IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  il testo  unico  delle leggi  sulle tasse  automobilistiche,
approvato  con decreto  del  Presidente della  Repubblica 5  febbraio
1953, n. 39 e successive modificazioni;
  Visto  l'art. 2  della  legge 12  dicembre 1973,  n.  820, che  da'
facolta'  al  Ministro delle  finanze  di  concedere l'esenzione  dal
pagamento  delle tasse  automobilistiche  a favore  di autoveicoli  e
rimorchi  temporaneamente  importati   dall'estero,  quando  sussiste
reciprocita' di trattamento tributario;
  Considerato che  tra l'Italia  e Liechtenstein  si e'  convenuto di
addivenire ad un  regime di reciproca esenzione  dei tributi gravanti
su veicoli in temporanea importazione;
                              Decreta:
                            Articolo unico
  1.  Le trattrici  stradali, gli  autocarri ed  i relativi  rimorchi
adibiti a trasporti internazionali di cose, importati temporaneamente
dal Liechtenstein e appartenenti a persone ivi stabilmente residenti,
sono esentati  dal pagamento delle  tasse automobilistiche di  cui al
decreto  del Presidente  della Repubblica  5 febbraio  1953, n.  39 e
successive modificazioni.
  2.  L'esenzione di  cui  al precedente  comma  e' subordinata  alla
sussistenza  della  reciprocita'  di  trattamento ed  e'  soggetta  a
riesame  qualora il  numero  delle copie  certificate conformi  delle
licenze internazionali rilasciate dal  Liechtenstein sia superiore al
10%  di  quelle esistenti  al  31  dicembre  1998, pari  a  seicento.
L'ufficio dell'economia  pubblica del  Liechtenstein comunica,  a tal
fine, al  Ministero dei  trasporti e della  navigazione, entro  il 31
gennaio di ogni anno, le variazioni intervenute nell'anno precedente.
   Roma, 12 aprile 1999
                                                   Il Ministro: Visco