IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali; Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82; Vista la sentenza n. 359/85 con la quale la Corte costituzionale ha riconosciuto a questo Ministero la potesta' concorrenziale di imporre vincoli secondo la procedura prevista dall'art. 82 del sopradetto decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977; Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998 e recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali". Ministero al quale sono state devolute le attribuzioni spettanti al Ministero per i beni culturali e ambientali; Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1998 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1999, con il quale sono state delegate all'on.le Sottosegretario di Stato Giampaolo D'Andrea le funzioni ministeriali previste dalla citata legge 29 giugno 1939, n. 1497; Considerato che la soprintendenza archeologica e per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici del Molise - Campobasso, con nota prot. n. 9210 del 29 aprile 1996 aveva richiesto all'assessorato urbanistica della regione Molise di adottare un provvedimento di vincolo ex lege n. 1497/1939 per l'intero territorio comunale di San Giuliano del Sannio in provincia di Campobasso, rilevandone il notevole interesse paesaggistico; Considerato che il comune di San Giuliano del Sannio con nota prot. n. 1653 dell'8 agosto 1996 aveva manifestato la propria adesione all'imposizione del vincolo ma solo per le localita' "Colle Grosso", o come conosciuto in sede "Colle della Chiesa", e "Santa Margherita"; Considerato che con nota ministeriale n. 2834/G2 del 27 ottobre 1996 l'Ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici invitava la soprintendenza archeologica e per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici del Molise - Campobasso, in caso di inerzia della regione, ad avviare le procedure di imposizione di vincolo sull'area predetta, secondo le procedure previste dall'art. 82 decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977; Considerato che con nota ministeriale n. 8824 del 19 marzo 1997 l'Ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici ha invitato la soprintendenza archeologica e per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici del Molise - Campobasso a fornire riscontro alla ministeriale n. 2834 del 27 giugno 1996; Considerato che il predetto ufficio periferico, rilevata l'inerzia dell'assessorato regionale nonche' l'urgenza e l'indifferibilita' dell'emanazione del provvedimento di tutela, con nota n. 9445/Q02 del 5 maggio 1998 ha trasmesso tutti gli atti idonei ad avviare la procedura di imposizione del vincolo ex lege n. 1497/1939 per l'intero territorio comunale di San Giuliano del Sannio in provincia di Campobasso delimitato dai confini comunali con i seguenti comuni limitrofi: Guardiaregia, Vinchiaturo, Cercepiccola, Sepino, Mirabello Sannitico; Considerato che la regione Molise - Assessorato all'urbanistica - con nota prot. n. 1317 del 21 maggio 1998 aveva sottolineato di avere in precedenza manifestato la propria disponibilita' a partecipare all'attivita' di studio della soprintendenza per l'apposizione del vincolo sul territorio comunale; Considerato che la soprintendenza archeologica e per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici del Molise con nota prot. n. 2793/Q02 del 17 febbraio 1999 ha specificato che la regione Molise - Assessorato all'urbanistica, pur avendo manifestato la disponibilita' ad una collaborazione per l'apposizione del vincolo, di fatto non attuava alcuna iniziativa per la stesura di un piano di lavoro comune; Considerato che la soprintendenza archeologica e per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici del Molise con nota prot. n. 3021/Q02 del 22 febbraio 1999 ha precisato di aver dato seguito al procedimento per l'apposizione del vincolo data la persistente inerzia della regione Molise concretizzatasi nella mancata proposizione dei termini e delle modalita' di tale partecipazione; Considerato che il territorio comunale di San Giuliano del Sannio risulta di estremo interesse in quanto connotato storicamente da preesistenze di epoca sannitica, romana e medioevale che si integrano perfettamente nel paesaggio caratterizzato da orografia riconducibile a quella mediocollinare, in cui si evidenziano chiazze boscose nelle quali sono presenti essenze arboree quali la quercia, il cerro, la roverella ed il rovere, i salici e i pioppi, intervallate da ampie e piccole radure coltivate o utilizzate a pascolo; Considerato che la parte del territorio sopraperimetrato meno accidentata e' ancora sfruttata per uso agricolo ed e' caratterizzata da appezzamenti di terreno delimitati da siepi, da muri a secco e da fossi iemali che degradano verso valle il cui insieme conferisce al paesaggio un aspetto di particolare suggestione specialmente nel periodo di massima vegetazione, quando risulta evidente l'alternanza delle colture sottolineata da colorazioni differenziate; Considerato che l'intero comprensorio comunale e' caratterizzato da piccoli insediamenti sparsi in prossimita' di risorse idriche o di nodi stradali di importanza locale, denotati da una tipologia edilizia in cui prevalel'utilizzazione della pietra appena sbozzata nel parametro esterno e della copertura a doppia falda con cornicioni a romanella rifinita da coppi laterizi tipici della zona, ed e' storicamente connotato da preesistenze di epoca sannitica, romana e medioevale sviluppatesi e consolidatesi intorno al sito archeologico della citta' romana di Saepinum che per secoli ha condizionato la vita politica, amministrativa ed economica della valle; Considerato che il centro storico di San Giuliano del Sannio nasce in analogia con gli altri della zona, come conseguenza del fenomeno dell'incastellamento prodotto dalle incursioni saracene del sec. IX sicuramente come rifugio di altura di parte della popolazione dell'antica Saepinum ove l'abitato medioevale si attesta su uno strapiombo di un vallone a costa accentuata, utilizzando una tipologia costituita prevalentemente dal-Jl'aggregazione di piu' unita' abitative addossate tra loro, la cui compattezza doveva rendere piu' sicuro e difendibile l'abitato alla cui sommita' si ergono il castello, oggi trasformato in edificio comunale, e la chiesa matrice dedicata a San Nicola; Considerato che con la costruzione della strada che da Campobasso porta a Benevento avvenuta verso i secoli XVII e XVIII, l'abitato si e' ampliato utilizzando il suo asse sul quale oggi affacciano edifici di un certo pregio architettonico risalenti al secolo scorso e che sono ancora presenti in prossimita' del corso d'acqua, che definisce il lato ovest dell'abitato, mulini ad acqua, alcuni dei quali assoggettati alle norme di tutela dettate dalla legge n. 1089/1939, i cui caratteri tipologici si rifanno agli schemi classici della zona; Considerato che il suddetto paesaggio, seppur antropizzato, e' di rilevante valore ambientale e paesaggistico e si integra perfettamente con le caratteristiche morfologiche del territorio circostante; Considerato che la zona sopra descritta non e' attualmente soggetta ad alcun provvedimento di tutela ai sensi della legge n. 1497/1939; Esaminate le osservazioni formulate dal comune nella citata nota prot. n. 1653 dell'8 agosto 1996 e ritenuto di non dover condividerne il contenuto, considerata la notevole valenza paesaggistica dell'intero territorio comunale; Considerato che il vincolo comporta in particolare l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella localita' vincolata di presentare alla regione o all'ente dalla stessa subdelegato la richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 7 della citata legge n. 1497/1939 per qualsiasi intervento che modifichi lo stato dei luoghi, secondo la procedura prevista dal nono comma dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 cosi' come introdotto dall'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431, di conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, e che questo Ministero puo' in ogni caso annullare tale autorizzazione entro i sessanta giorni successivi alla ricezione di detto provvedimento, corredata della documentazione idonea a consentire la dovuta valutazione ministeriale; Considerato che da quanto sopra esposto appare indispensabile sottoporre a vincolo ex lege n. 1497/1939 l'area sopradescritta al fine di garantirne la conservazione e di preservarla da interventi edilizi che potrebbero comprometterne irreparabilmente l'assetto morfologico, le connotazioni architettoniche e le pregevoli caratteristiche paesaggisticoambientali; Rilevata pertanto la necessita' e l'urgenza di sottoporre l'area sopraindicata ad un idoneo provvedimento di tutela; Considerato che il comitato di settore per i beni ambientali ed architettonici del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali nella seduta del 18 novembre 1998 ha espresso parere favorevole alla proposta di vincolo formulata dalla predetta soprintendenza in quanto "l'area interessata risulta un esempio nel quale l'antico si integra perfettamente con le caratteristiche geomorfologiche del territorio circostante"; Decreta: L'intero territorio comunale di San Giuliano del Sannio in provincia di Campobasso, cosi come sopra delimitato, e' dichiarato di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed in applicazione dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed e' pertanto soggetto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa ed a quelle previste nel citato decreto del Presidente della Repubblica. La soprintendenza archeologica e per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Campobasso provvedera' a che copia della Gazzetta Ufficiale contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 12 del relativo regolamento d'esecuzione 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune interessato e che copia della Gazzetta Ufficiale stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici del comune suddetto. Avverso il presente atto e' ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio o, a scelta dell'interessato, avanti al tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalita' di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero e' ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto. Roma, 2 aprile 1999 Il Sottosegretario di Stato: D'Andrea Registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1999 Registro n. 1 Beni e attivita' culturali, foglio n. 110