L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione dell'11 novembre 1999, Premesso che: in data 28 ottobre 1999, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorita') ha adottato la deliberazione n 162/99 recante disposizioni urgenti in materia di importazioni di energia elettrica ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: deliberazione n. 162/99) e che la stessa deliberazione e' stata resa disponibile sul sito internet dell'Autorita' in data 5 novembre 1999 ed e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 264 del 10 novembre 1999; alcuni soggetti interessati hanno presentato osservazioni in ordine a norme contenute nella medesima deliberazione n. 162/99; Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99), emanato per l'attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica; Vista la deliberazione n. 162/99; Ritenuto che: sia opportuno prevedere che, nel caso di vettoriamento internazionale per l'importazione di energia elettrica prodotta in uno Stato membro dell'Unione europea, ai fini della verifica delle condizioni previste all'art. 2, comma 2.1, della deliberazione n. 162/99 per il rifiuto dell'accesso alla rete di trasmissione nazionale, la tipologia di clienti di cui all'art. 10, comma 2, del decreto legislativo n. 79/1999, sia intesa come l'insieme dei clienti finali idonei individuati nell'art. 14 del medesimo decreto legislativo; sia opportuno prevedere, al fine della verifica di cui al precedente alinea, che valgano le norme in materia applicabili alla data di avvio del servizio di vettoriamento in forza di disposizioni vigenti al momento della verifica stessa; sia opportuno prevedere, ai fini di garantire la riservatezza sulle informazioni commerciali, che copia dei contratti bilaterali di fornitura con i clienti idonei sia allegata unicamente alla domanda di vettoriamento internazionale presentata al Gestore della rete di trasmissione nazionale; in conseguenza delle modifiche che si rendono necessarie, sia opportuno prorogare i termini di presentazione delle domande di vettoriamento internazionale e di verifica delle stesse da parte del Gestore della rete di trasmissione nazionale, fissati nell'art. 4 della deliberazione n. 162/99 e conseguentemente del termine previsto dall'art. 5, comma 5.2, della medesima deliberazione; Delibera: 1. Di modificare la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 28 ottobre 1999, n. 162/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 264 del 10 novembre 1999, nel modo seguente: a) all'art. 1, comma 1.1, lettera o), e' soppressa la parola "idoneo"; b) all'art. 1, comma 1.1, lettera o), le parole "e' una delle tipologie di soggetti" sono sostituite con le parole "e' l'insieme dei clienti idonei"; c) all'art. 2, comma 2.1, le parole "alla data di presentazione della richiesta del servizio di vettoriamento" sono sostituite dalle parole "alla data di inizio del servizio di vettoriamento"; d) all'art. 2, comma 2.1, e' soppressa la parola "idoneo"; e) all'art. 4, comma 4.1, le parole "15 novembre 1999" sono sostituite dalle parole "22 novembre 1999"; f) all'art. 4, comma 4.2, tra le parole "comma 4.1" e le parole "dovranno essere" sono inserite le parole "presentata al Gestore della rete di trasmissione nazionale"; g) all'art. 4, comma 4.3, le parole "15 novembre 1999" sono sostituite dalle parole "22 novembre 1999"; h) all'art. 4, comma 4.7, le parole "22 novembre 1999" sono sostituite dalle parole "29 novembre 1999"; i) all'art. 5 comma 5.2, le parole "15 novembre 1999" sono sostituite dalle parole "22 novembre 1999". 2. Il presente provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo dalla sua pubblicazione. Milano, 11 novembre 1999 Il presidente: Ranci