IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
  Visto l'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni;
  Visto  l'art.  7,  comma  1,   del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni;
  Visto  il decreto  ministeriale  4 dicembre  1998,  nel quale  sono
contenute direttive ai  prefetti ed il calendario  per le limitazioni
alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l'anno 1999;
  Visto l'art.  2 del  suddetto decreto ministeriale  che al  comma 2
anticipa di due  ore l'orario di termine del  divieto di circolazione
per i veicoli diretti all'estero e in Sardegna ed al successivo comma
3 estende tale anticipazione a quattro ore per i veicoli diretti agli
interporti  di rilevanza  nazionale che  trasportano merci  destinate
all'estero;
  Considerato  che la  suddetta formulazione  limitava l'agevolazione
agli  interporti riconosciuti  dalla  legge 4  agosto  1990, n.  240,
escludendo  dalla stessa  gli altri  centri intermodali  di rilevanza
nazionale che svolgono un'attivita' analoga agli interporti;
  Visto l'ordine del giorno del  Senato, espresso nella seduta del 24
febbraio  1999  ed  accolto  dal Governo  come  raccomandazione,  per
l'inserimento nel comma  3 dell'art. 2 del citato  decreto, anche dei
terminals   intermodali   di   Busto   Arsizio,   Milano-Rogoredo   e
Milanosmistamento,  estremamente   importanti  per   il  tonnellaggio
movimentato e per il raggiungimento di tutta l'Europa;
  Considerato  che si  rende necessario  dare attuazione  al suddetto
ordine del giorno;
  Visto l'art. 6,  comma 2, del citato decreto  ministeriale che, per
mero  errore  materiale, risulta  incompleto,  per  cui se  ne  rende
necessaria la riformulazione;
  Attesa l'esigenza di consentire, con le necessarie cautele, deroghe
all'art.  11 del  decreto ministeriale  4 dicembre  1998 in  presenza
della  realizzazione di  opere di  interesse nazionale  per le  quali
siano  previsti  e documentati  i  tempi  di esecuzione  estremamente
contenuti,  tali da  rendere  indispensabile la  lavorazione a  ciclo
continuo anche nei giorni festivi e  per le quali si rende, altresi',
inderogabile il trasporto di materiali esplosivi, anche nei giorni di
divieto di circolazione dei veicoli adibiti al relativo trasporto;
  Rilevata l'esigenza  di limitare  tale facolta'  di deroga  solo ai
casi in cui i tratti stradali  siano interessati da modesti volumi di
traffico  ed  abbiano  un'estesa  limitata  ai  comuni  limitrofi  al
cantiere  interessato,  ed  in  assenza  di  situazioni  che  possano
costituire  pericolo,  anche  solo potenziale,  in  dipendenza  della
circolazione dei veicoli;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Il comma 3 dell'art. 2  del decreto ministeriale 4 dicembre 1998
e' sostituito dal seguente:
  "  3. Tale  anticipazione e'  estesa a  ore quattro  per i  veicoli
diretti  agli interporti  di  rilevanza  nazionale (Bologna,  Padova,
Verona   Q.  Europa,   Torino-Orbassano,  Rivalta   Scrivia,  Novara,
Parma-Fontevivo) nonche'  ai terminals intermodali di  Busto Arsizio,
MilanoRogoredo e Milanosmistamento e che trasportano merci destinate,
tramite lo stesso, all'estero. Detti  veicoli devono essere muniti di
idonea   documentazione   (ordine   di  spedizione)   attestante   la
destinazione delle merci.".