L'AUTORITA'
                  PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione dell'11 novembre 1999,
  Premesso che:
  in data 28  ottobre 1999, l'Autorita' per l'energia  elettrica e il
gas (di  seguito: Autorita')  ha adottato  la deliberazione  n 162/99
recante disposizioni  urgenti in  materia di importazioni  di energia
elettrica ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo
16 marzo 1999,  n. 79 (di seguito: deliberazione n.  162/99) e che la
stessa  deliberazione e'  stata  resa disponibile  sul sito  internet
dell'Autorita' in data  5 novembre 1999 ed e'  stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 264 del 10 novembre 1999;
  alcuni soggetti interessati hanno presentato osservazioni in ordine
a norme contenute nella medesima deliberazione n. 162/99;
  Visto  il decreto  legislativo 16  marzo 1999,  n. 79  (di seguito:
decreto  legislativo  n.  79/99),   emanato  per  l'attuazione  della
direttiva  96/92/CE  recante  norme  comuni per  il  mercato  interno
dell'energia elettrica;
  Vista la deliberazione n. 162/99;
  Ritenuto che:
  sia   opportuno   prevedere   che,  nel   caso   di   vettoriamento
internazionale per  l'importazione di  energia elettrica  prodotta in
uno Stato  membro dell'Unione europea,  ai fini della  verifica delle
condizioni  previste all'art.  2, comma  2.1, della  deliberazione n.
162/99  per  il  rifiuto   dell'accesso  alla  rete  di  trasmissione
nazionale, la tipologia  di clienti di cui all'art. 10,  comma 2, del
decreto legislativo n. 79/1999, sia intesa come l'insieme dei clienti
finali  idonei   individuati  nell'art.   14  del   medesimo  decreto
legislativo;
  sia  opportuno  prevedere,  al  fine   della  verifica  di  cui  al
precedente alinea, che  valgano le norme in  materia applicabili alla
data di avvio del servizio  di vettoriamento in forza di disposizioni
vigenti al momento della verifica stessa;
  sia opportuno prevedere, ai fini di garantire la riservatezza sulle
informazioni  commerciali,  che  copia dei  contratti  bilaterali  di
fornitura con i  clienti idonei sia allegata  unicamente alla domanda
di vettoriamento  internazionale presentata al Gestore  della rete di
trasmissione nazionale;
  in  conseguenza  delle modifiche  che  si  rendono necessarie,  sia
opportuno  prorogare  i termini  di  presentazione  delle domande  di
vettoriamento internazionale e di verifica  delle stesse da parte del
Gestore  della rete  di trasmissione  nazionale, fissati  nell'art. 4
della deliberazione n. 162/99 e conseguentemente del termine previsto
dall'art. 5, comma 5.2, della medesima deliberazione;
                              Delibera:
  1.  Di modificare  la  deliberazione  dell'Autorita' per  l'energia
elettrica  e il  gas 28  ottobre  1999, n.  162/99, pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale  - serie generale -  n. 264 del 10  novembre 1999,
nel modo seguente:
  a)  all'art. 1,  comma  1.1,  lettera o),  e'  soppressa la  parola
"idoneo";
  b)  all'art. 1,  comma 1.1,  lettera o),  le parole  "e' una  delle
tipologie di  soggetti" sono sostituite  con le parole  "e' l'insieme
dei clienti idonei";
  c) all'art.  2, comma  2.1, le parole  "alla data  di presentazione
della richiesta del servizio  di vettoriamento" sono sostituite dalle
parole "alla data di inizio del servizio di vettoriamento";
  d) all'art. 2, comma 2.1, e' soppressa la parola "idoneo";
  e)  all'art.  4, comma  4.1,  le  parole  "15 novembre  1999"  sono
sostituite dalle parole "22 novembre 1999";
  f) all'art.  4, comma 4.2,  tra le parole  "comma 4.1" e  le parole
"dovranno  essere" sono  inserite  le parole  "presentata al  Gestore
della rete di trasmissione nazionale";
  g)  all'art.  4, comma  4.3,  le  parole  "15 novembre  1999"  sono
sostituite dalle parole "22 novembre 1999";
  h)  all'art.  4, comma  4.7,  le  parole  "22 novembre  1999"  sono
sostituite dalle parole "29 novembre 1999";
  i)  all'art.  5  comma  5.2,  le parole  "15  novembre  1999"  sono
sostituite dalle parole "22 novembre 1999".
  2.  Il  presente  provvedimento  viene  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  della Repubblica  italiana ed  entra in  vigore il  giorno
successivo dalla sua pubblicazione.
   Milano, 11 novembre 1999
                                                 Il presidente: Ranci