Alle imprese interessate Alle banche concessionarie Agli istituti collaboratori All'A.B.I. All'ass.I.Lea All'ass.I.Re.Me. Alla Confindustria Alla Confapi Alla Confcommercio Alla Confesercenti Al comitato di coordinamento delle confederazioni artigiane All'A.N.I.A. La presente circolare sostituisce con applicazione immediata la precedente del 25 settembre 1998, prot. n. 1068586, di pari oggetto, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 235 dell'8 ottobre 1998, considerata l'opportunita' di adeguare lo schema di garanzia fidejussoria, anche in relazione alle modifiche introdotte dall'art. 30, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, riguardante la revisione delle procedure di erogazione delle agevolazioni finanziarie della legge n. 488/1992. Pertanto, ai fini dell'erogazione, a titolo di anticipazione, della prima quota delle agevolazioni finanziarie della legge n. 488/1992, di cui all'art. 7, comma 2, del decreto ministeriale n. 527/1995, e successive modifiche e integrazioni, le fidejussioni o le polizze fidejussorie dovranno essere rilasciate in stretta conformita' allo schema allegato, sottoscritte con firma autenticata e complete di attestazione dei poteri di firma del/dei sottoscrittore/i, pena il non accoglimento delle stesse. Le dette garanzie possono essere prestate dalle banche, dalle imprese di assicurazioni indicate nella legge 10 giugno 1982, n. 348, e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del decreto legislativo n. 385/1993. Il direttore generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese Sappino