L'AUTORITA'
                  PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 25 ottobre 1999;
  Premesso  che   rispetto  al  valore  preso   a  riferimento  nella
deliberazione  dell'Autorita' per  l'energia elettrica  e il  gas (di
seguito:  l'Autorita') di  aggiornamento della  tariffa elettrica  25
agosto 1999,  n. 125/99,  pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale, serie
generale, n.  202 del  28 agosto 1999  (di seguito:  deliberazione n.
125/99),  il costo  unitario  riconosciuto dei  combustibili (Vt)  ha
registrato una variazione maggiore del 2%;
  Premesso  che con  la  deliberazione 22  dicembre  1998 n.  161/98,
pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale, serie  generale, n. 304  del 31
dicembre  1998  (di  seguito:  deliberazione  n.  161/98),  essendosi
completato il  ripianamento del  conto onere termico  e approfittando
dalla  favorevole   dinamica  dei  corsi  dei   combustibili  fossili
commerciali sui  mercati internazionali, l'Autorita' ha  aumentato, a
decorrere dal 1 gennaio 1999, le aliquote della componente tariffaria
A2 per accelerare il rimborso degli oneri connessi alla sospensione e
alla  interruzione  dei  lavori  per  la  realizzazione  di  centrali
nucleari   nonche'  alla   loro   chiusura,   come  accertati   dalla
deliberazione  dell'Autorita' 12  giugno 1998,  n. 58/98,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale,  serie generale, n. 140 del  18 giugno 1998
(di seguito: deliberazione n. 58/98);
  Premesso  che con  la  deliberazione 25  febbraio  1999, n.  24/99,
pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale,  serie generale,  n. 48  del 27
febbraio 1999  (di seguito:  deliberazione n. 24/99),  l'Autorita' ha
modificato la struttura delle aliquote delle componenti A2 e A3 della
tariffa elettrica, senza peraltro  modificare l'onere complessivo per
l'utenza;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n.
730;
  Vista la legge 14 novembre 1995,  n. 481 e in particolare l'art. 1,
comma 1;
  Visto  il  decreto del  Ministro  dell'industria,  del commercio  e
dell'artigianato   19  dicembre   1995,  pubblicato   nella  Gazzetta
Ufficiale, serie generale, n. 39 del 16 febbraio 1996;
  Visto l'art. 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
  Visto  il decreto  del  Presidente del  Consiglio  dei Ministri  15
gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n.
11 del 15 gennaio 1998;
  Vista  la deliberazione  dell'Autorita' 26  giugno 1997,  n. 70/97,
pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale, serie  generale, n. 150  del 30
giugno 1997 (di  seguito: deliberazione n. 70/97)  come modificata ed
integrata  dall'Autorita'  con:  deliberazione 21  ottobre  1997,  n.
106/97, pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale, serie  generale, n. 255
del  31 ottobre  1997,  deliberazione 23  dicembre  1997, n.  136/97,
pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale, serie  generale, n. 301  del 29
dicembre  1997, deliberazione  24 giugno  1998, n.  74/98, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale, serie generale,  n. 150 del 30 giugno 1998,
deliberazione 27  ottobre 1998, n. 132/98,  pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale, serie generale, n. 255  del 31 ottobre 1998, deliberazione
n. 161/98, richiamata in premessa, deliberazione n. 24/99, richiamata
in premessa, deliberazione 22 aprile 1999, n. 54/99, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale,  serie  generale,  n. 99  del  29  aprile  1999,
deliberazione  24 giugno  1999, n.  88/99, pubblicata  nella Gazzetta
Ufficiale,  serie  generale,   n.  152  del  1  luglio   1999  e  con
deliberazione n. 125/1999, richiamata in premessa;
  Visto in  particolare l'art. 7,  comma 7.1, della  deliberazione n.
70/97, nel quale  si stabilisce che "La parte B  della tariffa verra'
aggiornata dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas all'inizio
di ciascun bimestre,  qualora si registrino variazioni,  in aumento o
diminuzione,  maggiori del  2%  del costo  unitario riconosciuto  dei
combustibili  (Vt), rispetto  al  valore  preso precedentemente  come
riferimento";
  Considerato  che, con  riferimento alla  componente tariffaria  A2,
risulta prossimo il completamento del rimborso all'Enel S.p.a. e alle
imprese  appaltatrici degli  oneri connessi  alla sospensione  e alla
interruzione  dei lavori  per la  realizzazione di  centrali nucleari
nonche'  alla loro  chiusura,  di cui  alla  deliberazione n.  58/98,
diversi  dagli   oneri  riconosciuti   per  il   riprocessamento  del
combustibile  irraggiato   e  per   la  messa   in  sicurezza   e  lo
smantellamento delle centrali nucleari;
  Ritenuta  l'opportunita' di  ridurre le  aliquote della  componente
tariffaria A2 al  fine di garantire maggiore  stabilita' alla tariffa
elettrica a fronte degli aumenti delle aliquote della parte B;
                              Delibera:
                               Art. 1.
                   Aggiornamento del costo unitario
                    riconosciuto dei combustibili
  Il  costo  unitario  riconosciuto  dei combustibili  (Vt),  di  cui
all'art.  6,  comma  6.8,   della  deliberazione  dell'Autorita'  per
l'energia elettrica e  il gas 26 giugno 1997, n.  70/97, e successive
modificazioni e integrazioni, determinato sulla base del prezzo medio
del  paniere  di  combustibili fossili  sui  mercati  internazionali,
definito come  nell'Allegato n. 1 della  deliberazione dell'Autorita'
per  l'energia elettrica  e  il gas  25 febbraio  1999,  n. 24/99,  e
riferito al periodo  giugno 1999 - settembre 1999, e'  fissato pari a
25,372 L/Mcal.