IL MINISTRO DELLA SANITA' di concerto con IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Vista la legge 27 marzo 1992, n. 257, ed in particolare gli articoli 5, comma 1, lettera f), e 6, comma 3; Visto il decreto del Ministro della sanita' 6 settembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 1994; Visto il decreto del Ministro della sanita' 26 ottobre 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 1996; Visto il decreto del Ministro della sanita' 14 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 25 ottobre 1996; Visti i disciplinari tecnici predisposti dalla commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto di cui all'art. 4 della legge n. 257 del 1992, concernenti normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto; Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317; Esperita la procedura di informazione prevista dalla direttiva comunitaria 98/84/CE che modifica la procedura istituita dalla direttiva 83/189/CEE; Decreta: Art. 1. 1. Gli interventi di rimozione di materiali contenenti amianto presenti a bordo di navi o unita' equiparate, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, devono essere attuati in base alle normative e metodologie tecniche riportate in allegato 1.