IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto l'art. 20, comma 1, della legge  11 marzo 1988, n. 67, che ha
autorizzato l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in
materia di  ristrutturazione edilizia  sanitaria e  di ammodernamento
tecnologico del  patrimonio sanitario pubblico e  di realizzazione di
residenze  sanitarie   assistenziali  per  anziani  e   soggetti  non
autosufficienti per l'importo complessivo di 30.000 miliardi di lire;
  Visto il  decreto-legge 2  ottobre 1993,  n. 396,  convertito dalla
legge  4 dicembre  n.  492, concernente  disposizioni  in materia  di
edilizia sanitaria ed in particolare l'art. 4 con il quale sono state
apportate modificazioni  alla procedura  prevista dall'art.  20 della
legge n. 67/1988;
  Visto l'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, che
dispone che gli istituti di  ricovero e cura a carattere scientifico,
i  policlinici   universitari  a   gestione  diretta,   gli  istituti
zooprofilattici  sperimentali  e   l'Istituto  superiore  di  sanita'
possano essere  ammessi direttamente  a beneficiare  degli interventi
dell'art.  20 della  legge n.  67/1988 sovracitato,  a valere  su una
apposita  quota di  riserva  determinata dal  CIPE,  su proposta  del
Ministro della sanita', previo parere della conferenza Statoregioni;
  Vista la  legge n. 448 del  23 dicembre 1998, art.  50, lettera c),
integrato  dall'art.  4-bis  del decreto-legge   28 dicembre 1998, n.
450, convertito,  con modificazione,   dalla legge   n. 36    del  26
febbraio  1999,  concernenti  rispettivamente  il rifinanziamento dei
programmi di investimento per  gli    anni  (1999-2000)  ed  il  loro
incremento   per  gli  anni    2000-2001      che    prevede      una
autorizzazione  di   spesa  per l'attuazione   del    programma    di
interventi     in    materia    di ristrutturazione  edilizia   e  di
ammodernamento   tecnologico  del patrimonio sanitario  pubblico  per
complessivi 4.000 miliardi lire;
  Vista la propria delibera in data  6 maggio 1998, n. 53, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 169 del 22 luglio 1998
che riserva 129,996  miliardi agli enti di cui al  gia' citato art. 4
della legge 30 dicembre 1991, n. 412;
  Vista  la proposta  del Ministero  della sanita'  in data  2 giugno
1999,  come modificata  dalla  successiva nota  del  23 giugno  1990,
concernente  il  riparto  della  somma complessiva  di  lire  229,335
miliardi, a valere sull'accantonamento di cui alla citata delibera n.
53/98 e sulla  disponibilita' recata dalla legge n.  448/1998, per le
finalita' degli istituti di ricovero  e cura a carattere scientifico,
policlinici   universitari    a   gestione   diretta    ed   istituti
zooprofilattici sperimentali;
  Tenuto conto delle competenze attribuite  dall'art. 7, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 38 del 20 febbraio 1998 al
Nucleo tecnico di valutazione  e verifica degli investimenti pubblici
del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica in materia  di verifica sullo stato  di realizzazione delle
opere previste dai programmi di investimento pubblico;
  Visto il parere espresso dalla Conferenza Statoregioni nella seduta
del 21 marzo 1997;
                              Delibera:
  Per le finalita' indicate in  premessa e' assegnato agli istituti a
carattere scientifico, ai policlinici universitari a gestione diretta
ed agli istituti zooprofilattici sperimentali la somma complessiva di
lire 229,355  miliardi ripartiti  secondo gli importi  indicati nelle
tabelle  A,  B,   C,  che  fanno  parte   integrante  della  presente
deliberazione.
  Detto importo assorbe l'accantonamento di cui alla delibera CIPE n.
53/98  e  per  lire  99,359  miliardi  viene  posto  a  carico  delle
disponibilita' di cui all'art. 50 della legge n. 448/1998, richiamato
in premessa.
   Roma, 30 giugno 1999
                                        Il Presidente delegato: Amato
 Registrata alla Corte dei conti l'8 ottobre 1999
Registro  n. 4  Tesoro, bilancio  e programmazione  economica, foglio
  n. 289