Con decreto ministeriale n. 25938 del 18 marzo 1999, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 18 dicembre 1998, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo Maiorca, con sede in Scandiano (Reggio Emilia) e unita' di Scandiano (Reggio Emilia), per un massimo di 57 dipendenti, per il periodo dal 1 dicembre 1998 al 28 febbraio 1999. Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1998 con decorrenza 1 dicembre 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25939 del 18 marzo 1999, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 20 ottobre 1998, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sci costruzioni, con sede in Genova e unita' di cantiere di Genova (Genova), direzione di Genova (Genova), personale ex-Germania (Genova), uffici Genova (Genova), per un massimo di 19 dipendenti, per il periodo dal 18 novembre 1998 al 17 maggio 1999. Istanza aziendale presentata il 21 dicembre 1998 con decorrenza 18 novembre 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25940 del 18 marzo 1999, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 21 gennaio 1999, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Edelweiss di Sereno Barberis Negra & C., con sede in Trivero (Biella) e unita' di reparti Biella (Biella), per un massimo di 60 dipendenti, per il periodo dal 2 agosto 1998 al 1 febbraio 1999. Istanza aziendale presentata il 21 settembre 1998 con decorrenza 2 agosto 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25941 del 18 marzo 1999, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 17 giugno 1998, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tubi Ghisa, con sede in Cogoleto (Genova) e unita' di Cogoleto (Genova), per un massimo di 136 dipendenti per il periodo, dal 16 dicembre 1998 al 15 giugno 1999. Istanza aziendale presentata il 18 gennaio 1999 con decorrenza 16 dicembre 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25942 del 18 marzo 1999, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 24 febbraio 1999, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carbosulcis, con sede in Gonnessa (Cagliari) e unita' di Miniera Monte Sinni (Cagliari), per un massimo di 650 dipendenti, per il periodo dal 5 gennaio 1999 al 4 luglio 1999. Istanza aziendale presentata il 5 gennaio 1999 con decorrenza 5 gennaio 1999. Delibera C.I.P.E. 18 ottobre 1994 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25943 del 18 marzo 1999, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 19 febbraio 1999, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Galileo industrie ottiche, con sede in Venezia-Marghera (Venezia) e unita' di Venezia-Marghera (Venezia), per un massimo di 140 dipendenti, per il periodo dal 1 agosto 1997 al 31 gennaio 1998. Art. 1, comma 10, legge n. 223/1991. Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1997 con decorrenza 1 agosto 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25951 del 18 marzo 1999, a seguito dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, intervenuto con il decreto ministeriale del 27 novembre 1998, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.r.l. Societa' generale editrice, con sede in Milano e unita' di Napoli, per un massimo di 19 dipendenti in CIGS, per il periodo dal 2 agosto 1998 al 1 febbraio 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. Con decreto ministeriale n. 25952 del 18 marzo 1999, a seguito dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, intervenuto con il decreto ministeriale del 27 novembre 1998, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei giornalisti professionisti, dipendenti dalla S.r.l. Societa' generale editrice, con sede in Milano e unita' di Napoli, per un massimo di 25 dipendenti in CIGS, per il periodo dal 2 giugno 1998 al 1 dicembre 1998. L'Istituto nazionale della previdenza dei giornalisti italiani, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. Con decreto ministeriale n. 25955 del 23 marzo 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 19 marzo 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Porlin style, con sede in Bisceglie (Bari) e unita' di Bisceglie (Bari), per un massimo di 62 dipendenti, per il periodo dal 2 febbraio 1998 al 1 agosto 1998. Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1998 con decorrenza 2 febbraio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25956 del 23 marzo 1999, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 24 febbraio 1999, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Bayer biologicals, con sede in Milano e unita' di localita' Bellaria - frazione Rosia Sovicille (Siena), per un massimo di 101 dipendenti, per il periodo dal 28 aprile 1998 al 30 giugno 1998. Istanza aziendale presentata il 4 giugno 1998 con decorrenza 28 aprile 1998. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 31 luglio 1998, n. 24909. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25957 del 23 marzo 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 10 marzo 1999, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tomaificio Monik, con sede in S. Giovanni Valdarno (Arezzo) e unita' di S. Giovanni Valdarno (Arezzo), per un massimo di 48 dipendenti, per il periodo dal 2 agosto 1998 al 1 febbraio 1999. Istanza aziendale presentata l'11 agosto 1998 con decorrenza 2 agosto 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25958 del 23 marzo 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 10 marzo 1999, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio Framon, con sede in S. Giovanni Valdarno (Arezzo) e unita' di S. Giovanni Valdarno (Arezzo), per un massimo di 45 dipendenti, per il periodo dal 2 agosto 1998 al 1 febbraio 1999. Istanza aziendale presentata l'11 agosto 1998 con decorrenza 2 agosto 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25959 del 23 marzo 1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A.T. Sistem, con sede in Rovereto (Trento) e unita' di Bareggio (Milano) per un massimo di 2 dipendenti, Rovereto (Trento) per un massimo di 10 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 16 ottobre 1998 al 15 aprile 1999. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 1 febbraio 1999, n. 25687. La corresponsione del trattamento di cui sopra, e' prorogata dal 16 aprile 1999 al 15 ottobre 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25960 del 23 marzo 1999, a seguito dell'accertamento delle condizioni di crisi aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 24 febbraio 1999, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, nonche' la possibilita' di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.r.l. On Line System, con sede in Ciampino (Roma) e unita' di Ciampino (Roma), per un massimo di 8 dipendenti in CIGS (5 prepensionabili), per il periodo dal 18 novembre 1998 al 17 maggio 1999. Con decreto ministeriale n. 25966 del 24 marzo 1999, ai sensi dell'art. 81, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in favore di un numero di 273 lavoratori dipendenti dalla S.c.a.r.l. L.T.R.-OC Linea tranviaria rapida - Opere civili, con sede in Napoli, gia' beneficiari delle proroghe del trttamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 9, comma 25, punto c) della legge n. 608/1996 e all'art. 1, comma 3-bis, della legge n. 52/1998, e' autorizzata l'ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 13 luglio 1998 al 12 gennaio 1999. E' autorizzato, altresi', l'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis della legge n. 160/1988.