IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 10, comma 1, lettere b) e c), della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente il finanziamento di un programma di costruzione di alloggi per lavoratori; Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, ed in particolare: gli articoli 2, 3 e 4, che stabiliscono, rispettivamente, le competenze di questo comitato del CER e delle regioni; l'art. 2, comma 1, lettera f), come modificato dall'art. 4 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modifiche, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, che prevede che una quota non superiore all'1% dei finanziamenti di edilizia sovvenzionata ed al 3% dei finanziamenti di edilizia agevolata venga riservata alla realizzazione dell'anagrafe degli assegnatari di abitazioni di edilizia residenziale comunque fruenti di contributo dello Stato ed ad iniziative di ricerca, studi e sperimentazioni nel settore dell'edilizia residenziale; l'art. 3, comma 1, lettera q), che riserva una quota pari al 2% dei finanziamenti complessivi per sopperire con interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale alle esigenze piu' urgenti, anche in relazione a pubbliche calamita'; l'art. 3, comma 1, lettera rbis), introdotto dall'art. 31 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che prevede una riserva di finanziamenti complessivi per la concessione di contributi in conto capitale per la realizzazione, con tipologia idonea, o per l'adattamento di alloggi di edilizia sovvenzionata e agevolata alle esigenze di assegnatari o acquirenti portatori di handicap; Visto l'art. 22, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che ha prorogato al 31 dicembre 1992 l'obbligo del pagamento dei contributi di cui all'art. 10, comma 1, lettere b) e c), della citata legge n. 60/1963; Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 179, che di massima conferma le competenze di questo comitato nel settore dell'edilizia residenziale e che, per quanto concerne in particolare l'edilizia agevolata, all'art. 2, comma 1, determina il contributo dello Stato per il triennio 1992-1994 in 80 miliardi; Visto l'art. 1, comma 10, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, che ha prorogato al 31 dicembre 1995 il versamento dei contributi di cui all'art. 10, comma 1, lettere b) e c), della legge n. 60/1963, prevedendo che una somma non superiore a lire 250 miliardi, a valere sui detti contributi e sulle disponibilita' precedenti non ancora utilizzate, possa essere destitinata ad interventi di ricostruzione o di riparazione di immobili ad uso abitativo distrutti o danneggiati dalle avversita' atmosferiche di cui ai provvedimenti nella norma stessa richiamati; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, che all'art. 9, comma 8, riduce il contributo dello Stato previsto dall'art. 2, comma 1, della citata legge n. 179/1992, gia' rimodulato dalla legge 23 dicembre 1992, n. 500, ed ulteriormente rimodulato dalla legge 24 dicembre 1993, n. 538, contenente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plunennale dello Stato (legge finanziaria 1994); Visto l'art. 6 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito dalla legge 25 luglio 1994, n. 471,che ha integrato di ulteriori 50 miliardi di lire le risorse residue di cui all'art. 1, comma 10, della citata legge n. 498/1992, finalizzandoli alla realizzazione di interventi di ricostruzione e riparazione di immobili ad uso abitativo distrutti o danneggiati dalle avversita' atmosferiche di cui al decreto stesso; Vista la legge 8 agosto 1995, n. 335, recante "riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare", che all'art. 3, comma 24, ha prorogato al 31 dicembre 1998 il versamento dei contributi di cui all'art. 10 della richiamata legge n. 60/1963 per la parte a carico del datore di lavoro nella misura di 0,35 punti percentuali; Visto il decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede un programma di interventi di edilizia residenziale pubblica da realizzare nei comuni delle regioni Marche ed Umbria colpiti dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 e che, all'art. 7, comma 4, destina, a copertura dell'onere relativo, una percentuale non inferiore al 10% dei contributi previsti dalla legge n. 60/1963 relativi al triennio 1996-98, calcolati al netto della riserva prevista all'art. 3, comma 1, lettera q), della legge n. 457/1978, demandando al Ministro dei lavori pubblici di proporre a questo comitato, sentite le regioni, la relativa ripartizione; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che disciplina, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, il trasferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali anche in materia di edilizia residenziale pubblica; Vista la propria delibera in data 28 giugno 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29 agosto 1990, con la quale questo comitato ha ripartito i fondi recuperati al settore a seguito della decisione dellaCorte costituzionale n. 241/1989, riservando, su conforme parere del consiglio di Stato, circa il 70% dei fondi stessi al Mezzogiorno; Vista la delibera in data 16 marzo 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 1994, n. 114, con la quale questo comitato ha ripartito i maggiori contributi di cui all'art. 10, comma 1, lettere b) e c) della legge n. 60/1963 introitati nel periodo 1988-91 ed i contributi percepiti nel 1992, nonche' i contributi stimati per il triennio 1993-95, accantonando - ai sensi dell'art. 1, comma 10, della citata legge n. 498/1992 - 250 miliardi di lire a valere sulle risorse residue dei bienni precedenti e sui proventi degli anni 1992-93, ed ha altresi' ripartito parte delle disponibilita' per l'edilizia agevolata, riservandosi di ripartire con successiva delibera la residua disponibilita' di 10 miliardi a valere sulle annualita' 1995-96; Vista la delibera in data 6 maggio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 1998, n. 155, con la quale questo comitato - in relazione alle risultanze di una riunione tenuta tra il Ministro dei lavori pubblici ed i presidenti delle giunte regionali di Marche ed Umbria - ha fissato al 10% la percentuale da prelevare, a carico dei contributi ex art. 10 della legge n. 60/1963 relativi al triennio 1996-98, per la realizzazione del programma previsto dal decreto-legge n. 6/1998, convertito dalla legge n. 61/1998, ed ha provveduto a suddividere le relative risorse, quantificate in lire 358, miliardi, tra le due regioni, raccomandando al Ministro dei lavori pubblici di formulare proposte per eventuali conguagli ad avvenuto accertamento delle entrate relative all'anno 1998, in modo da garantire che l'importo riservato alle regioni stesse per tale anno corrisponda effettivamente all'indicata percentuale del 10%, ed invitando il Ministro stesso a predisporre la ripartizione dei fondi residui tra le regioni, previo accantonamento dell'importo di lire 1.800 miliardi previsto dall'art. 9, comma 2, del disegno di legge n. 790 A.C. concernente la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo, allora in corso di esame presso l'ottava commissione della camera; Viste le note n. 787 e 788 in data 1 ottobre 1998, con le quali il segretariato generale del CER ha trasmesso le proposte deliberate dal comitato nella seduta del 14 luglio 1998 ai fini del riparto, rispettivamente, delle maggiori entrate di cui all'art. 10, comma 1, lettere b) e c), della legge n. 60/1963 realizzate nel 1995, nonche' delle risorse destinate al settore dell'edilizia residenziale agevolata per il biennio 1995-96 e delle risorse destinate al settore dell'edilizia sovvenzionata per il triennio 1996/1998; Vista la nota n. 826 del 29 ottobre 1998, con la quale il suddetto segretariato ha altresi' trasmesso copia del verbale della citata seduta del CER; Visto il parere reso dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 3 dicembre 1998; Preso atto che, a seguito delle riduzioni previste dal decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, lo stanziamento per l'edilizia agevolata relativo all'anno 1995 ammonta a lire 4,850 miliardi e che stanziamento di analogo importo e' stato iscritto per il 1996 nello stato di previsione di spesa, del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1996, ai sensi della legge 28 dicembre 1995, n. 550; Preso atto che sui 250 miliardi di lire accantonati con la citata delibera del 16 marzo 1994 sono stati effettuati pagamenti pari a 35 miliardi di lire, dei quali 28 ai fini previsti dalla legge n. 498/1992 e 7 per le finalita' di cui alla legge n. 471/1994; Preso atto che la Corte costituzionale, con sentenza del 6-12 settembre 1995, n. 424, ha dichiarato l'incostituzionalita' della destinazione dei contributi ex Gescal per finalita' diversa da quella originaria e che, in relazione ai contenuti di detta sentenza, con apposita norma (art. 16, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74) e' stato disposto, nei limiti di 15 miliardi di lire, il reintegro dei fondi utilizzati, ai sensi dell'art. 1, comma 10, della menzionata legge n. 498/1992; Preso atto che, in conseguenza della compensazione di cui sopra, l'importo residuo dell'accantonamento operato al punto 2.2.1 lettera c) della propria delibera del 16 marzo 1994, risulta pari a 230 miliardi di lire; Preso atto che le maggiori entrate accertate per i contributi ex art. 10, comma 1, lettere b) e c), della legge n. 60/1963 per gli anni 1993 e 1994, sono state finalizzate dall'art. 2, comma 63, lettera d), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e che l'importo di lire 800 miliardi, ripartito tra le regioni stesse con decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 1113 del 7 aprile 1997 ai sensi della lettera d) di detta norma, comprende,per effetto della richiamata sentenza della Corte costituzionale n. 424/1995, la somma di lire 50 miliardi destinata dall'art. 6 del citato decreto-legge n. 328/1994, convertito dalla legge n. 471/1994, a riparazione di danni connessi agli eventi alluvionali del 1993; Preso atto che, secondo le indicazioni fornite dal CER in cifra arrotondata, le maggiori entrate di contributi di cui sopra sono state quantificate per l'anno 1995 in 521 miliardi di lire e, che sono state quantificate, sempre in cifra tonda, entrate pari a 1.635 miliardi di lire per il 1996 e 1.166 miliardi di lire per il 1997, mentre le entrate per il 1998 sono state stimate in 850 miliardi di lire; Preso atto che, con sentenze n. 1434, 1435, 1436 e 1437 in data 21 giugno 1995, il TAR del Lazio ha accolto i ricorsi proposti avverso la delibera CIPE 28 giugno 1990 dalle regioni Veneto, Piemonte, Liguria e Lombardia che hanno contestato la riserva di circa il 70% operata a favore del Mezzogiorno; Preso atto che, nella seduta CER del 14 luglio 1999, e' stata raggiunta un'intesa sia sui nuovi parametri da adottare per il riparto delle risorse di cui alla citata delibera del 28 giugno 1990, in modo da riservare una quota del 50% alle regioni del Mezzogiorno, sia sull'effettuazione dei relativi conguagli in sede di ripartizione dei contributi relativi al triennio 1996-98; Considerato che, ai sensi del richiamato decreto legislativo n. 112/1998, la definizione delle linee di intervento e degli obiettivi nel settore in questione e' demandata alle regioni; Considerato che nel frattempo e' stata emanata la legge 9 dicembre 1998, n. 431, che - confermando i contenuti del citato disegno di legge n. 790 A.C. - istituisce un fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e assegna a tale fondo, per gli anni 1999-2001, l'accantonamento di 1.800 miliardi di lire di cui alla citata delibera del 6 maggio 1998; Considerato che il CER non ha formulato proposte per il riparto dei 230 miliardi di lire residuanti dall'accantonamento di cui al punto 2.2.1 lettera c) della delibera di questo comitato in data 16 marzo 1994 in relazione ai dubbi interpretativi proponibili circa la portata dell'art. 16, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, e nelle more dell'approvazione del disegno di legge n. 2772 A.C., che, tra l'altro, abroga la disposizione richiamata; Considerato che l'importo dei contributi 1996-1998 - al netto della riserva ex art. 3, comma 1, lettera q), della legge n. 457/1978 e della quota assegnata alle regioni Marche ed Umbria, nonche' del citato accantonamento di 1.800 miliardi di lire - e' stato indicato dal CER nella cifra arrotondata di 1.420 miliardi di lire, mentre l'ammontare residuo risulta pari a 1.419,98 miliardi di lire; Considerato che la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ha espresso il proprio parere favorevole, tenendo conto dell'impegno a reperire risorse aggiuntive per compensare le ridotte capacita' programmatorie delle regioni meridionali; impegno assunto, a nome del Governo, dal sottosegretario ai lavori pubblici nella seduta CER, e ribadito nell'occasione; Ritenuto di condividere le proposte formulate dal CER e di recuperare la differenza di 20 milioni sopra rilevata a carico dell'accantonamento da effettuare ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera f), della legge n. 457/1978, trattandosi di percentuale che - nei limiti stabiliti dalla norma - deve essere determinata da questo comitato; Ritenuto che, con lo scadere dell'obbligo contributivo previsto dall'art. 10 della legge n. 60/1963, sia necessario definire per il prosieguo le modalita' di finanziamento dell'edilizia sovvenzionata e considerato che, pur se il problema non presenta, specifica urgenza in relazione all'esistenza di disponibilita' pregresse ed all'odierno riparto, si appalesi opportuno avviare sin d'ora la trattazione in modo da reperire adeguate soluzioni in tempi brevi e comunque prima della predisposizione del disegno di legge finanziaria per l'anno 2000, individuando in tale contesto anche appropriate forme di ristoro per le regioni meridionali; Delibera: 1. Edilizia sovvenzionata. 1.1. Riparto maggiori entrate 1995. Le maggiori entrate ex art. 10, comma 1, lettere b) e c), della legge n. 60/1963 accertate per l'anno 1995 sono quantificate in 521 miliardi di lire. Su tale importo si operano le seguenti riserve previste dalla legge n. 457/1978: 5,21 miliardi di lire ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera f), come modificato dall'art. 4 del decreto-legge n. 9/1982, convertito dalla legge n. 94/1982; 10,420 miliardi di lire ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera q); 5,21 miliardi di lire ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera rbis), introdotto dall'art. 31 della legge n. 104/1992. L'ammontare residuo di 500,16 miliardi di lire viene ripartito tra le regioni e le province autonome secondo la tabella A che e' allegata alla presente delibera della quale forma parte integrante. 1.2. Riparto entrate 1996-1998 e rettifica riparto 1990. 1.2.1. I proventi dei contributi previsti dall'art. 10, comma 1, lettera c), della legge n. 60/1963, sono quantificabili, per il triennio 1996-1998, in complessivi 3.651 miliardi di lire, dei quali lire 2.801 miliardi corrispondenti alle effettive entrate accertate per il biennio 1996-1997 e 850 miliardi di lire stimati per il 1998. Su detto importo di 3.651 miliardi di lire si opera la riserva del 2%, pari a 73,02 miliardi di lire, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera q), della legge n. 457/1978. L'importo residuo - calcolato al netto dei 358 miliardi di lire assegnati da questo comitato alle regioni Marche ed Umbria con delibera del 6 maggio 1998 meglio specificata in premessa ed al netto dei 1.800 miliardi di lire riservati dall'art. 11 della legge n. 431/1998 al fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - e' pari a 1.419,98 miliardi di lire. Su tale importo si operano le seguenti riserve: 14,18 miliardi di lire ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera f), come modificato dall'art. 4 del decreto-legge n. 9/1982, convertito dalla legge n. 94/1982; 14,20 miliardi di lire ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera rbis), introdotto dall'art. 31 della legge n. 104/1992. Il residuo ammontare, pari a 1.391,60 miliardi di lire, viene ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano secondo la tabella B1 allegata alla presente delibera, della quale forma parte integrante. 1.2.2. Il riparto delle risorse riassegnate al settore a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 241/1989, effettuato da questo comitato con delibera 28 giugno 1990, viene modificato, in accoglimento delle sentenze del TAR del Lazio citate in premessa, in modo da attribuire complessivamente alle regioni del Mezzogiorno il 50% delle risorse medesime: il riparto viene quindi rideterminato come riportato nella tabella B2 allegata alla presente delibera, della quale forma parte integrante. 1.2.3. Il conguaglio delle differenze scaturenti dalla nuova ripartizione di cui al punto precedente viene operato a carico delle disponibilita' relative al triennio 1996-1998 di cui alla citata tabella B1: gli importi spettanti per detto triennio a ciascuna regione e provincia autonoma, a seguito del conguaglio in questione, sono indicati nella tabella B3, allegata alla presente delibera, della quale forma parte integrante. 1.3.Utilizzo degli accantonamenti ex art. 3, comma 1, lettera q), della legge n. 457/1978. Gli accantonamenti effettuati con la presente delibera ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera q), della legge n. 457/1978 sono finalizzati alla realizzazione di interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale miranti a sopperire alle esigenze piu' urgenti, anche conseguenti a pubbliche calamita', comportanti situazioni di emergenza abitativa da affrontare con tempestivita'. A valere sugli accantonamenti di cui sopra possono essere concessi finanziamenti, in relazione alla natura dell'evento, secondo il seguente ordine di priorita'; a) eventi calamitosi (terremoti, alluvioni, frane, ecc.); b) particolare degrado del patrimonio edilizio esistente pubblico. 2. Edilizia agevolata. 2.1 L'importo di 9,7 miliardi di lire, relativo al biennio 1995-96, viene ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano secondo la tabella C allegata, alla presente delibera, della quale forma parte integrante. 2.2. Sull'importo di cui sopra non si operano le riserve previste dalla legge n. 457/1978, in quanto gia' effettuate al punto 3.1.1 della delibera 16 marzo 1994, richiamata in premessa, invita: il Ministro dei lavori pubblici a procedere, non appena possibile, alla verifica dell'ammontare dei contributi ex art. 10, comma, 1, lettera c), della legge n. 60/1963 effettivamente introitati nel 1998 ed a formulare proposte per il riparto di eventuali importi eccedenti quelli stimati nella presente delibera, tenendo conto a tali fini delle ulteriori somme da attribuire alle regioni Marche e Umbria in modo che alle medesime sia riservata anche per tale anno la percentuale del 10% stabilita nella delibera 6 maggio 1998, nonche' per il riparto di eventuali disponibilita' degli anni precedenti conseguenti anche agli arrotondamenti operati; il Ministro dei lavori pubblici ed il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ad individuare, in tempi brevi e comunque prima della predisposizione del disegno di legge finanziaria per l'anno 2000, soluzioni intese a garantire il finanziamento dell'edilizia sovvenzionata ed a farsi carico, in tale contesto; del problema di ricercare per le regioni del Mezzogiorno particolari misure di sostegno che, almeno in parte compensino le piu' ridotte attribuzioni ad esse riservate per il triennio 1996-98 a seguito dei conguagli di cui al punto 1.2.3. della presente delibera: le proposte che i Ministeri competenti delineeranno in materia verranno preliminarmente sottoposte alla commissione infrastrutture. Roma, 22 dicembre 1998 Il Presidente: D'Alema Registrata alla Corte dei conti l'11 marzo 1999 Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 252