A  seguito  dell'emanazione della  legge  7  giugno 1999,  n.  213,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n. 153 supplemento ordinario del
2 luglio 1999  che ha autorizzato la ratifica  dell'atto finale della
conferenza diplomatica per l'adozione della convenzione dell'UNIDROIT
sul ritorno internazionale dei  beni culturali rubati o illecitamente
esportati,  firmata a  Roma il  24 giugno  1995, si  e' provveduto  a
depositare  lo strumento  di ratifica  italiano, in  data 11  ottobre
1999.
  All'atto del  deposito e'  stata formulata dall'Italia  la seguente
dichiarazione:
  "Il Governo della Repubblica  italiana dichiara, ai sensi dell'art.
16 della convenzione che la domanda  di restituzione o di ritorno dei
beni  culturali  rubati  o   illecitamente  esportati  dovra'  essere
proposta dinanzi al tribunale del luogo  in cui si trova il bene. Nel
caso in cui tale  luogo sia sconosciuto o il bene  non si trovi nello
Stato, la domanda si propone dinanzi al tribunale del luogo in cui il
convenuto  ha  la  residenza  o   il  domicilio  o,  se  questi  sono
sconosciuti,  dinanzi a  quello  del  luogo in  cui  il convenuto  ha
dimora. Se  il convenuto e'  una persona giuridica  o un'associazione
non  riconosciuta,  si applicano  le  disposizioni  dell'art. 19  del
codice di procedura civile italiano.
  Il  Governo della  Repubblica  italiana dichiara,  inoltre, che  le
domande di restituzione  o ritorno dei beni  dovranno essere proposte
per le vie diplomatiche e consolari".
  Ai sensi dell'art. 12, paragrafo  2, l'atto sunnominato entrera' in
vigore il 1 aprile 2000.
                             Article 12
  (1) This Convention shall enter into  force on the first day of the
sixth month following the date of  deposit of the fifth instrument of
ratification, acceptance, approval or accession.
  (2) For each  State that ratifies, accepts, approves  or accedes to
this  Convention  after  the  deposit  of  the  fifth  instrument  of
ratification,  acceptance,  approval  or accession,  this  Convention
shall enter into force  in respect of that State on  the first day of
the sixth  month following the date  of deposit of its  instrument of
ratification, acceptance, approval or accession.