IL DIRETTORE GENERALE
            per l'armonizzazione e la tutela del mercato
  Visto il  paragrafo 5.2.1 dell'allegato II  del decreto legislativo
29  dicembre  1992,  n.   517,  recante  attuazione  della  direttiva
90/384/CEE sull'armonizzazione delle  legislazioni degli Stati membri
in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico;
  Visto  il decreto  legislativo  24 febbraio  1997,  n. 40,  recante
attuazione  della direttiva  93/68/CEE, nella  parte che  modifica la
direttiva   90/384/CEE  in   materia  di   strumenti  per   pesare  a
funzionamento non automatico;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 28 marzo 1997, n.
220, recante il riordino  del Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato;
  Visto il decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n.  29, e successive
modificazioni con  particolare riferimento al decreto  legislativo 31
marzo    1998,   n.    80,    in    materia   di    razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche;
  Visto il decreto ministeriale  30 ottobre 1997 sulla determinazione
delle zone di gravita' di  utilizzazione degli strumenti per pesare a
funzionamento non automatico, le  cui prestazioni sono sensibili alle
variazioni  dell'accelerazione di  gravita', ai  fini della  corretta
taratura dei medesimi in zone diverse da quelle di utilizzazione;
  Sentito il comitato centrale metrico che nella seduta dell'11 marzo
1999 ha indicato i limiti per  i quali i criteri formulati dal WELMEC
(european  cooperation in  legal metrology),  nel documento  "Gravity
zones for weighing instruments", sono conformi a quelli relativi alla
suddivisione del territorio nazionale in zone di gravita';
  Effettuata la  comunicazione alla Commissione europea  del presente
provvedimento in attuazione di quanto  stabilito al punto 4 dell'art.
15 della direttiva 90/384/CEE;
  Considerata   la  necessita'   di   adeguare  i   criteri  per   la
determinazione  delle   zone  di  gravita'  di   utilizzazione  degli
strumenti per pesare a funzionamento non automatico a quelli previsti
dal WELMEC;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Agli effetti del presente decreto si intendono:
  a)  "per  strumenti  per  pesare",   gli  strumenti  per  pesare  a
funzionamento non automatico cosi'  come definiti all'art. 2, lettera
b), del  decreto legislativo  24 febbraio  1997, n.  40, appartenenti
alle  classi  di   precisione  II,  III  e   IIII,  utilizzati  nelle
applicazioni elencate dall'art.  2, comma 2, lettera  a), del decreto
legislativo 29 dicembre 1992, n. 517;
  b) "per strumenti gsensibili" o "strumenti", gli strumenti definiti
alla lettera  a) precedente, le  cui prestazioni sono  sensibili alle
variazioni dell'accelerazione della gravita';
  c) per  "valore di g associato  ad una zona geografica",  il valore
dell'accelerazione   della   gravita'    che   convenzionalmente   si
attribuisce  a tutti  luoghi compresi  in  tale zona,  ai fini  della
taratura degli strumenti in essi installati;
  d)   per  "zona   di  gravita'   di  utilizzazione"   o  "zona   di
utilizzazione" di  uno strumento,  la zona geografica  del territorio
nazionale nel  cui solo interno  lo strumento puo'  essere legalmente
utilizzato  in  quanto  tarato  secondo  il valore  di  "g"  ad  essa
associato;
  e) per "n",  il numero delle divisioni che  uno strumento, ottenuto
quale quoziente tra la sua portata massima ed il valore della singola
divisione, qualora  lo strumento presenti  un solo campo  di pesatura
con  divisioni  tutte dello  stesso  valore  ponderale. Nel  caso  di
strumento con campi di pesatura plurimi o con unico campo di pesatura
costituito da piu' campi parziali, ciascuno caratterizzato da propria
divisione, "n" e' il numero delle divisioni rappresentato dal massimo
dei quozienti tra  la portata massima di ciascun campo  di pesatura e
la corrispondente divisione.