IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI Visto l'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; Visto l'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni; Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 1998, nel quale sono contenute direttive ai prefetti ed il calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l'anno 1999; Visto l'art. 2 del suddetto decreto ministeriale che al comma 2 anticipa di due ore l'orario di termine del divieto di circolazione per i veicoli diretti all'estero e in Sardegna ed al successivo comma 3 estende tale anticipazione a quattro ore per i veicoli diretti agli interporti di rilevanza nazionale che trasportano merci destinate all'estero; Considerato che la suddetta formulazione limitava l'agevolazione agli interporti riconosciuti dalla legge 4 agosto 1990, n. 240, escludendo dalla stessa gli altri centri intermodali di rilevanza nazionale che svolgono un'attivita' analoga agli interporti; Visto l'ordine del giorno del Senato, espresso nella seduta del 24 febbraio 1999 ed accolto dal Governo come raccomandazione, per l'inserimento nel comma 3 dell'art. 2 del citato decreto, anche dei terminals intermodali di Busto Arsizio, Milano-Rogoredo e Milanosmistamento, estremamente importanti per il tonnellaggio movimentato e per il raggiungimento di tutta l'Europa; Considerato che si rende necessario dare attuazione al suddetto ordine del giorno; Visto l'art. 6, comma 2, del citato decreto ministeriale che, per mero errore materiale, risulta incompleto, per cui se ne rende necessaria la riformulazione; Attesa l'esigenza di consentire, con le necessarie cautele, deroghe all'art. 11 del decreto ministeriale 4 dicembre 1998 in presenza della realizzazione di opere di interesse nazionale per le quali siano previsti e documentati i tempi di esecuzione estremamente contenuti, tali da rendere indispensabile la lavorazione a ciclo continuo anche nei giorni festivi e per le quali si rende, altresi', inderogabile il trasporto di materiali esplosivi, anche nei giorni di divieto di circolazione dei veicoli adibiti al relativo trasporto; Rilevata l'esigenza di limitare tale facolta' di deroga solo ai casi in cui i tratti stradali siano interessati da modesti volumi di traffico ed abbiano un'estesa limitata ai comuni limitrofi al cantiere interessato, ed in assenza di situazioni che possano costituire pericolo, anche solo potenziale, in dipendenza della circolazione dei veicoli; Decreta: Art. 1. 1. Il comma 3 dell'art. 2 del decreto ministeriale 4 dicembre 1998 e' sostituito dal seguente: " 3. Tale anticipazione e' estesa a ore quattro per i veicoli diretti agli interporti di rilevanza nazionale (Bologna, Padova, Verona Q. Europa, Torino-Orbassano, Rivalta Scrivia, Novara, Parma-Fontevivo) nonche' ai terminals intermodali di Busto Arsizio, MilanoRogoredo e Milanosmistamento e che trasportano merci destinate, tramite lo stesso, all'estero. Detti veicoli devono essere muniti di idonea documentazione (ordine di spedizione) attestante la destinazione delle merci.".