LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO Visto l'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che attribuisce a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi, secondo quanto disposto dall'art. 4 del medesimo decreto; Visto l'art. 4, comma 1, del predetto decreto legislativo, nel quale si prevede che in questa Conferenza governo, regioni e province autonome, in attuazione del principio di leale collaborazione, possono concludere accordi al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze per svolgere attivita' di interesse comune; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, recante: "Disciplina dell'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile" ed in particolare, l'art. 7, ultimo comma, per il quale "presso tutti gli uffici sanitari di porto e' costituito, d'intesa con le autorita' portuali, un centro di pronto soccorso"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, recante: "Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza" ed, in particolare, l'art. 5, comma 2, per il quale "l'attivita' di soccorso sanitario costituisce competenza esclusiva del servizio sanitario nazionale"; Visto l'atto di intesa tra Stato e regioni di approvazione delle "Linee guida sul sistema di emergenza sanitaria in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992", approvato nella seduta dell'11 aprile 1996 di questa Conferenza (Repertorio atti n. 131); Visto il documento di lineeguida in materia di emergenza sanitaria nell'ambito portuale, trasmesso dal Ministero della sanita' il 14 aprile 1999; Ritenuto opportuno individuare l'istituzione competente a fronteggiare, in via esclusiva, nelle aree portuali, situazioni di emergenza sanitaria, anche al fine di evitare l'istituzione di appositi centri di pronto soccorso per il personale navigante marittimo, autonomi rispetto al sistema di emergenza sanitaria regionale; Ritenuto che detta competenza debba essere riconosciuta, in via generale, al sistema sanitario regionale; Ritenuto pertanto, che le Regioni, nell'ambito della predisposizione del piano sanitario regionale debbano identificare anche specifiche esigenze delle aree portuali con particolare riferimento agli insediamenti produttivi, alle infrastrutture, alle attivita' lavorative, ai flussi di traffico commerciale e turistico ed alle attivita' sportive e ricreative di interesse; Acquisto l'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza; Sancisce l'accordo tra il Ministro della sanita' e le regioni e province autonome sul documento di linee guida in materia di emergenza sanitaria nell'ambito portuale, in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, recante: "Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza" trasmesso dal Ministero della sanita' il 14 aprile 1999, che costituisce parte integrante del presente atto. Roma, 27 maggio 1999 Il presidente Bellillo Il segretario Carpani