Alle regioni e province autonome Alle confederazioni generali a vocazione professionale Agli organismi di controllo Alla FIAO All'IFOAM All'assofertilizzanti Alla consulta dei consumatori All'Ispettorato centrale per la repressione delle frodi agroalimentari Al Nucleo antisofisticazioni e sanita' - NAS Al comando dei Carabinieri tutela norme comunitarie e, per conoscenza: Al Ministero dell'industria Al Ministero della sanita' Al Ministero del commercio con l'estero Al Ministero dell'ambiente All'Istituto per il commercio con l'estero Alla Direzione generale delle politiche comunitarie ed internazionali Alla Commissione UE La questione delle "certezze" sulla possibilita' di impiego dei mezzi tecnici in agricoltura bilogica, in coerenza con le disposizioni comunitarie e nazionali, la rappresenta una delle tematiche di maggior rilievo per gli operatori agricoli e le ditte produttrici, nonche' un elemento di chiarezza per i consumatori. Per corrispondere a tale esigenza il Ministero per le politiche agricole, avvalendosi di un gruppo di lavoro istituto presso l'Istituto sperimentale per la nutrizione delle piante di Roma, con la partecipazione delle competenze professionali espresse dalle istituzioni scientifiche ed amministrative nonche' dalle parti interessate, e' in grado di rendere noto con la presente, il quadro delle possibilita' di impiego dei fertilizzanti in agricoltura biologica. Cio' fatte salve le disposizioni in materia di utilizzo dei fertilizzanti organici emanati con circolare numero 9594661 del 10 ottobre 1995. Le norme per la gestione della fertilita' dei suoli condotti con metodo agricolo biologico sono riportate nell'allegato 1, punto 2, del regolamento (CEE) n. 2092/91, e sue successive modifiche ed integrazioni. Ai fini della conservazione della fertilita' del suolo e del raggiungimento del nutrimento adeguato dei vegetali e' ammesso l'impiego di fertilizzanti organici ed inorganici elencati nell'allegato II, parte A, del sopra citato regolamento. L'art. 6, punto 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2092/91 prevede che i fertilizzanti elencati nell'allegato II, parte A, del medesimo regolamento possono essere utilizzati unicamente nelle specifiche condizioni descritte nel citato allegato se la loro corrispondente utilizzazione e' autorizzata in agricoltura generale negli Stati membri interessati secondo la pertinente normativa comunitaria o secondo la normativa nazionale in conformita' del diritto comunitario. Il regolamento (CE) n. 1488/97 di modifica del regolamento (CEE) n. 2092/91 dell'allegato II, parte A, esplicita nel titolo che l'impiego dei prodotti ivi elencati deve avvenire in conformita' alle disposizioni della legislazione in materia di fertilizzanti applicabili in ciascuno Stato membro. Le norme che regolano, sul territorio nazionale, l'identificazione, il controllo delle caratteristiche, la circolazione e la commercializzazione dei fertilizzanti sono riportate nella legge 19 ottobre 1984, n. 748, "Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti", pubblicata sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 305 del 6 novembre 1984, e successive integrazioni e modifiche. Al fine quindi di stabilire quali siano i fertilizzanti previsti dalla normativa nazionale per agricoltura generale ed ammessi all'uso per l'agricoltura biologica, occorre operare un lettura congiunta delle due normative, e piu' precisamente della legge n. 748/1984 e del regolamento (CEE) n. 2092/91. La lettura congiunta ed il confronto delle normative, in generale, e delle definizioni riportate negli allegati per gli specifici fertilizzanti, in particolare, risulta difficoltosa e non univoca, impedendo di fatto agli operatori del settore di disporre di un quadro normativo di riferimento unico e certo. Piu' specificatamente, in ordine a quanto sopra, si ritiene che siano ammessi all'impiego in agricoltura biologica esclusivamente i fertilizzanti che previsti dalla citata normativa nazionale legge n. 748/1984 sono riportati nella colonna (i) della tabella 1 annessa alla presente nota. Tali fertilizzanti, oltre a rispettare ogni requisito richiesto dalla legge n. 748/1984, dovranno obbligatoriamente presentare i requisiti aggiuntivi e le ulteriori limitazioni indicate nella colonna (iii) della gia' citata tabella 1. Inoltre, tali fertilizzanti dovranno riportare, sugli imballaggi, sulle etichette e sui documenti accompagnatori, in conformita' a quanto previsto dalla legge n. 748/1984, art. 3, comma 3, l'indicazione di ogni materia prima utilizzata per la loro formulazione. I fertilizzanti commercializzati conformemente a quanto sopra indicato dovranno riportare sugli imballaggi, sulle etichette e sui documenti di accompagnamento, in conformita' a quanto previsto dalla legge n. 748/1984, art. 8, comma 3, punto d, in aggiunta alle eventuali indicazioni specifiche concernenti l'uso in agricoltura generale, la dicitura "Consentito in agricoltura biologica", con il riferimento alla presente circolare, specificando altresi' gli eventuali requisiti aggiuntivi come riportati nella colonna (iii) della tabella 1. In conformita' a quanto indicato con circolare ministeriale n. 9692448 del 13 maggio 1996, le ditte, sia nazionali che di altri Paesi, che commercializzano mezzi tecnici per la fertilizzazione sul territorio italiano, qualora intendano utilizzare in etichetta la dizione "Consentito in agricoltura biologica" dovranno preventivamente depositare presso l'Istituto sperimentale per la nutrizione delle piante di Roma: a) una relazione sulla gestione qualita' (ad esempio: analisi, campionamenti, lotti produttivi, ecc.) ovvero sui criteri di verifica qualitativa in fase di ricezione matrici, produzione e confezionamento; b) un elenco delle azioni messe in atto all'interno del ciclo produttivo per limitare il contenuto in elementi xenobiotici o comunque per migliorare le prestazioni agronomiche del prodotto; c) il facsimile dell'etichetta. L'Istituto sperimentale per la nutrizione delle piante, che si potra' avvalere dell'Osservatorio nazionale permanente sui fertilizzanti, provvedera' a pubblicare periodicamente in un apposito elenco le ditte produttrici e/o distributrici e i prodotti dei quali e' pervenuta la documentazione sopra descritta, effettuate le opportune verifiche relativamente ai punti a), b) e c). Le attivita' di verifica e di controllo dei fertilizzanti immessi in commercio con l'indicazione di "consentito in agricoltura biologica" ed in particolare per quanto attiene: la presenza dei fertilizzanti nella tabella 1; il rispetto dei requisiti aggiuntivi ed ulteriori limitazioni (colonna iii, tabella n. 1); le indicazioni sugli imballaggi, sulle etichette e sui documenti accompagnatori sono di competenza delle autorita' pubbliche istituzionalmente incaricate del controllo ufficiale. L'utilizzo dei reflui zootecnici e delle acque di vegetazione e le sanse dei frantoi oleari e' ammesso secondo le disposizioni previste nella tabella 2 annessa alla presente nota. Gli organismi di controllo riconosciuti dal Ministero per le politiche agricole, per le attivita' di controllo e certificazione, avranno il compito di verificare e controllare che: la gestione della fertilita' del terreno condotto con metodo biologico avvenga in conformita' a quanto previsto alle lettere a) e b), punto 2, dell'allegato 1 del regolamento (CEE) n. 2092/91; l'eventuale integrazione con altri concimi ed ammendanti avvenga con l'esclusivo utilizzo di fertilizzanti che presentino la dicitura sopra prevista comprovante l'ammissibilita' in agricoltura biologica e secondo le condizioni d'uso previste nella colonna (iv) della tabella 1; l'impiego dei reflui zootecnici e delle acque di vegetazione e le sanse dei frantoi oleari avvenga in conformita' a quanto previsto dalla tabella 2. Al fine di consentire gli adeguamenti necessari e di esaurire le scorte, le indicazioni sopra riportate avranno validita' dopo dodici mesi dalla pubblicazione della presente nota. In coerenza con quanto previsto dai decreti di autorizzazione alle attivita' di controllo e certificazione in agricoltura biologica, nonche' con quanto indicato nella ricordata circolare del 13 maggio 1996 di questo Ministero, gli organismi di controllo suddetti non potranno rilasciare certificazione di conformita' per i mezzi tecnici da impiegare in agricoltura biologica. Si resta a disposizione per ogni eventuale richiesta di chiarimento. Il Direttore generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali Di Salvo Registrata alla Corte dei conti il 12 ottobre 1999 Registro n. 2, Politiche agricole e forestali, foglio n. 271