L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 25 ottobre 1999; Premesso che rispetto al valore preso a riferimento nella deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita') di aggiornamento della tariffa elettrica 25 agosto 1999, n. 125/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 202 del 28 agosto 1999 (di seguito: deliberazione n. 125/99), il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt) ha registrato una variazione maggiore del 2%; Premesso che con la deliberazione 22 dicembre 1998 n. 161/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 304 del 31 dicembre 1998 (di seguito: deliberazione n. 161/98), essendosi completato il ripianamento del conto onere termico e approfittando dalla favorevole dinamica dei corsi dei combustibili fossili commerciali sui mercati internazionali, l'Autorita' ha aumentato, a decorrere dal 1 gennaio 1999, le aliquote della componente tariffaria A2 per accelerare il rimborso degli oneri connessi alla sospensione e alla interruzione dei lavori per la realizzazione di centrali nucleari nonche' alla loro chiusura, come accertati dalla deliberazione dell'Autorita' 12 giugno 1998, n. 58/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 140 del 18 giugno 1998 (di seguito: deliberazione n. 58/98); Premesso che con la deliberazione 25 febbraio 1999, n. 24/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 48 del 27 febbraio 1999 (di seguito: deliberazione n. 24/99), l'Autorita' ha modificato la struttura delle aliquote delle componenti A2 e A3 della tariffa elettrica, senza peraltro modificare l'onere complessivo per l'utenza; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730; Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481 e in particolare l'art. 1, comma 1; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 39 del 16 febbraio 1996; Visto l'art. 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 11 del 15 gennaio 1998; Vista la deliberazione dell'Autorita' 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 150 del 30 giugno 1997 (di seguito: deliberazione n. 70/97) come modificata ed integrata dall'Autorita' con: deliberazione 21 ottobre 1997, n. 106/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 255 del 31 ottobre 1997, deliberazione 23 dicembre 1997, n. 136/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 301 del 29 dicembre 1997, deliberazione 24 giugno 1998, n. 74/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 150 del 30 giugno 1998, deliberazione 27 ottobre 1998, n. 132/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 255 del 31 ottobre 1998, deliberazione n. 161/98, richiamata in premessa, deliberazione n. 24/99, richiamata in premessa, deliberazione 22 aprile 1999, n. 54/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 99 del 29 aprile 1999, deliberazione 24 giugno 1999, n. 88/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 152 del 1 luglio 1999 e con deliberazione n. 125/1999, richiamata in premessa; Visto in particolare l'art. 7, comma 7.1, della deliberazione n. 70/97, nel quale si stabilisce che "La parte B della tariffa verra' aggiornata dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas all'inizio di ciascun bimestre, qualora si registrino variazioni, in aumento o diminuzione, maggiori del 2% del costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt), rispetto al valore preso precedentemente come riferimento"; Considerato che, con riferimento alla componente tariffaria A2, risulta prossimo il completamento del rimborso all'Enel S.p.a. e alle imprese appaltatrici degli oneri connessi alla sospensione e alla interruzione dei lavori per la realizzazione di centrali nucleari nonche' alla loro chiusura, di cui alla deliberazione n. 58/98, diversi dagli oneri riconosciuti per il riprocessamento del combustibile irraggiato e per la messa in sicurezza e lo smantellamento delle centrali nucleari; Ritenuta l'opportunita' di ridurre le aliquote della componente tariffaria A2 al fine di garantire maggiore stabilita' alla tariffa elettrica a fronte degli aumenti delle aliquote della parte B; Delibera: Art. 1. Aggiornamento del costo unitario riconosciuto dei combustibili Il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt), di cui all'art. 6, comma 6.8, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97, e successive modificazioni e integrazioni, determinato sulla base del prezzo medio del paniere di combustibili fossili sui mercati internazionali, definito come nell'Allegato n. 1 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 25 febbraio 1999, n. 24/99, e riferito al periodo giugno 1999 - settembre 1999, e' fissato pari a 25,372 L/Mcal.