IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                         E DELLA NAVIGAZIONE
  Visto l'articolo 9,  commi 3 e 4, del decreto  del Presidente della
Repubblica 11 luglio  1980, n. 753, il quale prevede  che con decreto
del  Ministro  dei  trasporti  e della  navigazione  vengono  emanate
apposite norme  regolamentari al fine di  disciplinare l'accertamento
dell'idoneita' del personale addetto ai servizi di pubblico trasporto
di cui al suindicato articolo 9, commi 3 e 4;
  Visto l'articolo  17, commi 3 e  4, della legge 23  agosto 1988, n.
400;
  Udito  il  parere del  Consiglio  di  Stato espresso  nell'adunanza
generale del 20 marzo 1997;
  Vista la comunicazione al Presidente  del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 17,  comma 3, della citata legge n.  400 del 1988
(nota n. 658 del 5 giugno 1997);
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. Sono approvate le norme  annesse al presente decreto concernenti
i criteri  e le  modalita' per il  controllo dell'idoneita'  fisica e
psicoattitudinale del personale addetto  alle ferrovie in concessione
ed in  gestione commissariale governativa, metropolitane,  tranvie ed
impianti assimilabili,  filovie ed autolinee, di  cui all'articolo 9,
commi 3  e 4, del decreto  del Presidente della Repubblica  11 luglio
1980, n. 753, ed allegato A.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 23 febbraio 1999
                                                    Il Ministro: Treu
 Visto, il Guardasigilli: Diliberto
  Registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 1999
  Registro n. 1 Trasporti e navigazione, foglio n. 191
 
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Nota al titolo:
            - Il  testo dei  commi 3  e 4   dell'art. 9   del  D.P.R.
          n.  753/1980  (Nuove   norme    in   materia   di  polizia,
          sicurezza  e  regolarita' dell'esercizio delle  ferrovie  e
          di  altri servizi di trasporto) e' il seguente:
            "Per    il personale   delle  ferrovie in  concessione  e
          degli  altri servizi di pubblico trasporto di    competenza
          degli  organi dello Stato l'accertamento delle idoneita' ed
          il  conseguimento  delle  abilitazioni  sono  regolati   da
          apposite norme emanate dal Ministro dei trasporti.
            Per  il  personale dei servizi  di pubblico trasporto  di
          competenza delle  regioni l'accertamento  delle   idoneita'
          ed  il   conseguimento delle   abilitazioni  sono  regolati
          da apposite  norme  emanate  dal Ministro  dei   trasporti,
          se    addetto    a   mansioni   interessanti   la sicurezza
          dell'esercizio,  e  dai competenti  organi  regionali,   se
          addetto ad altre mansioni".
           Note alle premesse:
            - Per il testo  dei commi terzo e quarto dell'art.  9 del
          D.P.R. n.  753/1980, vedasi nelle note alle premesse.
            -    Il comma   3 dell'art.  17  della legge  n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita'  di    Governo   e   ordinamento
          della      Presidenza   del Consiglio dei Ministri) prevede
          che  con  decreto  ministeriale  possano  essere   adottati
          regolamenti  nelle    materie  di competenza del Ministro o
          di  autorita'   sottordinate   al  Ministro,    quando   la
          legge   espressamente   conferisca      tale  potere.  Tali
          regolamenti,  per materie di competenza di  piu'  Ministri,
          possono  essere    adottati  con decreti interministeriali,
          ferma   restando     la      necessita'    di      apposita
          autorizzazione  da    parte  della    legge.  I regolamenti
          ministeriali ed  interministeriali  non    possono  dettare
          norme  contrarie  a    quelle dei regolamenti emanati   dal
          Governo.  Essi debbono essere  comunicati al Presidente del
          Consiglio dei Ministri  prima  della  loro  emanazione.  Il
          comma   4   dello  stesso   articolo  stabilisce  che   gli
          anzidetti regolamenti debbano  recare la  denominazione  di
          "regolamento",  siano  adottati previo parere del Consiglio
          di Stato, sottoposti al visto ed alla  registrazione  della
          Corte dei  conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
           Nota all'art. 1:
            - Per il  testo dell'art. 9, commi  3 e 4, del  D.P.R. n.
          753/1980, vedasi nelle note alle premesse