge  n. 9/1982, convertito
dalla legge n. 94/1982;
  14,20  miliardi di  lire ai  sensi  dell'art. 3,  comma 1,  lettera
rbis), introdotto dall'art. 31 della legge n. 104/1992.
  Il  residuo ammontare,  pari  a 1.391,60  miliardi  di lire,  viene
ripartito tra le  regioni e le province autonome di  Trento e Bolzano
secondo la  tabella B1 allegata  alla presente delibera,  della quale
forma parte integrante.
  1.2.2. Il  riparto delle risorse  riassegnate al settore  a seguito
della sentenza della Corte  costituzionale n. 241/1989, effettuato da
questo comitato  con delibera  28 giugno  1990, viene  modificato, in
accoglimento delle sentenze del TAR  del Lazio citate in premessa, in
modo da  attribuire complessivamente alle regioni  del Mezzogiorno il
50%  delle risorse  medesime: il  riparto viene  quindi rideterminato
come  riportato nella  tabella  B2 allegata  alla presente  delibera,
della quale forma parte integrante.
  1.2.3.  Il  conguaglio  delle  differenze  scaturenti  dalla  nuova
ripartizione di cui al punto  precedente viene operato a carico delle
disponibilita'  relative al  triennio  1996-1998 di  cui alla  citata
tabella  B1: gli  importi  spettanti per  detto  triennio a  ciascuna
regione e provincia autonoma, a  seguito del conguaglio in questione,
sono  indicati nella  tabella  B3, allegata  alla presente  delibera,
della quale forma parte integrante.
  1.3.Utilizzo degli accantonamenti  ex art. 3, comma  1, lettera q),
della legge n. 457/1978.
  Gli  accantonamenti effettuati  con la  presente delibera  ai sensi
dell'art.  3, comma  1,  lettera  q), della  legge  n. 457/1978  sono
finalizzati alla realizzazione di interventi straordinari nel settore
dell'edilizia  residenziale miranti  a sopperire  alle esigenze  piu'
urgenti,  anche   conseguenti  a  pubbliche   calamita',  comportanti
situazioni di emergenza abitativa da affrontare con tempestivita'.
  A valere sugli accantonamenti di  cui sopra possono essere concessi
finanziamenti,  in  relazione  alla natura  dell'evento,  secondo  il
seguente ordine di priorita';
  a) eventi calamitosi (terremoti, alluvioni, frane, ecc.);
  b) particolare degrado del patrimonio edilizio esistente pubblico.
2. Edilizia agevolata.
  2.1 L'importo di 9,7 miliardi di lire, relativo al biennio 1995-96,
viene ripartito  tra le regioni  e le  province autonome di  Trento e
Bolzano secondo la tabella C  allegata, alla presente delibera, della
quale forma parte integrante.
  2.2. Sull'importo di  cui sopra non si operano  le riserve previste
dalla legge  n. 457/1978,  in quanto gia'  effettuate al  punto 3.1.1
della delibera 16 marzo 1994, richiamata in premessa, invita:
  il Ministro dei lavori pubblici  a procedere, non appena possibile,
alla verifica  dell'ammontare dei  contributi ex  art. 10,  comma, 1,
lettera c), della legge n. 60/1963 effettivamente introitati nel 1998
ed a formulare proposte per il riparto di eventuali importi eccedenti
quelli stimati  nella presente  delibera, tenendo  conto a  tali fini
delle ulteriori somme  da attribuire alle regioni Marche  e Umbria in
modo  che  alle  medesime  sia  riservata  anche  per  tale  anno  la
percentuale del 10%  stabilita nella delibera 6  maggio 1998, nonche'
per  il riparto  di  eventuali disponibilita'  degli anni  precedenti
conseguenti anche agli arrotondamenti operati;
  il  Ministro dei  lavori pubblici  ed il  Ministro del  tesoro, del
bilancio e  della programmazione  economica ad individuare,  in tempi
brevi e  comunque prima  della predisposizione  del disegno  di legge
finanziaria  per  l'anno  2000,   soluzioni  intese  a  garantire  il
finanziamento dell'edilizia sovvenzionata ed  a farsi carico, in tale
contesto; del  problema di ricercare  per le regioni  del Mezzogiorno
particolari misure  di sostegno  che, almeno  in parte  compensino le
piu' ridotte attribuzioni ad esse riservate per il triennio 1996-98 a
seguito dei conguagli di cui al punto 1.2.3. della presente delibera:
le  proposte  che  i  Ministeri competenti  delineeranno  in  materia
verranno preliminarmente sottoposte alla commissione infrastrutture.
    Roma, 22 dicembre 1998
                                               Il Presidente: D'Alema
Registrata alla Corte dei conti l'11 marzo 1999
Registro  n. 1  Tesoro, bilancio  e programmazione  economica, foglio
  n. 252