IL DIRETTORE GENERALE
                   del Dipartimento delle entrate
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 605, e successive modificazioni, concernente disposizioni relative
all'anagrafe tributaria ed al codice fiscale dei contribuenti;
  Visto in particolare l'art. 6,  primo comma, lettera f), del citato
decreto del Presidente della Repubblica  n. 605 del 1973 e successive
modificazioni, recante  l'indicazioni - tra  gli atti nei  quali deve
essere  menzionato il  numero di  codice fiscale  - delle  domande di
iscrizione di  aeromobili nel  registro aeronautico  nazionale, delle
note  di trascrizione  di  atti costitutivi,  traslativi o  estintivi
della  proprieta'  o  di  altri  diritti  reali  di  godimento  sugli
aeromobili o quote di essi,  nonche' delle dichiarazioni di esercente
di  aeromobili  soggette  a  trascrizione  nei  registri  tenuti  dal
direttore della circoscrizione di aeroporto competente;
  Visto  in  particolare l'art.  7,  terzo  e undicesimo  comma,  del
predetto decreto  del Presidente della  Repubblica n. 605 del  1973 e
successive  modificazioni,  il  quale demanda  all'emanazione  di  un
decreto ministeriale la determinazione  degli enti ed uffici preposti
alla  tenuta  di albi,  registri  ed  elenchi che  devono  comunicare
all'anagrafe  tributaria  dati   e  notizie  concernenti  iscrizioni,
variazioni   e   cancellazioni,   nonche'   delle   modalita'   delle
comunicazioni;
  Visto  il  decreto del  Ministro  delle  finanze 22  ottobre  1992,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della Repubblica italiana n. 263
del 7 novembre 1992, il  quale stabilisce che il registro aeronautico
nazionale  e le  direzioni  delle circoscrizioni  di  aeroporto -  in
quanto  enti ed  uffici preposti  alla  tenuta di  albi, registri  ed
elenchi ai  sensi dell'art.  7, terzo comma,  del citato  decreto del
Presidente   della  Repubblica   n.   605  del   1973  e   successive
modificazioni - devono  comunicare all'anagrafe tribu taria  i dati e
le   notizie  concernenti   le   iscrizioni,  le   variazioni  e   le
cancellazioni, e determina le modalita' delle comunicazioni;
  Considerato che gli articoli 2 e  4 del citato decreto del Ministro
delle  finanze  22 ottobre  1992  stabiliscono  che le  comunicazioni
devono essere redatte in conformita' dei modelli cartacei allegati al
decreto  medesimo  e  che  possono  anche  essere  eseguite  mediante
registrazione  dei  dati  su supporti  magnetici,  nonche'  trasmesse
unitamente all'annessa nota di accompagnamento;
  Visto  il  decreto del  Ministro  delle  finanze 23  dicembre  1992
riguardante l'organizzazione interna  deI Dipartimento delle entrate,
ed  in  particolare l'art.  15,  che  istituisce, quale  servizio  IV
nell'ambito della  Direzione centrale per gli  affari amministrativi,
lo   schedario  generale   dei  titoli   azionari,  delineandone   le
competenze, tra le  quali e' inclusa la  gestione delle comunicazioni
all'anagrafe tributaria effettuate ai sensi  degli articoli 6 e 7 del
decreto del Presidente della Repubblica  n. 605 del 1973 e successive
modificazioni;
  Visto l'art. 1 del decreto  del direttore generale del Dipartimento
delle  entrate  del  Ministero  delle finanze  11  agosto  1998,  che
sopprime, a  decorrere dal 14  settembre 1998, lo  schedario generale
dei  titoli azionari  e devolve  le residue  competenze al  Centro di
servizio delle imposte dirette e indirette di Roma;
  Visto l'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel
testo sostituito dall'art. 1 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 80,  concernente nuove  disposizioni in  materia, tra  l'altro, di
organizzazione  e   di  rapporti  di  lavoro   nelle  amministrazioni
pubbliche;
  Visto l'art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146, in base al quale
devono essere  adottati dal  Ministro delle finanze  esclusivamente i
provvedimenti   che  sono   espressione  del   potere  di   indirizzo
politicoamministrativo, di  cui agli  articoli 3, comma  1, e  14 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n 29;
  Ritenuto necessario  che, al fine  di semplificare le  attivita' di
acquisizione e  di controllo dell'Ammmistrazione finanziaria,  i dati
richiesti siano  trasmessi unicamente  mediante supporti  magnetici o
tramite collegamenti  telematici diretti  con il  sistema informativo
del Ministero delle finanze;
  Considerata la necessita' di aggiornare il contenuto e le modalita'
di fornitura delle comunicazioni concernenti gli adempimenti previsti
dal decreto  del Ministro delle finanze  22 ottobre 1992, al  fine di
agevolare  l'inserimento   dei  dati  nel  sistema   informativo  del
Ministero delle finanze;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Il  Registro aeronautico nazionale  deve comunicare i dati  e le
notizie  relativi  alle iscrizioni  di  aeromobili  ed alle  note  di
trascrizione  di  atti  costitutivi,  traslativi  o  estintivi  della
proprieta' e di  altri diritti reali di godimento  sugli aeromoblli o
quote di essi.