IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
                 PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
  Vista  la legge  29 giugno  1939, n.  1497, sulla  protezione delle
bellezze naturali;
  Visto il regio  decreto 3 giugno 1940, n.  1357, per l'applicazione
della legge predetta;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616, art. 82;
  Vista la sentenza n. 359/85 con la quale la Corte costituzionale ha
riconosciuto a questo Ministero la potesta' concorrenziale di imporre
vincoli  secondo la  procedura prevista  dall'art. 82  del sopradetto
decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977;
  Visto il  decreto legislativo 20  ottobre 1998, n.  368, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale n.  250  del  26  ottobre 1998  e  recante
"Istituzione  del Ministero  per i  beni e  le attivita'  culturali".
Ministero al quale  sono state devolute le  attribuzioni spettanti al
Ministero per i beni culturali e ambientali;
  Visto  il decreto  ministeriale 10  novembre 1998  pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1999, con il quale sono state
delegate  all'on.le Sottosegretario  di Stato  Giampaolo D'Andrea  le
funzioni ministeriali previste dalla citata  legge 29 giugno 1939, n.
1497;
  Considerato  che  la  soprintendenza  archeologica  e  per  i  beni
ambientali,  architettonici,   artistici  e  storici  del   Molise  -
Campobasso, con nota prot. n. 9210 del 29 aprile 1996 aveva richiesto
all'assessorato  urbanistica  della  regione Molise  di  adottare  un
provvedimento di vincolo ex lege n. 1497/1939 per l'intero territorio
comunale  di San  Giuliano  del Sannio  in  provincia di  Campobasso,
rilevandone il notevole interesse paesaggistico;
  Considerato che il comune di San Giuliano del Sannio con nota prot.
n.  1653 dell'8  agosto 1996  aveva manifestato  la propria  adesione
all'imposizione del vincolo ma solo  per le localita' "Colle Grosso",
o come conosciuto in sede "Colle della Chiesa", e "Santa Margherita";
  Considerato che  con nota  ministeriale n.  2834/G2 del  27 ottobre
1996  l'Ufficio  centrale  per  i  beni  ambientali  e  paesaggistici
invitava  la soprintendenza  archeologica  e per  i beni  ambientali,
architettonici, artistici e storici del  Molise - Campobasso, in caso
di inerzia della  regione, ad avviare le procedure  di imposizione di
vincolo sull'area  predetta, secondo le procedure  previste dall'art.
82 decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977;
  Considerato che  con nota  ministeriale n. 8824  del 19  marzo 1997
l'Ufficio centrale per i beni  ambientali e paesaggistici ha invitato
la   soprintendenza   archeologica   e   per   i   beni   ambientali,
architettonici, artistici e storici del Molise - Campobasso a fornire
riscontro alla ministeriale n. 2834 del 27 giugno 1996;
  Considerato che il predetto  ufficio periferico, rilevata l'inerzia
dell'assessorato  regionale  nonche' l'urgenza  e  l'indifferibilita'
dell'emanazione del provvedimento di tutela, con nota n. 9445/Q02 del
5  maggio 1998  ha  trasmesso tutti  gli atti  idonei  ad avviare  la
procedura  di  imposizione  del  vincolo ex  lege  n.  1497/1939  per
l'intero territorio comunale di San  Giuliano del Sannio in provincia
di Campobasso delimitato  dai confini comunali con  i seguenti comuni
limitrofi: Guardiaregia, Vinchiaturo, Cercepiccola, Sepino, Mirabello
Sannitico;
  Considerato che  la regione Molise -  Assessorato all'urbanistica -
con nota prot. n. 1317 del 21 maggio 1998 aveva sottolineato di avere
in  precedenza manifestato  la propria  disponibilita' a  partecipare
all'attivita' di  studio della  soprintendenza per  l'apposizione del
vincolo sul territorio comunale;
  Considerato  che  la  soprintendenza  archeologica  e  per  i  beni
ambientali, architettonici,  artistici e storici del  Molise con nota
prot. n. 2793/Q02 del 17 febbraio  1999 ha specificato che la regione
Molise  -  Assessorato  all'urbanistica, pur  avendo  manifestato  la
disponibilita' ad  una collaborazione per l'apposizione  del vincolo,
di fatto non attuava alcuna iniziativa  per la stesura di un piano di
lavoro comune;
  Considerato  che  la  soprintendenza  archeologica  e  per  i  beni
ambientali, architettonici,  artistici e storici del  Molise con nota
prot. n.  3021/Q02 del  22 febbraio  1999 ha  precisato di  aver dato
seguito  al  procedimento  per  l'apposizione  del  vincolo  data  la
persistente  inerzia  della   regione  Molise  concretizzatasi  nella
mancata  proposizione   dei  termini   e  delle  modalita'   di  tale
partecipazione;
  Considerato che il  territorio comunale di San  Giuliano del Sannio
risulta  di estremo  interesse  in quanto  connotato storicamente  da
preesistenze di epoca sannitica, romana e medioevale che si integrano
perfettamente nel paesaggio caratterizzato da orografia riconducibile
a quella mediocollinare, in cui  si evidenziano chiazze boscose nelle
quali sono  presenti essenze arboree  quali la quercia, il  cerro, la
roverella ed il rovere, i salici  e i pioppi, intervallate da ampie e
piccole radure coltivate o utilizzate a pascolo;
  Considerato  che  la  parte del  territorio  sopraperimetrato  meno
accidentata e' ancora sfruttata per uso agricolo ed e' caratterizzata
da appezzamenti di terreno delimitati da  siepi, da muri a secco e da
fossi iemali che  degradano verso valle il cui  insieme conferisce al
paesaggio  un aspetto  di  particolare  suggestione specialmente  nel
periodo di massima vegetazione,  quando risulta evidente l'alternanza
delle colture sottolineata da colorazioni differenziate;
  Considerato che l'intero comprensorio comunale e' caratterizzato da
piccoli insediamenti  sparsi in prossimita'  di risorse idriche  o di
nodi  stradali  di  importanza  locale,  denotati  da  una  tipologia
edilizia in  cui prevalel'utilizzazione della pietra  appena sbozzata
nel parametro esterno e della copertura a doppia falda con cornicioni
a  romanella rifinita  da coppi  laterizi  tipici della  zona, ed  e'
storicamente connotato  da preesistenze di epoca  sannitica, romana e
medioevale sviluppatesi e consolidatesi  intorno al sito archeologico
della citta'  romana di  Saepinum che per  secoli ha  condizionato la
vita politica, amministrativa ed economica della valle;
  Considerato che il centro storico  di San Giuliano del Sannio nasce
in analogia con  gli altri della zona, come  conseguenza del fenomeno
dell'incastellamento prodotto  dalle incursioni saracene del  sec. IX
sicuramente  come  rifugio  di  altura  di  parte  della  popolazione
dell'antica  Saepinum  ove l'abitato  medioevale  si  attesta su  uno
strapiombo  di  un  vallone   a  costa  accentuata,  utilizzando  una
tipologia  costituita  prevalentemente  dal-Jl'aggregazione  di  piu'
unita'  abitative  addossate  tra  loro, la  cui  compattezza  doveva
rendere  piu' sicuro  e difendibile  l'abitato alla  cui sommita'  si
ergono  il castello,  oggi  trasformato in  edificio  comunale, e  la
chiesa matrice dedicata a San Nicola;
  Considerato che con  la costruzione della strada  che da Campobasso
porta a Benevento avvenuta verso i  secoli XVII e XVIII, l'abitato si
e' ampliato utilizzando il suo asse sul quale oggi affacciano edifici
di un  certo pregio architettonico  risalenti al secolo scorso  e che
sono ancora presenti in prossimita'  del corso d'acqua, che definisce
il  lato  ovest  dell'abitato,  mulini ad  acqua,  alcuni  dei  quali
assoggettati alle norme di tutela dettate dalla legge n. 1089/1939, i
cui caratteri tipologici si rifanno agli schemi classici della zona;
  Considerato che  il suddetto paesaggio, seppur  antropizzato, e' di
rilevante   valore   ambientale   e  paesaggistico   e   si   integra
perfettamente  con  le  caratteristiche morfologiche  del  territorio
circostante;
  Considerato che la zona sopra descritta non e' attualmente soggetta
ad alcun provvedimento di tutela ai sensi della legge n. 1497/1939;
  Esaminate le  osservazioni formulate  dal comune nella  citata nota
prot. n. 1653 dell'8 agosto 1996 e ritenuto di non dover condividerne
il   contenuto,  considerata   la   notevole  valenza   paesaggistica
dell'intero territorio comunale;
  Considerato  che il  vincolo comporta  in particolare  l'obbligo da
parte  del proprietario,  possessore o  detentore a  qualsiasi titolo
dell'immobile ricadente nella localita'  vincolata di presentare alla
regione  o   all'ente  dalla  stessa  subdelegato   la  richiesta  di
autorizzazione ai sensi  dell'art. 7 della citata  legge n. 1497/1939
per qualsiasi intervento  che modifichi lo stato  dei luoghi, secondo
la procedura  prevista dal  nono comma dell'art.  82 del  decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.   616/1977  cosi'  come  introdotto
dall'art. 1  della legge  8 agosto  1985, n.  431, di  conversione in
legge con modificazioni  del decreto-legge 27 giugno 1985,  n. 312, e
che questo Ministero puo' in  ogni caso annullare tale autorizzazione
entro  i   sessanta  giorni   successivi  alla  ricezione   di  detto
provvedimento, corredata della documentazione  idonea a consentire la
dovuta valutazione ministeriale;
  Considerato  che  da  quanto sopra  esposto  appare  indispensabile
sottoporre a  vincolo ex lege  n. 1497/1939 l'area  sopradescritta al
fine di  garantirne la conservazione  e di preservarla  da interventi
edilizi  che  potrebbero  comprometterne  irreparabilmente  l'assetto
morfologico,   le  connotazioni   architettoniche   e  le   pregevoli
caratteristiche paesaggisticoambientali;
  Rilevata pertanto  la necessita'  e l'urgenza di  sottoporre l'area
sopraindicata ad un idoneo provvedimento di tutela;
  Considerato che  il comitato  di settore per  i beni  ambientali ed
architettonici  del  Consiglio  nazionale  per  i  beni  culturali  e
ambientali  nella seduta  del  18 novembre  1998  ha espresso  parere
favorevole  alla   proposta  di  vincolo  formulata   dalla  predetta
soprintendenza in  quanto "l'area interessata risulta  un esempio nel
quale  l'antico  si  integra  perfettamente  con  le  caratteristiche
geomorfologiche del territorio circostante";
                              Decreta:
  L'intero  territorio  comunale  di   San  Giuliano  del  Sannio  in
provincia di Campobasso, cosi come sopra delimitato, e' dichiarato di
notevole interesse pubblico  ai sensi della legge 29  giugno 1939, n.
1497,  ed in  applicazione dell'art.  82 del  decreto del  Presidente
della Repubblica  24 luglio 1977, n.  616, ed e' pertanto  soggetto a
tutte  le  disposizioni contenute  nella  legge  stessa ed  a  quelle
previste  nel  citato decreto  del  Presidente  della Repubblica.  La
soprintendenza archeologica e per  i beni ambientali, architettonici,
artistici  e storici  di  Campobasso provvedera'  a  che copia  della
Gazzetta Ufficiale  contenente il  presente decreto venga  affissa ai
sensi e  per gli effetti dell'art.  4 della legge 29  giugno 1939, n.
1497, e dell'art.  12 del relativo regolamento  d'esecuzione 3 giugno
1940,  n. 1357,  all'albo del  comune interessato  e che  copia della
Gazzetta  Ufficiale stessa,  con  relativa  planimetria da  allegare,
venga depositata presso i competenti uffici del comune suddetto.
  Avverso  il  presente  atto  e'  ammessa  proposizione  di  ricorso
giurisdizionale   avanti   al  tribunale   amministrativo   regionale
competente  per territorio  o, a  scelta dell'interessato,  avanti al
tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalita' di
cui alla  legge 6 dicembre 1971,  n. 1034, ovvero e'  ammesso ricorso
straordinario  al  Capo  dello  Stato,   ai  sensi  del  decreto  del
Presidente   della   Repubblica   24    novembre   1971,   n.   1199,
rispettivamente  entro sessanta  e  centoventi giorni  dalla data  di
avvenuta notificazione del presente atto.
   Roma, 2 aprile 1999
                                Il Sottosegretario di Stato: D'Andrea
Registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1999
Registro n. 1 Beni e attivita' culturali, foglio n. 110