IL DIRETTORE GENERALE
                   del Dipartimento delle entrate
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322, con il  quale e' stato emanato il  Regolamento recante modalita'
per la  presentazione delle  dichiarazioni relative alle  imposte sui
redditi,   all'imposta  regionale   sulle   attivita'  produttive   e
all'imposta sul valore aggiunto;
  Visto  l'art.  1, comma  1,  primo  periodo, del  predetto  decreto
presidenziale,  in  base  al  quale le  dichiarazioni  devono  essere
redatte,  a  pena  di  nullita',  su  stampati  conformi  ai  modelli
approvati  con  decreto  dirigenziale da  pubblicare  nella  Gazzetta
Ufficiale;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte
sui redditi;
  Visto il  decreto legislativo 9  luglio 1997, n. 241,  e successive
modificazioni, concernente norme di semplificazione degli adempimenti
dei contribuenti in sede di  dichiarazione dei redditi e dell'imposta
sul  valore  aggiunto,  nonche'  di modernizzazione  del  sistema  di
gestione delle dichiarazioni;
  Visto il decreto  legislativo 28 dicembre 1998,  n. 490, contenente
disposizioni integrative  del decreto  legislativo 9 luglio  1997, n.
241,  concernenti  la  revisione   della  disciplina  dei  centri  di
assistenza fiscale;
  Visto  il decreto  legislativo 15  dicembre  1997, n.  446, che  ha
istituito l'imposta  regionale sulle attivita'  produttive esercitate
nel territorio delle regioni;
  Visto il decreto legislativo 18  dicembre 1997, n. 471, concernente
la riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte
dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi;
  Visto il decreto legislativo 18  dicembre 1997, n. 472, concernente
disposizioni generali  in materia  di sanzioni amministrative  per le
violazioni di norme tributarie;
  Visto  il  decreto  ministeriale  1  aprile  1999,  pubblicato  nel
supplemento  ordinario  -  serie  generale  -  n.  75  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 88  del 16 aprile 1999, con il  quale e' stato approvato
il  modello  "UNICO-99 Enti  non  commerciali  ed equiparati"  e,  in
particolare,  l'art. 1,  comma 1,  lettera d),  dello stesso  decreto
ministeriale  in base  al quale  con successivo  decreto deve  essere
approvato il quadro riguardante la dichiarazione ai fini dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive (IRAP), da utilizzare per l'anno
1998;
  Vista la  legge 23  dicembre 1998,  n. 448,  recante misure  per la
stabilizzazione della finanza pubblica;
  Visto  il  decreto del  Presidente  del  Consiglio dei  Ministri  7
gennaio  1999,  che  ha  anticipato  all'anno  1999  il  termine  per
l'ammissione  alla  compensazione  di  cui all'art.  17  del  decreto
legislativo  9  luglio 1997,  n.  24,  dei soggetti  all'imposta  sul
reddito delle  persone giuridiche e  il termine per  la presentazione
della dichiarazione unificata annuale, di  cui all'art. 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio  1998, n. 322, da parte dei
medesimi soggetti;
  Visto  il  decreto  dirigenziale  31  luglio  1998  concernente  le
modalita' tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni;
  Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, in materia di tutela delle
persone  e  di  altri  soggetti  rispetto  al  trattamento  dei  dati
personali;
  Visto il  decreto legislativo 24  giugno 1998, n.  213, concernente
disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale,
a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 443;
  Vista, in  particolare, la  normativa contenente  agevolazioni agli
effetti delle imposte  sui redditi a seguito di  calamita' naturali o
di altri eventi eccezionali ovvero la concessione di speciali crediti
d'imposta per determinate categorie di contribuenti;
  Visti  gli articoli  3, comma  2, e  16 del  decreto legislativo  3
febbraio  1993, n.  29, come  modificato dal  decreto legislativo  31
marzo  1998,  n.   80,  concernenti  l'esercizio  dei   poteri  e  le
attribuzioni dei dirigenti generali;
  Attesa  l'opportunita' di  prevedere  modalita'  che consentano  di
accelerare l'acquisizione, da parte dell'amministrazione finanziaria,
dei dati contenuti nelle  dichiarazioni dei redditi presentate, anche
mediante l'utilizzo di sistemi di lettura ottica automatica;
  Considerato che  occorre stabilire le modalita'  di predisposizione
dei  dati  delle  dichiarazioni  da  trasmettere  all'amministrazione
finanziaria in via telematica;
  Considerato che  occorre stabilire le caratteristiche  tecniche per
la  stampa  dei modelli  da  utilizzare  per la  compilazione,  anche
meccanografica, delle dichiarazioni;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. E' approvato, con le  relative istruzioni l'annesso quadro: IQ -
Amministrazioni ed enti pubblici,  da utilizzare per la dichiarazione
ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive relativa al
1998.
  2.  I quadri  di  cui al  comma  1 devono  essere  prodotti in  due
esemplari identici e saranno fascicolati e distribuiti con il modello
"UNICO-99 Enti non commerciali ed equiparati".
  3. I  soggetti obbligati alla presentazione  della dichiarazione ai
fini delle imposte  sui redditi devono presentare i quadri  di cui al
comma 1 contestualmente a questa ultima.
  4. I soggetti non  obbligati alla presentazione della dichiarazione
ai fini delle  imposte sui redditi devono presentare i  quadri di cui
al comma  1 unendoli al  frontespizio del  modello UNICO 99  Enti non
commerciali  ed  equiparati.  Nel   frontespizio  che  dovra'  essere
interamente compilato  e firmato  andra' barrata, in  particolare, la
casella IRAP nella sezione "Tipo di dichiarazione".