IL MINISTRO 
                      PER LE POLITICHE ARICOLE 
  Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, e  successive  modificazioni
ed integrazioni, recante disposizioni  per  la  difesa  delle  piante
coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche  e  sui  relativi
servizi e successive modificazioni; 
  Visto il  regolamento  per  l'applicazione  della  predetta  legge,
approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n.  1700,  e  modificato
con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504; 
  Vista la direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1976,
concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati
membri di organismi nocivi ai  vegetali  o  ai  prodotti  vegetali  e
successive modificazioni; 
  Visto il  decreto  legislativo  4  giugno  1997,  n.  143,  recante
"Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative  in  materia
di  agricoltura  e  pesca  e  riorganizzazione   dell'amministrazione
centrale"; 
  Visto il decreto legislativo n. 536 del 30 dicembre  1992  che,  in
attuazione della direttiva  n.  91/683/CEE,  istituisce  il  Servizio
fitosanitario nazionale; 
  Visto il decreto  ministeriale  31  gennaio  1996,  pubblicato  nel
supplemento ordinario n. 33 alla Gazzetta  Ufficiale  n.  41  del  19
febbraio  1996,  concernente   le   misure   di   protezione   contro
l'introduzione  e  la  diffusione  nel  territorio  della  Repubblica
italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali; 
  Visto il decreto  ministeriale  27  marzo  1996,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 81 del 5  aprile  1996,  concernente  la  lotta
obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (Erwinia  amylovora),
nel territorio della Repubblica e successive modifiche; 
  Considerata la necessita' di aggiornare il decreto ministeriale  27
marzo  1996   succitato,   alla   luce   delle   nuove   acquisizioni
tecnicoscientifiche; 
  Udito il parere n. 58/98 espresso nell'adunanza dell'8 ottobre 1998
dal Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste sullo schema
di decreto ministeriale concernente la lotta obbligatoria  contro  il
"colpo di fuoco batterico" (Erwinia amylovora); 
  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n.
400; 
  Udito il parere del Consiglio di  Stato  n.  52/99  espresso  dalla
sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22  marzo
1999; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri  ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
effettuata con nota n. 7748 del 24 agosto 1999; 
  Acquisito il parere della conferenza Statoregioni reso nella seduta
del 27 maggio 1999; 
                A d o t t a il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                            Scopo generale 
  1. La lotta contro il batterio Erwinia amylovora, agente del  colpo
di  fuoco  delle  pomacee,  e'  obbligatoria  nel  territorio   della
Repubblica italiana al  fine  di  prevenirne  la  introduzione  e  la
diffusione. 
 
          Avvertenza:
            Il   testo   delle   note   qui   pubblicato   e'   stato
          redatto  dall'amministrazione  competente   per materia, ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione  dei  decreti      del   Presidente   della
          Repubblica   e  sulle     pubblicazioni  ufficiali    della
          Repubblica   italiana, approvato con D.P.R.  28    dicembre
          1985, n. 1092, al solo  fine di facilitare la lettura delle
          disposizioni  di  legge    alle quali e' operato il rinvio.
          Restano invariati il  valore  e    l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
            Per  le   direttive e   le decisioni  comunitarie vengono
          forniti gli estremi    di  pubblicazione    nella  Gazzetta
          Ufficiale delle  Comunita' europee (G.U.C.E.).
           Note alle premesse:
            -  La legge  18 giugno  1931, n.  987 -  pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale   del 24   agosto 1931,  n. 194  - reca
          disposizioni per  la difesa  delle piante  coltivate  e dei
          prodotti   agrari dalle    cause  nemiche  e  sui  relativi
          servizi;
            -  Il    R.D. 12   ottobre 1933,   n. 1700   - pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale del 22 dicembre 1933,   n.  295  -
          concerne l'approvazione del regolamento per  l'applicazione
          della legge  18 giugno 1931,  n. 987, recante  disposizioni
          per    la   difesa delle  piante  coltivate e  dei prodotti
          agrari  dalle  cause  nemiche  e  sui  relativi  servizi  e
          successive modificazioni.
            - Il   R.D. 2   dicembre 1937,   n. 2504    -  pubblicato
          nella  Gazzetta Ufficiale   del  18 novembre  1938,  n.  40
          - reca  modificazioni  al regolamento approvato  con  regio
          decreto  12  ottobre 1933, n. 1700, per l'esecuzione  della
          legge   18    giugno    1931,      n.    987,    contenente
          disposizioni  per la  difesa delle  piante coltivate  e dei
          prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi.
            -    La  direttiva    77/93/CEE  del   Consiglio del   21
          dicembre  1976 e' pubblicata nella G.U.C.E. serie L  n.  26
          del 31 gennaio 1977.
            -  Il D.Lgs.  4 giugno  1997, n.  143 -  pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana n. 129  del 5
          giugno 1997 - reca:   "Conferimento  alle    regioni  delle
          funzioni  amministrative    in materia di   agricoltura   e
          pesca  e  riorganizzazione  dell'amministrazione centrale".
            - Il   D.Lgs. 30 dicembre 1992,    n.  536  -  pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana n.  7
          dell'11 gennaio 1993 - reca attuazione   della    direttiva
          91/683/CEE   concernente  le  misure  di protezione  contro
          l'introduzione  negli  Stati  membri di   organismi  nocivi
          ai vegetali e ai prodotti vegetali.
            -  Il  D.M.  31 gennaio 1996 - pubblicato nel supplemento
          ordinario n.  33 alla  Gazzetta Ufficiale  della Repubblica
          italiana  n. 41  del 19 febbraio   1996   -  riguarda    le
          misure   di  protezione   contro l'introduzione negli Stati
          membri  di    organismi  nocivi  ai vegetali ed ai prodotti
          vegetali.
            -  Il D.M.  27 marzo  1996 recante:  "Lotta  obbligatoria
          contro  il colpo   di fuoco  batterico (Erwinia  amylovora)
          nel   territorio della Repubblica"  e'    pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale    della  Repubblica  italiana  - serie
          generale - n. 81 del 5 aprile 1996.
            - Il  testo dei commi  3 e 4 dell'art.   17  della  legge
          n.  400/1988  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo    e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),
          e' il seguente:
            "3.  Con   decreto ministeriale  possono essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del  Ministro o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,    quando la   legge
          espressamente conferisca  tale potere.   Tali  regolamenti,
          per  materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
          adottati con  decreti  interministeriali,   ferma  restando
          la  necessita'   di   apposita   autorizzazione   da  parte
          della     legge.     I   regolamenti      ministeriali   ed
          interministeriali   non possono  dettare norme contrarie  a
          quelle dei  regolamenti emanati dal  Governo. Essi  debbono
          essere    comunicati  al    Presidente  del Consiglio   dei
          Ministri prima della lora emanazione.
            4. I regolamenti di cui  al  comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,   che   devono    recare
          la      denominazione     di "regolamento", sono   adottati
          previo   parere del Consiglio    di  Stato,  sottoposti  al
          visto  ed    alla registrazione della   Corte dei   conti e
          pubblicati nella "Gazzetta Ufficiale".