LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  TRA LO STATO, LE REGIONI E
LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
  Visto l'art.  2, comma  1, lettera b),  del decreto  legislativo 28
agosto 1997, n.  281, che attribuisce a questa  Conferenza il compito
di promuovere e sancire accordi,  secondo quanto disposto dall'art. 4
del medesimo decreto;
  Visto  l'art. 4,  comma 1,  del predetto  decreto legislativo,  nel
quale si prevede che in questa Conferenza governo, regioni e province
autonome,  in  attuazione  del  principio  di  leale  collaborazione,
possono concludere  accordi al  fine di coordinare  l'esercizio delle
rispettive competenze per svolgere attivita' di interesse comune;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n.
620,  recante:  "Disciplina  dell'assistenza sanitaria  al  personale
navigante,  marittimo e  dell'aviazione  civile"  ed in  particolare,
l'art.  7,  ultimo comma,  per  il  quale  "presso tutti  gli  uffici
sanitari di porto e' costituito,  d'intesa con le autorita' portuali,
un centro di pronto soccorso";
  Visto il  decreto del  Presidente della  Repubblica 27  marzo 1992,
recante:  "Atto di  indirizzo  e coordinamento  alle  Regioni per  la
determinazione dei livelli di  assistenza sanitaria di emergenza" ed,
in  particolare, l'art.  5, comma  2,  per il  quale "l'attivita'  di
soccorso  sanitario  costituisce  competenza esclusiva  del  servizio
sanitario nazionale";
  Visto l'atto  di intesa tra  Stato e regioni di  approvazione delle
"Linee guida sul  sistema di emergenza sanitaria  in applicazione del
decreto  del Presidente  della Repubblica  27 marzo  1992", approvato
nella  seduta dell'11  aprile 1996  di questa  Conferenza (Repertorio
atti n. 131);
  Visto il documento di lineeguida  in materia di emergenza sanitaria
nell'ambito  portuale, trasmesso  dal Ministero  della sanita'  il 14
aprile 1999;
  Ritenuto   opportuno   individuare   l'istituzione   competente   a
fronteggiare, in  via esclusiva,  nelle aree portuali,  situazioni di
emergenza  sanitaria,  anche  al  fine di  evitare  l'istituzione  di
appositi  centri  di  pronto  soccorso  per  il  personale  navigante
marittimo,  autonomi  rispetto  al  sistema  di  emergenza  sanitaria
regionale;
  Ritenuto  che detta  competenza debba  essere riconosciuta,  in via
generale, al sistema sanitario regionale;
  Ritenuto    pertanto,   che    le   Regioni,    nell'ambito   della
predisposizione  del piano  sanitario regionale  debbano identificare
anche  specifiche  esigenze  delle   aree  portuali  con  particolare
riferimento agli  insediamenti produttivi, alle  infrastrutture, alle
attivita' lavorative,  ai flussi di traffico  commerciale e turistico
ed alle attivita' sportive e ricreative di interesse;
  Acquisto l'assenso  del Governo  e dei  presidenti delle  regioni e
delle province  autonome di Trento  e Bolzano nel  corso dell'odierna
seduta di questa Conferenza;
                              Sancisce
  l'accordo tra  il Ministro  della sanita' e  le regioni  e province
autonome  sul  documento  di  linee guida  in  materia  di  emergenza
sanitaria  nell'ambito  portuale,  in   attuazione  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  27   marzo  1992,  recante:  "Atto  di
indirizzo  e coordinamento  alle  regioni per  la determinazione  dei
livelli di assistenza sanitaria di emergenza" trasmesso dal Ministero
della sanita' il 14 aprile 1999, che costituisce parte integrante del
presente atto.
   Roma, 27 maggio 1999
                                                   Il presidente
                                                      Bellillo
 Il segretario
    Carpani