Con  decreto ministeriale  n. 25938  del 18  marzo 1999,  a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   ristrutturazione  aziendale,
intervenuta con il  decreto ministeriale datato 18  dicembre 1998, e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a. Gruppo Maiorca, con sede in Scandiano (Reggio Emilia) e unita'
di Scandiano (Reggio Emilia), per un massimo di 57 dipendenti, per il
periodo dal 1 dicembre 1998 al 28 febbraio 1999.
  Istanza aziendale presentata  il 23 dicembre 1998  con decorrenza 1
dicembre 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  n. 25939  del 18  marzo 1999,  a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   riorganizzazione  aziendale,
intervenuta con  il decreto ministeriale  datato 20 ottobre  1998, e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a. Sci  costruzioni, con sede in  Genova e unita' di  cantiere di
Genova (Genova), direzione di  Genova (Genova), personale ex-Germania
(Genova), uffici  Genova (Genova), per  un massimo di  19 dipendenti,
per il periodo dal 18 novembre 1998 al 17 maggio 1999.
  Istanza aziendale presentata il 21  dicembre 1998 con decorrenza 18
novembre 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  n. 25940  del 18  marzo 1999,  a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   ristrutturazione  aziendale,
intervenuta con  il decreto ministeriale  datato 21 gennaio  1999, e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.n.c. Edelweiss di  Sereno Barberis Negra & C., con  sede in Trivero
(Biella) e  unita' di reparti Biella  (Biella), per un massimo  di 60
dipendenti, per il periodo dal 2 agosto 1998 al 1 febbraio 1999.
  Istanza aziendale presentata il 21  settembre 1998 con decorrenza 2
agosto 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  n. 25941  del 18  marzo 1999,  a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   ristrutturazione  aziendale,
intervenuta con  il decreto  ministeriale datato  17 giugno  1998, e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a. Tubi Ghisa, con sede in Cogoleto (Genova) e unita' di Cogoleto
(Genova), per  un massimo di  136 dipendenti  per il periodo,  dal 16
dicembre 1998 al 15 giugno 1999.
  Istanza aziendale presentata  il 18 gennaio 1999  con decorrenza 16
dicembre 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  n. 25942  del 18  marzo 1999,  a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   ristrutturazione  aziendale,
intervenuta con il  decreto ministeriale datato 24  febbraio 1999, e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a.  Carbosulcis, con  sede  in Gonnessa  (Cagliari)  e unita'  di
Miniera Monte Sinni (Cagliari), per un massimo di 650 dipendenti, per
il periodo dal 5 gennaio 1999 al 4 luglio 1999.
  Istanza aziendale  presentata il  5 gennaio  1999 con  decorrenza 5
gennaio 1999.
  Delibera  C.I.P.E.  18 ottobre  1994  -  pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  n. 25943  del 18  marzo 1999,  a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   riorganizzazione  aziendale,
intervenuta con il  decreto ministeriale datato 19  febbraio 1999, e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a.  Galileo  industrie  ottiche,  con  sede  in  Venezia-Marghera
(Venezia) e unita'  di Venezia-Marghera (Venezia), per  un massimo di
140 dipendenti, per il periodo dal 1 agosto 1997 al 31 gennaio 1998.
   Art. 1, comma 10, legge n. 223/1991.
  Istanza aziendale presentata il 24  settembre 1997 con decorrenza 1
agosto 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  n. 25951  del 18  marzo 1999,  a seguito
dell'accertamento delle  condizioni di cui all'art.  35, terzo comma,
legge n.  416/1981, intervenuto  con il  decreto ministeriale  del 27
novembre  1998,  e'  prorogata   la  corresponsione  del  trattamento
straordinario  di integrazione  salariale, in  favore dei  lavoratori
poligrafici, dipendenti dalla S.r.l.  Societa' generale editrice, con
sede in Milano e unita' di Napoli, per un massimo di 19 dipendenti in
CIGS, per il periodo dal 2 agosto 1998 al 1 febbraio 1999.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
del  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  Con  decreto ministeriale  n. 25952  del 18  marzo 1999,  a seguito
dell'accertamento delle  condizioni di cui all'art.  35, terzo comma,
legge n.  416/1981, intervenuto  con il  decreto ministeriale  del 27
novembre  1998,  e'  prorogata   la  corresponsione  del  trattamento
straordinario di  integrazione salariale,  in favore  dei giornalisti
professionisti, dipendenti  dalla S.r.l. Societa'  generale editrice,
con  sede  in  Milano e  unita'  di  Napoli,  per  un massimo  di  25
dipendenti in  CIGS, per il periodo  dal 2 giugno 1998  al 1 dicembre
1998.
  L'Istituto nazionale della previdenza  dei giornalisti italiani, e'
autorizzato  a  provvedere  al   pagamento  diretto  del  trattamento
straordinario  di integrazione  salariale ai  lavoratori interessati,
nonche'  all'esonero del  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,
comma 8-bis, della legge n. 160/1988.
  Con  decreto ministeriale  n. 25955  del 23  marzo 1999,  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto ministeriale  datato  19 marzo  1999,  e' autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale  in favore  dei lavoratori  dipendenti dalla  S.p.a. Porlin
style, con sede in Bisceglie (Bari) e unita' di Bisceglie (Bari), per
un massimo di 62 dipendenti, per il  periodo dal 2 febbraio 1998 al 1
agosto 1998.
  Istanza  aziendale presentata  il 24  marzo 1998  con decorrenza  2
febbraio 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  n. 25956  del 23  marzo 1999,  a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   ristrutturazione  aziendale,
intervenuta con il  decreto ministeriale datato 24  febbraio 1999, e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.r.l. Bayer  biologicals, con sede  in Milano e unita'  di localita'
Bellaria -  frazione Rosia Sovicille  (Siena), per un massimo  di 101
dipendenti, per il periodo dal 28 aprile 1998 al 30 giugno 1998.
  Istanza aziendale  presentata il  4 giugno  1998 con  decorrenza 28
aprile 1998.
  Il presente  decreto annulla e sostituisce  il decreto ministeriale
31 luglio 1998, n. 24909.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  n. 25957  del 23  marzo 1999,  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto  ministeriale  datato  10 marzo  1999,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tomaificio
Monik,  con sede  in S.  Giovanni Valdarno  (Arezzo) e  unita' di  S.
Giovanni Valdarno (Arezzo),  per un massimo di 48  dipendenti, per il
periodo dal 2 agosto 1998 al 1 febbraio 1999.
  Istanza  aziendale presentata  l'11  agosto 1998  con decorrenza  2
agosto 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  n. 25958  del 23  marzo 1999,  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto  ministeriale  datato  10 marzo  1999,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale   in  favore   dei  lavoratori   dipendenti  dalla   S.r.l.
Calzaturificio Framon,  con sede in  S. Giovanni Valdarno  (Arezzo) e
unita'  di  S. Giovanni  Valdarno  (Arezzo),  per  un massimo  di  45
dipendenti, per il periodo dal 2 agosto 1998 al 1 febbraio 1999.
  Istanza  aziendale presentata  l'11  agosto 1998  con decorrenza  2
agosto 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 25959 del  23 marzo 1999, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A.T.  Sistem, con sede in Rovereto
(Trento)  e  unita'  di  Bareggio   (Milano)  per  un  massimo  di  2
dipendenti, Rovereto  (Trento) per  un massimo  di 10  dipendenti, e'
autorizzata  la  corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale dal 16 ottobre 1998 al 15 aprile 1999.
  Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 1
febbraio 1999, n. 25687.
  La corresponsione del trattamento di cui sopra, e' prorogata dal 16
aprile 1999 al 15 ottobre 1999.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
del  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto dalla vigente  normativa, in ordine ai  periodi di fruizione
del  trattamento ordinario  di integrazione  salariale, concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  n. 25960  del 23  marzo 1999,  a seguito
dell'accertamento  delle condizioni  di crisi  aziendale, intervenuto
con il  decreto ministeriale  del 24 febbraio  1999, e'  prorogata la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale, nonche' la possibilita'  di beneficiare del trattamento di
pensionamento  anticipato,  in  favore  dei  lavoratori  poligrafici,
dipendenti dalla S.r.l. On Line System, con sede in Ciampino (Roma) e
unita' di Ciampino (Roma), per un  massimo di 8 dipendenti in CIGS (5
prepensionabili), per  il periodo dal  18 novembre 1998 al  17 maggio
1999.
  Con  decreto ministeriale  n. 25966  del  24 marzo  1999, ai  sensi
dell'art.  81, comma  5, della  legge 23  dicembre 1998,  n. 448,  in
favore di  un numero  di 273  lavoratori dipendenti  dalla S.c.a.r.l.
L.T.R.-OC Linea tranviaria rapida - Opere civili, con sede in Napoli,
gia'  beneficiari  delle  proroghe del  trttamento  straordinario  di
integrazione salariale  di cui all'art.  9, comma 25, punto  c) della
legge n. 608/1996 e all'art. 1,  comma 3-bis, della legge n. 52/1998,
e'   autorizzata    l'ulteriore   corresponsione    del   trattamento
straordinario  di integrazione  salariale dal  13 luglio  1998 al  12
gennaio 1999.
  E' autorizzato,  altresi', l'esonero del contributo  addizionale di
cui all'art. 8, comma 8-bis della legge n. 160/1988.