La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1. (Finalita') 1. La presente legge disciplina il prelievo di organi e di tessuti da soggetto di cui sia stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e regolamenta le attivita' di prelievo e di trapianto di tessuti e di espianto e di trapianto di organi. 2. Le attivita' di trapianto di organi e di tessuti ed il coordinamento delle stesse costituiscono obiettivi del Servizio sanitario nazionale. Il procedimento per l'esecuzione dei trapianti e' disciplinato secondo modalita' tali da assicurare il rispetto dei criteri di trasparenza e di pari opportunita' tra i cittadini, prevedendo criteri di accesso alle liste di attesa determinati da parametri clinici ed immunologici.
Nota all'art. 1: - La legge n. 578/1993 reca: "Norme per l'accertamento e la certificazione di morte".