IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 15, comma 4-bis e 4-ter, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16 e dalla legge 12 gennaio 1994, n. 30; Visto l'art. 3 della legge 12 gennaio 1994, n. 30; Vista la sentenza della corte d'appello di Catania emessa il 23 giugno 1998 dalla quale risulta che il sig. Giovanni Barbagallo, deputato all'assemblea regionale siciliana, e' stato dichiarato colpevole del reato di corruzione aggravata di cui agli articoli 319 e 319-bis del codice penale, e condannato a tre anni di reclusione, nonche' al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento del danno; Vista la comunicazione in data 29 giugno 1998, n. 5RIS/2A2 del commissario dello Stato nella regione siciliana; Considerato che al provvedimento giudiziario di cui sopra consegue la sospensione di diritto dalla carica di deputato regionale del sig. Giovanni Barbagallo; Visto il proprio decreto in data 25 febbraio 1999 con il quale e' stata dichiarata la sospensione del predetto dalla carica; Vista l'ordinanza cautelare del T.A.R. del Lazio, sezione I, 5 maggio 1999, con la quale, su ricorso dell'interessato, e' stata sospesa l'efficacia del decreto del 25 febbraio 1999; Considerato che la sospensione degli effetti del precedente decreto reintegra il Governo dello Stato nel poteredovere di provvedere a norma dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, salvo il doveroso rispetto delle indicazioni desumibili dalla motivazione dell'ordinanza cautelare in ordine ai vizi del decreto impugnato, e salvo il diritto dell'amministrazione di continuare a sostenere in ogni grado di giudizio, cautelare e di merito, la legittimita' del decreto del 25 febbraio 1999, senza che la emanazione di un nuovo provvedimento venga interpretata come definitivo ritiro del precedente; Considerato che le originarie incertezze circa la sussistenza, nella fattispecie, dei presupposti vincolanti della sospensione dalla carica, sono state fugate dalla sopravvenuta pubblicazione della motivazione della sentenza della corte d'appello di Catania, dalla quale si desume che la corte si e' posta, risolvendolo positivamente, il problema se l'imputazione del reato di corruzione aggravata di cui agli articoli 319 e 319-bis del codice penale, disattesa dal giudice di primo grado, facesse parte della materia devoluta al giudice di secondo grado per effetto dell'appello della pubblica accusa; Considerato che, avendo la corte d'appello esplicitamente pronunciato sul punto con apposita motivazione, cade l'ipotesi che la sentenza possa essere considerata abnorme residuando solo la diversa ipotesi di un errore di giudizio che non puo' essere sindacato in questa sede ma solo con i mezzi ordinari d'impugnazione; Considerato che il sistema dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16, espressamente recepisce la possibilita' che la sospensione di diritto dalla carica consegua ad una sentenza soggetta ad impugnazione e come tale suscettibile di essere, al definitivo, cassata per vizi di legittimita', sicche' l'eventualita' che in una sentenza di secondo grado siano ravvisabili vizi non esclude che, nelle more dell'ulteriore giudizio, l'autorita' governativa possa e debba adottare i provvedimenti conseguenziali previsti dalla legge; Considerato che la sopravvenuta pubblicazione della motivazione della sentenza d'appello, facendo cadere l'ipotesi della abnormita' della sentenza stessa, comporta altresi' che il quesito di massima, rivolto in proposito al Consiglio di Stato, non ha piu' interesse attuale nella fattispecie, sicche' dall'acquisizione di tale parere si puo' prescindere, tenuto anche conto che il carattere strettamente vincolato del provvedimento non giustificherebbe ulteriori ritardi nella sua emanazione; Sentiti il Ministro per gli affari regionali ed il Ministro dell'interno; Decreta: Il sig. Giovanni Barbagallo e' sospeso dalla carica di deputato all'assemblea regionale siciliana. Roma, 30 agosto 1999 Il Presidente: D'Alema