IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Visto l'articolo 9, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, il quale prevede che con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione vengono emanate apposite norme regolamentari al fine di disciplinare l'accertamento dell'idoneita' del personale addetto ai servizi di pubblico trasporto di cui al suindicato articolo 9, commi 3 e 4; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 20 marzo 1997; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 658 del 5 giugno 1997); A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. 1. Sono approvate le norme annesse al presente decreto concernenti i criteri e le modalita' per il controllo dell'idoneita' fisica e psicoattitudinale del personale addetto alle ferrovie in concessione ed in gestione commissariale governativa, metropolitane, tranvie ed impianti assimilabili, filovie ed autolinee, di cui all'articolo 9, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, ed allegato A. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 23 febbraio 1999 Il Ministro: Treu Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 1999 Registro n. 1 Trasporti e navigazione, foglio n. 191
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - Il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 9 del D.P.R. n. 753/1980 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto) e' il seguente: "Per il personale delle ferrovie in concessione e degli altri servizi di pubblico trasporto di competenza degli organi dello Stato l'accertamento delle idoneita' ed il conseguimento delle abilitazioni sono regolati da apposite norme emanate dal Ministro dei trasporti. Per il personale dei servizi di pubblico trasporto di competenza delle regioni l'accertamento delle idoneita' ed il conseguimento delle abilitazioni sono regolati da apposite norme emanate dal Ministro dei trasporti, se addetto a mansioni interessanti la sicurezza dell'esercizio, e dai competenti organi regionali, se addetto ad altre mansioni". Note alle premesse: - Per il testo dei commi terzo e quarto dell'art. 9 del D.P.R. n. 753/1980, vedasi nelle note alle premesse. - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nota all'art. 1: - Per il testo dell'art. 9, commi 3 e 4, del D.P.R. n. 753/1980, vedasi nelle note alle premesse