Alle regioni e province autonome
                                  Alle   confederazioni   generali  a
                                  vocazione professionale
                                  Agli organismi di controllo
                                  Alla FIAO
                                  All'IFOAM
                                  All'assofertilizzanti
                                  Alla consulta dei consumatori
                                  All'Ispettorato    centrale     per
                                  la    repressione    delle    frodi
                                  agroalimentari
                                  Al  Nucleo   antisofisticazioni   e
                                  sanita' - NAS
                                  Al  comando  dei Carabinieri tutela
                                  norme comunitarie
                                    e, per conoscenza:
                                  Al Ministero dell'industria
                                  Al Ministero della sanita'
                                  Al  Ministero  del  commercio   con
                                  l'estero
                                  Al Ministero dell'ambiente
                                  All'Istituto  per  il commercio con
                                  l'estero
                                  Alla       Direzione       generale
                                  delle     politiche     comunitarie
                                  ed internazionali
                                  Alla Commissione UE
  La  questione delle  "certezze" sulla  possibilita' di  impiego dei
mezzi   tecnici  in   agricoltura  bilogica,   in  coerenza   con  le
disposizioni  comunitarie  e  nazionali,  la  rappresenta  una  delle
tematiche di  maggior rilievo per  gli operatori agricoli e  le ditte
produttrici, nonche' un elemento di chiarezza per i consumatori.
  Per corrispondere  a tale  esigenza il  Ministero per  le politiche
agricole,  avvalendosi  di  un   gruppo  di  lavoro  istituto  presso
l'Istituto sperimentale per  la nutrizione delle piante  di Roma, con
la  partecipazione  delle  competenze  professionali  espresse  dalle
istituzioni  scientifiche  ed   amministrative  nonche'  dalle  parti
interessate, e' in  grado di rendere noto con la  presente, il quadro
delle  possibilita'  di  impiego  dei  fertilizzanti  in  agricoltura
biologica.
  Cio'  fatte  salve  le  disposizioni in  materia  di  utilizzo  dei
fertilizzanti organici  emanati con  circolare numero 9594661  del 10
ottobre 1995.
  Le norme  per la gestione  della fertilita' dei suoli  condotti con
metodo agricolo  biologico sono  riportate nell'allegato 1,  punto 2,
del  regolamento (CEE)  n.  2092/91, e  sue  successive modifiche  ed
integrazioni.
  Ai  fini  della conservazione  della  fertilita'  del suolo  e  del
raggiungimento  del  nutrimento  adeguato  dei  vegetali  e'  ammesso
l'impiego   di   fertilizzanti   organici  ed   inorganici   elencati
nell'allegato II, parte A, del sopra citato regolamento.
  L'art. 6,  punto 1,  lettera b), del  regolamento (CEE)  n. 2092/91
prevede che i  fertilizzanti elencati nell'allegato II,  parte A, del
medesimo  regolamento  possono  essere  utilizzati  unicamente  nelle
specifiche  condizioni  descritte  nel  citato allegato  se  la  loro
corrispondente utilizzazione  e' autorizzata in  agricoltura generale
negli  Stati  membri  interessati  secondo  la  pertinente  normativa
comunitaria  o  secondo la  normativa  nazionale  in conformita'  del
diritto comunitario.
  Il regolamento (CE) n. 1488/97 di modifica del regolamento (CEE) n.
2092/91 dell'allegato II, parte A, esplicita nel titolo che l'impiego
dei  prodotti   ivi  elencati  deve  avvenire   in  conformita'  alle
disposizioni   della  legislazione   in   materia  di   fertilizzanti
applicabili in ciascuno Stato membro.
  Le norme che regolano, sul territorio nazionale, l'identificazione,
il   controllo   delle   caratteristiche,  la   circolazione   e   la
commercializzazione dei  fertilizzanti sono riportate nella  legge 19
ottobre  1984,   n.  748,   "Nuove  norme   per  la   disciplina  dei
fertilizzanti",  pubblicata sul  supplemento ordinario  alla Gazzetta
Ufficiale della  Repubblica italiana  n. 305 del  6 novembre  1984, e
successive integrazioni e modifiche.
  Al fine  quindi di stabilire  quali siano i  fertilizzanti previsti
dalla normativa nazionale per agricoltura generale ed ammessi all'uso
per  l'agricoltura biologica,  occorre operare  un lettura  congiunta
delle due  normative, e piu'  precisamente della legge n.  748/1984 e
del regolamento (CEE) n. 2092/91.
  La lettura congiunta ed il  confronto delle normative, in generale,
e  delle  definizioni  riportate  negli allegati  per  gli  specifici
fertilizzanti, in  particolare, risulta  difficoltosa e  non univoca,
impedendo  di fatto  agli operatori  del  settore di  disporre di  un
quadro normativo di riferimento unico e certo.
  Piu' specificatamente,  in ordine  a quanto  sopra, si  ritiene che
siano ammessi  all'impiego in agricoltura biologica  esclusivamente i
fertilizzanti che previsti dalla  citata normativa nazionale legge n.
748/1984 sono  riportati nella  colonna (i)  della tabella  1 annessa
alla presente nota.
  Tali  fertilizzanti, oltre  a rispettare  ogni requisito  richiesto
dalla  legge n.  748/1984,  dovranno  obbligatoriamente presentare  i
requisiti  aggiuntivi  e  le  ulteriori  limitazioni  indicate  nella
colonna (iii) della gia' citata tabella 1.
  Inoltre, tali  fertilizzanti dovranno riportare,  sugli imballaggi,
sulle  etichette e  sui  documenti accompagnatori,  in conformita'  a
quanto  previsto   dalla  legge  n.   748/1984,  art.  3,   comma  3,
l'indicazione  di   ogni  materia   prima  utilizzata  per   la  loro
formulazione.
  I  fertilizzanti  commercializzati  conformemente  a  quanto  sopra
indicato dovranno  riportare sugli imballaggi, sulle  etichette e sui
documenti di accompagnamento, in  conformita' a quanto previsto dalla
legge  n. 748/1984,  art.  8,  comma 3,  punto  d,  in aggiunta  alle
eventuali  indicazioni specifiche  concernenti  l'uso in  agricoltura
generale, la  dicitura "Consentito in agricoltura  biologica", con il
riferimento  alla  presente   circolare,  specificando  altresi'  gli
eventuali  requisiti aggiuntivi  come riportati  nella colonna  (iii)
della tabella 1.
  In  conformita' a  quanto  indicato con  circolare ministeriale  n.
9692448 del  13 maggio  1996, le  ditte, sia  nazionali che  di altri
Paesi, che commercializzano mezzi  tecnici per la fertilizzazione sul
territorio  italiano, qualora  intendano utilizzare  in etichetta  la
dizione    "Consentito    in    agricoltura    biologica"    dovranno
preventivamente  depositare  presso  l'Istituto sperimentale  per  la
nutrizione delle piante di Roma:
  a)  una relazione  sulla  gestione qualita'  (ad esempio:  analisi,
campionamenti, lotti produttivi, ecc.) ovvero sui criteri di verifica
qualitativa   in   fase   di    ricezione   matrici,   produzione   e
confezionamento;
  b)  un elenco  delle azioni  messe  in atto  all'interno del  ciclo
produttivo  per  limitare  il  contenuto in  elementi  xenobiotici  o
comunque per migliorare le prestazioni agronomiche del prodotto;
    c) il facsimile dell'etichetta.
  L'Istituto  sperimentale per  la  nutrizione delle  piante, che  si
potra'   avvalere   dell'Osservatorio    nazionale   permanente   sui
fertilizzanti, provvedera' a pubblicare periodicamente in un apposito
elenco le ditte produttrici e/o  distributrici e i prodotti dei quali
e'  pervenuta  la  documentazione   sopra  descritta,  effettuate  le
opportune verifiche relativamente ai punti a), b) e c).
  Le attivita' di  verifica e di controllo  dei fertilizzanti immessi
in  commercio   con  l'indicazione  di  "consentito   in  agricoltura
biologica" ed in particolare per quanto attiene:
   la presenza dei fertilizzanti nella tabella 1;
  il  rispetto  dei  requisiti aggiuntivi  ed  ulteriori  limitazioni
(colonna iii, tabella n. 1);
  le indicazioni  sugli imballaggi,  sulle etichette e  sui documenti
accompagnatori   sono  di   competenza   delle  autorita'   pubbliche
istituzionalmente incaricate del controllo ufficiale.
  L'utilizzo dei reflui zootecnici e  delle acque di vegetazione e le
sanse dei frantoi oleari e'  ammesso secondo le disposizioni previste
nella tabella 2 annessa alla presente nota.
  Gli  organismi  di  controllo  riconosciuti dal  Ministero  per  le
politiche agricole,  per le attivita' di  controllo e certificazione,
avranno il compito di verificare e controllare che:
  la  gestione  della  fertilita'  del terreno  condotto  con  metodo
biologico avvenga in conformita' a  quanto previsto alle lettere a) e
b), punto 2, dell'allegato 1 del regolamento (CEE) n. 2092/91;
  l'eventuale integrazione  con altri  concimi ed  ammendanti avvenga
con l'esclusivo utilizzo di  fertilizzanti che presentino la dicitura
sopra prevista comprovante  l'ammissibilita' in agricoltura biologica
e  secondo le  condizioni  d'uso previste  nella  colonna (iv)  della
tabella 1;
  l'impiego dei reflui  zootecnici e delle acque di  vegetazione e le
sanse dei  frantoi oleari  avvenga in  conformita' a  quanto previsto
dalla tabella 2.
  Al fine  di consentire gli  adeguamenti necessari e di  esaurire le
scorte, le indicazioni sopra  riportate avranno validita' dopo dodici
mesi dalla pubblicazione della presente nota.
  In coerenza con quanto previsto  dai decreti di autorizzazione alle
attivita'  di controllo  e certificazione  in agricoltura  biologica,
nonche' con quanto  indicato nella ricordata circolare  del 13 maggio
1996 di  questo Ministero,  gli organismi  di controllo  suddetti non
potranno rilasciare certificazione di conformita' per i mezzi tecnici
da impiegare in agricoltura biologica.
  Si   resta  a   disposizione  per   ogni  eventuale   richiesta  di
chiarimento.
                                             Il Direttore generale
                                           delle politiche agricole
                                         ed agroindustriali nazionali
                                                   Di Salvo
Registrata alla Corte dei conti il 12 ottobre 1999
Registro n. 2, Politiche agricole e forestali, foglio n. 271